CASS
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 26/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avv. GIOVANNI MONTALTO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2303 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 11 ottobre 2024 IO UR, per quanto di interesse in questa sede, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967 per avere detenuto illegalmente, nella sua abitazione sita in Laureana di Borrello, una pistola a tamburo tipo Bodeo-Glisenti- 1916, modello 189 tipo A con matricola 01684 perfettamente funzionante (fatto accertato il 2 ottobre 2018) e, per l'effetto, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa, con sospensione condizionale della pena (capo a della rubrica). Il Tribunale, inoltre, aveva assolto l'imputato con riferimento alle altre armi oggetto della imputazione sub a), vale a dire un revolver di tipo Bulldog ed un fucile monocanna, per insussistenza del fatto ed aveva dichiarato non doversi procedere rispetto agli alti reati in contestazione per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale, avverso la quale l'imputato aveva proposto gravame;
in particolare, la Corte territoriale osservava che il revolver sopra indicato era perfettamente funzionante (come accertato in sede di perizia balistica) ed era stato fabbricato nel 1916, di talché doveva considerarsi arma comune da sparo con il conseguente relativo obbligo di denuncia che, invece, non era stato adempiuto nella fattispecie. Quanto poi all'elemento soggettivo del reato la Corte distrettuale evidenziava che esso emergeva dalle diverse e contrasti versioni fornite dal UR rispetto alle modalità in cui era entrato in possesso dell'arma e del fatto che appariva inverosimile che, per circa due anni, egli avesse lasciato uno scatolone pieno di armi in un ripostiglio senza controllarne il contenuto prima di effettuare la relativa denuncia. 2. Avverso la menzionata sentenza IO UR, per mezzo dell'avv. OV TO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 7 I. 895/67 ed il vizio di motivazione 2 rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato che, a suo dire, sono insussistenti. 2.2. Con riferimento all'elemento oggettivo, l'imputato evidenzia che trattandosi di un modello anteriore al 1890, la pistola in oggetto, la cui funzionalità non era sorretta da adeguata verifica, doveva considerarsi come arma antica e, di conseguenza, non vi era alcun obbligo di denuncia, non potendo assumere rilievo l'anno di fabbricazione. 2.2. In ordine all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare rispetto alla sua consapevolezza di detenere la pistola in oggetto e che la stessa fosse da considerare come arma comune da sparo. 3. Il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il difensore, in data 19 dicembre 2025, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione riportandosi ai relativi motivi. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che ripropone sostanzialmente le medesime questioni oggetto dei motivi di appello, deve essere complessivamente respinto. 2. I fatti, peraltro non contestati nella loro materialità, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini. Il 2 ottobre 2018 l'imputato si era recato presso la caserma dei Carabinieri di Laureana di Borrello e aveva consegnato le armi oggetto della imputazione (tra cui la pistola sopra indicata) dichiarando di avere acquistato, due anni prima, da LL VE un quadro con all'interno dei coltellini svizzeri;
al momento della consegna, avvenuta in Reggio Calabria, la venditrice gli aveva consegnato anche uno scatolone con all'interno un tappeto in cui erano custodite armi e sciabole. Solo quando era tornato a casa il UR aveva esaminato il contenuto decidendo di conservare le armi in cassaforte sino al momento della loro consegna alle forze dell'ordine. Nella stessa occasione l'odierno ricorrente aveva consegnato ai 3 Carabinieri una scrittura privata sottoscritta da lui e dalla VE, la quale però aveva utilizzato il nome del padre titolare di porto d'armi. Successivamente, l'imputato aveva fornito una differente versione sostenendo di avere risposto ad un annuncio di vendita relativo ad un solo coltellino svizzero per il prezzo di 14 euro e di avere contattato tale SA AN, con la quale aveva concluso la transazione presso l'abitazione della di lei nonna (LL VE) sita a Reggio Calabria. Dopo una settimana, la AN gli aveva proposto l'acquisito di alcuni quadri con all'interno dei coltellini per il prezzo di 250 euro;
una volta recatosi presso l'abitazione della venditrice, la figlia ed il genero della VE gli avevano consegnato anche uno scatolone dicendogli che conteneva dei coltellini danneggiati. Una volta rientrato a casa, l'imputato aveva nascosto lo scatolone per evitare che la moglie ne venisse a conoscenza;
solo due anni dopo, quando la moglie aveva fatto rientro in Romania, egli aveva controllato che la donna non gli avesse sottratto qualcosa e aveva così scoperto il contenuto dello scatolone. La AN, esaminata ai sensi dell'art. 210 del codice di rito, aveva invece riferito che il UR aveva risposto ad un annuncio riguardante espressamente la vendita di armi appartenute al di lei nonno e che il prezzo era stato concordato tra le parti in 750/800 euro. In occasione del secondo incontro era stato l'odierno ricorrente a dichiararsi interessato all'acquisto di ulteriori armi, che però la VE non gli aveva venduto per ragioni affettive. 3. Orbene, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la sentenza impugnata ha correttamente dato rilievo all'anno di fabbricazione della pistola (1916) e non già, come pretenderebbe il ricorrente, a quello della sua progettazione iniziale, dovendosi tenere necessariamente conto della sua effettiva offensività. In particolare, la legge n. 110 del 1975, disciplinando le c.d. "armi antiche", mantiene ferme le disposizioni del regolamento di P.S. in quanto detta norma si riferisce chiaramente alle armi "antiche" in senso stretto, ma non a quelle che, a seguito di modifiche apportate, hanno vista accresciuta la loro efficienza, in termini di maggiore potenzialità offensiva, finendo con il perdere del tutto la qualità di arma antica. In sostanza, la riproduzione di un modello di arma antica se funzionante e potenzialmente offensiva prevede l'obbligo della denuncia all'Autorità di P.S. per 4 la sua detenzione, con la conseguenza che tanto la detenzione quanto il porto sono assoggettati alla disciplina di cui alla I. n. 110 del 1975, art. 1. Infatti, questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975, solo quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650; Sez. 1, n. 43391 del 11/10/2022, Usberti, Rv. 283780 - 01, in motivazione;
ma v. già Sez. 1, n. 8121 del 12/03/1981, Fiorio, Rv. 150165 - 01). 4.1. Peraltro, la pistola a tamburo in oggetto, come accertato in sede di perizia (che il ricorrente omette di valutare nel suo complesso), risulta perfettamente funzionante e riveste le caratteristiche proprie dell'arma comune da sparo . 4.2. Inoltre, essendo risultata efficiente e funzionante essa va ricompresa nella previsione normativa di cui alla legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, come modificata dalla legge n.110/75 (Sez. 1, del 13/06/2006 n. 29857, Priori, Rv. 235256). 4.3. In conclusione, trattandosi di un modello fabbricato nel 1916 e perfettamente funzionante, la sentenza impugnata ha correttamente confermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in contestazione, alla luce dello stato di efficienza dell'arma e del suo specifico grado di offensività. 5. Le censure riguardanti l'elemento soggettivo sono manifestamente infondate per la loro genericità poiché esse non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte di appello (e prima ancora dal Tribunale) sul punto. In particolare, la Corte territoriale - con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, dando rilievo alle differenti versioni fornite dall'imputato al momento della consegna delle armi ed un mese dopo, a quanto riferito da SA AN ed alla assenza di riscontri rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente. Inoltre, la Corte di appello - sempre in modo non contraddittorio - ha osservato 5 che non era credibile che, dopo avere ricevuto uno scatolone pieno di armi, IO UR non ne avesse controllato il contenuto e lo avesse tenuto nascosto per un lungo periodo di tempo, apparendo invece verosimile che egli fosse consapevole di detenere il revolver oggetto di imputazione ed avesse scelto di presentare la denuncia soltanto in un momento successivo rispetto a quello in cui ne era entrato in possesso. 5.1. Inoltre, il citato art. 10, settimo comma non pone nessun dubbio e integra l'assenza di una puntuale previsione nel t.u.l.p.s. Il significato delle norme comporta una valutazione sistematica e complessiva dell'ordinamento, che è chiarissimo nella formulazione e sorretto dalla costante interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata, laddove il ricorso esamina solo parzialmente la regolamentazione. Del tutto irrilevante risulta poi il richiamo, contenuto nel ricorso, ad un remoto parere di una commissione consultiva ministeriale del 1981 che non risulta avere alcun valore normativo e che è comunque contraddetto dalla costante giurisprudenza sopra richiamata. D'altra parte, in assenza di dubbi ricostruttivi, l'errore nel quale l'imputato ritiene di essere caduto attiene a norma integratrice del precetto penale (sul tema generale, v., ad es., Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Demartini, Rv. 276481 - 01). 5.2. In conclusione, il ricorrente — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione — sollecita una inammissibile diversa lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte di appello per confermare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avv. GIOVANNI MONTALTO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2303 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 11 ottobre 2024 IO UR, per quanto di interesse in questa sede, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967 per avere detenuto illegalmente, nella sua abitazione sita in Laureana di Borrello, una pistola a tamburo tipo Bodeo-Glisenti- 1916, modello 189 tipo A con matricola 01684 perfettamente funzionante (fatto accertato il 2 ottobre 2018) e, per l'effetto, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa, con sospensione condizionale della pena (capo a della rubrica). Il Tribunale, inoltre, aveva assolto l'imputato con riferimento alle altre armi oggetto della imputazione sub a), vale a dire un revolver di tipo Bulldog ed un fucile monocanna, per insussistenza del fatto ed aveva dichiarato non doversi procedere rispetto agli alti reati in contestazione per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale, avverso la quale l'imputato aveva proposto gravame;
in particolare, la Corte territoriale osservava che il revolver sopra indicato era perfettamente funzionante (come accertato in sede di perizia balistica) ed era stato fabbricato nel 1916, di talché doveva considerarsi arma comune da sparo con il conseguente relativo obbligo di denuncia che, invece, non era stato adempiuto nella fattispecie. Quanto poi all'elemento soggettivo del reato la Corte distrettuale evidenziava che esso emergeva dalle diverse e contrasti versioni fornite dal UR rispetto alle modalità in cui era entrato in possesso dell'arma e del fatto che appariva inverosimile che, per circa due anni, egli avesse lasciato uno scatolone pieno di armi in un ripostiglio senza controllarne il contenuto prima di effettuare la relativa denuncia. 2. Avverso la menzionata sentenza IO UR, per mezzo dell'avv. OV TO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 7 I. 895/67 ed il vizio di motivazione 2 rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato che, a suo dire, sono insussistenti. 2.2. Con riferimento all'elemento oggettivo, l'imputato evidenzia che trattandosi di un modello anteriore al 1890, la pistola in oggetto, la cui funzionalità non era sorretta da adeguata verifica, doveva considerarsi come arma antica e, di conseguenza, non vi era alcun obbligo di denuncia, non potendo assumere rilievo l'anno di fabbricazione. 2.2. In ordine all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare rispetto alla sua consapevolezza di detenere la pistola in oggetto e che la stessa fosse da considerare come arma comune da sparo. 3. Il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il difensore, in data 19 dicembre 2025, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione riportandosi ai relativi motivi. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che ripropone sostanzialmente le medesime questioni oggetto dei motivi di appello, deve essere complessivamente respinto. 2. I fatti, peraltro non contestati nella loro materialità, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini. Il 2 ottobre 2018 l'imputato si era recato presso la caserma dei Carabinieri di Laureana di Borrello e aveva consegnato le armi oggetto della imputazione (tra cui la pistola sopra indicata) dichiarando di avere acquistato, due anni prima, da LL VE un quadro con all'interno dei coltellini svizzeri;
al momento della consegna, avvenuta in Reggio Calabria, la venditrice gli aveva consegnato anche uno scatolone con all'interno un tappeto in cui erano custodite armi e sciabole. Solo quando era tornato a casa il UR aveva esaminato il contenuto decidendo di conservare le armi in cassaforte sino al momento della loro consegna alle forze dell'ordine. Nella stessa occasione l'odierno ricorrente aveva consegnato ai 3 Carabinieri una scrittura privata sottoscritta da lui e dalla VE, la quale però aveva utilizzato il nome del padre titolare di porto d'armi. Successivamente, l'imputato aveva fornito una differente versione sostenendo di avere risposto ad un annuncio di vendita relativo ad un solo coltellino svizzero per il prezzo di 14 euro e di avere contattato tale SA AN, con la quale aveva concluso la transazione presso l'abitazione della di lei nonna (LL VE) sita a Reggio Calabria. Dopo una settimana, la AN gli aveva proposto l'acquisito di alcuni quadri con all'interno dei coltellini per il prezzo di 250 euro;
una volta recatosi presso l'abitazione della venditrice, la figlia ed il genero della VE gli avevano consegnato anche uno scatolone dicendogli che conteneva dei coltellini danneggiati. Una volta rientrato a casa, l'imputato aveva nascosto lo scatolone per evitare che la moglie ne venisse a conoscenza;
solo due anni dopo, quando la moglie aveva fatto rientro in Romania, egli aveva controllato che la donna non gli avesse sottratto qualcosa e aveva così scoperto il contenuto dello scatolone. La AN, esaminata ai sensi dell'art. 210 del codice di rito, aveva invece riferito che il UR aveva risposto ad un annuncio riguardante espressamente la vendita di armi appartenute al di lei nonno e che il prezzo era stato concordato tra le parti in 750/800 euro. In occasione del secondo incontro era stato l'odierno ricorrente a dichiararsi interessato all'acquisto di ulteriori armi, che però la VE non gli aveva venduto per ragioni affettive. 3. Orbene, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la sentenza impugnata ha correttamente dato rilievo all'anno di fabbricazione della pistola (1916) e non già, come pretenderebbe il ricorrente, a quello della sua progettazione iniziale, dovendosi tenere necessariamente conto della sua effettiva offensività. In particolare, la legge n. 110 del 1975, disciplinando le c.d. "armi antiche", mantiene ferme le disposizioni del regolamento di P.S. in quanto detta norma si riferisce chiaramente alle armi "antiche" in senso stretto, ma non a quelle che, a seguito di modifiche apportate, hanno vista accresciuta la loro efficienza, in termini di maggiore potenzialità offensiva, finendo con il perdere del tutto la qualità di arma antica. In sostanza, la riproduzione di un modello di arma antica se funzionante e potenzialmente offensiva prevede l'obbligo della denuncia all'Autorità di P.S. per 4 la sua detenzione, con la conseguenza che tanto la detenzione quanto il porto sono assoggettati alla disciplina di cui alla I. n. 110 del 1975, art. 1. Infatti, questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975, solo quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650; Sez. 1, n. 43391 del 11/10/2022, Usberti, Rv. 283780 - 01, in motivazione;
ma v. già Sez. 1, n. 8121 del 12/03/1981, Fiorio, Rv. 150165 - 01). 4.1. Peraltro, la pistola a tamburo in oggetto, come accertato in sede di perizia (che il ricorrente omette di valutare nel suo complesso), risulta perfettamente funzionante e riveste le caratteristiche proprie dell'arma comune da sparo . 4.2. Inoltre, essendo risultata efficiente e funzionante essa va ricompresa nella previsione normativa di cui alla legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, come modificata dalla legge n.110/75 (Sez. 1, del 13/06/2006 n. 29857, Priori, Rv. 235256). 4.3. In conclusione, trattandosi di un modello fabbricato nel 1916 e perfettamente funzionante, la sentenza impugnata ha correttamente confermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in contestazione, alla luce dello stato di efficienza dell'arma e del suo specifico grado di offensività. 5. Le censure riguardanti l'elemento soggettivo sono manifestamente infondate per la loro genericità poiché esse non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte di appello (e prima ancora dal Tribunale) sul punto. In particolare, la Corte territoriale - con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, dando rilievo alle differenti versioni fornite dall'imputato al momento della consegna delle armi ed un mese dopo, a quanto riferito da SA AN ed alla assenza di riscontri rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente. Inoltre, la Corte di appello - sempre in modo non contraddittorio - ha osservato 5 che non era credibile che, dopo avere ricevuto uno scatolone pieno di armi, IO UR non ne avesse controllato il contenuto e lo avesse tenuto nascosto per un lungo periodo di tempo, apparendo invece verosimile che egli fosse consapevole di detenere il revolver oggetto di imputazione ed avesse scelto di presentare la denuncia soltanto in un momento successivo rispetto a quello in cui ne era entrato in possesso. 5.1. Inoltre, il citato art. 10, settimo comma non pone nessun dubbio e integra l'assenza di una puntuale previsione nel t.u.l.p.s. Il significato delle norme comporta una valutazione sistematica e complessiva dell'ordinamento, che è chiarissimo nella formulazione e sorretto dalla costante interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata, laddove il ricorso esamina solo parzialmente la regolamentazione. Del tutto irrilevante risulta poi il richiamo, contenuto nel ricorso, ad un remoto parere di una commissione consultiva ministeriale del 1981 che non risulta avere alcun valore normativo e che è comunque contraddetto dalla costante giurisprudenza sopra richiamata. D'altra parte, in assenza di dubbi ricostruttivi, l'errore nel quale l'imputato ritiene di essere caduto attiene a norma integratrice del precetto penale (sul tema generale, v., ad es., Sez. 7, n. 24231 del 06/02/2019, Demartini, Rv. 276481 - 01). 5.2. In conclusione, il ricorrente — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione — sollecita una inammissibile diversa lettura degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte di appello per confermare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026.