Sentenza 29 novembre 1984
Massime • 1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 n. 1 e 77 cod. proc. civ., l'imprenditore straniero con Sede principale della sua attività all'estero, può essere convenuto in giudizio davanti al giudice italiano, ove abbia in Italia una Sede secondaria dell'impresa cui sia preposto un institore che deve presumersi munito, per la sua qualità, del potere di rappresentarlo in giudizio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/1984, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1984 |
Testo completo
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 n. 1 e 77 cod. proc. civ., l'imprenditore straniero con Sede principale della sua attività all'estero, può essere convenuto in giudizio davanti al giudice italiano, ove abbia in Italia una Sede secondaria dell'impresa cui sia preposto un institore che deve presumersi munito, per la sua qualità, del potere di rappresentarlo in giudizio.*