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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1172/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/03/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Parte_1
Cristina Mascianà) nei confronti di (avv. Ettore Triolo e Avv. Valeria Controparte_1
Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte CP_2
ricorrente della pensione di reversibilità di cui al ricorso a decorrere dal decesso della madre avvenuto il 19.1. 2023 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121 ^ giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
CP_ Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. ssa per la somma complessiva di 289,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Persona_1 dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che la ricorrente , alla data del decesso della Parte_1
madre (19.1.2023) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
1 2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS IO 60019343 intestata alla madre Controparte_3
con decorrenza dalla data di decesso della stessa (19.1.2023);
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione INPS IO 60019343 di cui era titolare la madre della ricorrente con decorrenza dalla data di decesso della stessa (19.1.2023), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
Parte ricorrente deduceva che:
- alla data del decesso della propria madre sig.ra avvenuta in Controparte_3
data 19.1.2023, era affetta da tali gravi patologie: ;
- la madre sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3
data 19.1.2023) era titolare di pensione INPS IO 60019343;
- la ricorrente in data 1.2.2023 presentava all' domanda di pensione di reversibilità in CP_2 quanto alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 19.1.2023, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
- ed, infatti, la Commissione Medica di Reggio Calabria aveva già riconosciuto l'odierna CP_2
ricorrente soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% - non revisionabile - dal 23.10.2019, così come risulta dal verbale di visita allegato in atti;
- tuttavia, con provvedimento del 17.2.2023 l' respingeva la domanda di pensione di CP_2
reversibilità per figlio inabile in quanto, a dire dell'Istituto, la ricorrente non era stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare.
Parte resistente , si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La domanda concerne la pretesa da parte del ricorrente alla pensione quale figlio superstite e totalmente inabile a qualsiasi lavoro all'epoca del decesso della madre del 19.1.2023 .
In ordine alla vivenza a carico parte ricorrente ha prodotto con il ricorso lo stato di famiglia
2 CP_
L' sostiene che lavorasse come artigiano ma non è dimostrato
Parte ricorrente con le note del 26.6.2024 ha dedotto :
Contesta l'eccezione di mancata prova del requisito di vivenza a carico atteso che la documentazione depositata in atti fornisce piena prova di tale requisito. Come già dedotto e documentato in ricorso, alla data del decesso la ricorrente conviveva con la madre ed era totalmente a suo carico, poiché provvedeva da sola in modo continuativo ed efficiente al suo mantenimento, stante lo stato di bisogno e la totale dipendenza economica dallo stesso. Dallo stato di famiglia storico già depositato in atti risulta infatti, che la ricorrente convivesse alla data del decesso solo con la madre e che, pertanto questa fosse l'unica a poter provvedere al suo sostentamento. Diversamente da quanto asserito da controparte, infatti, la sig.ra non Pt_1
svolge alcuna attività lavorativa quale artigiana ma percepisca una pensione di invalidità civile poiché inabile totale dal 2019 e tale prestazione è stata poi convertita in pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito di anzianità.
Si contesta la generica eccezione sollevata dall' e non suffragata da alcuna prova CP_2 documentale che attesti l'attività lavorativa della ricorrente ed a riprova di tale contestazione si depositano le attestazioni delle prestazioni pensionistiche della ricorrente. La stessa, inoltre, come già indicato in ricorso percepisce un reddito pensionistico di € 8.000,00, dunque nettamente inferiore al limite previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità per figlio inabile. Si precisa che l' non ha contestato nella memoria difensiva il reddito annuo CP_2
percepito dalla ricorrente e tale requisito, pertanto, può ritendersi provato. Al solo fine di contestare la generica eccezione sollevata dall' ed a riprova di quanto già dedotto in ricorso CP_2 si deposita il certificato dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi percepiti dalla sig.ra
dal 2018, tutti al di sotto del limite reddituale previsto dalla legge. La ricorrente, infatti, Pt_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa nell'anno in cui vi è stato il decesso del proprio genitore e, pertanto si trovava senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti. Si contesta, pertanto,
l'eccezione sollevata dall' della mancanza di prova della vivenza a carico...>. CP_2
La ricorrente ammette una pensione di vecchiaia e un reddito pensionistico di 8000 euro l'anno .
Orbene nel 2023 il limite di reddito per la pensione inabilità civile era 17.920,00 euro .
Pertanto non risultando comunque somme percepite annue pari o superiori a detto limite , può presumersi , in mancanza di elementi contrari, che la ricorrente ricevesse un contributo al suo mantenimento da parte della madre quale ascendente convivente. CP_ In ordine al requisito sanitario l' ha negato l'inabilità.
E' stata ammessa ctu medica per accertare la dedotta inabilità assoluta .
3 La ctu all'esito dell'esame del caso ha concluso che :
< Dall' esito della raccolta anamnestica, valutazione obiettiva e loro correlazione con la documentazione sanitaria presente in fascicolo si evince che la ricorrente Parte_2
una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71).
[...]
Dall'analisi della documentazione sanitaria si evince che il complesso invalidante fosse già presente alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 19/01/2023. La periziata in atto non può guidare veicoli. >.
Alla luce di quanto sopra, preso delle risultanze della ctu e sussistendo anche il requisito sanitario , la domanda va accolta.
CP_
Le spese seguono alla soccombenza a carico di liquidate ex dm 55/14 e succ mod. .
CP_ Spese del ctu a carico di parte per la soccombenza .
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità delle parti e dei terzi coinvolti , ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 . si comunichi.
Reggio Calabria 4.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1172/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/03/2023 proposto da (difesa dall'avv. Maria Parte_1
Cristina Mascianà) nei confronti di (avv. Ettore Triolo e Avv. Valeria Controparte_1
Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte CP_2
ricorrente della pensione di reversibilità di cui al ricorso a decorrere dal decesso della madre avvenuto il 19.1. 2023 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121 ^ giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
CP_ Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. ssa per la somma complessiva di 289,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Persona_1 dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che la ricorrente , alla data del decesso della Parte_1
madre (19.1.2023) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
1 2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che la ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile della pensione INPS IO 60019343 intestata alla madre Controparte_3
con decorrenza dalla data di decesso della stessa (19.1.2023);
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità della pensione INPS IO 60019343 di cui era titolare la madre della ricorrente con decorrenza dalla data di decesso della stessa (19.1.2023), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
Parte ricorrente deduceva che:
- alla data del decesso della propria madre sig.ra avvenuta in Controparte_3
data 19.1.2023, era affetta da tali gravi patologie: ;
- la madre sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3
data 19.1.2023) era titolare di pensione INPS IO 60019343;
- la ricorrente in data 1.2.2023 presentava all' domanda di pensione di reversibilità in CP_2 quanto alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 19.1.2023, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
- ed, infatti, la Commissione Medica di Reggio Calabria aveva già riconosciuto l'odierna CP_2
ricorrente soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% - non revisionabile - dal 23.10.2019, così come risulta dal verbale di visita allegato in atti;
- tuttavia, con provvedimento del 17.2.2023 l' respingeva la domanda di pensione di CP_2
reversibilità per figlio inabile in quanto, a dire dell'Istituto, la ricorrente non era stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare.
Parte resistente , si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La domanda concerne la pretesa da parte del ricorrente alla pensione quale figlio superstite e totalmente inabile a qualsiasi lavoro all'epoca del decesso della madre del 19.1.2023 .
In ordine alla vivenza a carico parte ricorrente ha prodotto con il ricorso lo stato di famiglia
2 CP_
L' sostiene che lavorasse come artigiano ma non è dimostrato
Parte ricorrente con le note del 26.6.2024 ha dedotto :
Contesta l'eccezione di mancata prova del requisito di vivenza a carico atteso che la documentazione depositata in atti fornisce piena prova di tale requisito. Come già dedotto e documentato in ricorso, alla data del decesso la ricorrente conviveva con la madre ed era totalmente a suo carico, poiché provvedeva da sola in modo continuativo ed efficiente al suo mantenimento, stante lo stato di bisogno e la totale dipendenza economica dallo stesso. Dallo stato di famiglia storico già depositato in atti risulta infatti, che la ricorrente convivesse alla data del decesso solo con la madre e che, pertanto questa fosse l'unica a poter provvedere al suo sostentamento. Diversamente da quanto asserito da controparte, infatti, la sig.ra non Pt_1
svolge alcuna attività lavorativa quale artigiana ma percepisca una pensione di invalidità civile poiché inabile totale dal 2019 e tale prestazione è stata poi convertita in pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito di anzianità.
Si contesta la generica eccezione sollevata dall' e non suffragata da alcuna prova CP_2 documentale che attesti l'attività lavorativa della ricorrente ed a riprova di tale contestazione si depositano le attestazioni delle prestazioni pensionistiche della ricorrente. La stessa, inoltre, come già indicato in ricorso percepisce un reddito pensionistico di € 8.000,00, dunque nettamente inferiore al limite previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità per figlio inabile. Si precisa che l' non ha contestato nella memoria difensiva il reddito annuo CP_2
percepito dalla ricorrente e tale requisito, pertanto, può ritendersi provato. Al solo fine di contestare la generica eccezione sollevata dall' ed a riprova di quanto già dedotto in ricorso CP_2 si deposita il certificato dell'Agenzia delle Entrate attestante i redditi percepiti dalla sig.ra
dal 2018, tutti al di sotto del limite reddituale previsto dalla legge. La ricorrente, infatti, Pt_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa nell'anno in cui vi è stato il decesso del proprio genitore e, pertanto si trovava senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti. Si contesta, pertanto,
l'eccezione sollevata dall' della mancanza di prova della vivenza a carico...>. CP_2
La ricorrente ammette una pensione di vecchiaia e un reddito pensionistico di 8000 euro l'anno .
Orbene nel 2023 il limite di reddito per la pensione inabilità civile era 17.920,00 euro .
Pertanto non risultando comunque somme percepite annue pari o superiori a detto limite , può presumersi , in mancanza di elementi contrari, che la ricorrente ricevesse un contributo al suo mantenimento da parte della madre quale ascendente convivente. CP_ In ordine al requisito sanitario l' ha negato l'inabilità.
E' stata ammessa ctu medica per accertare la dedotta inabilità assoluta .
3 La ctu all'esito dell'esame del caso ha concluso che :
< Dall' esito della raccolta anamnestica, valutazione obiettiva e loro correlazione con la documentazione sanitaria presente in fascicolo si evince che la ricorrente Parte_2
una totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71).
[...]
Dall'analisi della documentazione sanitaria si evince che il complesso invalidante fosse già presente alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 19/01/2023. La periziata in atto non può guidare veicoli. >.
Alla luce di quanto sopra, preso delle risultanze della ctu e sussistendo anche il requisito sanitario , la domanda va accolta.
CP_
Le spese seguono alla soccombenza a carico di liquidate ex dm 55/14 e succ mod. .
CP_ Spese del ctu a carico di parte per la soccombenza .
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità delle parti e dei terzi coinvolti , ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 . si comunichi.
Reggio Calabria 4.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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