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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1080/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2024, dato atto della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letta la nota congiuntamente depositata dalle parti, le quali hanno rappresentato di avere sottoscritto l'accordo transattivo contestualmente prodotto e che sono stati emessi i relativi ordini di pagamento, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate;
ravvisati, conseguentemente, i presupposti, alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti, per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter, ultimo comma, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1080 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mileto, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo
Luccisano, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
Ricorrenti contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 la propria sede legale, sita in Albano AL, Borgo Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Abete, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
2 Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni dai
[...] Parte_4 medesimi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del proprio congiunto asseritamente causato da un errore diagnostico ascrivibile al Persona_1 personale sanitario dell' con relativo ritardo nell'adozione del Parte_5
trattamento terapeutico indicato e somministrazione di un trattamento farmacologico peggiorativo della patologia effettivamente sofferta.
A fondamento di tali domande, i ricorrenti hanno, in particolare, sostenuto:
- che, in data 13.04.2021, il proprio congiunto ha accusato dolore toracico Persona_1
ed è stato immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove è stata effettuata una Angio TC, senza contrasto, per “sospetto Pt_5 disseccazione aortica”, a cui è però seguita l'errata diagnosi di SCA NSTEMI e la somministrazione del relativo trattamento con anticoagulanti e antiaggreganti;
- che, ad oltre 24 ore dal ricovero, è stato disposto il trasferimento, in regime di “non emergenza cardiologica in atto”, presso il presidio Ospedale San Filippo Neri di Roma, al fine di sottoporre il paziente a coronarografia ed angioplastica;
- che, presso quest'ultima struttura, dopo l'esecuzione con esito “negativo” della coronarografia, è stata disposta una rivalutazione delle immagini della TC ed è stata posta la diagnosi di dissezione dell'aorta ascendente, con successivo trasferimento in emergenza del paziente presso l'Ospedale Sant'Andrea, dove lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- che, nel corso dell'intervento e del post-operatorio, si è verificato un sanguinamento intenso con severa ipotensione ed insorgenza di danni ischemici cerebrali, i quali hanno costretto il paziente ad un periodo di oltre cinque mesi di degenza ed immobilizzazione a letto sino alla dimissione in data 17.9.2021;
3 - che il paziente è poi deceduto presso il proprio domicilio nella notte del 18.9.2021;
- che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno avanzate all'azienda convenuta non hanno avuto alcun esito;
- che, nella relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il consulente ha evidenziato che “l'inesatto inquadramento diagnostico iniziale ha generato un complessivo ritardo diagnostico-terapeutico stimato nell'ordine di oltre 40 ore ed ha comportato l'attuazione di soluzioni terapeutiche contrindicate nel caso di specie, favorendo l'instaurarsi di un quadro emorragico complicato da grave ipotensione sistemica con danno ischemico cerebrale che ha in ultima analisi condotto al decesso la persona, a distanza di circa 5 mesi dall'evento, nonostante tutti gli sforzi terapeutici successivamente attuati”;
- che, alla luce delle conclusioni delineate dal consulente tecnico, risulta dimostrata la responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c. dell'azienda convenuta per le lesioni e la morte patiti dal proprio congiunto;
- che gli stessi ricorrenti hanno patito un danno non patrimoniale, iure proprio, derivante dalla perdita del rapporto parentale, da liquidarsi facendo applicazione dei criteri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Roma;
- che, inoltre, i medesimi hanno subito un danno riflesso per le lesioni patite dal proprio congiunto, tenuto conto che quest'ultimo è rimasto immobilizzato a letto per oltre cinque mesi;
- che, infine, agli stessi spetta, in qualità di eredi del soggetto deceduto, il risarcimento del danno subito dallo stesso, durante il periodo di ricovero.
Sulla scorta delle predette circostanze, i ricorrenti hanno concluso nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 7, comma 1, della L. 24/17, artt.
1218 e 1228 c.c. nonché ex art. 2043 e 2049 c.c, della convenuta
[...]
Partita I.V.A. e Codice Fiscale in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Borgo Garibaldi, 12, Albano
AL (RM), e, per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, ovvero le maggiori o minori che si riterranno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per Legge: - in favore dei signori , Parte_1 Pt_2
4 e iure hereditatis, in solido fra loro, la somma di €. 942.105,61, Per_1 Parte_3 per i motivi tutti esposti da questa difesa;
In favore della signora iure Parte_1
proprio la somma di €. 514.384,50, per i motivi tutti esposti da questa difesa;
In favore della signora iure proprio la somma di €. 288.049,30, per i motivi tutti Parte_2
esposti da questa difesa;
In favore del signor iure proprio la somma di €. Parte_3
295.464,37, per i motivi tutti esposti da questa difesa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, inclusa la fase di ATP ex art. 696 bis cpc e comprese le spese di CTP e CTU come documentate”.
La costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese dei Parte_4
ricorrenti, evidenziando il difetto di legittimazione attiva di questi ultimi, i quali non hanno fornito sufficienti prove della qualità di eredi, l'inammissibilità ed inutilizzabilità della relazione tecnica resa in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché, la correttezza dell'operato dei sanitari e l'assenza di prova del nesso causale fra l'evento dannoso e la condotta degli stessi. La resistente ha, inoltre, contestato la quantificazione dei danni prospettata dai ricorrenti, concludendo per la pronuncia di inammissibilità del ricorso e, comunque, per l'integrale rigetto delle domande proposte.
Con ordinanza resa in data 29.1.2025, è stata, quindi, formulata, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., una proposta conciliativa per la definizione della lite, in virtù della quale la Parte_4
6 si sarebbe impegnata: a) a corrispondere la complessiva somma di euro 300.000,00, in
[...] favore di , la complessiva somma di euro 200.000,00, in favore di Parte_1 Pt_3
la complessiva somma di euro 180.000,00, in favore di nonché
[...] Parte_2
la somma di euro 20.000,00, in favore di tutti i ricorrenti;
b) a versare in favore di tutti i ricorrenti gli ulteriori importi di euro 9.500,00, quale contributo per le spese di lite, già inclusivo degli accessori, e di euro 6.000,00, a titolo di rimborso degli esborsi sostenuti per contributo unificato, spese di consulenza tecnica d'ufficio e spese di consulenza di parte.
La causa è stata, da ultimo, rinviata all'udienza del 30.10.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno rappresentato l'avvenuta conclusione di un accordo transattivo in virtù della proposta conciliativa formulata, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
5 2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, è assorbente evidenziare che le parti hanno allegato e documentato di aver raggiunto un accordo transattivo, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., allo stato integralmente eseguito, per la definizione della presente lite.
Dalla documentazione versata in atti, si evince, infatti, che le parti hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è impegnata alla corresponsione, in favore Parte_4 dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 715.000,00, con le modalità ivi meglio specificate, e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 23.10.2025). Part Gli stessi ricorrenti hanno, inoltre, riconosciuto che la ha provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo e hanno versato in atti le ricevute dei mandati di pagamento ordinati in loro favore, come espressamente pattuito nell'accordo.
Deve, dunque, osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
Si ravvisano, a mente di quanto sopra argomentato, le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta congiuntamente formulata dalle parti, in conformità a quanto emerge dall'accordo transattivo in atti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Velletri, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
6
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2024, dato atto della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letta la nota congiuntamente depositata dalle parti, le quali hanno rappresentato di avere sottoscritto l'accordo transattivo contestualmente prodotto e che sono stati emessi i relativi ordini di pagamento, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate;
ravvisati, conseguentemente, i presupposti, alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti, per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter, ultimo comma, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1080 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2024, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mileto, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo
Luccisano, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
Ricorrenti contro
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 la propria sede legale, sita in Albano AL, Borgo Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Abete, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
2 Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni dai
[...] Parte_4 medesimi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del proprio congiunto asseritamente causato da un errore diagnostico ascrivibile al Persona_1 personale sanitario dell' con relativo ritardo nell'adozione del Parte_5
trattamento terapeutico indicato e somministrazione di un trattamento farmacologico peggiorativo della patologia effettivamente sofferta.
A fondamento di tali domande, i ricorrenti hanno, in particolare, sostenuto:
- che, in data 13.04.2021, il proprio congiunto ha accusato dolore toracico Persona_1
ed è stato immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove è stata effettuata una Angio TC, senza contrasto, per “sospetto Pt_5 disseccazione aortica”, a cui è però seguita l'errata diagnosi di SCA NSTEMI e la somministrazione del relativo trattamento con anticoagulanti e antiaggreganti;
- che, ad oltre 24 ore dal ricovero, è stato disposto il trasferimento, in regime di “non emergenza cardiologica in atto”, presso il presidio Ospedale San Filippo Neri di Roma, al fine di sottoporre il paziente a coronarografia ed angioplastica;
- che, presso quest'ultima struttura, dopo l'esecuzione con esito “negativo” della coronarografia, è stata disposta una rivalutazione delle immagini della TC ed è stata posta la diagnosi di dissezione dell'aorta ascendente, con successivo trasferimento in emergenza del paziente presso l'Ospedale Sant'Andrea, dove lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- che, nel corso dell'intervento e del post-operatorio, si è verificato un sanguinamento intenso con severa ipotensione ed insorgenza di danni ischemici cerebrali, i quali hanno costretto il paziente ad un periodo di oltre cinque mesi di degenza ed immobilizzazione a letto sino alla dimissione in data 17.9.2021;
3 - che il paziente è poi deceduto presso il proprio domicilio nella notte del 18.9.2021;
- che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno avanzate all'azienda convenuta non hanno avuto alcun esito;
- che, nella relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il consulente ha evidenziato che “l'inesatto inquadramento diagnostico iniziale ha generato un complessivo ritardo diagnostico-terapeutico stimato nell'ordine di oltre 40 ore ed ha comportato l'attuazione di soluzioni terapeutiche contrindicate nel caso di specie, favorendo l'instaurarsi di un quadro emorragico complicato da grave ipotensione sistemica con danno ischemico cerebrale che ha in ultima analisi condotto al decesso la persona, a distanza di circa 5 mesi dall'evento, nonostante tutti gli sforzi terapeutici successivamente attuati”;
- che, alla luce delle conclusioni delineate dal consulente tecnico, risulta dimostrata la responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c. dell'azienda convenuta per le lesioni e la morte patiti dal proprio congiunto;
- che gli stessi ricorrenti hanno patito un danno non patrimoniale, iure proprio, derivante dalla perdita del rapporto parentale, da liquidarsi facendo applicazione dei criteri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Roma;
- che, inoltre, i medesimi hanno subito un danno riflesso per le lesioni patite dal proprio congiunto, tenuto conto che quest'ultimo è rimasto immobilizzato a letto per oltre cinque mesi;
- che, infine, agli stessi spetta, in qualità di eredi del soggetto deceduto, il risarcimento del danno subito dallo stesso, durante il periodo di ricovero.
Sulla scorta delle predette circostanze, i ricorrenti hanno concluso nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 7, comma 1, della L. 24/17, artt.
1218 e 1228 c.c. nonché ex art. 2043 e 2049 c.c, della convenuta
[...]
Partita I.V.A. e Codice Fiscale in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Borgo Garibaldi, 12, Albano
AL (RM), e, per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, ovvero le maggiori o minori che si riterranno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per Legge: - in favore dei signori , Parte_1 Pt_2
4 e iure hereditatis, in solido fra loro, la somma di €. 942.105,61, Per_1 Parte_3 per i motivi tutti esposti da questa difesa;
In favore della signora iure Parte_1
proprio la somma di €. 514.384,50, per i motivi tutti esposti da questa difesa;
In favore della signora iure proprio la somma di €. 288.049,30, per i motivi tutti Parte_2
esposti da questa difesa;
In favore del signor iure proprio la somma di €. Parte_3
295.464,37, per i motivi tutti esposti da questa difesa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, inclusa la fase di ATP ex art. 696 bis cpc e comprese le spese di CTP e CTU come documentate”.
La costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese dei Parte_4
ricorrenti, evidenziando il difetto di legittimazione attiva di questi ultimi, i quali non hanno fornito sufficienti prove della qualità di eredi, l'inammissibilità ed inutilizzabilità della relazione tecnica resa in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché, la correttezza dell'operato dei sanitari e l'assenza di prova del nesso causale fra l'evento dannoso e la condotta degli stessi. La resistente ha, inoltre, contestato la quantificazione dei danni prospettata dai ricorrenti, concludendo per la pronuncia di inammissibilità del ricorso e, comunque, per l'integrale rigetto delle domande proposte.
Con ordinanza resa in data 29.1.2025, è stata, quindi, formulata, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., una proposta conciliativa per la definizione della lite, in virtù della quale la Parte_4
6 si sarebbe impegnata: a) a corrispondere la complessiva somma di euro 300.000,00, in
[...] favore di , la complessiva somma di euro 200.000,00, in favore di Parte_1 Pt_3
la complessiva somma di euro 180.000,00, in favore di nonché
[...] Parte_2
la somma di euro 20.000,00, in favore di tutti i ricorrenti;
b) a versare in favore di tutti i ricorrenti gli ulteriori importi di euro 9.500,00, quale contributo per le spese di lite, già inclusivo degli accessori, e di euro 6.000,00, a titolo di rimborso degli esborsi sostenuti per contributo unificato, spese di consulenza tecnica d'ufficio e spese di consulenza di parte.
La causa è stata, da ultimo, rinviata all'udienza del 30.10.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno rappresentato l'avvenuta conclusione di un accordo transattivo in virtù della proposta conciliativa formulata, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
5 2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, è assorbente evidenziare che le parti hanno allegato e documentato di aver raggiunto un accordo transattivo, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., allo stato integralmente eseguito, per la definizione della presente lite.
Dalla documentazione versata in atti, si evince, infatti, che le parti hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è impegnata alla corresponsione, in favore Parte_4 dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 715.000,00, con le modalità ivi meglio specificate, e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 23.10.2025). Part Gli stessi ricorrenti hanno, inoltre, riconosciuto che la ha provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo e hanno versato in atti le ricevute dei mandati di pagamento ordinati in loro favore, come espressamente pattuito nell'accordo.
Deve, dunque, osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
Si ravvisano, a mente di quanto sopra argomentato, le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta congiuntamente formulata dalle parti, in conformità a quanto emerge dall'accordo transattivo in atti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Velletri, 31 ottobre 2025
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dott.ssa Alice Buonafede
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