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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
n.397/2025 RG
All'udienza del 24/11/2025 alle ore 10,40, sono presenti per parte opponente l'Avv. M Chiariotti, per l'opposto l'Avv. P. Meschini, I procuratoti si riportano ai rispettivi atti introduttivi, contestando reciprocamente le avverse deduzioni e procedono alla immediata discussione della causa.
Il giudice
Di ciò dato atto trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.397 /2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Mauro Chiariotti;
-parte attrice-opponente C.F._2
contro
(C.F. ) , con l'Avv. Paolo Meschini;
CP_1 C.F._3
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato all'Avv. Meschini, per il sig. , e depositato CP_2
telematicamente in data 27/02/25 le sigg.re e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 979/24 emesso in data 08/12/24
pubblicato in data 09/12/24, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
€6.484,72, in solido tra loro, nonché della somma di €1.634,00 nei confronti della sola per il pagamento rispettivamente delle somme loro dovute per i canoni di Parte_1
locazione riferiti al contratto stipulato in data 01/01/2023 tra l'opposto e la sig.ra Parte_2
relativo all'appartamento sito in Macerata, Via Ugo Foscolo, 39, sottoscritto anche dalla madre della , che all'art. 14 si era costituita garante “ per tutte le Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte dalla conduttrice”, e delle somme dovute come liquidate per spese giudiziali relative alla convalida di sfratto. Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposto che eccepiva preliminarmente la tardività della opposizione e nel merito l'infondatezza della opposizione.
Alla odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti, quindi la controversia è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione preliminare di parte opposta appare fondata e va accolta.
Dall'esame della copia notificata alle opponenti del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo
( doc 2 di parte opposta) emerge che la sig ra riceveva la notifica a mani in data Parte_2
03/01/2025, mentre la notifica alla sig.ra veniva eseguita ex art. 140 cpc in data Parte_1
03/01/25 e si perfezionava in data 13/01/25. Pertanto il termine di gg 40 per proporre opposizione scadeva quanto alla il 12/02/25, mentre quanto alla Parte_2 Parte_1
scadeva il 22/02/25, ma poiché il 22 febbraio cadeva di sabato il termine per proporre opposizione veniva automaticamente prorogato al 24/02/25 .
2 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione, l'opposizione proposta con atto di citazione come nel caso di specie, in luogo del ricorso previsto dal rito locatizio, non è perciò solo inammissibile, tuttavia ai fini della verifica della tempestività della opposizione rileva la data del deposito in Cancelleria e non quella della notifica dell'atto di opposizione.
Nel caso in esame, il deposito dell'atto di citazione introduttivo della opposizione ed anche la notifica dello stesso al procuratore e domiciliatario dell'opposto venivano eseguite in data
27/02/25 e dunque tardivamente, rispetto al termine perentorio del 24/02/25, a ciò
conseguendo l'inammissibilità della opposizione e la esecutorietà del decreto opposto (Trib.
Bologna 28/12/23) e ciò, in ragione di quanto sopra motivato, non solo per la domanda di cui al decreto ingiuntivo relativa ai canoni di locazione ( € 6.484,72), ma anche per la parte della domanda di cui al decreto ingiuntivo relativa alle spese giudiziali liquidate per la convalida dello sfratto pari ad € 1.634,12 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14
secondo i parametri minimi dello scaglione di valore dichiarato, più prossimo al valore di causa, e tenuto conto della attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da e Parte_1
nei confronti del sig. e per l'effetto Conferma e Parte_2 CP_1
dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 979 emesso in data 08/12/2024
pubblicato in data 09/12/24 dal Tribunale di Macerata.
Visto l'art.91 cpc,
3 Condanna le opponenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese CP_2
del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 24/11/2025, alle ore 13,15.
Il giudice on.Dott.ssa Barbara Silenzi
4
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
n.397/2025 RG
All'udienza del 24/11/2025 alle ore 10,40, sono presenti per parte opponente l'Avv. M Chiariotti, per l'opposto l'Avv. P. Meschini, I procuratoti si riportano ai rispettivi atti introduttivi, contestando reciprocamente le avverse deduzioni e procedono alla immediata discussione della causa.
Il giudice
Di ciò dato atto trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.397 /2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Mauro Chiariotti;
-parte attrice-opponente C.F._2
contro
(C.F. ) , con l'Avv. Paolo Meschini;
CP_1 C.F._3
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato all'Avv. Meschini, per il sig. , e depositato CP_2
telematicamente in data 27/02/25 le sigg.re e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 979/24 emesso in data 08/12/24
pubblicato in data 09/12/24, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
€6.484,72, in solido tra loro, nonché della somma di €1.634,00 nei confronti della sola per il pagamento rispettivamente delle somme loro dovute per i canoni di Parte_1
locazione riferiti al contratto stipulato in data 01/01/2023 tra l'opposto e la sig.ra Parte_2
relativo all'appartamento sito in Macerata, Via Ugo Foscolo, 39, sottoscritto anche dalla madre della , che all'art. 14 si era costituita garante “ per tutte le Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte dalla conduttrice”, e delle somme dovute come liquidate per spese giudiziali relative alla convalida di sfratto. Le opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposto che eccepiva preliminarmente la tardività della opposizione e nel merito l'infondatezza della opposizione.
Alla odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi agli atti, quindi la controversia è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione preliminare di parte opposta appare fondata e va accolta.
Dall'esame della copia notificata alle opponenti del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo
( doc 2 di parte opposta) emerge che la sig ra riceveva la notifica a mani in data Parte_2
03/01/2025, mentre la notifica alla sig.ra veniva eseguita ex art. 140 cpc in data Parte_1
03/01/25 e si perfezionava in data 13/01/25. Pertanto il termine di gg 40 per proporre opposizione scadeva quanto alla il 12/02/25, mentre quanto alla Parte_2 Parte_1
scadeva il 22/02/25, ma poiché il 22 febbraio cadeva di sabato il termine per proporre opposizione veniva automaticamente prorogato al 24/02/25 .
2 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione, l'opposizione proposta con atto di citazione come nel caso di specie, in luogo del ricorso previsto dal rito locatizio, non è perciò solo inammissibile, tuttavia ai fini della verifica della tempestività della opposizione rileva la data del deposito in Cancelleria e non quella della notifica dell'atto di opposizione.
Nel caso in esame, il deposito dell'atto di citazione introduttivo della opposizione ed anche la notifica dello stesso al procuratore e domiciliatario dell'opposto venivano eseguite in data
27/02/25 e dunque tardivamente, rispetto al termine perentorio del 24/02/25, a ciò
conseguendo l'inammissibilità della opposizione e la esecutorietà del decreto opposto (Trib.
Bologna 28/12/23) e ciò, in ragione di quanto sopra motivato, non solo per la domanda di cui al decreto ingiuntivo relativa ai canoni di locazione ( € 6.484,72), ma anche per la parte della domanda di cui al decreto ingiuntivo relativa alle spese giudiziali liquidate per la convalida dello sfratto pari ad € 1.634,12 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14
secondo i parametri minimi dello scaglione di valore dichiarato, più prossimo al valore di causa, e tenuto conto della attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da e Parte_1
nei confronti del sig. e per l'effetto Conferma e Parte_2 CP_1
dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 979 emesso in data 08/12/2024
pubblicato in data 09/12/24 dal Tribunale di Macerata.
Visto l'art.91 cpc,
3 Condanna le opponenti, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese CP_2
del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 24/11/2025, alle ore 13,15.
Il giudice on.Dott.ssa Barbara Silenzi
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