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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1862/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Piero Zuin, Parte_1 C.F._1 come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro già , (C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il Proc. dom. Avv. Andrea Paganini, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata ed Appellante incidentale
e contro
, (C.F. , Controparte_3 C.F._2
Appellata contumace
In punto: appello avverso la Sentenza non definitiva n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023
e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 11.9.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 18.4.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, , vista l'ordinanza del Consigliere Parte_1
Istruttore del 07.03.2024 nel riportarsi integralmente a deduzioni ed argomentazioni svolte nell'atto di appello così precisa le proprie conclusioni, Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
1 eccezione e domanda, così giudicare per i motivi esposti in atti: In via preliminare: rigettarsi
l'eccezione preliminare svolta da in ordine all'ammissibilità dell'appello svolto Controparte_1 da avverso la Sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza pubblicata Parte_1 il 11.09.2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nel merito, voglia la Corte d'Appello di
Venezia, 1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1657/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel procedimento n. 2178/2018 R.G. condannare (quale beneficiaria Controparte_1 della scissione di Società Cattolica di Assicurazioni) in persona del suo legale rapp. te pro-tempore e
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da : I) a titolo Controparte_3 Parte_1 di personalizzazione del danno da liquidarsi nella misura di € 65.220,70 (S. . Si precisa che Pt_2 detto importo è stato ottenuto detraendo dal totale ottenuto dalla somma di danno biologico e personalizzazione conteggiata in atto di appello (€ 815.008,75) l'importo di € 749.808,05 già corrisposto da in ottemperanza della sentenza n. 1657-2023 del Tribunale di Controparte_1
Vicenza. II) a titolo di danno esistenziale da liquidarsi nella misura di € 326.003,50 (S. E. & O.); III)
a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa da liquidarsi nell'importo complessivo di € 289.334,42 (S. E. & O.) o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 10.883,61 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre. IV) a titolo di spese mediche future da liquidarsi per l'intero nell'importo complessivo di € 105.935,04 (S. E. & O.)
o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 3.966,54 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro
i primi dieci giorni di ogni trimestre. Ovvero nelle diverse, anche maggiori, somme che saranno considerate di giustizia, da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi maturati anche dopo la sentenza impugnata sino al saldo. 2) respingersi l'impugnazione incidentale proposta da
[...] rigettando tutte le domande proposte da quest'ultima nei confronti di CP_1 Parte_1
; 3) Spese e competenze professionali oltre accessori di legge dei due gradi di giudizio, oltre
[...] accessori di legge interamente rifusi.”
Parte appellata ed appellante incidentale in data 17.4.2025 depositava le note scritte che riportavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi l'appello inammissibile e/o improponibile ex art. 342 e 345 cpc per i motivi di cui in narrativa;
nel merito rigettarsi l'appello per
i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 11.09.2023; in via incidentale, previa assegnazione del termine per la notifica del presente appello incidentale a (contumace di 1°), in riforma del capo III° del Controparte_3 dispositivo e del 1° cpv pag. 6 e III° cpv pag. 8 della sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Vicenza,
2 accertarsi e dichiararsi che nessun incremento di danno a titolo di personalizzazione è dovuto a
con conseguente sua condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 97.801,05= o altro importo che sarà ritenuto, oltre interessi e rivalutazione dell'avvenuto incasso di detta somma al saldo;
In ogni caso con spese di entrambi i gradi, interamente rifuse. Si chiede acquisirsi il fascicolo di primo grado di parte appellata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2018 conveniva in giudizio Parte_1 la società e con successivo atto di chiamata in causa del terzo Controparte_2
(notificato il 20.12.2020) , al fine di sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità esclusiva di quest'ultima, proprietaria e conducente del veicolo Fiat mod.
Panda tg CA294CP, a bordo del quale veniva trasportato l'attore, nella causazione del sinistro stradale occorso in Bolzano Vicentino (VI), all'altezza del Km 5 + VIII della SS
Postumia, il giorno 3.8.2016 alle ore 4.00 circa e, per l'effetto, al fine di sentirla condannare, in solido con la suddetta compagnia assicuratrice del veicolo, al risarcimento del danno patito per un'invalidità permanente stimata al 75/80% e quantificato nella somma di Euro
1.764.828,80, al netto dell'acconto di Euro 616.890,00 già versato da Controparte_4
Al momento del sinistro l'attore era trasportato sul sedile anteriore lato passeggero, con le cinture di sicurezza allacciate e la conducente la vettura perdeva il controllo del veicolo, invadeva l'opposta corsia di marcia ed usciva di strada andando a collidere contro un platano.
Con comparsa depositata il 16.7.2018 si costituiva in giudizio la società Controparte_4 contestando an e quantum debeatur ed eccependo l'errata causa petendi per inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass.ni. In corso di causa venivano depositate le memorie ex art. 183 C.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'interpello di parte convenuta e dell'escussione di testi, nonché mediante espletamento di CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subito dal Sig. . Parte_1
Con la Sentenza n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023 e pubblicata in data 11.9.2023, il
Tribunale di Vicenza così statuiva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2178/2018, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCERTA e Parte_1
DICHIARA la esclusiva responsabilità di conducente e proprietaria Controparte_3 dell'autovettura Fiat Panda, targata CA294CP nella causazione del sinistro per cui è causa. 3.
CONDANNA Società Cattolica di Assicurazioni e in solido tra loro, al Controparte_3
3 risarcimento del danno in favore di quantificato pari ad Euro 77.996,79, oltre a Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
4. CONDANNA Società Cattolica di Assicurazioni
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Pietro Zuin, Controparte_3 difensore antistatario di , che si liquidano in euro 14.1023,00 per compensi, oltre Parte_1 al 15% per spese generali ed euro 1.713,00 per anticipazioni;
infine, IVA e Cassa professionale come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di Società
Cattolica di Assicurazioni e , in solido tra loro, oltre alle spese di consulenza tecnica Controparte_3 di parte sostenute da pari ad euro 1.220,00 ”. Parte_3
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2023 impugnava Parte_1 il predetto provvedimento per un unico motivo riconducibile nell'erroneità nella liquidazione dei danni liquidati.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata già Controparte_1 Controparte_4
chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per contestando
[...] integralmente le istanze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposto gravame nonché, in via di appello incidentale, chiedendo la condanna del a restituire la somma di Parte_1
Euro 97.801,05 ricevuto a titolo di “personalizzazione” del danno, a suo dire liquidata in eccesso. Non si costituiva , rimasta contumace anche in primo grado. Controparte_3
Con provvedimento del 7.3.2024, il Cons. istruttore Marco Campagnolo fissava l'udienza del 25.6.2025 per la rimessione al Collegio assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo 2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi la contumacia di , verificata la Controparte_3 regolarità della notifica dell'atto di appello a detta parte.
Per ragioni di ordine logico vanno trattati preliminarmente i motivi di appello incidentale formulati da (dichiarata beneficiaria della scissione di Società Cattolica Controparte_1 di Assicurazioni e titolare di ogni posizione giuridica facente parte del compendio scisso).
La compagnia d'assicurazione appellante critica la decisione di primo grado laddove ha riconosciuto al un aumento del risarcimento spettante per danno biologico del Parte_1
15% a titolo di personalizzazione.
4 Lamenta l'assicurazione appellante incidentale che tale aumento spetta solo quando venga fornita prova certa delle conseguenze rilevanti sul piano dinamico-relazionale, circostanza non verificatasi nella fattispecie, laddove l'attore aveva allegato di aver perduto, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro, la possibilità di praticare attività ludico - sportive.
In aggiunta, il CTU avrebbe espresso il convincimento che anche il danno alla sfera esistenziale doveva considerarsi già valorizzato nella liquidazione tabellare, chiarendo che le attività di base apparivano lievemente compromesse e non impossibili.
La doglianza non può essere accolta: l'entità dell'invalidità permanente riportata dal all'esito della malattia (70%) a fronte della accertata sofferenza psicologica di Parte_1 grado medio-elevato nella fase di stabilizzazione dei postumi, particolarmente invalidanti,
e che anche a parere del CTU ha comportato preclusione e limitazione della vita sessuale del danneggiato, consente di presumere la sussistenza di una compromissione significativa delle attività anche non ordinarie rilevanti sul piano dinamico relazionale e legittima il riconoscimento dell'aumento a titolo di personalizzazione per la quale appare congrua la misura prescelta del 15% dal giudice di primo grado.
Venendo ai motivi di appello principale, va disattesa l'eccezione pregiudiziale di rito svolta dalla difesa dell'appellante in particolare, e inerente una presunta nullità della notifica della sentenza di primo grado in quanto effettuata dal difensore di in data Controparte_4
13.9.2023 quale procuratore della stessa e non della società incorporante Controparte_1
[...]
La questione non ha rilevanza, posto che il ha comunque proposto ritualmente Parte_1 il presente appello, sicché il lamentato vizio processuale, anche ove sussistente, non ha determinato alcun pregiudizio alla difesa.
I motivi di appello formulati da nel merito - ammissibili sotto il profilo Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. in quanto specificamente formulati dall'attore appellante - riguardano i criteri con i quali il tribunale è pervenuto alla liquidazione della differenza risarcitoria spettante all'infortunato al netto degli acconti percepiti, essendo la responsabilità del sinistro non controversa a seguito della costituzione in appello della compagnia convenuta.
Non è fondata la doglianza svolta a riguardo dell'aumento a titolo di personalizzazione, da ritenersi congruo, a detta dell'appellante, nella diversa misura del 25%, per le ragioni anzidette: l'aumento del 15% disposto dal giudice di prime cure a titolo di
5 personalizzazione compete nel caso di specie in via presuntiva a fronte dell'entità rilevante dei postumi permanenti, fermo restando che parte appellante non aveva comunque dedotto né dimostrato il venir meno di attività particolari ulteriori rispetto a quelle che normalmente derivano dalle macrolesioni di tali proporzioni, così come correttamente rilevato da parte del giudicante di primo grado.
Non può essere accolto il motivo di censura riguardante il danno esistenziale, che risulta essere stato già considerato nell'ambito della liquidazione del danno biologico base, e che non spetta nel caso di specie in via autonoma da esso, posto che risulta anche accertato in sede peritale il superamento delle maggiori sofferenze nella fase di stabilizzazione della malattia.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l'appellante lamenta erroneo convincimento sulla possibilità di accordare al danneggiato un risarcimento sulla base di un reddito figurativo, e protesta l'omessa e insufficiente disamina delle circostanze allegate riguardo allo svolgimento di attività lavorative di tipo occasionale e le prospettive di impiego come barman, avendo il seguito un apposito corso formativo prima del sinistro. Parte_1
Premesso che, condivisibilmente a quanto obietta la compagnia d'assicurazione appellata, in mancanza di prova certa del pregresso svolgimento di attività lavorative retribuite,
l'ambito di valutazione della pretesa risarcitoria in discussione attiene unicamente all'invalidità lavorativa generica e non a quella specifica, il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è onere del danneggiato provare, anche solo in via presuntiva, il danno patrimoniale futuro e la valutazione sul punto richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e al reddito perduto a causa dell'evento (tra le tante da ultimo Cass.
5703/2025 e Cass. 11320/2025). Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa, non risultava provata da parte dell'appellante principale la percezione di un reddito stabile da lavoro dipendente, né in qualità di lavoratore autonomo, e in particolare ( cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) in base al quadro probatorio di causa non è stato dimostrato che il svolgesse attività produttiva di reddito al momento del sinistro, né che avesse Parte_1 concrete possibilità di impiego come barista, come affermato dal Tribunale, né è stato compiutamente e specificamente dimostrato, ed invero neppure dedotto, che precedentemente al sinistro il danneggiato svolgesse attività lavorativa comportante attitudini specifiche. Nell'atto di appello (pag.15) ci si limita a richiamare la deposizione del
6 padre del danneggiato e il doc. 11 (diploma di barman), ma proprio il Parte_4 suddetto teste ha riferito che il figlio, di anni 41 all'epoca del sinistro, aveva svolto attività di barman solo in Spagna, per pagarsi la vacanza, ed ha aggiunto che egli faceva, anche dopo il sinistro, lavoretti meccanici (verbale d'udienza del 6-10-2022).
Dunque non ha trovato concreto riscontro, neppure in via presuntiva, la dedotta prospettiva di lavoro come barman, in assenza di puntuali e specifiche allegazioni sul punto, e in ogni caso in difetto di documentazione comprovante una qualche redditività lavorativa derivante da quell'attività o da altre, sicché non è possibile effettuare alcun giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e al reddito perduto a causa dell'evento, tutte rimaste indimostrate. In altre parole, contrariamente a quanto deduce l'appellante principale richiamando a sostegno giurisprudenza della Cassazione non pertinente, nella fattispecie in esame non va data rilevanza al fatto che il danneggiato non svolgesse attività lavorativa all'epoca del sinistro, ma alla mancata dimostrazione dello svolgimento di attività produttiva di reddito anche in precedenza, il che, per l'appunto, impedisce il giudizio prognostico di cui si è detto.
Risulta parimenti non fondato e in parte inammissibile il motivo di critica svolto a riguardo della liquidazione dell'indennizzo disposta a titolo di spese mediche future, nella specie, quelle riferite all'acquisto dei cateteri.
Secondo il CTU, infatti, la frequenza giornaliera di sostituzione dei cateteri utilizzati dal a causa delle lesioni subite nel sinistro, non è determinabile in via prospettica in Parte_1 modo certo, dipendendo la stessa da circostanze variabili in base al corretto uso del dispositivo da parte dell'utilizzatore. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il fatto, evidenziato dal C.T.U. (pag.41), che “dalla ultime visite urologiche eseguite sul paziente è emerso che egli riusciva ad ottenere una minzione spontanea” (pag. 7 della sentenza impugnata) e da ciò ha tratto la conclusione probabilistica di una diminuzione, in futuro, dei cateteri da utilizzare.
L'appellante principale non si confronta compiutamente con detto chiaro percorso motivazionale, basato su riscontri oggettivi e condiviso dal Collegio.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Concorrono, attesa la reciproca soccombenza, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese della presente fase d'appello, così come i presupposti di legge per l'accertamento dell'onere del doppio contributo a carico delle parti costituite.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla sentenza n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023 e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data
11.9.2023 così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado d'appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente dott.ssa Clotilde Parise
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Piero Zuin, Parte_1 C.F._1 come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro già , (C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il Proc. dom. Avv. Andrea Paganini, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata ed Appellante incidentale
e contro
, (C.F. , Controparte_3 C.F._2
Appellata contumace
In punto: appello avverso la Sentenza non definitiva n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023
e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 11.9.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante in data 18.4.2025 depositava note scritte che riportavano le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, , vista l'ordinanza del Consigliere Parte_1
Istruttore del 07.03.2024 nel riportarsi integralmente a deduzioni ed argomentazioni svolte nell'atto di appello così precisa le proprie conclusioni, Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
1 eccezione e domanda, così giudicare per i motivi esposti in atti: In via preliminare: rigettarsi
l'eccezione preliminare svolta da in ordine all'ammissibilità dell'appello svolto Controparte_1 da avverso la Sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza pubblicata Parte_1 il 11.09.2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nel merito, voglia la Corte d'Appello di
Venezia, 1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1657/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza nel procedimento n. 2178/2018 R.G. condannare (quale beneficiaria Controparte_1 della scissione di Società Cattolica di Assicurazioni) in persona del suo legale rapp. te pro-tempore e
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da : I) a titolo Controparte_3 Parte_1 di personalizzazione del danno da liquidarsi nella misura di € 65.220,70 (S. . Si precisa che Pt_2 detto importo è stato ottenuto detraendo dal totale ottenuto dalla somma di danno biologico e personalizzazione conteggiata in atto di appello (€ 815.008,75) l'importo di € 749.808,05 già corrisposto da in ottemperanza della sentenza n. 1657-2023 del Tribunale di Controparte_1
Vicenza. II) a titolo di danno esistenziale da liquidarsi nella misura di € 326.003,50 (S. E. & O.); III)
a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa da liquidarsi nell'importo complessivo di € 289.334,42 (S. E. & O.) o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 10.883,61 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre. IV) a titolo di spese mediche future da liquidarsi per l'intero nell'importo complessivo di € 105.935,04 (S. E. & O.)
o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 3.966,54 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro
i primi dieci giorni di ogni trimestre. Ovvero nelle diverse, anche maggiori, somme che saranno considerate di giustizia, da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi maturati anche dopo la sentenza impugnata sino al saldo. 2) respingersi l'impugnazione incidentale proposta da
[...] rigettando tutte le domande proposte da quest'ultima nei confronti di CP_1 Parte_1
; 3) Spese e competenze professionali oltre accessori di legge dei due gradi di giudizio, oltre
[...] accessori di legge interamente rifusi.”
Parte appellata ed appellante incidentale in data 17.4.2025 depositava le note scritte che riportavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi l'appello inammissibile e/o improponibile ex art. 342 e 345 cpc per i motivi di cui in narrativa;
nel merito rigettarsi l'appello per
i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 11.09.2023; in via incidentale, previa assegnazione del termine per la notifica del presente appello incidentale a (contumace di 1°), in riforma del capo III° del Controparte_3 dispositivo e del 1° cpv pag. 6 e III° cpv pag. 8 della sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Vicenza,
2 accertarsi e dichiararsi che nessun incremento di danno a titolo di personalizzazione è dovuto a
con conseguente sua condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 97.801,05= o altro importo che sarà ritenuto, oltre interessi e rivalutazione dell'avvenuto incasso di detta somma al saldo;
In ogni caso con spese di entrambi i gradi, interamente rifuse. Si chiede acquisirsi il fascicolo di primo grado di parte appellata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.3.2018 conveniva in giudizio Parte_1 la società e con successivo atto di chiamata in causa del terzo Controparte_2
(notificato il 20.12.2020) , al fine di sentire accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità esclusiva di quest'ultima, proprietaria e conducente del veicolo Fiat mod.
Panda tg CA294CP, a bordo del quale veniva trasportato l'attore, nella causazione del sinistro stradale occorso in Bolzano Vicentino (VI), all'altezza del Km 5 + VIII della SS
Postumia, il giorno 3.8.2016 alle ore 4.00 circa e, per l'effetto, al fine di sentirla condannare, in solido con la suddetta compagnia assicuratrice del veicolo, al risarcimento del danno patito per un'invalidità permanente stimata al 75/80% e quantificato nella somma di Euro
1.764.828,80, al netto dell'acconto di Euro 616.890,00 già versato da Controparte_4
Al momento del sinistro l'attore era trasportato sul sedile anteriore lato passeggero, con le cinture di sicurezza allacciate e la conducente la vettura perdeva il controllo del veicolo, invadeva l'opposta corsia di marcia ed usciva di strada andando a collidere contro un platano.
Con comparsa depositata il 16.7.2018 si costituiva in giudizio la società Controparte_4 contestando an e quantum debeatur ed eccependo l'errata causa petendi per inapplicabilità dell'art. 141 Cod. Ass.ni. In corso di causa venivano depositate le memorie ex art. 183 C.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'interpello di parte convenuta e dell'escussione di testi, nonché mediante espletamento di CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subito dal Sig. . Parte_1
Con la Sentenza n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023 e pubblicata in data 11.9.2023, il
Tribunale di Vicenza così statuiva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2178/2018, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCERTA e Parte_1
DICHIARA la esclusiva responsabilità di conducente e proprietaria Controparte_3 dell'autovettura Fiat Panda, targata CA294CP nella causazione del sinistro per cui è causa. 3.
CONDANNA Società Cattolica di Assicurazioni e in solido tra loro, al Controparte_3
3 risarcimento del danno in favore di quantificato pari ad Euro 77.996,79, oltre a Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
4. CONDANNA Società Cattolica di Assicurazioni
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Pietro Zuin, Controparte_3 difensore antistatario di , che si liquidano in euro 14.1023,00 per compensi, oltre Parte_1 al 15% per spese generali ed euro 1.713,00 per anticipazioni;
infine, IVA e Cassa professionale come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di Società
Cattolica di Assicurazioni e , in solido tra loro, oltre alle spese di consulenza tecnica Controparte_3 di parte sostenute da pari ad euro 1.220,00 ”. Parte_3
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2023 impugnava Parte_1 il predetto provvedimento per un unico motivo riconducibile nell'erroneità nella liquidazione dei danni liquidati.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata già Controparte_1 Controparte_4
chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per contestando
[...] integralmente le istanze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposto gravame nonché, in via di appello incidentale, chiedendo la condanna del a restituire la somma di Parte_1
Euro 97.801,05 ricevuto a titolo di “personalizzazione” del danno, a suo dire liquidata in eccesso. Non si costituiva , rimasta contumace anche in primo grado. Controparte_3
Con provvedimento del 7.3.2024, il Cons. istruttore Marco Campagnolo fissava l'udienza del 25.6.2025 per la rimessione al Collegio assegnando i termini di legge per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica. Con decreto in data 6-5-2025 la causa è stata riassegnata al Cons. Giudice Ausiliario Avv. Pietro Repossi, fermi restando la data dell'udienza, gli incombenti e i termini già fissati, in base a quanto disposto con provvedimento in data 28 marzo 2025 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi la contumacia di , verificata la Controparte_3 regolarità della notifica dell'atto di appello a detta parte.
Per ragioni di ordine logico vanno trattati preliminarmente i motivi di appello incidentale formulati da (dichiarata beneficiaria della scissione di Società Cattolica Controparte_1 di Assicurazioni e titolare di ogni posizione giuridica facente parte del compendio scisso).
La compagnia d'assicurazione appellante critica la decisione di primo grado laddove ha riconosciuto al un aumento del risarcimento spettante per danno biologico del Parte_1
15% a titolo di personalizzazione.
4 Lamenta l'assicurazione appellante incidentale che tale aumento spetta solo quando venga fornita prova certa delle conseguenze rilevanti sul piano dinamico-relazionale, circostanza non verificatasi nella fattispecie, laddove l'attore aveva allegato di aver perduto, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro, la possibilità di praticare attività ludico - sportive.
In aggiunta, il CTU avrebbe espresso il convincimento che anche il danno alla sfera esistenziale doveva considerarsi già valorizzato nella liquidazione tabellare, chiarendo che le attività di base apparivano lievemente compromesse e non impossibili.
La doglianza non può essere accolta: l'entità dell'invalidità permanente riportata dal all'esito della malattia (70%) a fronte della accertata sofferenza psicologica di Parte_1 grado medio-elevato nella fase di stabilizzazione dei postumi, particolarmente invalidanti,
e che anche a parere del CTU ha comportato preclusione e limitazione della vita sessuale del danneggiato, consente di presumere la sussistenza di una compromissione significativa delle attività anche non ordinarie rilevanti sul piano dinamico relazionale e legittima il riconoscimento dell'aumento a titolo di personalizzazione per la quale appare congrua la misura prescelta del 15% dal giudice di primo grado.
Venendo ai motivi di appello principale, va disattesa l'eccezione pregiudiziale di rito svolta dalla difesa dell'appellante in particolare, e inerente una presunta nullità della notifica della sentenza di primo grado in quanto effettuata dal difensore di in data Controparte_4
13.9.2023 quale procuratore della stessa e non della società incorporante Controparte_1
[...]
La questione non ha rilevanza, posto che il ha comunque proposto ritualmente Parte_1 il presente appello, sicché il lamentato vizio processuale, anche ove sussistente, non ha determinato alcun pregiudizio alla difesa.
I motivi di appello formulati da nel merito - ammissibili sotto il profilo Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. in quanto specificamente formulati dall'attore appellante - riguardano i criteri con i quali il tribunale è pervenuto alla liquidazione della differenza risarcitoria spettante all'infortunato al netto degli acconti percepiti, essendo la responsabilità del sinistro non controversa a seguito della costituzione in appello della compagnia convenuta.
Non è fondata la doglianza svolta a riguardo dell'aumento a titolo di personalizzazione, da ritenersi congruo, a detta dell'appellante, nella diversa misura del 25%, per le ragioni anzidette: l'aumento del 15% disposto dal giudice di prime cure a titolo di
5 personalizzazione compete nel caso di specie in via presuntiva a fronte dell'entità rilevante dei postumi permanenti, fermo restando che parte appellante non aveva comunque dedotto né dimostrato il venir meno di attività particolari ulteriori rispetto a quelle che normalmente derivano dalle macrolesioni di tali proporzioni, così come correttamente rilevato da parte del giudicante di primo grado.
Non può essere accolto il motivo di censura riguardante il danno esistenziale, che risulta essere stato già considerato nell'ambito della liquidazione del danno biologico base, e che non spetta nel caso di specie in via autonoma da esso, posto che risulta anche accertato in sede peritale il superamento delle maggiori sofferenze nella fase di stabilizzazione della malattia.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l'appellante lamenta erroneo convincimento sulla possibilità di accordare al danneggiato un risarcimento sulla base di un reddito figurativo, e protesta l'omessa e insufficiente disamina delle circostanze allegate riguardo allo svolgimento di attività lavorative di tipo occasionale e le prospettive di impiego come barman, avendo il seguito un apposito corso formativo prima del sinistro. Parte_1
Premesso che, condivisibilmente a quanto obietta la compagnia d'assicurazione appellata, in mancanza di prova certa del pregresso svolgimento di attività lavorative retribuite,
l'ambito di valutazione della pretesa risarcitoria in discussione attiene unicamente all'invalidità lavorativa generica e non a quella specifica, il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è onere del danneggiato provare, anche solo in via presuntiva, il danno patrimoniale futuro e la valutazione sul punto richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e al reddito perduto a causa dell'evento (tra le tante da ultimo Cass.
5703/2025 e Cass. 11320/2025). Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa, non risultava provata da parte dell'appellante principale la percezione di un reddito stabile da lavoro dipendente, né in qualità di lavoratore autonomo, e in particolare ( cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) in base al quadro probatorio di causa non è stato dimostrato che il svolgesse attività produttiva di reddito al momento del sinistro, né che avesse Parte_1 concrete possibilità di impiego come barista, come affermato dal Tribunale, né è stato compiutamente e specificamente dimostrato, ed invero neppure dedotto, che precedentemente al sinistro il danneggiato svolgesse attività lavorativa comportante attitudini specifiche. Nell'atto di appello (pag.15) ci si limita a richiamare la deposizione del
6 padre del danneggiato e il doc. 11 (diploma di barman), ma proprio il Parte_4 suddetto teste ha riferito che il figlio, di anni 41 all'epoca del sinistro, aveva svolto attività di barman solo in Spagna, per pagarsi la vacanza, ed ha aggiunto che egli faceva, anche dopo il sinistro, lavoretti meccanici (verbale d'udienza del 6-10-2022).
Dunque non ha trovato concreto riscontro, neppure in via presuntiva, la dedotta prospettiva di lavoro come barman, in assenza di puntuali e specifiche allegazioni sul punto, e in ogni caso in difetto di documentazione comprovante una qualche redditività lavorativa derivante da quell'attività o da altre, sicché non è possibile effettuare alcun giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e al reddito perduto a causa dell'evento, tutte rimaste indimostrate. In altre parole, contrariamente a quanto deduce l'appellante principale richiamando a sostegno giurisprudenza della Cassazione non pertinente, nella fattispecie in esame non va data rilevanza al fatto che il danneggiato non svolgesse attività lavorativa all'epoca del sinistro, ma alla mancata dimostrazione dello svolgimento di attività produttiva di reddito anche in precedenza, il che, per l'appunto, impedisce il giudizio prognostico di cui si è detto.
Risulta parimenti non fondato e in parte inammissibile il motivo di critica svolto a riguardo della liquidazione dell'indennizzo disposta a titolo di spese mediche future, nella specie, quelle riferite all'acquisto dei cateteri.
Secondo il CTU, infatti, la frequenza giornaliera di sostituzione dei cateteri utilizzati dal a causa delle lesioni subite nel sinistro, non è determinabile in via prospettica in Parte_1 modo certo, dipendendo la stessa da circostanze variabili in base al corretto uso del dispositivo da parte dell'utilizzatore. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il fatto, evidenziato dal C.T.U. (pag.41), che “dalla ultime visite urologiche eseguite sul paziente è emerso che egli riusciva ad ottenere una minzione spontanea” (pag. 7 della sentenza impugnata) e da ciò ha tratto la conclusione probabilistica di una diminuzione, in futuro, dei cateteri da utilizzare.
L'appellante principale non si confronta compiutamente con detto chiaro percorso motivazionale, basato su riscontri oggettivi e condiviso dal Collegio.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Concorrono, attesa la reciproca soccombenza, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese della presente fase d'appello, così come i presupposti di legge per l'accertamento dell'onere del doppio contributo a carico delle parti costituite.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto alla sentenza n. 1657/2023 emessa in data 6.9.2023 e pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data
11.9.2023 così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado d'appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 23.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente dott.ssa Clotilde Parise
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