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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3029/2024, pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Antonella Guercini ricorrente e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Simona Miglio resistente
OGGETTO: Indennita' di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante – premesso di essere stato riconosciuto dall' nella precedente fase amministrativa portatore di CP_1 disabilità ex art. 3, terzo comma, l. 104/1992 ed invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave al
100% - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde veder accertate in suo favore le condizioni sanitarie sottese al beneficio di cui all'art. 1, l. 18/1980, con ogni consequenziale provvedimento economico in suo favore.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice non reputava che il periziando si trovasse nelle condizioni di cui alla citata norma;
a seguito di contestazione nei termini di legge, lo stesso presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. anche Persona_1 in fase di opposizione.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti a partire dalla decorrenza indicata dal consulente tecnico.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminato la Per_1 documentazione agli atti, ha ritenuto che lo stesso, a cagione delle patologie di
“Cardiomiopatia amiloidotica da transtiretina a coinvolgimento biventricolare e flutter atriale FAP con cuore polmonare cronico in IV classe NYHA (FE 25% con ipocinesia globale). Ipertensione arteriosa. Insufficienza renale cronica III stadio.
Poliartrosi ad impegno funzionale”, sia da considerarsi soggetto che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal mese di dicembre 2023. Nello specifico, il consulente – in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici – ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze del precedente elaborato peritale avendo riscontrato un peggioramento delle condizioni del sig. a partire da dicembre Pt_1
2023 allorquando, a seguito di visita cardiologica, veniva posta la diagnosi di IV classe NYHA.
A causa del riconoscimento a favore dell'istante del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa, sussistono motivi per compensare le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 1 della l. 18/1980 con decorrenza dal mese di dicembre 2023;
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 19.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3029/2024, pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Antonella Guercini ricorrente e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Simona Miglio resistente
OGGETTO: Indennita' di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante – premesso di essere stato riconosciuto dall' nella precedente fase amministrativa portatore di CP_1 disabilità ex art. 3, terzo comma, l. 104/1992 ed invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave al
100% - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde veder accertate in suo favore le condizioni sanitarie sottese al beneficio di cui all'art. 1, l. 18/1980, con ogni consequenziale provvedimento economico in suo favore.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice non reputava che il periziando si trovasse nelle condizioni di cui alla citata norma;
a seguito di contestazione nei termini di legge, lo stesso presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. anche Persona_1 in fase di opposizione.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti a partire dalla decorrenza indicata dal consulente tecnico.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminato la Per_1 documentazione agli atti, ha ritenuto che lo stesso, a cagione delle patologie di
“Cardiomiopatia amiloidotica da transtiretina a coinvolgimento biventricolare e flutter atriale FAP con cuore polmonare cronico in IV classe NYHA (FE 25% con ipocinesia globale). Ipertensione arteriosa. Insufficienza renale cronica III stadio.
Poliartrosi ad impegno funzionale”, sia da considerarsi soggetto che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal mese di dicembre 2023. Nello specifico, il consulente – in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici – ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze del precedente elaborato peritale avendo riscontrato un peggioramento delle condizioni del sig. a partire da dicembre Pt_1
2023 allorquando, a seguito di visita cardiologica, veniva posta la diagnosi di IV classe NYHA.
A causa del riconoscimento a favore dell'istante del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa, sussistono motivi per compensare le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 1 della l. 18/1980 con decorrenza dal mese di dicembre 2023;
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 19.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti