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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Consigliere rel. Dr. Elena Gelato
Dr. Enrico Colognesi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero
2922/2021 e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Parte 1
Stravato in forza di procura in atti appellante
E
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela RT e IO CP 1 (C.F.:
NI giusta procura in atti appellato
Oggetto appello avverso la sentenza n.1995/2020 emessa dal Tribunale di Latina : CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia L'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, in veste di giudice di secondo grado ed accoglimento dello spiegato appello:
in via principale, in riforma integrale della sentenza di primo grado n°1995/2020 pubblicata il 02/11/2020 del
Tribunale di Latina, I Sezione Civile, nella causa civile iscritta al 7356/2017 R.G., accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto dichiarare la stessa nulla, annullabile, inefficace e comunque invalida per tutti i motivi di cui alla presente esposizione, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono integralmente: rigettare la domanda attorea in quanto insussistenti tutti gli elementi imprescindibili sopra riportati e per essere infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, I.V.A. e C.P.A. nonché il
12,50% sulle spese generali come per legge."
Pertanto riformare integralmente la sentenza per i motivi così sintetizzati:
1) ERRORE PROCESSUALE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO per difetto e/o l'errore dell'iter logico giuridico motivazionale PER VIZIO per portare PRELIMINARMENTE alla sentenza di accoglimento imputando al convenuto nella parte motiva che "non risultano" da parte di costui deve desumersi "denunce indirizzate agli organi competenti o comunque al provider per la verifica della circostanza;
2) ERRORE DA PARTE DEL GIUDICE
DI PRIMO GRADO PER DIFETTO PER ECCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DELL'OFFENSIVITA' DELLA FRASE OGGETTO DI CAUSA CON CONSEGUENTE VIZIO
NELL'ITER LOGICO GIUIDICO MOTIVAZIONALE CHE HA DETERMINATO
ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA;
3) ERRATA DEDUZIONE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA
DIFFAMAZIONE E SUA CONTRADDITTORIETA', INSUSSISTENTE NEL CASO DI SPECIE
ED IN ORDINE ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA SENTENZA - CIO' ANCHE SOTTO IL
PROFILO DEL RILIEVO DEL DIFETTO DEI REQUISITI DI CONTINENZA E PERTINENZA,
INSUSSISTENTI.
4) In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa come per legge relativi";
Per l'appellato: "conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le motivazioni richiamate, voglia: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità per tardività dell'appello per i motivi di cui al punto 1; 2) ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 3) nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Latina n.
1995/2020; 4) condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge del presente procedimento, da liquidarsi nei confronti dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1995/2020 resa dal Tribunale di Latina
all'esito del giudizio civile recante R.G. 7356/2017 con la quale era stato condannato a corrispondere in favore di CP 1 la somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per diffamazione nonché alla rimozione del post ritenuto diffamatorio dal profilo facebook dell'autore, oltre al pagamento delle spese legali.
Più nello specifico il Parte_1 aveva pubblicato sulla propria bacheca dell'account Facebook un post con la frase: " sono stato operario per 37 anni di un pezzo di m..", affermazione che era visibile da parte di qualsiasi visitatore della pagina.
Il Giudice di primo grado, con la pronuncia qui impugnata, ha ritenuto che le affermazioni utilizzate dall'odierno appellante fossero lesive dell'onore e dell'immagine del Sig. CP 1 la cui domanda è
stata accolta nei termini sopra indicati.
La pronuncia è stata impugnata dal Parte 1 sulla base di tre motivi: il primo afferente ad una pretesa erroneità o contraddittorietà della motivazione e gli altri relativi al merito delle valutazioni svolte dal primo Giudice, di cui l'appellante ha lamentato l'erroneità con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi della diffamazione- CP 1 si è costituito resistendo all'appello, di cui ha l'inammissibilità per tardività ovvero per genericità dei motivi e di cui ha in ogni caso inferito l'infondatezza.
Su tali presupposti ha concluso per la definizione in rito o per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria. All'esito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata infine trattenuta, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata da parte appellata è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini di individuazione della data di decorrenza dell'impugnazione, nel caso di decorso del "termine lungo", deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza.
"il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione" (in questi termini, Cass., S.U., 22 settembre 2016, n. 18569).
Come chiarito dalla richiamata pronuncia della S.C., "sembra opportuno ripercorrere il contenuto, apparentemente scontato, dei primi due commi dell'art. 133 c.p.c., a norma del quale "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costitute". Come è evidente, nella norma in esame la pubblicazione non è un posterius o comunque un'attività diversa dal deposito, ma si identifica con esso, essendo il deposito l'atto per mezzo del quale la sentenza è resa pubblica...
Per altro verso, ai fini della pubblicazione non è però necessario che dell'avvenuto deposito si dia notizia alle parti costituite, essendo tale attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione-mediante-deposito, siccome da effettuarsi entro un termine ad essa successivo ed evidentemente ordinatorio. D'altra canto l'identificazione del deposito come atto attraverso il quale si realizza la pubblicazione della sentenza ed a partire dal quale si determinano una serie di importanti conseguenze
(tra le quali la decorrenza dei termini di impugnazione e di quelli, speculari, di formazione del giudicato) risulta funzionale alla necessità (dianzi ampiamente evidenziata) che tali conseguenze siano collegabili ad un atto di volizione del giudice, il quale, ritenuta la sentenza completa, la rende definitiva ed irretrattabile depositandola in cancelleria (ipotesi da non confondere con quella, peraltro ormai infrequente, di mero deposito in minuta, diversamente regolamentata)..... E' pertanto l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il
"deposito in cancelleria" della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla conoscibilità della stessa, essendo questo peraltro l'unico modo per attribuire significato ad una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa coincide....
Una simile interpretazione dell'art. 133 citato comporta dunque che, a partire dal deposito, sia assicurata (se non la conoscenza, di certo) la conoscibilità della sentenza, nel senso che il difensore, con la diligenza dovuta in rebus suis, recandosi periodicamente in cancelleria per informarsi sull'esito di una causa della quale conosce la data di deliberazione, potrebbe, a partire dal momento del deposito, stante l'annotazione nell'elenco cronologico, venirne a conoscenza ed estrarne copia. Peraltro, la differente filosofia che presiede alla disciplina del termine "lungo" e del termine "breve"
per impugnare non può consistere in ciò che nel primo caso (art. 327 primo comma c.p.c.) il tempo viene considerato come mera "durata", avulsa da un qualunque accadimento che colleghi la parte almeno alla possibilità di conoscenza dell'atto da impugnare, mentre nel secondo caso (art. 325 primo comma c.p.c.) viene inteso come "misura" di un intervallo decorrente dalla intervenuta notificazione, posto che il mero trascorrere del tempo non avrebbe di per sé alcun significato se prescindesse
(oltre che dalla conoscenza legale del provvedimento, che si attua con la notifica, anche) dalla possibilità di conoscenza: il termine "lungo" infatti, pensato per non lasciare fluttuanti nel tempo situazioni e rapporti assicurando sempre, anche in di notificazione, la possibilità del passaggio in giudicato della sentenza, prescinde appunto dalla notificazione (e da assenza qualunque altra forma diretta di comunicazione alla parte) ma non anche dalla possibilità che la parte, nel maggior tempo previsto, possa venire comunque a conoscenza della sentenza e del suo deposito usando la dovuta diligenza”.
In applicazione delle richiamate disposizioni normative e dei principi esposti dalla S.C. l'odierno appello non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Come desumibile dal duplicato informativo della sentenza di primo grado depositata dallo stesso appellante, la pronuncia impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (nelle forme cartolari), è stata depositata dal Giudice e pubblicata dalla cancelleria il giorno 29 ottobre 2020, quando il cancelliere ha apposto il numero cronologico della sentenza (n. 1995/2020).
Da quella data (e non già dalla successiva comunicazione alle parti della pronuncia della sentenza, come appunto chiarito in forza delle considerazioni sinora esposte) la sentenza è venuta ad esistenza e da tale momento ha iniziato a decorrere il termine lungo di sei mesi per la sua impugnazione. Da ciò discende che l'appello, introdotto con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2021 presso l'indirizzo pec dei procuratori costituiti in primo grado, sia palesemente tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta) e da distrarre in favore dei procuratori dell'appellato dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.
La dichiarata inammissibilità per tardività del gravame non comporta automaticamente la temerarietà
della lite ex art. 96 c.p.c., ritenuta non sussistente nel caso in esame per mancanza dei presupposti del requisito soggettivo di mala fede, come previsto per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2922/2021 R.G.,
così provvede:
-dichiara l'inammissibilità dell'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarre in favore degli avv.ti Angela
RT e IO NI, dichiaratisi antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott.ssa Elena Gelato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Consigliere rel. Dr. Elena Gelato
Dr. Enrico Colognesi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero
2922/2021 e vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Parte 1
Stravato in forza di procura in atti appellante
E
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela RT e IO CP 1 (C.F.:
NI giusta procura in atti appellato
Oggetto appello avverso la sentenza n.1995/2020 emessa dal Tribunale di Latina : CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia L'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, in veste di giudice di secondo grado ed accoglimento dello spiegato appello:
in via principale, in riforma integrale della sentenza di primo grado n°1995/2020 pubblicata il 02/11/2020 del
Tribunale di Latina, I Sezione Civile, nella causa civile iscritta al 7356/2017 R.G., accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto dichiarare la stessa nulla, annullabile, inefficace e comunque invalida per tutti i motivi di cui alla presente esposizione, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono integralmente: rigettare la domanda attorea in quanto insussistenti tutti gli elementi imprescindibili sopra riportati e per essere infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, I.V.A. e C.P.A. nonché il
12,50% sulle spese generali come per legge."
Pertanto riformare integralmente la sentenza per i motivi così sintetizzati:
1) ERRORE PROCESSUALE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO per difetto e/o l'errore dell'iter logico giuridico motivazionale PER VIZIO per portare PRELIMINARMENTE alla sentenza di accoglimento imputando al convenuto nella parte motiva che "non risultano" da parte di costui deve desumersi "denunce indirizzate agli organi competenti o comunque al provider per la verifica della circostanza;
2) ERRORE DA PARTE DEL GIUDICE
DI PRIMO GRADO PER DIFETTO PER ECCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DELL'OFFENSIVITA' DELLA FRASE OGGETTO DI CAUSA CON CONSEGUENTE VIZIO
NELL'ITER LOGICO GIUIDICO MOTIVAZIONALE CHE HA DETERMINATO
ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA;
3) ERRATA DEDUZIONE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA
DIFFAMAZIONE E SUA CONTRADDITTORIETA', INSUSSISTENTE NEL CASO DI SPECIE
ED IN ORDINE ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA SENTENZA - CIO' ANCHE SOTTO IL
PROFILO DEL RILIEVO DEL DIFETTO DEI REQUISITI DI CONTINENZA E PERTINENZA,
INSUSSISTENTI.
4) In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa come per legge relativi";
Per l'appellato: "conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le motivazioni richiamate, voglia: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità per tardività dell'appello per i motivi di cui al punto 1; 2) ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 3) nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Latina n.
1995/2020; 4) condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge del presente procedimento, da liquidarsi nei confronti dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1995/2020 resa dal Tribunale di Latina
all'esito del giudizio civile recante R.G. 7356/2017 con la quale era stato condannato a corrispondere in favore di CP 1 la somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per diffamazione nonché alla rimozione del post ritenuto diffamatorio dal profilo facebook dell'autore, oltre al pagamento delle spese legali.
Più nello specifico il Parte_1 aveva pubblicato sulla propria bacheca dell'account Facebook un post con la frase: " sono stato operario per 37 anni di un pezzo di m..", affermazione che era visibile da parte di qualsiasi visitatore della pagina.
Il Giudice di primo grado, con la pronuncia qui impugnata, ha ritenuto che le affermazioni utilizzate dall'odierno appellante fossero lesive dell'onore e dell'immagine del Sig. CP 1 la cui domanda è
stata accolta nei termini sopra indicati.
La pronuncia è stata impugnata dal Parte 1 sulla base di tre motivi: il primo afferente ad una pretesa erroneità o contraddittorietà della motivazione e gli altri relativi al merito delle valutazioni svolte dal primo Giudice, di cui l'appellante ha lamentato l'erroneità con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi della diffamazione- CP 1 si è costituito resistendo all'appello, di cui ha l'inammissibilità per tardività ovvero per genericità dei motivi e di cui ha in ogni caso inferito l'infondatezza.
Su tali presupposti ha concluso per la definizione in rito o per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria. All'esito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata infine trattenuta, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata da parte appellata è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini di individuazione della data di decorrenza dell'impugnazione, nel caso di decorso del "termine lungo", deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza.
"il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione" (in questi termini, Cass., S.U., 22 settembre 2016, n. 18569).
Come chiarito dalla richiamata pronuncia della S.C., "sembra opportuno ripercorrere il contenuto, apparentemente scontato, dei primi due commi dell'art. 133 c.p.c., a norma del quale "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costitute". Come è evidente, nella norma in esame la pubblicazione non è un posterius o comunque un'attività diversa dal deposito, ma si identifica con esso, essendo il deposito l'atto per mezzo del quale la sentenza è resa pubblica...
Per altro verso, ai fini della pubblicazione non è però necessario che dell'avvenuto deposito si dia notizia alle parti costituite, essendo tale attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione-mediante-deposito, siccome da effettuarsi entro un termine ad essa successivo ed evidentemente ordinatorio. D'altra canto l'identificazione del deposito come atto attraverso il quale si realizza la pubblicazione della sentenza ed a partire dal quale si determinano una serie di importanti conseguenze
(tra le quali la decorrenza dei termini di impugnazione e di quelli, speculari, di formazione del giudicato) risulta funzionale alla necessità (dianzi ampiamente evidenziata) che tali conseguenze siano collegabili ad un atto di volizione del giudice, il quale, ritenuta la sentenza completa, la rende definitiva ed irretrattabile depositandola in cancelleria (ipotesi da non confondere con quella, peraltro ormai infrequente, di mero deposito in minuta, diversamente regolamentata)..... E' pertanto l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il
"deposito in cancelleria" della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla conoscibilità della stessa, essendo questo peraltro l'unico modo per attribuire significato ad una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa coincide....
Una simile interpretazione dell'art. 133 citato comporta dunque che, a partire dal deposito, sia assicurata (se non la conoscenza, di certo) la conoscibilità della sentenza, nel senso che il difensore, con la diligenza dovuta in rebus suis, recandosi periodicamente in cancelleria per informarsi sull'esito di una causa della quale conosce la data di deliberazione, potrebbe, a partire dal momento del deposito, stante l'annotazione nell'elenco cronologico, venirne a conoscenza ed estrarne copia. Peraltro, la differente filosofia che presiede alla disciplina del termine "lungo" e del termine "breve"
per impugnare non può consistere in ciò che nel primo caso (art. 327 primo comma c.p.c.) il tempo viene considerato come mera "durata", avulsa da un qualunque accadimento che colleghi la parte almeno alla possibilità di conoscenza dell'atto da impugnare, mentre nel secondo caso (art. 325 primo comma c.p.c.) viene inteso come "misura" di un intervallo decorrente dalla intervenuta notificazione, posto che il mero trascorrere del tempo non avrebbe di per sé alcun significato se prescindesse
(oltre che dalla conoscenza legale del provvedimento, che si attua con la notifica, anche) dalla possibilità di conoscenza: il termine "lungo" infatti, pensato per non lasciare fluttuanti nel tempo situazioni e rapporti assicurando sempre, anche in di notificazione, la possibilità del passaggio in giudicato della sentenza, prescinde appunto dalla notificazione (e da assenza qualunque altra forma diretta di comunicazione alla parte) ma non anche dalla possibilità che la parte, nel maggior tempo previsto, possa venire comunque a conoscenza della sentenza e del suo deposito usando la dovuta diligenza”.
In applicazione delle richiamate disposizioni normative e dei principi esposti dalla S.C. l'odierno appello non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Come desumibile dal duplicato informativo della sentenza di primo grado depositata dallo stesso appellante, la pronuncia impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (nelle forme cartolari), è stata depositata dal Giudice e pubblicata dalla cancelleria il giorno 29 ottobre 2020, quando il cancelliere ha apposto il numero cronologico della sentenza (n. 1995/2020).
Da quella data (e non già dalla successiva comunicazione alle parti della pronuncia della sentenza, come appunto chiarito in forza delle considerazioni sinora esposte) la sentenza è venuta ad esistenza e da tale momento ha iniziato a decorrere il termine lungo di sei mesi per la sua impugnazione. Da ciò discende che l'appello, introdotto con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2021 presso l'indirizzo pec dei procuratori costituiti in primo grado, sia palesemente tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta) e da distrarre in favore dei procuratori dell'appellato dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.
La dichiarata inammissibilità per tardività del gravame non comporta automaticamente la temerarietà
della lite ex art. 96 c.p.c., ritenuta non sussistente nel caso in esame per mancanza dei presupposti del requisito soggettivo di mala fede, come previsto per legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2922/2021 R.G.,
così provvede:
-dichiara l'inammissibilità dell'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarre in favore degli avv.ti Angela
RT e IO NI, dichiaratisi antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott.ssa Elena Gelato