Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 430
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di extrapetizione della sentenza di primo grado

    La Corte di secondo grado ritiene che i motivi relativi alla nullità della sentenza non comportino lesioni del diritto di difesa che richiederebbero la remissione al primo grado, consentendo l'esame del merito della questione.

  • Rigettato
    Presunzione di vendita ex art. 34 l. registro in presenza di divisione rispettosa delle quote

    La Corte ritiene che l'atto di divisione configuri un trasferimento con riguardo al valore eccedente la quota, poiché a un condividente sono stati attribuiti beni per un valore superiore alla sua quota, con conseguente applicazione dell'aliquota del 9% sui trasferimenti immobiliari per la parte eccedente.

  • Rigettato
    Errore sulla comoda divisibilità dei beni e sulla quantificazione delle quote in caso di divisione parziale

    La Corte rileva che la circostanza di una divisione parziale non è rilevante ai fini dell'imposta di registro, che si riferisce allo specifico negozio assoggettato a tassazione. Inoltre, la Corte rigetta l'idea che vi sia stata una diminuzione del valore dei beni assegnati, trattandosi invece di un corrispettivo per il beneficio ricevuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 430
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 430
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo