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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI VI ES, Presidente
CO AR, OR
CAVONE ES, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2549/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 31/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21025007853 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, il notaio Ricorrente_2, e le parti contrattuali Ricorrente_1
, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 proponevano impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari resa in data 7 novembre 2022 /
31 marzo 2023, che aveva rigettato il loro ricorso in materia di imposta di registro su atto di divisione.
La Corte, infatti, riteneva che l'avviso di liquidazione fosse stato correttamente emesso dall'ufficio in quanto l'atto di divisione aveva riguardato quote ineguali in natura, provvedendo all'attribuzione ad un solo condividente dell'immobile comune solo per scelta volontaria e non per individivisibilità del cespite, così da configuarare un trasferimento con riguardo al valore eccedente la quota.
Di tanto si dolevano gli appellanti che muovevano alla decisione varie ragioni di censura.
Innanzitutto, rilevavano che la Corte di primo grado aveva assunto come presupposto la comodità della ripartizione in natura dei beni che era argomento estraneo alle ragioni della pretesa fiscale, così incorrendo in un vizio di extrapetizione. Nel merito, contestavano alla decisione la presunzione di vendita ex art. 34 l. registro, in presenza di una divisione rispettosa delle quote di ciascuno, con richiamo a norme civilistiche inappropriate. Deducevano in subordine, il ricorrere di un errore sulla comoda divisibilità dei beni e sulla quantificazione delle quote di diritto spettanti ai condividenti trattandosi di divisione parziale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deduceva l'infondatezza dei motivi di impugnazione ribadendo trattarsi, nella specie, di divisione con conguaglio stante l'assegnazione a un condividente di beni superiori alla sua quota. Richiamava in proposito ampia giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla ricostruzione normative sostenuta con l'avviso di liquidazione. Gli appellanti facevano seguire una memoria illustrativa con cui ribadivano le proprie posizioni, sostenendo l'ingiustificatezza delel controdeduzioni dell'ufficio.
All'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
I motivi che gli appellanti riferiscono alla nullità della sentenza non comportano lesioni del diritto di difesa che richiederebbero la remissione al primo grado, per cui l'effetto devolutivo del gravame consente a questa
Corte di secondo grado di affrontare il merito della questione, a prescindere sia dal dedotto vizio di extrapetizione della sentenza appellata, sia dell'asserita erroneità del richiamo ai principi civilistici o ai presuppoisti di fatto, come la comoda divisibilità dei beni.
La questione va sussunta nella fattispecie considerata in numerose pronunce, le quali tutte hanno argomentato e deciso in senso sfavorevole all'appello.
La situazione di fatto regolata dal contratto di divisione di cui qui si discute, vede l'attribuzione ai condividenti di beni in natura di diverso valore. In particolare, rispetto al valore dei beni oggetto di divisione, indicato in atto nell'importo di euro 1.146.000,00, la cui ripartizione consentiva di assegnare un valore di euro 382.000,00 pro quota, uno dei condividenti si è visto attribuire beni esattamente coincidenti con questo importo, un secondo, beni di valore pari a euro 650.000,00 e il terzo somme di denaro e crediti per euro 114.000,00 oltre il versamento dell'eccedenza di euro 268.000,00 da parte del secondo condividente.
L'ufficio ha sottoposto correttamente quest'ultimo importo all'aliquota del 9%, propria dei trasferimenti immobiliari, ritenendo operato un conguaglio in denaro in misura pari all'attribuzione in natura di un valore eccedente la quota spettante al secondo condividente.
L'esattezza di tale ricostruzione giuridica e del conseguente prelievo è avvolarata dalla Suprema Corte di
Cassazione che ha ripeutamente ravvisato che “è utilizzabile l'aliquota della vendita, ai sensi dell'art. 34 D.
p.r. n. 131 del 1986, ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto alla quota a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso” e quindi esattamente in un caso corrispondente alla fattispecie qui trattata di “ attribuzione di beni , in natura o in denaro, eccedenti la quota spettante a uno dei partecipanti alla comunione” (Cass. 11 giugno 2025, ord. n. 15543, al paragrafo 3.1, con ampia citazione di decisioni conformi).
In questo senso, appare fuorviante e speculativa l'idea sostenuta in appello secondo cui nel momento esatto della attribuzione dei beni “il valore complessivo dei beni assegnati al primo (Ricorrente_3) è contestualmente diminuito sino a coincidere con quello corrispondente alal sua quota di diritto”, perchè non di diminuzione si tratta, bensì della dazione di un corrispettivo del beneficio ricevuto, grazie a un pagamento in cui si è sostanziata le sinallagmaticità del trasferimento.
Nè risulta essere rilevante la circostanza che le parti abbiano realizzato una divisione paziale (per euro
1,146.000,00 rispetto al complessivo valore dei beni comuni indicato in euro 2.050.954,00), essendo in discussione un'imposta d'atto, che determina un'obbligazione tributaria riferita allo specifico negozio assoggettato a tassazione. D'altra parte, non è stato in alcun modo allegato che la restante parte dei beni sia stata diversamente divisa, e che sia stata ricondotta a un'esatta corrispondenza di ciascuna quota quanto ai condividenti spettante di diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'impegno difensivo e della difesa dell'Ufficio con propri dipendenti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellant in solido fra loro, alla refusione delle pse di giudizio in favore dell'Agenzia appellate, ch eliquida in euro 3.000.00 oltre accessori di legge se dovuti.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI VI ES, Presidente
CO AR, OR
CAVONE ES, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2549/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 31/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21025007853 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, il notaio Ricorrente_2, e le parti contrattuali Ricorrente_1
, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 proponevano impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari resa in data 7 novembre 2022 /
31 marzo 2023, che aveva rigettato il loro ricorso in materia di imposta di registro su atto di divisione.
La Corte, infatti, riteneva che l'avviso di liquidazione fosse stato correttamente emesso dall'ufficio in quanto l'atto di divisione aveva riguardato quote ineguali in natura, provvedendo all'attribuzione ad un solo condividente dell'immobile comune solo per scelta volontaria e non per individivisibilità del cespite, così da configuarare un trasferimento con riguardo al valore eccedente la quota.
Di tanto si dolevano gli appellanti che muovevano alla decisione varie ragioni di censura.
Innanzitutto, rilevavano che la Corte di primo grado aveva assunto come presupposto la comodità della ripartizione in natura dei beni che era argomento estraneo alle ragioni della pretesa fiscale, così incorrendo in un vizio di extrapetizione. Nel merito, contestavano alla decisione la presunzione di vendita ex art. 34 l. registro, in presenza di una divisione rispettosa delle quote di ciascuno, con richiamo a norme civilistiche inappropriate. Deducevano in subordine, il ricorrere di un errore sulla comoda divisibilità dei beni e sulla quantificazione delle quote di diritto spettanti ai condividenti trattandosi di divisione parziale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deduceva l'infondatezza dei motivi di impugnazione ribadendo trattarsi, nella specie, di divisione con conguaglio stante l'assegnazione a un condividente di beni superiori alla sua quota. Richiamava in proposito ampia giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla ricostruzione normative sostenuta con l'avviso di liquidazione. Gli appellanti facevano seguire una memoria illustrativa con cui ribadivano le proprie posizioni, sostenendo l'ingiustificatezza delel controdeduzioni dell'ufficio.
All'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
I motivi che gli appellanti riferiscono alla nullità della sentenza non comportano lesioni del diritto di difesa che richiederebbero la remissione al primo grado, per cui l'effetto devolutivo del gravame consente a questa
Corte di secondo grado di affrontare il merito della questione, a prescindere sia dal dedotto vizio di extrapetizione della sentenza appellata, sia dell'asserita erroneità del richiamo ai principi civilistici o ai presuppoisti di fatto, come la comoda divisibilità dei beni.
La questione va sussunta nella fattispecie considerata in numerose pronunce, le quali tutte hanno argomentato e deciso in senso sfavorevole all'appello.
La situazione di fatto regolata dal contratto di divisione di cui qui si discute, vede l'attribuzione ai condividenti di beni in natura di diverso valore. In particolare, rispetto al valore dei beni oggetto di divisione, indicato in atto nell'importo di euro 1.146.000,00, la cui ripartizione consentiva di assegnare un valore di euro 382.000,00 pro quota, uno dei condividenti si è visto attribuire beni esattamente coincidenti con questo importo, un secondo, beni di valore pari a euro 650.000,00 e il terzo somme di denaro e crediti per euro 114.000,00 oltre il versamento dell'eccedenza di euro 268.000,00 da parte del secondo condividente.
L'ufficio ha sottoposto correttamente quest'ultimo importo all'aliquota del 9%, propria dei trasferimenti immobiliari, ritenendo operato un conguaglio in denaro in misura pari all'attribuzione in natura di un valore eccedente la quota spettante al secondo condividente.
L'esattezza di tale ricostruzione giuridica e del conseguente prelievo è avvolarata dalla Suprema Corte di
Cassazione che ha ripeutamente ravvisato che “è utilizzabile l'aliquota della vendita, ai sensi dell'art. 34 D.
p.r. n. 131 del 1986, ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto alla quota a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso” e quindi esattamente in un caso corrispondente alla fattispecie qui trattata di “ attribuzione di beni , in natura o in denaro, eccedenti la quota spettante a uno dei partecipanti alla comunione” (Cass. 11 giugno 2025, ord. n. 15543, al paragrafo 3.1, con ampia citazione di decisioni conformi).
In questo senso, appare fuorviante e speculativa l'idea sostenuta in appello secondo cui nel momento esatto della attribuzione dei beni “il valore complessivo dei beni assegnati al primo (Ricorrente_3) è contestualmente diminuito sino a coincidere con quello corrispondente alal sua quota di diritto”, perchè non di diminuzione si tratta, bensì della dazione di un corrispettivo del beneficio ricevuto, grazie a un pagamento in cui si è sostanziata le sinallagmaticità del trasferimento.
Nè risulta essere rilevante la circostanza che le parti abbiano realizzato una divisione paziale (per euro
1,146.000,00 rispetto al complessivo valore dei beni comuni indicato in euro 2.050.954,00), essendo in discussione un'imposta d'atto, che determina un'obbligazione tributaria riferita allo specifico negozio assoggettato a tassazione. D'altra parte, non è stato in alcun modo allegato che la restante parte dei beni sia stata diversamente divisa, e che sia stata ricondotta a un'esatta corrispondenza di ciascuna quota quanto ai condividenti spettante di diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'impegno difensivo e della difesa dell'Ufficio con propri dipendenti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellant in solido fra loro, alla refusione delle pse di giudizio in favore dell'Agenzia appellate, ch eliquida in euro 3.000.00 oltre accessori di legge se dovuti.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis