TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1154/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco Aloisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente CP_2 domiciliati in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentati e difesi dall'avv.
Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, opposti oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 febbraio 2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 595 2014 00020468 49 000, notificatogli dall' sede di Messina il CP_1
12 febbraio 2020 (in realtà è stato documentato dall'ente impositore che esso era stato notificato mediante lettera raccomandata AR consegnata a mani della moglie il 25 settembre 2014) e contenente l'intimazione di pagamento della complessiva somma di 912,48 euro a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Artigiani per il periodo gennaio-dicembre 2013.
Nella resistenza dell'Istituto, costituitosi in proprio e quale mandatario della Controparte_2 sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Dalla documentazione in atti risulta ed è pacifico che l'opponente ha effettuato alcuni pagamenti parziali: in data 29 luglio 2017 ha versato la somma di 221,48 euro, il 28 settembre 2017 la somma di 212,26 euro, il 27 novembre 2017 la somma di 212,26 euro, il 24 aprile 2018 la somma di 138,43 euro ed infine in data 22 settembre 2018 la somma di 138,44 euro.
Inoltre, dagli estratti di ruolo aggiornati allegati dall si evince che le residue somme iscritte CP_1
a ruolo sono state nelle more azzerate ex lege.
Infatti, l'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, ha disposto che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Quanto alla definizione di “carico” questo ufficio, con sentenza n. 492/2024 (le cui motivazioni ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già precisato che, in assenza di definizione da parte del legislatore, soccorre la circolare n. 2/E dell' , Controparte_3 recante chiarimenti in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. Essa, al punto 2), chiarisce che “Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell'11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La
“partita” costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento”.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.- Le spese processuali possono essere interamente compensate tenuto conto dello ius superveniens (v. sul punto Cass. n. 15471/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 26.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
2