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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3038/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CATERINO Parte_1
VA, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAROZZA ORSOLA, Controparte_1 la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale è nato un figlio: (il 16/11/2024); - che, poco dopo Per_1 la nascita del minore, la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile a causa del comportamento del resistente;
- di non aver mai limitato i rapporti tra il padre e il figlio;
ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, porsi a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del
1 figlio minore di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'Assegno unico.
Con comparsa di risposta, il resistente, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto: in via preliminare, disporsi il rientro del figlio minore nella regione Veneto;
in via principale, disporsi l'affido condiviso del minore con domicilio privilegiato presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con il figlio;
in via subordinata, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio al padre con collocamento presso lo stesso;
in via gradata, ha chiesto porsi a suo carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26/09/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita del padre: ogni venti giorni il padre si recherà a Castel Volturno per incontrare il minore per tre/quattro giorni, che saranno previamente comunicati alla madre, per almeno due ore;
fino a gennaio 2026, il padre incontrerà il minore alla presenza della madre, tenuto conto della tenera età e della distanza tra i luoghi di residenza e della necessità di consolidare il rapporto genitoriale;
da febbraio 2026 il papà terrà con sé il minore senza la madre in orari concordati tra le parti;
le parti collaboreranno affinché il padre consolidi il rapporto con il minore;
laddove dovessero sussistere i presupposti, le parti concorderanno a che il padre tenga con sé il minore senza la madre anche prima di febbraio 2026; festività natalizie e pasquali alternate, sempre con le stesse modalità; nel periodo estivo, il padre terrà con sé il minore per sette giorni consecutivi, con le stesse modalità, da concordarsi entro il 30 maggio;
a partire dal quarto anno di età, sarà introdotto il pernotto;
- Le parti si impegnano a rideterminare il calendario con un nuovo accordo laddove dovessero modificarsi le esigenze sia del minore che del papà che attualmente vive a Mestre;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale;
- Il padre verserà un ulteriore contributo di 50 euro mensili per l'acquisto del latte anti rigurgito per il minore;
- Assegno unico al 100% alla madre.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CATERINO Parte_1
VA, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAROZZA ORSOLA, Controparte_1 la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale è nato un figlio: (il 16/11/2024); - che, poco dopo Per_1 la nascita del minore, la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile a causa del comportamento del resistente;
- di non aver mai limitato i rapporti tra il padre e il figlio;
ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, porsi a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del
1 figlio minore di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'Assegno unico.
Con comparsa di risposta, il resistente, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto: in via preliminare, disporsi il rientro del figlio minore nella regione Veneto;
in via principale, disporsi l'affido condiviso del minore con domicilio privilegiato presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con il figlio;
in via subordinata, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio al padre con collocamento presso lo stesso;
in via gradata, ha chiesto porsi a suo carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26/09/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita del padre: ogni venti giorni il padre si recherà a Castel Volturno per incontrare il minore per tre/quattro giorni, che saranno previamente comunicati alla madre, per almeno due ore;
fino a gennaio 2026, il padre incontrerà il minore alla presenza della madre, tenuto conto della tenera età e della distanza tra i luoghi di residenza e della necessità di consolidare il rapporto genitoriale;
da febbraio 2026 il papà terrà con sé il minore senza la madre in orari concordati tra le parti;
le parti collaboreranno affinché il padre consolidi il rapporto con il minore;
laddove dovessero sussistere i presupposti, le parti concorderanno a che il padre tenga con sé il minore senza la madre anche prima di febbraio 2026; festività natalizie e pasquali alternate, sempre con le stesse modalità; nel periodo estivo, il padre terrà con sé il minore per sette giorni consecutivi, con le stesse modalità, da concordarsi entro il 30 maggio;
a partire dal quarto anno di età, sarà introdotto il pernotto;
- Le parti si impegnano a rideterminare il calendario con un nuovo accordo laddove dovessero modificarsi le esigenze sia del minore che del papà che attualmente vive a Mestre;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale;
- Il padre verserà un ulteriore contributo di 50 euro mensili per l'acquisto del latte anti rigurgito per il minore;
- Assegno unico al 100% alla madre.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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