Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026REG.PROV.COLL.
N. 02497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2025, proposto dalla società SITAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e dai signori AN IN, BE SÈ IN, AR MA IN, ES IN, ST LI, MAnna LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato AN Corbyons in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n. 34;
Commissario Straordinario per le Opere Complementari in ambito Sportivo di Bormio e Livigno ex Ar, Cipess - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a. - MI, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comunità Montana Alta Valtellina, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01891/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Commissario Straordinario per le Opere Complementari in ambito Sportivo di Bormio e Livigno ex Ar, del Cipess - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a. - MI, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, del Comune di Livigno, della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. UC TE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dello snow park nel comune di Livigno, nel contesto delle opere olimpiche Milano - Cortina 2026 nonchè gli atti conseguenti relativi al procedimento espropriativo, come specificati nell’epigrafe della sentenza appellata cui si rinvia in applicazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3 c.p.a..
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno adito il T.a.r. competente per chiedere, in particolare, l’annullamento del decreto n. 6364 del 3 maggio 2023 della Direzione generale ambiente e clima della Regione Lombardia, recante, all’esito della verifica di assoggettabilità, l’esclusione dell’opera dalla procedura di VIA, nonché della successiva relazione istruttoria del 16 febbraio 2024 della medesima Direzione generale regionale con cui, in relazione alle opere ulteriori connesse allo snow park , ha ritenuto di escludere le opere in variante dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Con il medesimo atto introduttivo, sono stati altresì impugnati, tra gli altri, il DPCM 8 settembre 2023, con il quale è stato approvato il piano complessivo delle opere olimpiche in questione, il progetto definitivo dello snow park Livigno, unitamente a tutti i pareri ivi richiamati, il decreto del 14 marzo 2024 con cui la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a. (MI), quale stazione appaltante della procedura di gara, ha approvato il progetto definitivo e la determina a contrarre, nonché gli atti di affidamento dell’appalto de quo , la procedura di approvazione comportante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli avvisi di avvio del procedimento, il successivo decreto in pari data con cui è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e apposto il vincolo preordinato all’esproprio, il provvedimento autorizzativo adottato dalla Comunità Montana Valtellina, inerente al taglio del bosco e alle misure compensative, gli ulteriori progetti definitivi e le note ulteriori.
Il ricorso è stato integrato:
2.1. da primi motivi aggiunti, con cui è stato, altresì, impugnato il decreto del 18 aprile 2024 avente ad oggetto l’esproprio e l’occupazione temporanea, con determinazione dell’indennità in via di urgenza ai fini della realizzazione dell’opera pubblica;
2.2. da secondi motivi aggiunti, con i quali sono stati impugnati ulteriori atti, tra i quali l’istanza di variante al progetto definitivo e il progetto di variante, i pareri favorevoli della Soprintendenza competente e della Comunità Montana, gli ulteriori atti con cui le strutture competenti hanno reso parere di non assoggettabilità a VIA delle ulteriori opere programmate, il progetto esecutivo e la sua approvazione da parte di MI, la determina a contrarre della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori in rilievo e il disciplinare di gara, nonché gli ulteriori decreti di occupazione e costituzione di servitù notificati alle parti interessate, il decreto del 25 aprile 2024 con cui è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità che comporta imposizione di servitù ai fini della realizzazione del nuovo impianto di innevamento e del nuovo bacino idrico.
3. Con sentenza n. 1891 del 2025 il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti per le seguenti motivazioni.
3.1. Quanto al ricorso introduttivo:
a) ha escluso la sussistenza di una lesione dei diritti partecipativi al procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera implicante imposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
b) la contestazione mossa avverso la decisione di costruire il nuovo impianto sciistico, ritenuto inutile in ragione dell’esistenza delle piste della stazione Mottolino, conosciute a livello internazionale e idonee ad ospitare la competizione olimpica, è stata ritenuta inammissibile, in quanto volta a sindacare profili di merito della decisione amministrativa, ed anche tardiva, trattandosi di opera già prevista negli allegati al DPCM 26 settembre 2022;
c) le contestazioni mosse avverso la decisione di non sottoporre a VIA l’opera sono state ritenute tardive e, in ogni caso, infondate nel merito, non essendo peraltro configurabile alcun frazionamento elusivo dell’opera in ragione delle varianti successivamente approvate.
3.2. Quanto ai primi motivi aggiunti:
d) ha ritenuto infondata la contestazione della legittimità del decreto di occupazione d’urgenza del 18 aprile 2024 per invalidità derivata, in ragione della dedotta illegittimità, per violazione delle garanzie partecipative, del provvedimento con cui il 14 marzo 2024 era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, essendo stata escluda la dedotta violazione dei diritti partecipativi;
e) ha ritenuto infondata la contestazione della legittimità del decreto di occupazione d’urgenza, sempre per invalidità derivata, per avere il decreto 14 marzo 2024 omesso di motivare sull’istanza di restituzione dei fondi e sulla pubblica utilità e necessità dell’opera, essendo stato respinto il secondo motivo di ricorso;
f) ha ritento infondata la dedotta illegittimità derivata del decreto di occupazione d’urgenza in ragione dei vizi che avrebbero inficiato la procedura di assoggettabilità a VIA essendo stato, il relativo motivo, ritenuto infondato;
g) ha ritenuto insussistente la dedotta illegittimità del decreto di occupazione di urgenza mutuata dalla circostanza per cui l’immissione in possesso sarebbe stata disposta in violazione del termine di 7 gg. previsto dall’articolo 23, comma 1, lett. g) del d.p.r. n. 327/2001.
3.3. Quanto ai secondi motivi aggiunti:
h) ha ritenuto infondate le prime due doglianze incentrate sulla contestazione dell’assenza di un decreto regionale di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
i) ha respinto la dedotta violazione del d. lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla omessa sottoposizione a screening VIA della variante;
l) ha ritenuto infondata la censura mossa avverso il decreto 29 maggio 2024, con cui è stata costituita la servitù e disposta l’occupazione temporanea delle aree sottoposte al vincolo, al fine di realizzare il
nuovo bacino e il connesso impianto di innevamento, in relazione alle tempistiche previste dall’art. 49 del d. lgs. n. 327 del 2001.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello la società SITAS S.p.A. ed i signori AN IN, BE SÈ IN, AR MA IN, ES IN, ST LI, MAnna LI, per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
5. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Livigno, la Regione Lombardia nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Commissario Straordinario per le Opere Complementari in Ambito Sportivo di Bormio e Livigno ex Ar, il Cipess - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a., (d’ora innanzi MI), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza Brianza Pavia Sondrio Varese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concludendo per la sua reiezione in quanto infondato, con conferma della sentenza appellata.
6. Alla udienza pubblica del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
6.1. Preliminarmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal Comune di Livigno per la asserita presenza di motivi c.d. intrusi nella esposizione in fatto, poiché i motivi di appello devono intendersi riferiti alle tre doglianze articolate nella parte in diritto, come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti.
7. Venendo al merito, con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto: “ Error in iudicando et in procedendo – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.a. - omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso – difetto di motivazione – travisamento - violazione e falsa applicazione degli art. 2, 10, 12 e 16 del t.u. 327/2001 – pretestuosità - irragionevolezza – violazione e falsa applicazione degli art. 1, 7, 8, 9, 10, 14 e segg. della l. 241/90 – violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione (capi 3 e 4 della sentenza impugnata )”.
Lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo di primo grado relativo alla violazione dei diritti partecipativi previsti dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.
Assumono che il T.a.r., in particolare, avrebbe eluso il tema centrale della doglianza rappresentato dalla circostanza per cui il progetto dell’opera sarebbe stato approvato prima della scadenza del termine concesso per la presentazione di memorie e documenti.
Ed infatti il 20 febbraio 2024, MI ha comunicato l’avvio del procedimento per l’esproprio concedendo termine di trenta giorni per presentare osservazioni (cfr. doc.5), successivamente trasmesse da tutti i ricorrenti in data 20.03.2024 (doc.6). Senonchè il 14 marzo 2024 (doc.18), MI ha comunicato ai ricorrenti l’approvazione del progetto definitivo, avvenuta in data “14 marzo 2024”.
Pertanto quando MI, in data 12 aprile 2024, esamina e replica alle osservazioni presentate dai ricorrenti (cfr. doc. 19) – peraltro limitatamente alle integrazioni del 8 aprile 2024 - l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità erano già stati approvati in data 14 marzo 2024 (cfr. doc. 15) sicché le osservazioni del 8.04.2024 sarebbero state respinte solo perché il progetto era già stato approvato, mentre quelle del 20.03.2024 non sarebbero mai state esaminate.
Su tale aspetto il T.a.r avrebbe omesso ogni pronuncia, essendosi solo limitato a dire che MI avrebbe risposto alle osservazioni, senza tenere però conto della scansione temporale che renderebbe palese il rispetto solo apparente del contraddittorio procedimentale, in quanto assicurato solo successivamente alla decisione la cui adozione avrebbe dovuto essere successiva al contributo istruttorio.
Inoltre, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere derogabile, per ragioni di urgenza, il termine per la presentazione di documenti e memorie istruttorie e, in analogo errore, sarebbe incorso nel ritenere rispettato il termine di 20 giorni, atteso che nella specie era stato concesso un termine di trenta giorni, la cui scadenza è successiva alla approvazione dell’opera e quindi alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità.
Parimenti errato sarebbe il riferimento all’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, non applicabile, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, al fine di integrare una motivazione carente.
7.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio è dell’avviso che le doglianze degli appellanti sono, in parte, fondate ma che, ciononostante, debba essere confermata la statuizione di infondatezza del motivo di ricorso.
Preliminarmente osserva il Collegio che non giova alle amministrazioni statali l’affermazione per cui MI avrebbe dato regolarmente avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del T.U.E., dell’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità sin dall’indizione della conferenza di servizi decisoria, attraverso la pubblicazione degli atti relativi sia sul proprio sito sia sull’albo pretorio del Comune di Livigno, poiché i proprietari hanno diritto ad una comunicazione “personale”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, e, 16 comma 4, salvo il caso in cui il numero dei destinatari sia superiore a 50 e in questi casi la comunicazione è effettuata tramite pubblico avviso, ipotesi tuttavia non ricorrente nel caso di specie.
Le facoltà previste dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001, in linea con quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990, devono poter essere eserciate dai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, prima della decisione conclusiva in quanto finalizzate, attraverso la produzione di memorie o documenti, a concorrere alla elaborazione delle alternative decisionali in cui si sostanzia il contraddittorio procedimentale, nella sua duplice valenza partecipativa, in senso stretto (di contributo cioè alle risultanze istruttorie), e difensiva.
Una scansione procedimentale che non assicuri la possibilità di acquisire i contributi partecipativi e difensivi prima della decisione conclusiva dell’autorità procedente, vanifica la ratio dell’istituto, con l’effetto di rendere una tale comunicazione di avvio del procedimento tamquam non esset , cioè inesistente perché inidonea allo scopo.
Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dal T.a.r., trova applicazione l’art. 21- octies comma 2 della legge n. 241 del 1990 a mente del quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Ciò in quanto la decisione di realizzare lo snow park era già stata assunta in via definitiva con il DPCM 8 settembre 2023, sicchè l’approvazione dell’opera ha assunto i caratteri di una scelta sostanzialmente vincolata nell’ an e, in buona parte, anche nel quomodo , con la conseguenza che in nessun modo i contributi partecipativi e difensivi avrebbero potuto avere l’effetto di indirizzare la decisione finale nel senso di non realizzare l’opera o di realizzarla altrove.
Il progetto in contestazione rientra infatti nel “Piano degli Interventi” da realizzare in funzione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano – Cortina 2026, approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 16/2020, successivamente aggiornato con D.P.C.M. 8 settembre 2023. Il decreto individua alcune opere quali essenziali e indifferibili, da consegnare entro dicembre 2025, ai fini del puntuale e corretto svolgimento dell’evento dei Giochi: il complesso degli interventi in contestazione risulta identificato con i codici da A14 ad A18 (A18.1, 18.2, 18.3, 18.4) dell’Allegato A al predetto DPCM 8 settembre 2023 quale opera essenziale e indifferibile, concernente i lavori permanenti per tracciati di gara in Comune di Livigno – Mottolino. A financo di ciascun intervento compare anche la descrizione dell’opera a realizzare, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. b) del predetto D.P.C.M.
Tali interventi erano già previsti nel primo D.P.C.M. recante stanziamento di risorse finanziarie risalente al 21.1.2022 (cfr. allegato)
Non si tratta quindi di applicare l’art. 21- octies per sanare un difetto di motivazione, come contestato dagli appellanti, ma di verificare se il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto realmente condurre ad una possibile scelta localizzativa differente rispetto alla decisione assunta dall’autorità procedente, ipotesi da escludere per le ragioni esposte. Ne consegue che l’eventuale partecipazione delle parti non avrebbe condotto ad un “risultato” differente rispetto a quello definito con i provvedimenti impugnati.
Il tema della restituzione dei terreni a conclusione dell’evento che ne ha giustificato l’esproprio è invece questione estranea alla scelta localizzativa e, non essendo “pertinente all’oggetto del procedimento” espropriativo, nei termini precisati anche dall’art. 10 lett. b) della legge n. 241 del 1990, legittimamente è stato valutato dall’autorità procedente successivamente alla data di approvazione dell’opera ed esclusa con nota del 12 aprile 2024.
Il motivo è pertanto infondato, sebbene la motivazione del T.a.r. debba essere corretta sul punto.
8. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto: “ Error in iducando – omessa verifica degli atti richiamati nei motivi di ricorso e allegati, motivazione incongrua, errata e contraddittoria – pretestuosità. (capi 3, 4 e 5 della sentenza impugnata). ”.
Contestano la decisione del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le doglianze avverso la decisione di realizzare un nuovo impianto di snow park , sul presupposto che si tratterebbe di valutazioni di merito, come tali riservate all’amministrazione.
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore in quanto, in realtà, gli appellanti si sarebbero limitati ad evidenziare la incongruenza di una tale scelta, in ragione della esistenza, in prossimità, di un altro impianto di snow board , in località Mottolino, posto a quota maggiore (2400 metri) e con innevamento naturale costante durante tutta la stagione sciistica, laddove quello in progetto (posto a quota 1700/1800 metri) avrebbe bisogno di innevamento artificiale costante, con dispendio di enormi quantità di acqua, oltre a comportare costi di realizzazione rilevantissimi ed un significativo impatto ambientale anche per la necessità di un autonomo e distinto impianto di risalita.
Per gli appellanti sarebbe stato sufficiente adeguare l’impianto esistente in località Mottolino, come del resto previsto a p. 22-23 nel Dossier di Candidatura (cfr. doc. 26), con una spesa di gran lunga inferiore di circa 2 milioni di euro.
8.1. Il motivo è infondato.
Come già evidenziato nella disamina del primo motivo di appello le opere in contestazione rientrano nel “Piano degli Interventi” da realizzare in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano – Cortina 2026, approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 16/2020, successivamente aggiornato con D.P.C.M. 8 settembre 2023. Il complesso degli interventi risulta già puntualmente identificato con i codici da A14 ad A18 (A18.1, 18.2, 18.3, 18.4) dell’Allegato A al predetto DPCM 8 settembre 2023 quale opera essenziale e indifferibile, concernente i lavori permanenti per tracciati di gara in Comune di Livigno – Mottolino. A financo di ciascun intervento compare anche la descrizione dell’opera a realizzare, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. b) del predetto D.P.C.M.
I predetti D.P.C.M. non sono stati impugnati tempestivamente e il T.a.r. ne ha dato atto con statuizione non contestata e quindi passata in giudicato.
Si legge infatti a p. 12 della sentenza appellata che “ le doglianze sono anche tardive, perché il Livigno Snow Park è stato previsto sin dal primo atto amministrativo contenente l’identificazione delle opere sportive connesse alle olimpiadi e cioè sin dal decreto del 21 gennaio 2022 del Sottosegretario di Stato con delega di funzioni in materia di sport. L’esecuzione dell’opera è stata poi confermata negli allegati al DPCM 26 settembre 2022 ”.
Ogni contestazione relativa alla decisione di realizzare lo snow park nel comprensorio del Mottolino risulta pertanto, allo stato, preclusa, a prescindere dalla verifica se i rilievi mossi dagli appellanti attengano o meno al merito della scelta amministrativa.
Peraltro, le motivazioni del T.a.r., addotte a conferma della stessa legittimità della scelta localizzativa appaiono attendibili e resistono alle critiche mosse dagli appellanti.
Il giudice di prime cure ha osservato al riguardo che “ Il fatto che già esistano piste sciistiche in loco, non esclude la necessità di realizzare il nuovo impianto, posto che, come emerge dagli atti, si tratta di tracciati che richiedono il possesso di particolari requisiti tecnici (che evidentemente gli impianti già esistenti non possedevano). Anche l’argomento secondo cui il nuovo impianto sarebbe sito a bassa quota e quindi necessiterebbe di innevamento artificiale (cosa che poteva essere evitata se fossero state utilizzate le piste già esistenti), non è pertinente. Come ben evidenziato dalla difesa della parte resistente, la relazione tecnica spiega che, necessariamente, per le piste di gara olimpica è fisiologicamente contemplato l’uso parziale di neve artificiale, quale componente essenziale del tracciato, anche al fine di assicurare la tenuta del fondo e quei requisiti tecnici che il mero innevamento naturale non riesce quasi mai a garantire. La stessa relazione definitiva generale ha spiegato come l’impianto esistente al Mottolino non fosse adeguato, giacché ivi non vi è garanzia sufficiente per soddisfare il ridetto necessario innevamento artificiale, difettando le installazioni adeguate per garantire il fabbisogno energetico e mancando le altre attrezzature tecniche necessarie (tra cui il bacino di stoccaggio)” .
La presenza di indicazioni di segno diverso nel dossier di candidatura – risalente al 2019 – non risulta idoneo a prospettare implicite censure di contraddittorietà dell’azione amministrativa attesa la peculiare natura del documento in questione avente la precipua finalità di sostenere la candidatura della sede italiana, senza vincolare le successive scelte circa le opere e gli impianti da realizzare.
Peraltro, una tale contraddizione non può ritenersi sussistente in quanto l’intervento in contestazione non consiste nella realizzazione di un nuovo comprensorio, bensì nel potenziamento dell’offerta di impiantistica presente nell’ambito del comprensorio sciistico già esistente in località Mottolino, in coerenza con l’impostazione del Dossier di candidatura sull’utilizzo di comprensori già esistenti, ferma restando la necessità degli adeguamenti necessari per il rispetto degli standard imposti dalle competizioni olimpiche.
8.2. Da altra angolazione gli appellanti criticano la sentenza nel T.a.r. nella parte in cui ha respinto le doglianze indirizzate avverso le valutazioni ambientali, con particolare riferimento alla omessa sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA laddove, qualora il progetto fosse stato valutato unitariamente, anziché in modo frazionato, sia quanto agli ettari di bosco da tagliare per fare posto agli impianti che alla lunghezza delle piste da realizzare, una tale verifica sarebbe stata necessaria.
Infatti, inizialmente la procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA era riferita a un’area di bosco da tagliare di 22.000 mq., inferiore alla soglia dei “5 ha” per la quale è necessaria la procedura di assoggettabilità a screening ai sensi del punto 1 lett. b) allegato IV Parte Seconda d. lgs. n. 152 del 2006.
Poiché nel caso di specie la soglia di riferimento sarebbe, in realtà, dimezzata a “2,5 ha”, posto che tutta l’area è soggetta a importanti vincoli di tipo idrogeologici, forestale e archeologico - per cui il limite si riduce del 50%, in applicazione del punto 4.3.8. “Zone di importanza storica, culturale o archeologica” dell’Allegato al D.M. Ambiente 30 marzo 2015, n. 52 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale” - la successiva decisione di estendere la superficie di bosco da tagliare di ulteriori 11.000 mq. (per un totale di 33.000 mq. di superficie boschiva, superando quindi la soglia di 2,5 ha), avrebbe dovuto comportare l’assoggettamento dell’opera alla verifica di screening VIA, nella specie illegittimamente esclusa.
Analogo discorso varrebbe per le piste da realizzare, sottoposte a screening obbligatorio nel caso di lunghezza superiore a 1,5 km., ai sensi del punto 7 lett. c) allegato IV Parte Seconda d. lgs. n. 152 del 2006, poiché, nel caso di specie, la lunghezza si riduce del 50%, in applicazione del punto 4.3.3 “Zone montuose forestali” dell’Allegato al D.M. Ambiente 30 marzo 2015, n. 52 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”, laddove lo screening è stato invece escluso, nonostante vi siano piste di lunghezza superiore a 750 m. e, in ogni caso, sebbene le quattro piste da realizzare e da considerare unitariamente a fini dell’impatto ambientale, raggiungano, complessivamente, la lunghezza di 4 km.
8.3. Il motivo è infondato.
Preliminarmente deve darsi atto che non risulta appellata la statuizione di irricevibilità del T.a.r. rispetto al decreto regionale n. 6364 del 3.5.2023 di esclusione dalla VIA, secondo cui “il provvedimento regionale di esclusione dalla VIA sia stato pubblicato sul portale a far data dal 4 maggio 2023 e non sia stato contestato in termini”.
Tale capo è pertanto passato in giudicato, come eccepito dalla Regione e dalla difesa erariale, sicché il predetto decreto regionale non è suscettibile di contestazioni.
Con riferimento alla successiva variante gli appellanti assumono la violazione delle soglie di riferimento previste dall’Allegato al D.M. Ambiente n. 52 del 1998 in relazione ad opere da assoggettare a screening VIA ai sensi dell’allegato IV alla Parte Seconda del d. lgs. n. 152 del 2006 e in particolare:
- punto 1. “Agricoltura” lett. b) “…deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari”;
- punto 7. “Progetti di infrastrutture” lett. c) “piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km….”.
La dedotta violazione non sussiste in quanto:
a) con riferimento all’area boscata da tagliare trova applicazione la soglia di 5 ettari e non quella dimezzata applicabile, ai sensi del punto 4.3.8. “Zone di importanza storica, culturale o archeologica” dell’Allegato al D.M. Ambiente 30 marzo 2015, n. 52 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale” in presenza di “ immobili e … aree di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto .”.
Ed, infatt,i nel caso di specie non si versa in ipotesi di immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 o di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), bensì di beni paesaggistici tutelati ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1. lett. d) e g) del d. lgs. n. 42 del 2004.
Gli appellanti infatti sul punto si limitano ad allegare genericamente che “ tutta l’area è soggetta a importanti vincoli di tipo idrogeologici, forestale e archeologico… ” senza menzionare decreti di vincolo (cfr. p. 18 e 19 appello).
Difetta, dunque, nella allegazione difensiva il presupposto per l’applicazione del dimezzamento.
Invero, dalla disamina della corposa documentazione depositata in primo grado e, segnatamente, da quella relativa alla istruttoria sul progetto di intervento (cfr. ad es. p. 43 della variante progettuale nonché p. 6 della valutazione preliminare del 16.2.2024) emerge la sussistenza di una “Area di Notevole Interesse Pubblico (D. Lgs.42/2004 art.136) – Valle di Livigno” ma il Collegio non può non rilevare che il motivo di doglianza non richiama tale decisiva circostanza da cui dipende l’applicabilità del punto 4.3.3. del D.M. Ambiente n. 52 del 2015 e non può procedere d’ufficio ad integrare le carenti allegazioni sul punto che emergono già dalla lettura del ricorso di primo grado dove, a p. 15, si deduce che “ è stato ampiamente violato l’all. 4 alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, dove nelle categorie di progetto e relative soglie, si dice espressamente che i progetti devono essere cumulati (4.1) e la soglia ridotta al 50% quando appunto ci sono zone con vincolo archeologico (4.3.8). Lo stesso è contenuto, nel medesimo elenco a proposito delle piste da sci dove la soglia si riduce al 50% nelle zone con vincolo idrogeologico-forestale (4.3.3) e anche nelle zone con vincolo archeologico (4.3.8) ” laddove il parametro di legittimità è invece rappresentato dal D.M. Ambiente n. 52 del 2015.
Resta dunque ferma la soglia di 5 ettari, laddove la superficie boschiva da tagliare è inferiore, con conseguente legittima esclusione dalla procedura di screening VIA.
b) con riferimento alle piste da sci trova applicazione la soglia di 1,5 km di lunghezza e non quella dimezzata, valevole, ai sensi del punto 4.3.3. “Zone montuose e forestali” dell’Allegato al D.M. Ambiente 30 marzo 2015, n. 52 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale” in presenza di “ montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole" [articolo 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004] ”.
In particolare, nel caso di specie, la riduzione della soglia, non è applicabile in via generalizzata bensì, per espressa previsione del punto 4.3.3., a “ tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m) ” dove il riferimento al punto 1.b) esenta dal dimezzamento le ipotesi di “deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari” e quello al punto 7.c) esenta dal dimezzamento, per l’appunto, le piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km. mentre gli appellanti - anche in questo caso - richiamano genericamente la presenza di vincoli idrogeologici, forestali e archeologici.
Nella specie, ferma la irricevibilità della impugnazione del decreto n. 6364 del 3.5.2023, ai fini dell’assoggettabilità a screening VIA non risulta che la variante concerna singole piste di lunghezza superiore a 1,5 Km.
A p. 34 della proposta di variante si legge che gli interventi in questione riguardano:
“- Estensione dell’ambito di intervento per complessivi 10.946mq con aumento della riduzione della superficie boscata;
- Modifica ai valori dei movimenti terra, nel bilancio di scavi e riporti, con un disavanzo negativo rispetto ai riporti di circa 29.000 mc .”.
La suddetta proposta non contempla affatto piste da sci con la conseguente infondatezza della doglianza in quanto le piste da sci sono state oggetto di valutazione nell’ambito della procedura conclusa con la adozione del decreto n. 6364 del 3 maggio 2023 di esclusione dalla VIA, divenuto inoppugnabile per le ragioni esposte.
In ogni caso, gli appellanti non hanno fornito prove per ritenere che le quattro piste da realizzare debbano essere considerate unitariamente, come un’unica pista, avente lunghezza complessiva di 4 km., fermo restando che il progetto originario – sebbene ciò non fosse obbligatorio per legge alla luce delle risultanze della valutazione preliminare - è comunque stato sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA che si è conclusa tuttavia con una decisione di non sottoporre il progetto a VIA.
8.4. Quanto alla mancata adozione di un secondo decreto regionale sul progetto modificato nel 2024 che formalizzi l’esclusione dallo screening di VIA, è sufficiente richiamare la relazione istruttoria regionale del 16 febbraio 2024 con cui la struttura V.I.A. della Regione ha ritenuto di non assoggettare il progetto in variante a tale procedura.
Replicano gli appellanti osservando che, allo stato, mancherebbe un decreto regionale che attesti, anche rispetto alla modifica, la formale conclusione del procedimento di non assoggettabilità a V.I.A., come invece accaduto con il decreto 6364 del 3 maggio 2023, rispetto al progetto originario, con ciò violando l’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
Sul punto osserva il Collegio che la doglianza è generica poiché gli appellanti non indicano il vizio da assumere a parametro di legittimità e neppure l’atto che risulterebbe viziato da una tale mancata formalizzazione.
In particolare, non argomentano per quali ragioni l’art. 19 del d. lgs. n. 152 del 2006 sarebbe stato violato, dato che la competente struttura regionale VIA si è comunque espressa con atto formale.
Inoltre, gli appellanti non considerano che, trattandosi di una modifica al progetto originario trova applicazione l’art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 152 del 2006 a mente del quale “ Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale ” per come richiamato dal successivo comma 9 bis “ nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9 ”.
La nota regionale del 16 febbraio 2024 contiene proprio la “valutazione preliminare” di cui al menzionato comma 9 e gli appellanti non indicano norme di legge statale o regionale che impongono forme particolari per l’adozione dell’atto conclusivo della valutazione preliminare.
Non opera nel caso di specie neppure l’eccezione di cui all’art. 6, comma 7, lett. d) che il comma 9 esclude dalla possibilità di una valutazione preliminare semplificata (“ le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti ”), poiché, nella specie, l’aumento della superficie boschiva da tagliare, pari a 11.000 mq., non determina il superamento della soglia di 5 ettari prevista dal punto 1 lett. b) allegato IV Parte Seconda d. lgs. n. 152 del 2006, anche in ragione della inapplicabilità, per le ragioni esposte, del dimezzamento della soglia previsto dal punto 4.3. dell’Allegato al D.M. Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015.
Il motivo pertanto deve, nel suo complesso, essere respinto.
9. Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto: “ Error in iducando et in procedento – motivazione
incongrua, errata e contraddittoria – pretestuosità e travisamento – violazione dell’art. 149 cpc e dell’art. 23, comma 1, lett. b e 22, 32 e 49 del d.p.r. n. 327/01 – violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento. (capo 4, pag. 15 della sentenza impugnata )”.
Contestano la decisione del T.a.r. nella parte in cui avrebbe immotivatamente ritenuto insussistente la dedotta violazione dell’art. 23, comma 1, lett. g) del d.P.R. n. 327/01, il quale precisa che fra la notifica del decreto di occupazione di urgenza e l’avvio delle operazioni di immissione in possesso, deve intercorrere un termine minimo di sette giorni, laddove, nel caso di specie, tale termine, sebbene menzionato nel predetto decreto di occupazione d’urgenza, non risulta rispettato in nessun caso ed anzi, per alcuni proprietari, la notifica sarebbe avvenuta (il 9 e il 15 maggio 2024) diversi giorni dopo l’immissione nel possesso avvenuta in data 3 maggio 2024.
L’immissione nel possesso sarebbe, infatti, avvenuta il 3 maggio 2023 mentre la notifica del relativo decreto sarebbe avvenuta, per alcuni proprietari, il 2 maggio, per altri, il 9 e il 15 maggio 2023.
9.1. Il motivo è infondato.
Il decreto di esproprio del 18 aprile 2024 è stato adottato anche ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327 del 2001, secondo il quale “ Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide ”.
Dunque, il decreto poteva essere eseguito “senza particolari indagini o formalità”, proprio in ragione dell’urgenza di avviare i lavori.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 327 del 2001 il decreto di esproprio: “ è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; ”.
Ai sensi del successivo comma 3 “ La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni ”.
Da una piana lettura del menzionato combinato disposto normativo emerge che il termine di sette giorni rileva ai fini delle “operazioni” di immissione nel possesso e cioè limitatamente alla tempistica della materiale apprensione del bene: la sua violazione pertanto non inficia la legittimità del decreto di esproprio.
Era comunque onere degli interessati formalizzare, nel verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327 del 2001, l’opposizione alla immissione nel possesso, in quanto avvenuta in violazione del predetto termine minimo dilatorio, nel qual caso il soggetto espropriante avrebbe comunque dovuto differire le relative operazioni. In tale occasione era parimenti onere degli interessati far verbalizzare che, oltre al mancato rispetto del predetto termine dilatorio, l’immissione nel possesso non poteva essere disposta in mancanza della contestuale notifica del decreto di esproprio.
Avendo gli interessati omesso di opporsi alla immissione nel possesso nelle forme di legge (cfr. doc. 44 deposito SITAS del 27.9.2024 in fascicolo primo grado), diviene irrilevante la dedotta violazione del termine in questione, anche perché il decreto di esproprio è comunque stato successivamente notificato, pur se in data posteriore alla immissione nel possesso.
10. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in conclusione, essere respinto in quanto infondato.
11. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e delle rilevate esigenze di approfondimento del percorso motivazionale che hanno indotto i ricorrenti a proporre il presente gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EN TO, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
UC TE, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC TE | EN TO |
IL SEGRETARIO