Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 811
CS
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Irricevibilità dell'impugnazione del decreto regionale di esclusione dalla VIA

    La Corte ha confermato la statuizione del TAR ritenendo che il decreto regionale di esclusione dalla VIA, pubblicato in data 4 maggio 2023 e non contestato in termini, sia inoppugnabile.

  • Rigettato
    Violazione dei diritti partecipativi

    Sebbene la scansione procedimentale non abbia assicurato la possibilità di acquisire i contributi partecipativi e difensivi prima della decisione conclusiva, si applica l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché la decisione di realizzare lo snow park era già stata assunta con DPCM 8 settembre 2023, rendendo la scelta sostanzialmente vincolata.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle doglianze avverso la decisione di realizzare un nuovo impianto di snow park

    Le opere rientrano nel Piano degli Interventi per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, approvato con DPCM 26 settembre 2022 e aggiornato con DPCM 8 settembre 2023, atti non impugnati tempestivamente. Pertanto, ogni contestazione sulla decisione di realizzare lo snow park è preclusa.

  • Rigettato
    Violazione delle soglie di riferimento per la VIA

    Non sussiste la violazione delle soglie. Per l'area boscata, si applica la soglia di 5 ettari e non quella dimezzata, poiché non vi sono vincoli di interesse storico, culturale o archeologico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali, ma solo beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142. Per le piste da sci, si applica la soglia di 1,5 km e non quella dimezzata, poiché la riduzione è esclusa per le piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km.

  • Rigettato
    Mancanza di un decreto regionale formale di conclusione del procedimento di non assoggettabilità a VIA per la variante

    La relazione istruttoria regionale del 16 febbraio 2024 ha ritenuto di non assoggettare il progetto in variante alla procedura di VIA. Tale nota costituisce una 'valutazione preliminare' ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 152/2006, e non sono richieste forme particolari per l'atto conclusivo. Non opera l'eccezione di cui all'art. 6, comma 7, lett. d) poiché l'aumento della superficie boschiva non determina il superamento della soglia di 5 ettari.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 23, comma 1, lett. g) del d.P.R. n. 327/01

    Il termine di sette giorni rileva ai fini delle 'operazioni' di immissione nel possesso e la sua violazione non inficia la legittimità del decreto di esproprio. Inoltre, era onere degli interessati formalizzare l'opposizione nel verbale di immissione in possesso, cosa non avvenuta. La notifica del decreto è comunque avvenuta successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 811
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 811
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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