Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 230
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia un atto preliminare del procedimento di riscossione e che l'Amministrazione finanziaria abbia rispettato le prescrizioni sul contenuto minimo degli atti, come previsto dall'art. 7 della legge 241/1990. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva con il D.L. n. 70/2011, e tale comunicazione ha la funzione di sollecitare il pagamento e rispettare il diritto di difesa mediante contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, inclusa la censura sul difetto di motivazione, siano privi di pregio. La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili oggetto della futura misura di garanzia reale. La censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva, in quanto la specifica indicazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta, non nel preavviso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50 DPR n. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 77 DPR n. 602/1973

    La Corte ha ritenuto destituita di fondamento la censura per violazione del procedimento ex art. 50 DPR n.602/1973. L'iscrizione ipotecaria è un provvedimento finalizzato alla garanzia del credito, e non richiede la notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo D.P.R., poiché non è un atto dell'espropriazione forzata. Tuttavia, è necessaria la comunicazione preventiva al contribuente, come previsto dall'art. 77 comma 2-bis.

  • Rigettato
    Omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento

    La censura di carenza di titolo è respinta, atteso che la comunicazione preventiva impugnata è fondata anche sulla cartella di pagamento n.29120120028213137000 notificata personalmente al destinatario in data 12/04/2013.

  • Rigettato
    Sopravvenuta prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è respinta. È stata notificata una precedente intimazione di pagamento n.29120239009901935000 in data 09/01/2024, contenente la cartella di pagamento impugnata. Tale intimazione, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione determina la cristallizzazione dell'obbligazione. Alla data di notifica dell'atto impugnato (06/03/2025), non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica dell'atto interruttivo (09/01/2024).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 230
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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