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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRPEF-ALTRO 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IVA-ALTRO 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1143/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1628/2025 depositato il 04/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29176202500000108000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento n.29120120028213137000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2-difetto di motivazione 3- violazione del principio di proporzionalità;
4- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973 in combinato disposto con l'art.77 DPR n.602/1973;
5- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-; sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I primi tre motivi di ricorsi, che possono essere tratti congiuntamente, sono privi di pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Destituita di fondamento appare la censura per violazione del procedimento ex art.50 DPR n.602/1973.
La Corte osserva che dalla lettura degli artt.76 e 77 DPR n.602/73 si evince che l'iscrizione ipotecaria è un provvedimento, l'emanazione del quale è rimesso all'agente della riscossione, finalizzato alla garanzia del credito che può essere soddisfatto, nel caso di mancato pagamento spontaneo, con l'esecuzione immobiliare.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema, con sentenza n. 19667 del 2014, ha statuito che: “L'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”.
La stessa sentenza ha, pure, statuito che: “L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, D. P.R. n. 602 del 1973, della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
Infatti, dal 13/7/2011, la modifica apportata dalla citata legge, impone all'agente di riscossione di “notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.
Ne consegue che deve escludersi la dedotta illegittimità dell'atto impugnato, non essendo necessaria la preliminare notifica dell'intimazione di pagamento, costituendo la stessa comunicazione preventiva l'atto con il quale l'agente della riscossione informa il contribuente circa l'imminente iscrizione ipotecaria.
Pure destituita di fondamento è la censura di carenza di titolo, atteso che la comunicazione preventiva impugnata è fondata anche sulla cartella di pagamento n.29120120028213137000 notificata personalmente al destinatario in data 12/04/2013.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva.
Infatti, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.29120239009901935000 in data
09/01/2024, contenente la suddetta cartella di pagamento di cui al preavviso impugnato, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente
(articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (06/03/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (09/01/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI ET AU TO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRPEF-ALTRO 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IVA-ALTRO 2006
- PREAV. IPOTECA n. 29176202500000108000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1143/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1628/2025 depositato il 04/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29176202500000108000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento n.29120120028213137000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2-difetto di motivazione 3- violazione del principio di proporzionalità;
4- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973 in combinato disposto con l'art.77 DPR n.602/1973;
5- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-; sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I primi tre motivi di ricorsi, che possono essere tratti congiuntamente, sono privi di pregio.
La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un atto preliminare del procedimento di riscossione, secondo cui «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati» in base a quanto prescritto dall'articolo
7 della legge 241/1990 contenente prescrizioni sul contenuto minimo degli atti applicabili anche ai concessionari, che nel caso specifico risultano rispettate.
Sul punto, occorre sottolineare come già il legislatore, con D.L. n. 70/2011, abbia introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
La comunicazione è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia finalizzato a sollecitare il pagamento dell'obbligazione tributaria (con funzione analoga all'avviso di mora).
L'atto che preannuncia l'iscrizione d'ipoteca deve essere notificato al contribuente prima di essere eseguito, in virtù del rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio immanente nell'ordinamento da attuare anche in difetto di una specifica normativa.
Di conseguenza, una volta rispettate le garanzie di legge, il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità.
Peraltro, ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione degli importi dovuti, al fine di consentire la verifica del requisito di legittimità della prospettata iscrizione, ma non è richiesta la specifica indicazione dei beni immobili o mobili registrati oggetto della futura misura di garanzia reale e, quindi, la censura sulla asserita sproporzione tra l'entità del credito tributario ed il valore dei beni immobili staggiti non può trovare ingresso nel procedimento avverso la comunicazione preventiva.
Da ciò si desume che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve contenere l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere all'iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuto nella comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta.
Destituita di fondamento appare la censura per violazione del procedimento ex art.50 DPR n.602/1973.
La Corte osserva che dalla lettura degli artt.76 e 77 DPR n.602/73 si evince che l'iscrizione ipotecaria è un provvedimento, l'emanazione del quale è rimesso all'agente della riscossione, finalizzato alla garanzia del credito che può essere soddisfatto, nel caso di mancato pagamento spontaneo, con l'esecuzione immobiliare.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema, con sentenza n. 19667 del 2014, ha statuito che: “L'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”.
La stessa sentenza ha, pure, statuito che: “L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, D. P.R. n. 602 del 1973, della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”.
Pertanto, nella fattispecie, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art.77, introdotto con D.L. 13/5/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n.106.
Infatti, dal 13/7/2011, la modifica apportata dalla citata legge, impone all'agente di riscossione di “notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.
Ne consegue che deve escludersi la dedotta illegittimità dell'atto impugnato, non essendo necessaria la preliminare notifica dell'intimazione di pagamento, costituendo la stessa comunicazione preventiva l'atto con il quale l'agente della riscossione informa il contribuente circa l'imminente iscrizione ipotecaria.
Pure destituita di fondamento è la censura di carenza di titolo, atteso che la comunicazione preventiva impugnata è fondata anche sulla cartella di pagamento n.29120120028213137000 notificata personalmente al destinatario in data 12/04/2013.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva.
Infatti, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.29120239009901935000 in data
09/01/2024, contenente la suddetta cartella di pagamento di cui al preavviso impugnato, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente
(articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (06/03/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (09/01/2024).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI ET AU TO