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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3097/2020
Tra
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to MAGHERNINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via C. D'Ambrosio n. 6, San Severo, presso lo studio del difensore avv. MAGHERNINO ANTONIO;
APPELLANTE contro
(P.IVA, – C.F., ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to PANUNZIO NICOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via G. Rosati, n.159/A, Foggia, presso lo studio del difensore avv.
PANUNZIO NICOLA;
APPELLATA
; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggi 20 ottobre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per , l'avv. MAGHERNINO ANTONIO;
Parte_1
Per in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. PANUNZIO NICOLA;
Controparte_1
Il Giudice
pagina 1 di 11 invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 3097/2020 promossa da:
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to MAGHERNINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via C. D'Ambrosio n. 6, San Severo, presso lo studio del difensore avv. MAGHERNINO ANTONIO;
APPELLANTE contro
(P.IVA, – C.F., ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to PANUNZIO NICOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via G. Rosati, n.159/A, Foggia, presso lo studio del difensore avv.
PANUNZIO NICOLA;
APPELLATA
; CP_2
pagina 2 di 11 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DA MA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.09.18, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di pace di San Severo, e l' per sentirli CP_2 Controparte_1 condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 2.440,00, alla propria autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, in seguito all'incendio dell'autovettura del convenuto Audi
A3, tg. DD931WD, assicurata con avvenuto il 05.10.2015, alle ore 03:05 circa, in San CP_1
Severo, mentre erano parcheggiate lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67. Parte attrice ha chiesto, oltre fermo tecnico e deprezzamento, spese del presente giudizio, competenze, onorario di legale e clausola.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta si è costituita, Controparte_1 contestando in fatto e in diritto la domanda e, in particolare, la propria legittimazione passiva, per la natura dolosa dell'incendio; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio.
Il convenuto non costituitosi, benché ritualmente citato, è stata dichiarato contumace. CP_2
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione dei testi di parte attrice, è stato definito con sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di San Severo, il quale ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di giudizio, statuendo la natura dolosa dell'incendio.
Avverso tale sentenza, promuovendo giudizio di appello, parte appellante ha citato in giudizio la compagnia assicurativa, e , affinché il Giudice di II grado, in Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 11 riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento integrale della domanda, accerti e dichiari che il danno all'autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, sia stato causato dall'incendio, di origine non dolosa dell'autovettura Audi A3, tg. DD931WD, con condanna in solido degli appellati;
in subordine, condanni , in caso di riconoscimento di responsabilità esclusiva, al risarcimento pari alla CP_2 somma di € 2.440,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento nella misura di € 500,00; condanni, altresì, al pagamento delle spese del primo grado, oltre alle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Quanto al merito della questione, l'odierno appellante ha introdotto giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi: “1) omesso esame e/o errata e contradditoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: valutazione del rapporto dei Vigili del
Fuoco; prova della natura dolosa dell'incendio. Violazione e falsa applicazione di norma di legge: art.
116 c.p.c., art. 111 Cost.; art. 2967 c.c.; 2) Omesso esame e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in subordine, responsabilità esclusiva del proprietario dell'autovettura da cui si è sprigionato l'incendio. Violazione di norme di legge: art. 111
Cost.”.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le risultanze istruttorie, ritenendo l'incendio di natura dolosa dalla sola e semplice dicitura di “probabile dolo” riferita dai Vigili del Fuoco nella redazione del relativo rapporto di intervento. Peraltro, l'appellante ha rilevato come la difesa della compagnia convenuta non abbia affatto provato, contrariamente a quanto ritiene il Gdp, la presunta natura dolosa dell'incendio, ovvero le modalità da cui fosse scaturito l'incendio. Infine, l'appellante ha lamentato l'omessa constatazione da parte del Gdp sull'eventuale responsabilità esclusiva di , CP_2 nonostante la formulazione della suddetta richiesta rassegnata in comparsa conclusionale.
Costituitasi in giudizio, l'appellata convenuta ha chiesto il rigetto del proposto Controparte_1 appello con conferma integrale della sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata ha eccepito l'infondatezza dei motivi d'appello, precisando l'intervenuta definitività in punto di compensazione delle spese legali, in quanto non impugnato da controparte.
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 20.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 20 ottobre 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, si ritiene che nel caso in esame possa farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014; SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.”
(Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Nello specifico, parte attrice ha esperito un'azione risarcitoria nei confronti di e CP_2 [...] per i danni subiti all'autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, di sua proprietà, in CP_1 occasione dell'incendio dell'autovettura Audi A3, targata DD931WD, avvenuto il 05.10.2015 nella notte, circa le ore 03:05, lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67, ove entrambe le autovetture sostavano adiacenti.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente va rilevato che, nel caso specifico, la domanda così come formulata da parte appellante, deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2054 c.c., tenuto conto che la nozione tecnico-giuridica di “circolazione stradale” (peraltro, rilevante anche ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine
“circolazione” assume nel linguaggio comune.
Come noto, infatti, la sentenza delle Sezioni Unite n. 8620/2015 ha esteso il concetto di “circolazione stradale” – presupposto necessario per l'operatività delle ipotesi previste all'art. 2054 c.c. – ricomprendendo anche la posizione di arresto del veicolo.
La Corte di Giustizia, infatti, chiamata a stabilire quale interpretazione dare alla nozione di
“circolazione dei veicoli” contenuta nella Direttiva 2009/103/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 pagina 5 di 11 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ha precisato innanzitutto come la nozione di “circolazione dei veicoli” costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui definizione non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato membro;
in secondo luogo ha rilevato come tale nozione non possa essere limitata alle sole ipotesi di circolazione stradale, ma si debba riferire ad ogni uso di un veicolo come mezzo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale dello stesso;
infine ha concluso affermando che la portata della nozione di “circolazione dei veicoli” non dipende in particolare dalle caratteristiche del luogo ove tali veicoli sono utilizzati o parcheggiati, né dal fatto che gli stessi si trovino in stazionamento o in un periodo di immobilizzazione, posto che si tratta anche in questi casi di normali fasi naturali e necessarie del loro utilizzo: di conseguenza il parcheggio e/o sosta costituiscono un'utilizzazione del veicolo perfettamente conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto e, quindi, rientra nella nozione di circolazione cui si applicano gli obblighi assicurativi e risarcitori previsti dalla
Direttiva in materia.
Applicando tali principi al caso di specie, nessun dubbio può residuare in ordine alla sua riconducibilità nell'alveo dell'art. 2054 c.c., venendo in rilievo un'ipotesi di “circolazione stradale”, in quanto è circostanza incontestata (peraltro suffragata anche dagli atti di causa) che, nella notte del 05.10.2015,
l'autovettura Audi A3, targata DD931WD, si trovava parcheggiata lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67, ove si trovava anche la Toyota Yaris, tg. DB233LH, di proprietà di parte appellante.
Ebbene, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. – tenuto conto della prospettazione di parte appellante che ha agito in giudizio per far valere la responsabilità risarcitoria delle parti convenute, in ordine ai danni subiti per effetto dell'incendio che ha interessato l'autovettura di , dal cui incendio le fiamme sarebbero propagatesi sino ad interessare l'autovettura CP_2 dell'istante – potrebbero astrattamente venire in rilievo sia la fattispecie di cui all'ultimo comma del citato articolo (responsabilità dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo), sia l'ipotesi generale di cui al comma 1 che prevede la responsabilità del proprietario per i danni causati dal suo veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al riguardo, in linea generale, va osservato che, in ossequio all'art. 2967 c.c., è sempre onere di colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità materiale con la condotta o l'attività della parte convenuta: la prova del fatto e del nesso causale non può mancare, per gli effetti di cui all'art. 2967 c.c., quale che sia la specifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale invocata dalla parte attrice e delineata sul piano giuridico.
pagina 6 di 11 Declinando tale principio generale alle ipotesi di cui all'art. 2054 c.c., deriva, innanzitutto, che il danneggiato, per beneficiare del particolare regime di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2054, comma 4 c.c., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio costruttivo o del difetto di manutenzione;
ciò è affermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“L'art. 2054 comma 4 c.c., - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento) …” (ex multis, Cassazione civile sez. III, 19/02/1981, n.1019).
Analogamente, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 1 c.c. grava sempre sulla parte attrice provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità materiale con la condotta o l'attività della parte convenuta, “La presunzione di responsabilità a carico del conducente
(ndr, e del proprietario) prevista al primo comma dell'art. 2054 c.c., presuppone, infatti, che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno. La prova del nesso di causalità (che grava a carico dell'attore) si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda” (ex multis, Cass. civ. n. 8249/1998).
Ebbene, applicando i predetti principi – condivisi da questo Giudice - al caso di specie, deve rigettarsi la domanda attorea non avendo assolto l'istante all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso e la condotta o l'attività della parte convenuta.
Invero, parte appellante non ha fornito alcuna prova della asserita sussistenza di un'origine non dolosa dell'incendio, di un possibile vizio o anomalia di produzione dell'autovettura interessata.
In buona sostanza parte appellante non ha fornito prova né di un deducibile vizio né del nesso di causalità tra lo stesso e l'incendio che si è verificato e la condotta o attività della parte convenuta/appellata.
In particolare, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la dichiarazione testimoniale di
, resa all'udienza del 18.09.2019 (cfr., verbale d'udienza in fascicolo di primo grado, Testimone_1 teste di parte attrice), secondo cui: “confermo la circostanza di cui alla lett. a dell'atto di citazione e preciso che nel mese di ottobre 2015 (non ricordo il giorno preciso), alle ore 3:00 di notte, in San
Severo, alla via Gervasio, ho visto l'autovettura Audi A3 incendiarsi. Preciso che ha preso fuoco anche la macchina Toyota Yaris che era parcheggiata dietro l'Audi. Tanto posso riferire in quanto mi trovavo con la mia autovettura lateralmente alla via Gervasio quando ho visto le fiamme, sono scesa dalla macchina e mi sono fermata per curiosità. Quando sono arrivata ho visto l'Audi incendiata e pagina 7 di 11 parte anteriore della Toyota. Quando mi sono fermata ho visto un signore che non conosco e la proprietaria della Yaris che cercavano di spegnere l'incendio; dopo aver lasciato i miei dati sono andata via”, non fornisce alcuna indicazione utile circa la natura dell'incendio sprigionato dall'autovettura Audi A3, né tantomeno sull'effettiva sussistenza di nesso causale tra l'evento, la condotta della parte antagonista e il danno determinatosi. Difatti, la teste ha confermato di non aver visto l'inizio dell'incendio, ma solamente l'auto già in fiamme ed è, quindi, non rilevante ai fini probatori. Nulla, in definitiva, è stato riferito sulla causa dell'evento. Della stessa portata, è la dichiarazione resa dal teste di parte attrice, all'udienza del 7.11.2019, ove conferma Testimone_2 la fattura n. 06 del 6.11.2015 allegato al fascicolo di parte attrice circa i danni arrecati all'automobile che ci occupa.
Appare, quindi, evidente che la parte appellante/attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..
Difatti, l'istruttoria (nello specifico, cfr. fotografie in atti, rapporto di intervento dei vigili del fuoco, la documentazione versata in atti dall'attore, le prove testimoniali assunte) non ha fornito elementi utili per porre in relazione, secondo la regola del “più probabile che non”, i danni subiti dall'autovettura fornendo prova circa la causa dell'incendio, come con i vizi di costruzione o con il difetto di manutenzione del veicolo (ai fini della responsabilità ex art. 2054, comma 4 c.c.), ovvero con il comportamento del proprietario del veicolo contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la “circolazione stradale” (ai fini della responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c.).
Del resto, nell'attestazione della Questura di Foggia, su richiesta del delegato della compagnia CP_3
, (cfr., doc. n. 3, nel fascicolo di parte convenuta), è riportato che “si attesta che
[...] Controparte_4 in data 05.10.2015, alle ore 03:15, personale dipendente, interveniva in questa via Gervasio, all'altezza del civico 67, per incendio di autovettura. Sul posto si aveva la presenza della richiedente,
(…) e del suo compagno, (…), che erano intenti a spegnere le fiamme Parte_1 Persona_1 che interessava l'autovettura del , una Audi A3 targata DD931WD. L'incendio danneggiava CP_2
l'auto nella parte posteriore e fiancata lato destra, in particolare la rottura del vetro lunotto posteriore, dell'incendio dell'indicatore di frenata ivi ubicato, del paraurti posteriore, della fanaleria posteriore destra e l'annerimento della targa posteriore. Si dà atto che l'Audi era intestata a CP_2
(…), ma di fatto in uso al Si fa altresì presente, che l'incendio della Audi,
[...] Persona_1 provocava danni ad altra autovettura parcata adiacente a questa, ossia una Toyota Yaris targata
DB233LH, di proprietà della sopra generalizzata e precisamente il danneggiamento della Parte_1 parte anteriore. Nell'occorso intervenivano personale dei VVFF, i quali riferivano che benché non vi fossero elementi o tracce utili, l'incendio era di natura dolosa, per le modalità da cui era scaturito”; da pagina 8 di 11 tale attestazione, dunque, si desumono molto chiaramente perplessità circa la ricostruzione del fatto storico come rappresentato dalla parte appellante, posto che l'auto antagonista di fosse di CP_2 fatto in uso a compagno della istante, come viene dichiarato nella summenzionata Persona_1 attestazione della Questura di Foggia;
e, ancora, si evince pacificamente che nell'occorso sinistro i
Vigili del Fuoco intervenuti abbiano riscontrato, “per le modalità da cui è scaturito” natura dolosa dell'incendio.
Vieppiù, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, i Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del sinistro non hanno affatto escluso che l'incendio potesse essere di natura dolosa, hanno, anzi, affermato nel verbale d'intervento versato in atti che vi è stato un “probabile dolo”, ritenendo, dunque, la sussistenza della natura dolosa del medesimo.
Quanto valutato consente a questo Giudice di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ne deriva che in caso di incendio doloso viene reciso il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, escludendo la risarcibilità del danno per circolazione stradale a priori e senza alcuna necessità di analizzare il concetto di sosta (Cass. n.
16895/10; Cass. n. 5033/00).
Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che “se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica (o ad essa equiparata) sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde dell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore”, (Cass. n. 3108/10).
In virtù di quanto appena esposto, la domanda attorea va, dunque, rigettata non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'incendio dell'autovettura e i danni subiti da parte appellante;
è opportuno precisare che alle stesse conclusioni si sarebbe pervenuti anche qualora si fosse inquadrato il caso di specie in termini di responsabilità esclusiva in capo al convenuto contumace , CP_2 mancando, in ogni caso, la prova del nesso di causalità tra il bene custodito (autovettura) e i danni pagina 9 di 11 subiti dalla Toyota Yaris, di cui è proprietaria l'appellante, in quanto quest'ultima non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato la deposizione testimoniale;
difatti,
è pacifico, alla luce degli elementi acquisiti al processo di primo grado e in virtù dei principi su richiamati, che, nel caso di specie, manca la legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta.
Ciò posto, trattandosi di atto doloso, la domanda di risarcimento proposta dall'attore dovrà essere rigettata per inoperatività delle norme in materia di circolazione stradale e conseguentemente di quelle in materia di liquidazione danni da parte della compagnia assicurativa Controparte_1
Sono da ritenersi assorbite nella pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda le ulteriori questioni relative all'entità del danno patrimoniale ed al quantum deleatur.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate
(nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata. Nulla sulle spese in favore di , il quale ha omesso di costituirsi. CP_2
Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di San Severo, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- per l'effetto, condanna altresì l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 compagnia, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquidano per compenso professionale in € 1.701,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 - il convenuto, , benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, quindi, CP_2 dichiarata la loro contumacia;
- nulla dispone sulle spese vista la contumacia di;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3097/2020
Tra
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to MAGHERNINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via C. D'Ambrosio n. 6, San Severo, presso lo studio del difensore avv. MAGHERNINO ANTONIO;
APPELLANTE contro
(P.IVA, – C.F., ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to PANUNZIO NICOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via G. Rosati, n.159/A, Foggia, presso lo studio del difensore avv.
PANUNZIO NICOLA;
APPELLATA
; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggi 20 ottobre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per , l'avv. MAGHERNINO ANTONIO;
Parte_1
Per in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. PANUNZIO NICOLA;
Controparte_1
Il Giudice
pagina 1 di 11 invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e
281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 3097/2020 promossa da:
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to MAGHERNINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via C. D'Ambrosio n. 6, San Severo, presso lo studio del difensore avv. MAGHERNINO ANTONIO;
APPELLANTE contro
(P.IVA, – C.F., ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to PANUNZIO NICOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via G. Rosati, n.159/A, Foggia, presso lo studio del difensore avv.
PANUNZIO NICOLA;
APPELLATA
; CP_2
pagina 2 di 11 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DA MA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.09.18, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di pace di San Severo, e l' per sentirli CP_2 Controparte_1 condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 2.440,00, alla propria autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, in seguito all'incendio dell'autovettura del convenuto Audi
A3, tg. DD931WD, assicurata con avvenuto il 05.10.2015, alle ore 03:05 circa, in San CP_1
Severo, mentre erano parcheggiate lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67. Parte attrice ha chiesto, oltre fermo tecnico e deprezzamento, spese del presente giudizio, competenze, onorario di legale e clausola.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta si è costituita, Controparte_1 contestando in fatto e in diritto la domanda e, in particolare, la propria legittimazione passiva, per la natura dolosa dell'incendio; ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio.
Il convenuto non costituitosi, benché ritualmente citato, è stata dichiarato contumace. CP_2
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione dei testi di parte attrice, è stato definito con sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di San Severo, il quale ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di giudizio, statuendo la natura dolosa dell'incendio.
Avverso tale sentenza, promuovendo giudizio di appello, parte appellante ha citato in giudizio la compagnia assicurativa, e , affinché il Giudice di II grado, in Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 11 riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento integrale della domanda, accerti e dichiari che il danno all'autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, sia stato causato dall'incendio, di origine non dolosa dell'autovettura Audi A3, tg. DD931WD, con condanna in solido degli appellati;
in subordine, condanni , in caso di riconoscimento di responsabilità esclusiva, al risarcimento pari alla CP_2 somma di € 2.440,00, oltre fermo tecnico e deprezzamento nella misura di € 500,00; condanni, altresì, al pagamento delle spese del primo grado, oltre alle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Quanto al merito della questione, l'odierno appellante ha introdotto giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi: “1) omesso esame e/o errata e contradditoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: valutazione del rapporto dei Vigili del
Fuoco; prova della natura dolosa dell'incendio. Violazione e falsa applicazione di norma di legge: art.
116 c.p.c., art. 111 Cost.; art. 2967 c.c.; 2) Omesso esame e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in subordine, responsabilità esclusiva del proprietario dell'autovettura da cui si è sprigionato l'incendio. Violazione di norme di legge: art. 111
Cost.”.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le risultanze istruttorie, ritenendo l'incendio di natura dolosa dalla sola e semplice dicitura di “probabile dolo” riferita dai Vigili del Fuoco nella redazione del relativo rapporto di intervento. Peraltro, l'appellante ha rilevato come la difesa della compagnia convenuta non abbia affatto provato, contrariamente a quanto ritiene il Gdp, la presunta natura dolosa dell'incendio, ovvero le modalità da cui fosse scaturito l'incendio. Infine, l'appellante ha lamentato l'omessa constatazione da parte del Gdp sull'eventuale responsabilità esclusiva di , CP_2 nonostante la formulazione della suddetta richiesta rassegnata in comparsa conclusionale.
Costituitasi in giudizio, l'appellata convenuta ha chiesto il rigetto del proposto Controparte_1 appello con conferma integrale della sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata ha eccepito l'infondatezza dei motivi d'appello, precisando l'intervenuta definitività in punto di compensazione delle spese legali, in quanto non impugnato da controparte.
Con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 20.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 20 ottobre 2025, all'esito della discussione ex art. 281sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, si ritiene che nel caso in esame possa farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014; SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.”
(Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Nello specifico, parte attrice ha esperito un'azione risarcitoria nei confronti di e CP_2 [...] per i danni subiti all'autovettura Toyota Yaris, tg. DB233LH, di sua proprietà, in CP_1 occasione dell'incendio dell'autovettura Audi A3, targata DD931WD, avvenuto il 05.10.2015 nella notte, circa le ore 03:05, lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67, ove entrambe le autovetture sostavano adiacenti.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia infondata e vada, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente va rilevato che, nel caso specifico, la domanda così come formulata da parte appellante, deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2054 c.c., tenuto conto che la nozione tecnico-giuridica di “circolazione stradale” (peraltro, rilevante anche ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine
“circolazione” assume nel linguaggio comune.
Come noto, infatti, la sentenza delle Sezioni Unite n. 8620/2015 ha esteso il concetto di “circolazione stradale” – presupposto necessario per l'operatività delle ipotesi previste all'art. 2054 c.c. – ricomprendendo anche la posizione di arresto del veicolo.
La Corte di Giustizia, infatti, chiamata a stabilire quale interpretazione dare alla nozione di
“circolazione dei veicoli” contenuta nella Direttiva 2009/103/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 pagina 5 di 11 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ha precisato innanzitutto come la nozione di “circolazione dei veicoli” costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui definizione non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato membro;
in secondo luogo ha rilevato come tale nozione non possa essere limitata alle sole ipotesi di circolazione stradale, ma si debba riferire ad ogni uso di un veicolo come mezzo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale dello stesso;
infine ha concluso affermando che la portata della nozione di “circolazione dei veicoli” non dipende in particolare dalle caratteristiche del luogo ove tali veicoli sono utilizzati o parcheggiati, né dal fatto che gli stessi si trovino in stazionamento o in un periodo di immobilizzazione, posto che si tratta anche in questi casi di normali fasi naturali e necessarie del loro utilizzo: di conseguenza il parcheggio e/o sosta costituiscono un'utilizzazione del veicolo perfettamente conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto e, quindi, rientra nella nozione di circolazione cui si applicano gli obblighi assicurativi e risarcitori previsti dalla
Direttiva in materia.
Applicando tali principi al caso di specie, nessun dubbio può residuare in ordine alla sua riconducibilità nell'alveo dell'art. 2054 c.c., venendo in rilievo un'ipotesi di “circolazione stradale”, in quanto è circostanza incontestata (peraltro suffragata anche dagli atti di causa) che, nella notte del 05.10.2015,
l'autovettura Audi A3, targata DD931WD, si trovava parcheggiata lungo la via Gervasio, all'altezza del civico n. 67, ove si trovava anche la Toyota Yaris, tg. DB233LH, di proprietà di parte appellante.
Ebbene, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. – tenuto conto della prospettazione di parte appellante che ha agito in giudizio per far valere la responsabilità risarcitoria delle parti convenute, in ordine ai danni subiti per effetto dell'incendio che ha interessato l'autovettura di , dal cui incendio le fiamme sarebbero propagatesi sino ad interessare l'autovettura CP_2 dell'istante – potrebbero astrattamente venire in rilievo sia la fattispecie di cui all'ultimo comma del citato articolo (responsabilità dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo), sia l'ipotesi generale di cui al comma 1 che prevede la responsabilità del proprietario per i danni causati dal suo veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al riguardo, in linea generale, va osservato che, in ossequio all'art. 2967 c.c., è sempre onere di colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità materiale con la condotta o l'attività della parte convenuta: la prova del fatto e del nesso causale non può mancare, per gli effetti di cui all'art. 2967 c.c., quale che sia la specifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale invocata dalla parte attrice e delineata sul piano giuridico.
pagina 6 di 11 Declinando tale principio generale alle ipotesi di cui all'art. 2054 c.c., deriva, innanzitutto, che il danneggiato, per beneficiare del particolare regime di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2054, comma 4 c.c., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio costruttivo o del difetto di manutenzione;
ciò è affermato pacificamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“L'art. 2054 comma 4 c.c., - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento) …” (ex multis, Cassazione civile sez. III, 19/02/1981, n.1019).
Analogamente, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2054, comma 1 c.c. grava sempre sulla parte attrice provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità materiale con la condotta o l'attività della parte convenuta, “La presunzione di responsabilità a carico del conducente
(ndr, e del proprietario) prevista al primo comma dell'art. 2054 c.c., presuppone, infatti, che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno. La prova del nesso di causalità (che grava a carico dell'attore) si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda” (ex multis, Cass. civ. n. 8249/1998).
Ebbene, applicando i predetti principi – condivisi da questo Giudice - al caso di specie, deve rigettarsi la domanda attorea non avendo assolto l'istante all'onere di provare il nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso e la condotta o l'attività della parte convenuta.
Invero, parte appellante non ha fornito alcuna prova della asserita sussistenza di un'origine non dolosa dell'incendio, di un possibile vizio o anomalia di produzione dell'autovettura interessata.
In buona sostanza parte appellante non ha fornito prova né di un deducibile vizio né del nesso di causalità tra lo stesso e l'incendio che si è verificato e la condotta o attività della parte convenuta/appellata.
In particolare, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la dichiarazione testimoniale di
, resa all'udienza del 18.09.2019 (cfr., verbale d'udienza in fascicolo di primo grado, Testimone_1 teste di parte attrice), secondo cui: “confermo la circostanza di cui alla lett. a dell'atto di citazione e preciso che nel mese di ottobre 2015 (non ricordo il giorno preciso), alle ore 3:00 di notte, in San
Severo, alla via Gervasio, ho visto l'autovettura Audi A3 incendiarsi. Preciso che ha preso fuoco anche la macchina Toyota Yaris che era parcheggiata dietro l'Audi. Tanto posso riferire in quanto mi trovavo con la mia autovettura lateralmente alla via Gervasio quando ho visto le fiamme, sono scesa dalla macchina e mi sono fermata per curiosità. Quando sono arrivata ho visto l'Audi incendiata e pagina 7 di 11 parte anteriore della Toyota. Quando mi sono fermata ho visto un signore che non conosco e la proprietaria della Yaris che cercavano di spegnere l'incendio; dopo aver lasciato i miei dati sono andata via”, non fornisce alcuna indicazione utile circa la natura dell'incendio sprigionato dall'autovettura Audi A3, né tantomeno sull'effettiva sussistenza di nesso causale tra l'evento, la condotta della parte antagonista e il danno determinatosi. Difatti, la teste ha confermato di non aver visto l'inizio dell'incendio, ma solamente l'auto già in fiamme ed è, quindi, non rilevante ai fini probatori. Nulla, in definitiva, è stato riferito sulla causa dell'evento. Della stessa portata, è la dichiarazione resa dal teste di parte attrice, all'udienza del 7.11.2019, ove conferma Testimone_2 la fattura n. 06 del 6.11.2015 allegato al fascicolo di parte attrice circa i danni arrecati all'automobile che ci occupa.
Appare, quindi, evidente che la parte appellante/attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..
Difatti, l'istruttoria (nello specifico, cfr. fotografie in atti, rapporto di intervento dei vigili del fuoco, la documentazione versata in atti dall'attore, le prove testimoniali assunte) non ha fornito elementi utili per porre in relazione, secondo la regola del “più probabile che non”, i danni subiti dall'autovettura fornendo prova circa la causa dell'incendio, come con i vizi di costruzione o con il difetto di manutenzione del veicolo (ai fini della responsabilità ex art. 2054, comma 4 c.c.), ovvero con il comportamento del proprietario del veicolo contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la “circolazione stradale” (ai fini della responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c.).
Del resto, nell'attestazione della Questura di Foggia, su richiesta del delegato della compagnia CP_3
, (cfr., doc. n. 3, nel fascicolo di parte convenuta), è riportato che “si attesta che
[...] Controparte_4 in data 05.10.2015, alle ore 03:15, personale dipendente, interveniva in questa via Gervasio, all'altezza del civico 67, per incendio di autovettura. Sul posto si aveva la presenza della richiedente,
(…) e del suo compagno, (…), che erano intenti a spegnere le fiamme Parte_1 Persona_1 che interessava l'autovettura del , una Audi A3 targata DD931WD. L'incendio danneggiava CP_2
l'auto nella parte posteriore e fiancata lato destra, in particolare la rottura del vetro lunotto posteriore, dell'incendio dell'indicatore di frenata ivi ubicato, del paraurti posteriore, della fanaleria posteriore destra e l'annerimento della targa posteriore. Si dà atto che l'Audi era intestata a CP_2
(…), ma di fatto in uso al Si fa altresì presente, che l'incendio della Audi,
[...] Persona_1 provocava danni ad altra autovettura parcata adiacente a questa, ossia una Toyota Yaris targata
DB233LH, di proprietà della sopra generalizzata e precisamente il danneggiamento della Parte_1 parte anteriore. Nell'occorso intervenivano personale dei VVFF, i quali riferivano che benché non vi fossero elementi o tracce utili, l'incendio era di natura dolosa, per le modalità da cui era scaturito”; da pagina 8 di 11 tale attestazione, dunque, si desumono molto chiaramente perplessità circa la ricostruzione del fatto storico come rappresentato dalla parte appellante, posto che l'auto antagonista di fosse di CP_2 fatto in uso a compagno della istante, come viene dichiarato nella summenzionata Persona_1 attestazione della Questura di Foggia;
e, ancora, si evince pacificamente che nell'occorso sinistro i
Vigili del Fuoco intervenuti abbiano riscontrato, “per le modalità da cui è scaturito” natura dolosa dell'incendio.
Vieppiù, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, i Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del sinistro non hanno affatto escluso che l'incendio potesse essere di natura dolosa, hanno, anzi, affermato nel verbale d'intervento versato in atti che vi è stato un “probabile dolo”, ritenendo, dunque, la sussistenza della natura dolosa del medesimo.
Quanto valutato consente a questo Giudice di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ne deriva che in caso di incendio doloso viene reciso il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, escludendo la risarcibilità del danno per circolazione stradale a priori e senza alcuna necessità di analizzare il concetto di sosta (Cass. n.
16895/10; Cass. n. 5033/00).
Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che “se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica (o ad essa equiparata) sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde dell'azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore”, (Cass. n. 3108/10).
In virtù di quanto appena esposto, la domanda attorea va, dunque, rigettata non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'incendio dell'autovettura e i danni subiti da parte appellante;
è opportuno precisare che alle stesse conclusioni si sarebbe pervenuti anche qualora si fosse inquadrato il caso di specie in termini di responsabilità esclusiva in capo al convenuto contumace , CP_2 mancando, in ogni caso, la prova del nesso di causalità tra il bene custodito (autovettura) e i danni pagina 9 di 11 subiti dalla Toyota Yaris, di cui è proprietaria l'appellante, in quanto quest'ultima non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c..
Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato la deposizione testimoniale;
difatti,
è pacifico, alla luce degli elementi acquisiti al processo di primo grado e in virtù dei principi su richiamati, che, nel caso di specie, manca la legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta.
Ciò posto, trattandosi di atto doloso, la domanda di risarcimento proposta dall'attore dovrà essere rigettata per inoperatività delle norme in materia di circolazione stradale e conseguentemente di quelle in materia di liquidazione danni da parte della compagnia assicurativa Controparte_1
Sono da ritenersi assorbite nella pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda le ulteriori questioni relative all'entità del danno patrimoniale ed al quantum deleatur.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate
(nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata. Nulla sulle spese in favore di , il quale ha omesso di costituirsi. CP_2
Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 15/2020 R.G. n. 630/18, depositata il 20.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di San Severo, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- per l'effetto, condanna altresì l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 compagnia, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquidano per compenso professionale in € 1.701,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 - il convenuto, , benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, quindi, CP_2 dichiarata la loro contumacia;
- nulla dispone sulle spese vista la contumacia di;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Foggia, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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