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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9100 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO PORFIRIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO PORFIRIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva dalla cui unione nasceva il figlio Persona_1
nato a [...] il [...], che le parti, conclusasi la relazione, avevano regolamentato
[...]
l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore a mezzo di ricorso congiunto proposto dinanzi al Tribunale di Napoli;
che con decreto n. 3513/2023 del 11.04.2023 il Tribunale di Napoli aveva disciplinato i rapporti tra le parti ed il minore alle seguenti condizioni “ 1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento Per_1
e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo CP_1 ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio purché ciò Per_1 non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà CP_1 tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. 2) Il Sig. compatibilmente con Pt_1 Pt_1
i propri impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche del figlio avrà la facoltà di tenere Per_1 con sé il figlio almeno due giorni alla settimana, un giorno infrasettimanale, il mercoledì/ giovedì dalle ore 15:00 alle ore 21:00, il sabato o nella settimana successiva la domenica dalle 9:00 alle
14:00 o dalle 15:00 alle 19:00, orari da concordare con un congruo preavviso con la sig.ra CP_1 nel rispetto degli impegni di entrambe le parti. Sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della madre per prelevare il figlio e poi riconsegnarlo. Ulteriori periodi di visita/ frequenta 7ione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di E' pacifico che, nei casi in cui il sig. sarà impossibilitato Per_1 Pt_1 ad usufruire del suo diritto di visita per problematiche contingenti, concorderà con la sig.ra , CP_1 compatibilmente con le necessità della stessa, la sostituzione dei medesimi e ciò al fine di poter assicurare al figlio una continuità assidua nonché una presenza stabile anche fisica oltre che psicologica. 3) Per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà con la madre il giorno Per_1
24 dicembre mentre con il padre trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalle ore 12:00 fino alle
19:00. trascorrerà con il padre il giorno del 26 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Il Per_1 giorno 31 Dicembre lo trascorrerà con la madre mentre il 1Gennaio lo trascorrerà con il padre dalle
12:00 alle 19:00. Il 6 Gennaio giorno della Befana, ad anni alterni lo trascorrerà con l'uno Per_1
o l'altro genitore e nell'anno di spettanza del padre questi potrà tenere con se il figlio dalle 12:00 alle
19:00. Sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della madre per prelevare il figlio e poi riconsegnarlo. 4) Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_1 con il figlio una intera giornata dalle ore 10:30 alle ore 19:00, in modo che possa trascorrere Per_1 alternativamente un anno la pasqua con la madre e la ,pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. Sarà il padre a recarsi presso l'abitazione della madre per prelevare il figlio e poi riconsegnarlo. 5) In ordine alle ferie estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Pt_1 almeno 7 giorni consecutivi dalle ore 9:30 alle ore 19:00, nel periodo compreso tra i mesi di giugno c/o luglio c/o agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con Part la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, dove
[...] porteranno il figlio, che dovrà essere un luogo di vicinanza alla casa materna così da assicurare al minore la gradualità del distacco ed allontanamento da cose e persone. 6) Qualora la Sig.ra CP_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al Sig. con Pt_1 congruo preavviso, indicando la località di destin97ione, nonché le date di partenza e ritorno. 7)
Quando avrà compiuto 4 anni pernotterà con il padre -Calendario di previsione da quattro Per_1
a sei anni: 8) trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, stabilito nell'intero Per_1 mercoledì/ giovedì dalle ore 8,00 alle ore 19,00, mentre a settimane alterne, dal venerdì ore 19,00 al sabato ore 16,00 e dal sabato ore 19,00 alla domenica ore 16,00; 9) trascorrerà con il padre, Per_1 ad anni alterni, le Festività Pasquali, e precisamente, la domenica di Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, dalle ore 10,00 alle h:19,00. 10) Le festività Natalizie consentiranno a di trascorrere, ad anni alterni, con il padre, il 24 dicembre e /0 il 25 dicembre dalle ore 10,00 Per_1 alle ore 19,00, analogamente, per l'anno di turno a questi spettante, e negli stessi orari, il 26 dicembre. 11) Il giorno del 31 dicembre lo trascorrerà con la madre, mentre il primo dell'anno (1° gennaio) con il padre dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Il giorno della befana, 6 gennaio sino alle ore
15,30 resterà con la madre e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 con il padre. 12) Relativamente alle ferie estive, il padre potrà tenere con se il figlio, per 7 giorni consecutivi con pernotto, da pre-concordare con la sig.ra , con congruo anticipo, almeno due mesi prima, nei mesi di giugno e/o luglio CP_1
e/o agosto, da trascorrere nei luoghi di vicinanza alla casa materna, analogamente la settimana di ferie e di spettanza della sig.ra , così da graduare più continuativi distacchi da luoghi CP_1 familiari e da persone con le quali il piccolo ha una stabile continuità di vita, assicurare al minore la gradualità nel distacco ed allontanamento da cose e persone. 13) Quando avrà compiuto Per_1
6 anni e andrà a scuola: 14) trascorrerà con il padre due giorni settimanali, presumibilmente Per_1 il martedì ed il giovedì, con prelievo da scuola sino alle ore 20,30, nella settimana di non pernotto del minore presso di lui, ed il solo giovedì nella settimana di alternanza con pernotto, quest'ultimo che avverrà dal sabato ore 10,00 alla domenica ore 16,00. 15) trascorrerà con il padre, ad Per_1 anni alterni, le Festività Pasquali, e precisamente, la domenica di Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, dalle ore 10,00 alle ore l9,00. 16) Le festività Natalizie consentiranno a di trascorrere ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore dal 24 dicembre ore 10,00 al Per_1
27 dicembre ore 16,00 e dal 31 dicembre ore 10,00 al 2 gennaio ore 16,00. Invariata resterà la modalità di visita per il 6 gennaio, e cioè fino alle ore 15,00 con la madre e fino alle ore 19,00 con il padre, ciò allo scopo di consentire ad entrambi i genitori di poter partecipare alla giornata di maggior gaudio per il piccolo, per l'appunto l'Epifania 17) Relativamente alle ferie estive, Per_1 trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi e/o due settimane differite nei luoghi scelti da quest'ultimo, con diritto dell'altro genitore di poter contattare il bambino a mezzo chiamata vocale e/o videochiamata almeno una volta al giorno ad ora da concordare giorno per giorno e/o ad ora fissa stabilita tra le parti. 18) I 15 giorni feriali di spettanza della madre con il figlio, consecutivi e/o due settimane differite, saranno da questa vissute liberamente nel luogo che riterrà più gradito, consentendo all'altro genitore di poter contattare il bambino a mezzo chiamata vocale c/o videochiamata almeno una volta al giorno ad ora da concordare giorno per giorno c/o ad ora fissa stabilita tra le parti. 19) Le settimane feriali dovranno essere pre-concordate entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e di vita. 20) Indipendentemente dalle fasce di età prevista nel presente accordo: 21) trascorrerà con la madre c/o con il padre il Per_1 giorno della loro festa, onomastico o compleanno, anche se detti giorni dovessero ricadere nel periodo di visita dell'altro genitore, così anche per le ricorrenze, onomastici e compleanni, dei nonni paterni e materni;
22) Per il compleanno e l'onomastico di ad anni alterni, i genitori ne Per_1 festeggeranno l'evento, c/o lo festeggeranno insieme concordandone le modalità. 23) Ciascun genitore sarà personalmente responsabile dell'affidamento del figlio e, potrà adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardante il medesimo. Entrambi i genitori si vincolano ad affidare il loro bambino, nei casi in cui saranno personalmente impossibilitati, a familiari c/o persone di reciproca conoscenza c/o a persona professionalmente all'uopo deputate. 24) Riguardo gli accordi economici con riferimento al concordato affido condiviso: 25) Il Sig. corrisponderà mensilmente a titolo di concorso spese per il Pt_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di C. 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT e senza necessità di formale richiesta 26) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra , CP_1 oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario c/o postale intestato alla Sig.ra stessa, CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. 27) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Pt_1
il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute CP_1 nell'interesse del figlio dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la Per_1 relativa spesa. Sarà obbligo delle parti fornirsi reciprocamente rendicontazione settimanale delle spese e altresì fornirsi reciprocamente di indirizzi e-mail a cui far fede per tal tipo di comunicazione, con onere di comunicare all'altro l'eventuale cessa7ione e/o nuovo indirizzo e-mail. 28) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). 29) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. 30) A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
31) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore, collocatario;
spese di manutenzione, bollo e assicurR7ione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
32) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamenti oltre ad uno all'anno; spese di custodia
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
33) Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta c/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 34) Il Sig. rimarrà obbligato a Pt_1 corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. 35) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 36) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. 37) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.” Rappresentavano congiuntamente la volontà di addivenire alla modifica delle condizioni suesposte in quanto aveva visto un Controparte_1 miglioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al 2023, essendole stato riconosciuto un avanzamento di carriera presso la società ove già svolgeva la propria opera ( Cosco Shipping Line
Italy) ed avendo ella estinto un finanziamento Findomestic precedentemente acceso, inoltre la stessa percepiva per intero gli assegni familiari nonché aiuti economici da parte della propria famiglia di origine. Di contro, rappresentavano che il impiegato presso la ditta Sicuritalia S.p.a. viveva Pt_1 con l'anziana madre con uno stipendio mensile di 1375,00€ risultando impossibilitato a sostenere le spese per un canone di locazione di immobile.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- Il sig. corrisponderà Pt_1 mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di
350,00€ euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT e senza necessità di formale richiesta, il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra , oppure mediante bonifico ordinario cu c/c bancario e/o postale intestato CP_1 alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Resta invariato il diritto CP_1 di visita del minor e tutte le altre condizioni e patti contenuti nel decreto di accoglimento 3513/ del
13.5.2023 rgn. 697/2023”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto
3513/ del 13.5.2023 rgn. 697/2023, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino