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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
BORAGINE GERARDO, AT
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010200149 - 2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T8B010200149/2025 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze per l'anno di imposta 2021 e per mezzo del quale venivano accertate operazioni di vendita per un imponibile pari ad euro 935.442,00 e operazioni di acquisto per un imponibile pari ad euro 994.485,00. Dunque, operazioni imponibili pari ad euro 935,442,00, icon Iva dovuta pari ad euro 205.797 (aliquota 22%).
La pretesa prende le mosse da una segnalazione all' Ufficio dal Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni di intento emesse nel corso dell'anno 2022 in assenza dei presupposti
(mancanza della qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) d.l. 746/1983). Difatti, risultava che la ditta individuale “Società_1” (p.iva P.IVA_1), nell'anno precedente a quello in cui il suo titolare aveva emesso 63 dichiarazioni di intento (anno 2021), aveva dichiarato di aver realizzato esportazioni per euro 585.355,00 su euro 935.441,00 di volume d'affari, anche se le operazioni in questione non risultavano essere state effettuate sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria.
Conseguentemente, non erano riscontrabili operazioni di cessioni all'esportazione in grado di giustificare il plafond dichiarato per la dichiarazione delle lettere di intento dell'anno successivo.
Parte ricorrente eccepisce, la sua totale assenza di conoscenza dell'esistenza della ditta individuale Società_1, in quanto vi era stato un indebito utilizzo dei propri documenti di identità senza il suo consenso ed attraverso una sostituzione di persona, come dimostrato con il deposito di apposita denuncia- querela presso la Procura della Repubblica di Firenze.
Parte ricorrente, quindi, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio contestando fermamente le domande del ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Parte ricorrente si limita a sostenere la propria estraneità ai fatti riportandosi alla denuncia-querela presentata per l'avvenuta sostituzione di persona e furto di identità.
La tesi proposta, tuttavia, non appare credibile, in quanto - come rilevato dall'Ufficio - da elementi desunti dall'anagrafe tributaria si è potuto constatare che il Sig. Ricorrente_1 è soggetto soggiornante da lungo periodo in Italia (risulta avere domicilio fiscale in Italia dal 1996). Ed è. oltretutto, inverosimile pensare che un soggetto nato nel 1981 e in Italia dal 1996, quindi da quando aveva 15 anni, non conosca la lingua italiana, contrariamente a quanto affermato nel ricorso.
Peraltro, operando da tempo come imprenditore, risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi già a partire dall'anno 2003 e così per tutti gli anni successivi, provando una permanenza continuativa in Italia;
inoltre, risulta avere acquistato in data 04/06/2008 l'immobile ad uso abitativo presso il quale ha la residenza abituale in Firenze, Indirizzo_1.
Senza considerare che la ditta individuale oggetto del presente accertamento è stata iscritta nel registro delle imprese in data 16.02.2021, indicando come attività prevalente la fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia (cod. Ateco 14.10.20); attività cessata proprio nell'anno 2022.
Infine, risulta dal Registro delle Imprese che alla Camera di Commercio di Milano è stata presentata una
“autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali per l'attività di commercio all'ingrosso” sottoscritta dal Sig. Ricorrente_1 in data 6/05/22 e accompagnata da copia del suo permesso di soggiorno.
Ebbene, gli elementi e le circostanze sopra indicate, non contestate dalla parte nel corso del presente giudizio, certamente minano la tesi della sostituzione di persona e del furto di identità.
Ne deriva che il motivo di annullamento - l'unico a sostegno del ricorso - non potrà che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Lu Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi
€uro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
BORAGINE GERARDO, AT
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010200149 - 2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. T8B010200149/2025 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze per l'anno di imposta 2021 e per mezzo del quale venivano accertate operazioni di vendita per un imponibile pari ad euro 935.442,00 e operazioni di acquisto per un imponibile pari ad euro 994.485,00. Dunque, operazioni imponibili pari ad euro 935,442,00, icon Iva dovuta pari ad euro 205.797 (aliquota 22%).
La pretesa prende le mosse da una segnalazione all' Ufficio dal Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni di intento emesse nel corso dell'anno 2022 in assenza dei presupposti
(mancanza della qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) d.l. 746/1983). Difatti, risultava che la ditta individuale “Società_1” (p.iva P.IVA_1), nell'anno precedente a quello in cui il suo titolare aveva emesso 63 dichiarazioni di intento (anno 2021), aveva dichiarato di aver realizzato esportazioni per euro 585.355,00 su euro 935.441,00 di volume d'affari, anche se le operazioni in questione non risultavano essere state effettuate sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria.
Conseguentemente, non erano riscontrabili operazioni di cessioni all'esportazione in grado di giustificare il plafond dichiarato per la dichiarazione delle lettere di intento dell'anno successivo.
Parte ricorrente eccepisce, la sua totale assenza di conoscenza dell'esistenza della ditta individuale Società_1, in quanto vi era stato un indebito utilizzo dei propri documenti di identità senza il suo consenso ed attraverso una sostituzione di persona, come dimostrato con il deposito di apposita denuncia- querela presso la Procura della Repubblica di Firenze.
Parte ricorrente, quindi, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio contestando fermamente le domande del ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026, il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Parte ricorrente si limita a sostenere la propria estraneità ai fatti riportandosi alla denuncia-querela presentata per l'avvenuta sostituzione di persona e furto di identità.
La tesi proposta, tuttavia, non appare credibile, in quanto - come rilevato dall'Ufficio - da elementi desunti dall'anagrafe tributaria si è potuto constatare che il Sig. Ricorrente_1 è soggetto soggiornante da lungo periodo in Italia (risulta avere domicilio fiscale in Italia dal 1996). Ed è. oltretutto, inverosimile pensare che un soggetto nato nel 1981 e in Italia dal 1996, quindi da quando aveva 15 anni, non conosca la lingua italiana, contrariamente a quanto affermato nel ricorso.
Peraltro, operando da tempo come imprenditore, risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi già a partire dall'anno 2003 e così per tutti gli anni successivi, provando una permanenza continuativa in Italia;
inoltre, risulta avere acquistato in data 04/06/2008 l'immobile ad uso abitativo presso il quale ha la residenza abituale in Firenze, Indirizzo_1.
Senza considerare che la ditta individuale oggetto del presente accertamento è stata iscritta nel registro delle imprese in data 16.02.2021, indicando come attività prevalente la fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia (cod. Ateco 14.10.20); attività cessata proprio nell'anno 2022.
Infine, risulta dal Registro delle Imprese che alla Camera di Commercio di Milano è stata presentata una
“autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali per l'attività di commercio all'ingrosso” sottoscritta dal Sig. Ricorrente_1 in data 6/05/22 e accompagnata da copia del suo permesso di soggiorno.
Ebbene, gli elementi e le circostanze sopra indicate, non contestate dalla parte nel corso del presente giudizio, certamente minano la tesi della sostituzione di persona e del furto di identità.
Ne deriva che il motivo di annullamento - l'unico a sostegno del ricorso - non potrà che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Lu Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi
€uro 2.000,00, oltre accessori come per legge.