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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 7855/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Lavinia Cipollina, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Belgio n.10, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in Roma CP_1 ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e
Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss. LEGGE
689/81)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 giugno 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001837908 (Protocollo n.
.5500.17/04/2024.0314512). CP_1
1 ❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_1
886,00 oltre spese esenti (€ 47,00), spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lavinia Cipollina dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione CP_1
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001837908 (Protocollo n.
.5500.17/04/2024.0314512) notificata il 24.4.2024 con la quale l'ente previdenziale le CP_1 intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di € 1.560,05 (di cui €
1.551,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. n
463 del 1983, accertata in riferimento al 2018 ed € 9,05 a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre alla preliminare omessa notifica dell'atto di accertamento, in ogni caso,
l'intervenuta prescrizione quinquennale e l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in fase cautelare l'ente previdenziale il quale contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto opponendosi all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 12.10.2024, alla prima udienza della fase di merito l' comunicava che l' stava provvedendo al riesame della pratica e CP_1 CP_2
chiedeva all'uopo un rinvio per documentare l'intervenuto annullamento.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 20 giugno 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale
2 interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo - tenuto conto dell'attività espletata e con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 del DM 55/2014 (stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto) disponendone la distrazione in favor del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 20 giugno
2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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