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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11683 dell'anno 2024,
vertente
TRA
Dott.ssa con l'Avv.to ALICICCO ALESSANDRO Parte_1
per procura in atti
Ricorrente
E
in p. del l.r.p.t. con l'Avvv.to DI CARLO CARMEN per procura in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere medico convenzionato presso la CP_1
3 e di aver composto le Commissioni mediche istituite presso quest'ultima per
[...]
l'accertamento delle condizioni di invalidità ed handicap grave dei richiedenti, per il periodo dal secondo semestre 2017 al primo semestre 2019, di aver azionato procedimento monitorio e di aver ottenuto sentenza non favorevole alla prospettazione offerta, che alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza già emessa tra le parti da questo Tribunale n. 10032/21, il credito poteva essere prospettato nuovamente con diversi
1 importi indicati nelle conclusioni, alla luce del numero di pratiche definite per gli anni suddetti, dell'orario di servizio osservato di 21 ore settimanali fino al 1 gennaio 2021, il lunedì ed il martedì dalle ore 8,30/12,30 e dalle 13 alle 18, il mercoledì dalle 8 alle 13, il venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 11,30 alle 16,30, dei compensi previsti dalla legge regionale
Lazio del 13 settembre 2004 n. 11, come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge Regionale 4/2006, per ogni caso definito nel corso delle sedute effettuate al fuori dall'orario di servizio e della nuova documentazione offerta quanto a cartellini di presenza mensili e dell'essere stata svolta la propria attività sempre fuori dall'orario di servizio il mercoledi pomeriggio, ciò premesso ha chiesto la ricorrente al
Tribunale sez. Lavoro di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma parti ad euro 17.790, ovvero pari ad euro 8.380, 50 in via subordinata ovvero a somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
2.Si è tempestivamente costituita la resistente, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle domande per essersi formato giudicato tra le parti sui medesimi fatti costitutivi del diritto del prospettato diritto di credito, ossia la partecipazione della ricorrente alle Commissioni mediche per l'accertamento della invalidità e dell'handicap nei periodi sopra indicati al di fuori dell'orario di servizio e la pure medesima entità di prospettate pratiche definite per ogni seduta, in entrambi i giudizi. Parte resistente ha in particolare replicato che, la diversa argomentazione offerta col ricorso per cui è giudizio all'esito della sentenza non favorevole ottenuta, non poteva superare il giudicato formatosi sui medesimi fatti e causa petendi, stante l'applicazione dell'art. 2909
c.c. e l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile ( Cass. 11 giugno 2021 n. 16589, Cass.
6 settembre 2006 n. 18725 ). Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande per difetto di idonee allegazioni e offerte di prova anche in questo giudizio sia sullo svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio che del numero di pratiche definite e chiesto il rigetto della domande.
3. Concesso termine a parte ricorrente per replicare alla suddetta eccezione preliminare, la stessa ha depositato memoria, prospettando una diversità di causa
2 petendi in questo giudizio, costituita dalla legge regionale 13 settembre 2004 n.
11 così come modificata dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge Regionale
4/2006, unico compendio normativo applicabile in materia, “che costituisce l'effettiva e diversa “causa petendi” del diritto azionato con l'introduzione presente giudizio” e non le delibere adottate dalla per la CP_1
determinazioni dei compensi svolti dai componenti delle Commissioni fuori dall'orario di servizio, ritenute illegittime dal Tribunale con la precedente pronuncia e sulle quali aveva quantificato il credito nel precedente giudizio. Ha detto scopo fatto rilevare la diversità degli importi richiesti per il prospettato diritto di credito nel precedente giudizio e nel presente ed ha insistito per l'ammissione delle prove orali articolate a pag. 23 e 24, per le richieste di esibizioni articolate a pag. 25 sui verbali delle commissioni di invalidità ed handicap dal secondo semestre 2017 al 1 settembre 2019 al fine di determinare l'esatta consistenza delle visite effettuate e delle pratiche definite dalla ricorrente stessa, al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Parte resistente con le note di trattazione scritta ha replicato alla difesa svolta da parte ricorrente sul punto del difetto di violazione del ne bis in idem, deducendo che, invece,
i fatti costitutivi posti a fondamento di entrambi i giudizi erano medesimi, l'aver cioè partecipato a sedute della Commissione invalidità ed handicap con definizione di pratiche al di fuori dell'orario di lavoro come già dedotto in precedenza e l'aver maturato crediti per l'attività di componente svolta, rimasta priva di remunerazione, non essendo perciò dirimente la prospettata diversa causa petendi fondata sulla legge regionale n. 11 del
2004, peraltro già esaminata ed applicata dal precedente Giudice. Ha in particolare dedotto che con la sentenza n. 10032/21 il Tribunale non si era limitato a disapplicare le delibere aziendali ma nel valutare il credito prospettato, aveva richiamato l'art. 44 della
Legge Regionale n. 11 come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della
Legge Regionale 4/2006, ( pag. 6 della sentenza ) e aveva ritenuto che “ né nelle note a Contr firma del F.F. della poste a fondamento della domanda monitoria né l'ulteriore documentazione dai medesimi proposta in via monitoria, emerge “quante pratiche essi
(opposti) hanno definito al di fuori dell'orario di servizio, ritenendo essi (opposti) che
3 tale dato sia del tutto irrilevante, sì da non fornire alcun elemento idoneo a quantificare secondo il criterio in precedenza più volte richiamato, il compenso rivendicato” (sent. n.
10033/21).Ha concluso sul punto la resistente deducendo che in difetto di impugnazione della sentenza da parte dell'odierna ricorrente ed in ragione di mancata produzione in quel giudizio dei cartellini di presenza alle Commissioni, doveva ritenersi che le ragioni fatte valere col ricorso per cui è giudizio, non potevano essere riesaminate stante il disposto di cui all'art. 2909 c.c., perché non proposto appello sulle statuizioni contenute nella sentenza di rigetto del credito per difetto di utili allegazioni e prove e per l'assenza di fatti nuovi dedotti come sopravvenuti e tali da non poter esaminati nel giudizio già conclusosi.
5.La causa è stata quindi trattenuta in riserva e decisa con sentenza depositata in via telematiche.
6. Ad avviso della scrivente, la preliminare eccezione di inammissibilità delle domande sollevata da parre resistente, merita di essere accolta per l'intervenuta formazione di giudicato del diritto di credito fatto valere. Ed invero come eccepito da parte resistente “ Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. “ ( Cass.4 marzo 2020 n. 6091). Poiché nel presente giudizio non sono stati prospettati fatti nuovi sopravvenuti che non potevano essere valere prima e cioè all'esito della proposizione della domanda creditoria e poiché avverso la sentenza già emessa tra le parti non è stato pacificamente proposto appello, le pretese della ricorrente non possono essere riesaminate, perché già ritenuto dal Tribunale non adeguatamente assolto l'onere di allegazione e prova del credito prospettato dalla ricorrente in relazione alla definizione delle pratiche delle Commissioni di invalidità ed handicap di cui ha fatto parte, al di fuori dell'orario di servizio, così
4 come previsto dall'art. 44 della richiamato l'art. 44 della Legge Regionale n. 11 come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge
Regionale 4/2006 secondo cui : “ai componenti delle commissioni mediche comunque denominate costituite presso le aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgono al di fuori dell'orario di servizio ovvero nelle visite domiciliari un compenso pari a.. “
7. In ragione dell'esito processuale del giudizio e del contrasto di orientamenti formatosi in argomento presso questo Tribunale, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 22 marzo
2024 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa G. Palmieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11683 dell'anno 2024,
vertente
TRA
Dott.ssa con l'Avv.to ALICICCO ALESSANDRO Parte_1
per procura in atti
Ricorrente
E
in p. del l.r.p.t. con l'Avvv.to DI CARLO CARMEN per procura in atti CP_1
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di essere medico convenzionato presso la CP_1
3 e di aver composto le Commissioni mediche istituite presso quest'ultima per
[...]
l'accertamento delle condizioni di invalidità ed handicap grave dei richiedenti, per il periodo dal secondo semestre 2017 al primo semestre 2019, di aver azionato procedimento monitorio e di aver ottenuto sentenza non favorevole alla prospettazione offerta, che alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza già emessa tra le parti da questo Tribunale n. 10032/21, il credito poteva essere prospettato nuovamente con diversi
1 importi indicati nelle conclusioni, alla luce del numero di pratiche definite per gli anni suddetti, dell'orario di servizio osservato di 21 ore settimanali fino al 1 gennaio 2021, il lunedì ed il martedì dalle ore 8,30/12,30 e dalle 13 alle 18, il mercoledì dalle 8 alle 13, il venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 11,30 alle 16,30, dei compensi previsti dalla legge regionale
Lazio del 13 settembre 2004 n. 11, come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge Regionale 4/2006, per ogni caso definito nel corso delle sedute effettuate al fuori dall'orario di servizio e della nuova documentazione offerta quanto a cartellini di presenza mensili e dell'essere stata svolta la propria attività sempre fuori dall'orario di servizio il mercoledi pomeriggio, ciò premesso ha chiesto la ricorrente al
Tribunale sez. Lavoro di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma parti ad euro 17.790, ovvero pari ad euro 8.380, 50 in via subordinata ovvero a somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
2.Si è tempestivamente costituita la resistente, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle domande per essersi formato giudicato tra le parti sui medesimi fatti costitutivi del diritto del prospettato diritto di credito, ossia la partecipazione della ricorrente alle Commissioni mediche per l'accertamento della invalidità e dell'handicap nei periodi sopra indicati al di fuori dell'orario di servizio e la pure medesima entità di prospettate pratiche definite per ogni seduta, in entrambi i giudizi. Parte resistente ha in particolare replicato che, la diversa argomentazione offerta col ricorso per cui è giudizio all'esito della sentenza non favorevole ottenuta, non poteva superare il giudicato formatosi sui medesimi fatti e causa petendi, stante l'applicazione dell'art. 2909
c.c. e l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile ( Cass. 11 giugno 2021 n. 16589, Cass.
6 settembre 2006 n. 18725 ). Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande per difetto di idonee allegazioni e offerte di prova anche in questo giudizio sia sullo svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio che del numero di pratiche definite e chiesto il rigetto della domande.
3. Concesso termine a parte ricorrente per replicare alla suddetta eccezione preliminare, la stessa ha depositato memoria, prospettando una diversità di causa
2 petendi in questo giudizio, costituita dalla legge regionale 13 settembre 2004 n.
11 così come modificata dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge Regionale
4/2006, unico compendio normativo applicabile in materia, “che costituisce l'effettiva e diversa “causa petendi” del diritto azionato con l'introduzione presente giudizio” e non le delibere adottate dalla per la CP_1
determinazioni dei compensi svolti dai componenti delle Commissioni fuori dall'orario di servizio, ritenute illegittime dal Tribunale con la precedente pronuncia e sulle quali aveva quantificato il credito nel precedente giudizio. Ha detto scopo fatto rilevare la diversità degli importi richiesti per il prospettato diritto di credito nel precedente giudizio e nel presente ed ha insistito per l'ammissione delle prove orali articolate a pag. 23 e 24, per le richieste di esibizioni articolate a pag. 25 sui verbali delle commissioni di invalidità ed handicap dal secondo semestre 2017 al 1 settembre 2019 al fine di determinare l'esatta consistenza delle visite effettuate e delle pratiche definite dalla ricorrente stessa, al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Parte resistente con le note di trattazione scritta ha replicato alla difesa svolta da parte ricorrente sul punto del difetto di violazione del ne bis in idem, deducendo che, invece,
i fatti costitutivi posti a fondamento di entrambi i giudizi erano medesimi, l'aver cioè partecipato a sedute della Commissione invalidità ed handicap con definizione di pratiche al di fuori dell'orario di lavoro come già dedotto in precedenza e l'aver maturato crediti per l'attività di componente svolta, rimasta priva di remunerazione, non essendo perciò dirimente la prospettata diversa causa petendi fondata sulla legge regionale n. 11 del
2004, peraltro già esaminata ed applicata dal precedente Giudice. Ha in particolare dedotto che con la sentenza n. 10032/21 il Tribunale non si era limitato a disapplicare le delibere aziendali ma nel valutare il credito prospettato, aveva richiamato l'art. 44 della
Legge Regionale n. 11 come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della
Legge Regionale 4/2006, ( pag. 6 della sentenza ) e aveva ritenuto che “ né nelle note a Contr firma del F.F. della poste a fondamento della domanda monitoria né l'ulteriore documentazione dai medesimi proposta in via monitoria, emerge “quante pratiche essi
(opposti) hanno definito al di fuori dell'orario di servizio, ritenendo essi (opposti) che
3 tale dato sia del tutto irrilevante, sì da non fornire alcun elemento idoneo a quantificare secondo il criterio in precedenza più volte richiamato, il compenso rivendicato” (sent. n.
10033/21).Ha concluso sul punto la resistente deducendo che in difetto di impugnazione della sentenza da parte dell'odierna ricorrente ed in ragione di mancata produzione in quel giudizio dei cartellini di presenza alle Commissioni, doveva ritenersi che le ragioni fatte valere col ricorso per cui è giudizio, non potevano essere riesaminate stante il disposto di cui all'art. 2909 c.c., perché non proposto appello sulle statuizioni contenute nella sentenza di rigetto del credito per difetto di utili allegazioni e prove e per l'assenza di fatti nuovi dedotti come sopravvenuti e tali da non poter esaminati nel giudizio già conclusosi.
5.La causa è stata quindi trattenuta in riserva e decisa con sentenza depositata in via telematiche.
6. Ad avviso della scrivente, la preliminare eccezione di inammissibilità delle domande sollevata da parre resistente, merita di essere accolta per l'intervenuta formazione di giudicato del diritto di credito fatto valere. Ed invero come eccepito da parte resistente “ Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. “ ( Cass.4 marzo 2020 n. 6091). Poiché nel presente giudizio non sono stati prospettati fatti nuovi sopravvenuti che non potevano essere valere prima e cioè all'esito della proposizione della domanda creditoria e poiché avverso la sentenza già emessa tra le parti non è stato pacificamente proposto appello, le pretese della ricorrente non possono essere riesaminate, perché già ritenuto dal Tribunale non adeguatamente assolto l'onere di allegazione e prova del credito prospettato dalla ricorrente in relazione alla definizione delle pratiche delle Commissioni di invalidità ed handicap di cui ha fatto parte, al di fuori dell'orario di servizio, così
4 come previsto dall'art. 44 della richiamato l'art. 44 della Legge Regionale n. 11 come modificata dall'art. dall'art. 140, comma 1, lettera B) della Legge
Regionale 4/2006 secondo cui : “ai componenti delle commissioni mediche comunque denominate costituite presso le aziende sanitarie ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap nonché fini del collocamento al lavoro dei disabili, spetta per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgono al di fuori dell'orario di servizio ovvero nelle visite domiciliari un compenso pari a.. “
7. In ragione dell'esito processuale del giudizio e del contrasto di orientamenti formatosi in argomento presso questo Tribunale, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 22 marzo
2024 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, lì 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa G. Palmieri
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