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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1637 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliato in C.LE SAGEO N. 11 Parte_1
CACCAMO presso lo studio dell'avv. CANZONE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MOSCATO MARIA CONCETTA per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO elettivamente domiciliata presso la Sezione degli Affari Legali Controparte_1 della Società sita in Palermo alla Via Epicarmo n. 3 e rappresentata e difesa dall'avv.
Avv. Farana Daniela (che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI Co IN PERSONA DEL LEGALE RAPP con sede Controparte_2 in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 99
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia .
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, e , chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance, quantificato in
€.5.176,93, derivante dal tardivo recapito di una raccomandata postale.
Pagina 1 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A fondamento della propria pretesa parte attrice esponeva di aver partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 Tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico amministrativo del Corpo della Guardia
di Finanza per l'anno 2019, presentando domanda di partecipazione per la categoria
“infrastrutture”; proseguiva la narrazione dei fatti spiegando di ver superato la prova preliminare e quella scritta, e che, sottopostosi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica,
in data 06.08.2020 riceveva comunicazione di non idoneità al servizio;
specificava di aver dunque usufruito della possibilità di chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, e di essersi, all'uopo, premurato di inviare un plico contenente la documentazione attestante la compatibilità del suo profilo sanitario con l'idoneità psico-
fisica al servizio nel Corpo;
dunque, consapevole del fatto che “L'orginale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento -
Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle ì, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostie entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità” aveva spedito il plico il 13 agosto 2020 a mezzo raccomandata;
il 27 agosto 2020 aveva però ricevuto una comunicazione di non accoglimento della propria richiesta di ammissione a visita medica, perché la documentazione integrativa non era pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 17 comma
9 lett. B) , ossia entro il 22 agosto 2020, essendo pervenuta il 24 agosto 2020; impugnava il predetto provvedimento a mezzo ricorso gerarchico al Generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza, imputando la tardività della consegna a
[...]
, ma seguiva provvedimento di rigetto non assumendosi l'Amministrazione alcuna CP_1
responsabilità “per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati” (vd. pag. 4 doc. 8 all. all'atto di citazione).
Chiedeva pertanto di: i) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta;
ii)
condannare al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
60,00 a titolo di danno patrimoniale relativi alle spese sostenute per partecipare al
Pagina 2 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile concorso ed euro 5.116,93 a titolo di danno da perdita di chance corrispondente alla mancata opportunità di percepire stipendi ed accessori o alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la società le contestando integralmente quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e richiesto, e chiedendo di dichiarare che nulla le dovevano CP_1
all'attore a titolo di risarcimento danni per la presunta tardiva consegna della raccomandata, con vittoria delle spese di lite.
Sebbene evocata in giudizio non si costituiva Direzione provinciale di CP_1
Palermi, di talchè ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 04.11.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 23.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
2. Merito della lite.
Tanto chiarito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti delle considerazioni che seguono.
Parte attrice attribuisce a la responsabilità per la tardiva consegna di una CP_1
raccomandata contenente documentazione che le avrebbe consentito di essere ammessa all'orale di un concorso;
la raccomandata consegnata all'ufficio postale il 13 agosto 2020
perveniva all'indirizzo di destinazione il 24 agosto, ben due giorni dopo il termine di scadenza (22 agosto 2024).
Orbene, va richiamato il recentissimo orientamento della Suprema Corte, che ricostruendo l'iter evolutivo della normativa applicabile al caso che ci occupa, ha così
efficacemente statuito: “Inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo. Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che
“L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta
Pagina 3 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e delle Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 10 telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte
Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La norma impugnata,
pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio,
equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del
2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete,
escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina,
anche nel caso del servizio Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 10 di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. Questi stessi principi erano già
stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché da
Pagina 4 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile questa Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n.
254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la , qualora non Controparte_4
provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma. […] Con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla corte di merito, che in diversa composizione si atterrà al principio di diritto, già espresso in precedenza da questa Corte,
secondo cui , qualora non provi che l'inadempimento sia stato Controparte_1
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile,
è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito della spedizione, non costituendo peraltro l'imprevedibilità del danno un limite all'esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare e restando escluso che il danno possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione.” (cfr.
Cass. , Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e che il gestore di posta risponde dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento secondo le regole di diritto comune.
Intanto va detto che, in caso di ritardo nella consegna del plico raccomandato, o nell'ipotesi di sua mancata consegna, o di consegna del prodotto lacerato, la stessa Carta
di qualità dei servizi prevede che “in caso di recapito della lettera avvenuto oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione, il mittente ha diritto al rimborso integrale del prezzo pagato allo sportello”.
Pagina 5 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sicchè, nel caso di specie, poiché il recapito della lettera è avvenuto oltre il decimo giorno, il mittente ha certamente diritto al rimborso integrale delle spese pagate allo sportello.
In secondo luogo, va osservato che la relazione contrattuale esistente tra le parti è
riconducibile all'alveo dei contratti atipici, presentando la stessa caratteristiche assimilabili al contratto di trasporto, da un lato, ed al contratto di spedizione, dall'altro.
Pertanto, la natura del rapporto sottostante, consente all'attore di agire per inadempimento contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno. Ed avendo l'attore allegato l'altrui ritardo (con la prova della scadenza del termine di adempimento,
posto che la spedizione della raccomandata era avvenuta in data 13.8.2022 mentre la consegna dello stesso era avvenuta solo il 24.8.2022 oltre undici giorni dopo), incombeva sulla società convenuta la prova del suo adempimento o di fatti e circostanze atte a giustificarne l'inadempimento (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. I, 15/07/2011, n. 15659:
"in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenzo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora
Pagina 6 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento").
Ora, poiché la società convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, non negando - peraltro - il ritardo nella consegna, la domanda proposta va senz'altro accolta dovendo essere affermata la responsabilità contrattuale della ed il suo Controparte_1
obbligo di risarcire il danno all'appellante ex art. 1218 c.c.
Né coglie nel segno, l'assunto di parte convenuta secondo cui il termine di consegna specificato nella Carta dei Servizi non è da considerarsi essenziale e che, il mittente in ragione della sua particolare esigenza avrebbe dovuto scegliere un servizio caratterizzato essenzialmente dalla celerità del recapito.
Invero l'attore ha provveduto alla spedizione in modo diligente e con congruo anticipo rispetto sia alla scadenza fissata nel bando sia agli ordinari termini previsti per la consegna (quattro giorni lavorativi).
Acclarata, dunque, sulla scorta delle surriferite circostanze e delle argomentazioni svolte, la responsabilità contrattuale della convenuta, appare doveroso rammentare che in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. n.
21140/2007).
Difatti, “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente
Pagina 7 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
E' indubbio, dunque, che l'attore abbiano subito oltre al danno derivante dalle spese di spedizione, un ulteriore danno patrimoniale c.d. da "perdita di chance", perché il non corretto adempimento della prestazione da parte delle poste ha precluso a lui la possibilità
di sottoporsi alla visita medica di revisione -possibilità che gli è stata preclusa a causa del ritardo del pervenimento della inviata documentazione.
A proposito della c.d. “perdita di chance”, non pare ozioso ricordare che il Supremo
Collegio ha da tempo evidenziato che essa, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2). Ciò comporta che grava sul ricorrente l'onere di provare, anche per mezzo di dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (cfr. in motivazione Cass. n. 9472/2003, Cass. S.U.23.9.2013 n. 21678, Cass.
1.3.2016 n.
4014).
Ove detto onere sia stato assolto il danno va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n.
9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass. n. 18207/2014), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn. 4014/2016;
5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che «è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi,
diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità
in termini di conseguenza dannosa potenziale» (Cass. n. 2737/2015).
Pagina 8 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Nella fattispecie che ci occupa l'attore, al lume delle considerazioni esposte, ha adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante, dal momento che hanno allegato e dimostrato circostanze puntuali dalle quali- come evidenziato- è possibile inferire che-
ove sottoposto alla visita medica di revisione-, avrebbe avuto un esito positivo e che v'erano elementi concreti idonei a lasciar presagire la futura vincita della selezione e,
quindi, il conseguimento dell'incarico lavorativo di “tenente in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2019”.
Infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince che l'odierno attore ha dapprima correttamente svolto la prova preliminare prevista dal bando, successivamente ha ottenuto un risultato positivo anche, in merito alla prova scritta, in ragione del fatto che gli è stata resa nota la valutazione di 19.
Aggiungasi che, sebbene gli sia stato comunicato il giudizio di non idoneità con la motivazione “percentuale di massa grassa pari a 28, 2 % superiore ai limiti consentiti”,
l'ing. , ha immediatamente presentato la domanda di revisione Parte_1
al centro di reclutamento, al fine di dimostrare la compatibilità del suo profilo sanitario,
con l'incarico a cui aspirava, e nello specifico che la percentuale di massa grassa fosse inferiore al 28, 2%.
Invero, se la documentazione integrativa inviata, risulta che la percentuale di massa grassa del , ritenuta in un primo momento l'unico motivo ostativo all'emissione di Pt_1
un giudizio di idoneità, risulta essere pari al 17 % e, pertanto compatibile con i requisiti previsti dal bando.
Peraltro, da una disamina della graduatoria unica di merito, ed effettuando una comparazione tra l'esito delle prove scritte dei candidati risultati vincitori- per la specialità di “infrastrutture”-, e l'esito della valutazione conseguita dall'attore, è emerso che i primi tre candidati ( , , ), hanno conseguito Parte_2 Persona_1 Per_2
Pagina 9 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rispettivamente la valutazione di 21, 19 e 19, nella prova scritta e pertanto, ad eccezione del primo, la medesima valutazione ottenuta del . Pt_1
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta attestato che a distanza di poco più di un anno l'attore ha superato positivamente un concorso analogo, sicchè appare verosimile che lo stesso avrebbe avuto reali possibilità di superare la prova orale del primo concorso,
nel caso in cui fosse stato ammesso alla stessa.
Ai fini poi della liquidazione di tale danno, che va effettuata necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. muovendo dalle risultanze della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, occorre considerare che se- come detto- la chance è
un bene attuale e per ciò già insistente nel patrimonio del danneggiato è altresì vero che il suo esatto ammontare non corrisponde, economicamente, al valore del bene a cui la chance tende.
In altri termini, la chance non coincide con il bene della vita del quale la condotta illecita ha definitivamente privato il danneggiato, ma ha un valore economico variabile,
dipendente dalle circostanze del caso concreto, direttamente proporzionale all'aumentare delle concrete possibilità che avrebbe avuto il soggetto di conseguire il bene al quale aspirava.
Nel nostro caso l'attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento -oltre che del danno patrimoniale quantificato in euro 60,00- del danno da perdita di chance nella misura complessiva di € 5116,92, a cui è pervenuto avuto riguardo alla busta paga percepita dal mese di ottobre 2020 (data in cui è stata pubblicata la determina dei vincitori) al mese di novembre 2021 (data di superamento del concorso per figura analoga), effettuando, poi, una comparazione di quanto l'odierno attore avrebbe percepito se avesse ottenuto nell'arco dell'anno di riferimento la qualifica di tenente, alla quale aspirava..
Invero poiché può essere accordato per le ragioni esposte il ristoro unicamente della perduta possibilità di conseguire il risultato utile sperato e non già il bene della vita
Pagina 10 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile perduto, avuto riguardo appunto al grado di probabilità di ottenere detto bene, sotto tale profilo vanno assunti quale parametro di riferimento della liquidazione equitativa le somme così come prese in considerazione dall'attore.
Ai fini della liquidazione del danno ci si deve concentrare - come detto - sul valore della retribuzione sperata che, a causa dell'inadempimento, non ha avuto seguito concorsuale e lo stesso va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo, tenuto conto del vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta) (così Cass. n. 15759/2001).
Nel caso di specie è stato accertato come non sia improbabile prevedere che, se la raccomandata fosse arrivata in tempo, l'attore avrebbe potuto essere nuovamente sottoposto a visita medica di revisione con esito favorevole ed avrebbe successivamente vinto il concorso.
L'inadempimento della società convenuta-però - ha precluso tale evenienza.
Nonostante ciò il grado di probabilità di conseguire il bene non può ritenersi particolarmente elevato, insistendo nella sequenza causale degli eventi - che dall'inadempimento posto in essere dal convenuto giungono al danno conseguenza - una molteplicità di variabili che incidono sul grado di realizzazione del risultato finale concorsuale (si pensi a titolo esemplificativo alla prova orale ed alla circostanza che altri due candidati hanno conseguito una valutazione pari a quella dell'attore 19).
Siffatte disposizioni incidono senz'altro nella valutazione demandata a questo decidente e conducono, alla stregua delle circostanze del caso concreto, a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno applicando un coefficiente di riduzione nella misura dell'50 % rispetto alle somme richiesta dall'attore per tale voce di danno pari ad
5116,93.
Pagina 11 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Appare, pertanto, congruo liquidare in favore dell'attore, a titolo di ristoro del danno relativo alla perdita c.d. di chance, la somma di € 2.558,465 (così ottenuta: 5.116,93–
50%), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, dunque, il convenuto dev'essere condannato a pagare in favore dell'attore, la somma di € 60,00 sommata all'importo di € 2.558,46, per un totale di euro
2.618,465 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite.
In punto di statuizione sulle spese di lite, l'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei limiti sopra specificati, determina -in applicazione del principio della soccombenza- la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano, alla luce della somma effettivamente liquidata (“decisum”), ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod..
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato,
così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- condanna le convenute in solido tra loro al pagamento nei confronti di
[...]
della somma di euro 2.618,465; Parte_1
- condanna le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che vanno liquidate in € 1915,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese il 22.7.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 12 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 13 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1637 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliato in C.LE SAGEO N. 11 Parte_1
CACCAMO presso lo studio dell'avv. CANZONE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MOSCATO MARIA CONCETTA per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO elettivamente domiciliata presso la Sezione degli Affari Legali Controparte_1 della Società sita in Palermo alla Via Epicarmo n. 3 e rappresentata e difesa dall'avv.
Avv. Farana Daniela (che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI Co IN PERSONA DEL LEGALE RAPP con sede Controparte_2 in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 99
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia .
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, e , chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance, quantificato in
€.5.176,93, derivante dal tardivo recapito di una raccomandata postale.
Pagina 1 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A fondamento della propria pretesa parte attrice esponeva di aver partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 Tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico amministrativo del Corpo della Guardia
di Finanza per l'anno 2019, presentando domanda di partecipazione per la categoria
“infrastrutture”; proseguiva la narrazione dei fatti spiegando di ver superato la prova preliminare e quella scritta, e che, sottopostosi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica,
in data 06.08.2020 riceveva comunicazione di non idoneità al servizio;
specificava di aver dunque usufruito della possibilità di chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, e di essersi, all'uopo, premurato di inviare un plico contenente la documentazione attestante la compatibilità del suo profilo sanitario con l'idoneità psico-
fisica al servizio nel Corpo;
dunque, consapevole del fatto che “L'orginale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento -
Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Ufficiali – via delle Fiamme Gialle ì, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostie entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità” aveva spedito il plico il 13 agosto 2020 a mezzo raccomandata;
il 27 agosto 2020 aveva però ricevuto una comunicazione di non accoglimento della propria richiesta di ammissione a visita medica, perché la documentazione integrativa non era pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 17 comma
9 lett. B) , ossia entro il 22 agosto 2020, essendo pervenuta il 24 agosto 2020; impugnava il predetto provvedimento a mezzo ricorso gerarchico al Generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza, imputando la tardività della consegna a
[...]
, ma seguiva provvedimento di rigetto non assumendosi l'Amministrazione alcuna CP_1
responsabilità “per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati” (vd. pag. 4 doc. 8 all. all'atto di citazione).
Chiedeva pertanto di: i) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta;
ii)
condannare al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
60,00 a titolo di danno patrimoniale relativi alle spese sostenute per partecipare al
Pagina 2 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile concorso ed euro 5.116,93 a titolo di danno da perdita di chance corrispondente alla mancata opportunità di percepire stipendi ed accessori o alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la società le contestando integralmente quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e richiesto, e chiedendo di dichiarare che nulla le dovevano CP_1
all'attore a titolo di risarcimento danni per la presunta tardiva consegna della raccomandata, con vittoria delle spese di lite.
Sebbene evocata in giudizio non si costituiva Direzione provinciale di CP_1
Palermi, di talchè ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 04.11.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 23.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
2. Merito della lite.
Tanto chiarito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti delle considerazioni che seguono.
Parte attrice attribuisce a la responsabilità per la tardiva consegna di una CP_1
raccomandata contenente documentazione che le avrebbe consentito di essere ammessa all'orale di un concorso;
la raccomandata consegnata all'ufficio postale il 13 agosto 2020
perveniva all'indirizzo di destinazione il 24 agosto, ben due giorni dopo il termine di scadenza (22 agosto 2024).
Orbene, va richiamato il recentissimo orientamento della Suprema Corte, che ricostruendo l'iter evolutivo della normativa applicabile al caso che ci occupa, ha così
efficacemente statuito: “Inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo. Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che
“L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta
Pagina 3 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e delle Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 10 telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.” Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte
Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “ La norma impugnata,
pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio,
equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del
2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete,
escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina,
anche nel caso del servizio Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 10 di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. Questi stessi principi erano già
stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254 del 2002), nonché da
Pagina 4 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile questa Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n.
254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la , qualora non Controparte_4
provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma. […] Con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla corte di merito, che in diversa composizione si atterrà al principio di diritto, già espresso in precedenza da questa Corte,
secondo cui , qualora non provi che l'inadempimento sia stato Controparte_1
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile,
è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito della spedizione, non costituendo peraltro l'imprevedibilità del danno un limite all'esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare e restando escluso che il danno possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione.” (cfr.
Cass. , Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e che il gestore di posta risponde dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento secondo le regole di diritto comune.
Intanto va detto che, in caso di ritardo nella consegna del plico raccomandato, o nell'ipotesi di sua mancata consegna, o di consegna del prodotto lacerato, la stessa Carta
di qualità dei servizi prevede che “in caso di recapito della lettera avvenuto oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione, il mittente ha diritto al rimborso integrale del prezzo pagato allo sportello”.
Pagina 5 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sicchè, nel caso di specie, poiché il recapito della lettera è avvenuto oltre il decimo giorno, il mittente ha certamente diritto al rimborso integrale delle spese pagate allo sportello.
In secondo luogo, va osservato che la relazione contrattuale esistente tra le parti è
riconducibile all'alveo dei contratti atipici, presentando la stessa caratteristiche assimilabili al contratto di trasporto, da un lato, ed al contratto di spedizione, dall'altro.
Pertanto, la natura del rapporto sottostante, consente all'attore di agire per inadempimento contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno. Ed avendo l'attore allegato l'altrui ritardo (con la prova della scadenza del termine di adempimento,
posto che la spedizione della raccomandata era avvenuta in data 13.8.2022 mentre la consegna dello stesso era avvenuta solo il 24.8.2022 oltre undici giorni dopo), incombeva sulla società convenuta la prova del suo adempimento o di fatti e circostanze atte a giustificarne l'inadempimento (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. I, 15/07/2011, n. 15659:
"in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenzo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora
Pagina 6 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento").
Ora, poiché la società convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, non negando - peraltro - il ritardo nella consegna, la domanda proposta va senz'altro accolta dovendo essere affermata la responsabilità contrattuale della ed il suo Controparte_1
obbligo di risarcire il danno all'appellante ex art. 1218 c.c.
Né coglie nel segno, l'assunto di parte convenuta secondo cui il termine di consegna specificato nella Carta dei Servizi non è da considerarsi essenziale e che, il mittente in ragione della sua particolare esigenza avrebbe dovuto scegliere un servizio caratterizzato essenzialmente dalla celerità del recapito.
Invero l'attore ha provveduto alla spedizione in modo diligente e con congruo anticipo rispetto sia alla scadenza fissata nel bando sia agli ordinari termini previsti per la consegna (quattro giorni lavorativi).
Acclarata, dunque, sulla scorta delle surriferite circostanze e delle argomentazioni svolte, la responsabilità contrattuale della convenuta, appare doveroso rammentare che in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. n.
21140/2007).
Difatti, “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente
Pagina 7 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
E' indubbio, dunque, che l'attore abbiano subito oltre al danno derivante dalle spese di spedizione, un ulteriore danno patrimoniale c.d. da "perdita di chance", perché il non corretto adempimento della prestazione da parte delle poste ha precluso a lui la possibilità
di sottoporsi alla visita medica di revisione -possibilità che gli è stata preclusa a causa del ritardo del pervenimento della inviata documentazione.
A proposito della c.d. “perdita di chance”, non pare ozioso ricordare che il Supremo
Collegio ha da tempo evidenziato che essa, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2). Ciò comporta che grava sul ricorrente l'onere di provare, anche per mezzo di dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (cfr. in motivazione Cass. n. 9472/2003, Cass. S.U.23.9.2013 n. 21678, Cass.
1.3.2016 n.
4014).
Ove detto onere sia stato assolto il danno va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n.
9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass. n. 18207/2014), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn. 4014/2016;
5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che «è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi,
diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità
in termini di conseguenza dannosa potenziale» (Cass. n. 2737/2015).
Pagina 8 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Nella fattispecie che ci occupa l'attore, al lume delle considerazioni esposte, ha adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante, dal momento che hanno allegato e dimostrato circostanze puntuali dalle quali- come evidenziato- è possibile inferire che-
ove sottoposto alla visita medica di revisione-, avrebbe avuto un esito positivo e che v'erano elementi concreti idonei a lasciar presagire la futura vincita della selezione e,
quindi, il conseguimento dell'incarico lavorativo di “tenente in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2019”.
Infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince che l'odierno attore ha dapprima correttamente svolto la prova preliminare prevista dal bando, successivamente ha ottenuto un risultato positivo anche, in merito alla prova scritta, in ragione del fatto che gli è stata resa nota la valutazione di 19.
Aggiungasi che, sebbene gli sia stato comunicato il giudizio di non idoneità con la motivazione “percentuale di massa grassa pari a 28, 2 % superiore ai limiti consentiti”,
l'ing. , ha immediatamente presentato la domanda di revisione Parte_1
al centro di reclutamento, al fine di dimostrare la compatibilità del suo profilo sanitario,
con l'incarico a cui aspirava, e nello specifico che la percentuale di massa grassa fosse inferiore al 28, 2%.
Invero, se la documentazione integrativa inviata, risulta che la percentuale di massa grassa del , ritenuta in un primo momento l'unico motivo ostativo all'emissione di Pt_1
un giudizio di idoneità, risulta essere pari al 17 % e, pertanto compatibile con i requisiti previsti dal bando.
Peraltro, da una disamina della graduatoria unica di merito, ed effettuando una comparazione tra l'esito delle prove scritte dei candidati risultati vincitori- per la specialità di “infrastrutture”-, e l'esito della valutazione conseguita dall'attore, è emerso che i primi tre candidati ( , , ), hanno conseguito Parte_2 Persona_1 Per_2
Pagina 9 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rispettivamente la valutazione di 21, 19 e 19, nella prova scritta e pertanto, ad eccezione del primo, la medesima valutazione ottenuta del . Pt_1
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta attestato che a distanza di poco più di un anno l'attore ha superato positivamente un concorso analogo, sicchè appare verosimile che lo stesso avrebbe avuto reali possibilità di superare la prova orale del primo concorso,
nel caso in cui fosse stato ammesso alla stessa.
Ai fini poi della liquidazione di tale danno, che va effettuata necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. muovendo dalle risultanze della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, occorre considerare che se- come detto- la chance è
un bene attuale e per ciò già insistente nel patrimonio del danneggiato è altresì vero che il suo esatto ammontare non corrisponde, economicamente, al valore del bene a cui la chance tende.
In altri termini, la chance non coincide con il bene della vita del quale la condotta illecita ha definitivamente privato il danneggiato, ma ha un valore economico variabile,
dipendente dalle circostanze del caso concreto, direttamente proporzionale all'aumentare delle concrete possibilità che avrebbe avuto il soggetto di conseguire il bene al quale aspirava.
Nel nostro caso l'attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento -oltre che del danno patrimoniale quantificato in euro 60,00- del danno da perdita di chance nella misura complessiva di € 5116,92, a cui è pervenuto avuto riguardo alla busta paga percepita dal mese di ottobre 2020 (data in cui è stata pubblicata la determina dei vincitori) al mese di novembre 2021 (data di superamento del concorso per figura analoga), effettuando, poi, una comparazione di quanto l'odierno attore avrebbe percepito se avesse ottenuto nell'arco dell'anno di riferimento la qualifica di tenente, alla quale aspirava..
Invero poiché può essere accordato per le ragioni esposte il ristoro unicamente della perduta possibilità di conseguire il risultato utile sperato e non già il bene della vita
Pagina 10 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile perduto, avuto riguardo appunto al grado di probabilità di ottenere detto bene, sotto tale profilo vanno assunti quale parametro di riferimento della liquidazione equitativa le somme così come prese in considerazione dall'attore.
Ai fini della liquidazione del danno ci si deve concentrare - come detto - sul valore della retribuzione sperata che, a causa dell'inadempimento, non ha avuto seguito concorsuale e lo stesso va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo, tenuto conto del vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta) (così Cass. n. 15759/2001).
Nel caso di specie è stato accertato come non sia improbabile prevedere che, se la raccomandata fosse arrivata in tempo, l'attore avrebbe potuto essere nuovamente sottoposto a visita medica di revisione con esito favorevole ed avrebbe successivamente vinto il concorso.
L'inadempimento della società convenuta-però - ha precluso tale evenienza.
Nonostante ciò il grado di probabilità di conseguire il bene non può ritenersi particolarmente elevato, insistendo nella sequenza causale degli eventi - che dall'inadempimento posto in essere dal convenuto giungono al danno conseguenza - una molteplicità di variabili che incidono sul grado di realizzazione del risultato finale concorsuale (si pensi a titolo esemplificativo alla prova orale ed alla circostanza che altri due candidati hanno conseguito una valutazione pari a quella dell'attore 19).
Siffatte disposizioni incidono senz'altro nella valutazione demandata a questo decidente e conducono, alla stregua delle circostanze del caso concreto, a quantificare l'ammontare del risarcimento del danno applicando un coefficiente di riduzione nella misura dell'50 % rispetto alle somme richiesta dall'attore per tale voce di danno pari ad
5116,93.
Pagina 11 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Appare, pertanto, congruo liquidare in favore dell'attore, a titolo di ristoro del danno relativo alla perdita c.d. di chance, la somma di € 2.558,465 (così ottenuta: 5.116,93–
50%), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, dunque, il convenuto dev'essere condannato a pagare in favore dell'attore, la somma di € 60,00 sommata all'importo di € 2.558,46, per un totale di euro
2.618,465 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite.
In punto di statuizione sulle spese di lite, l'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei limiti sopra specificati, determina -in applicazione del principio della soccombenza- la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano, alla luce della somma effettivamente liquidata (“decisum”), ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod..
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato,
così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- condanna le convenute in solido tra loro al pagamento nei confronti di
[...]
della somma di euro 2.618,465; Parte_1
- condanna le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che vanno liquidate in € 1915,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese il 22.7.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 12 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 13 di 13 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile