TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 5166/2018 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c.
dell'11.1.2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura alle liti come in atti dall'avv. Paolo Malerba, presso Parte_1
il cui studio, sito in Terlizzi, alla via Montecassino n.6 è elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti come in atti dall' avv. Massimiliano Polini, Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Terlizzi alla Via A. De Gasperi n. 7/A;
- RESISTENTE--
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.1.2018, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio concordatario contratto con a Terlizzi il 6.9.1986. Controparte_1 A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso che dall'unione coniugale sono nati tre figli tutti maggiorenni nata il [...], nata il [...] e nato il [...]); di essere Per_1 Per_2 Per_3
legalmente separato dal coniuge giusto decreto di omologazione del 14.7.2015; che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, né si è più ricostituita fra di essi la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che la convenzione di separazione prevedeva un assegno di mantenimento a suo carico, a favore della CA di € 300,00, che egli non è più in grado di sostenere a motivo del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della CA.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2019 si è costituita , non opponendosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi fermamente alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, che ha chiesto confermarsi nella misura prevista in sede di separazione consensuale. In particolare, la resistente ha precisato di essere assunta presso la con contratto a CP_2
tempo determinato fino al mese di settembre 2021, con retribuzione netta di circa €1500,00; di sostenere il canone di locazione di €320,00 mensili e di essere proprietaria di un appartamento e di un locale garage in
Terlizzi, a lei donati dalla madre, di cui non ha di fatto la disponibilità, essendo da quest'ultima occupati.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata, ed ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Il P.M. il 10.1.2019 è intervenuto nel giudizio.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore è stata formulata dalle parti richiesta di sentenza parziale di divorzio, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, con concessione all'esito dei termini di cui all'art.183, co.6, c.p.c.
Successivamente, espletato l'interrogatorio formale della resistente, effettuate le indagini di polizia tributaria al fine di determinare il tenore di vita delle parti, con ordinanza dell'11.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. Nelle more del giudizio, è stata proposta da parte ricorrente querela di falso della scrittura privata datata all'11.9.2017, depositata dalla resistente, procedimento poi estintosi ai sensi dell'art.306 c.p.c., come da verbale dell'udienza del 14.6.2023.
La sentenza non definitiva n. 1011/2019, pubblicata il 26.4.2019, di questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 9°, legge n. 898/1970, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970.
La domanda va rigettata perché infondata.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio', con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle
Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass.
n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età
del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud.
21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
È evidente, peraltro, che la valutazione comparativa tra le parti non riguarda solo i redditi ma, recuperando i principi elaborati negli ultimi decenni in punto di assegno di separazione e assegno di divorzio non scalfiti dal nuovo orientamento, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
Venendo al caso di specie, la resistente, come riferito, dichiaratasi economicamente indipendente in sede di convenzione separativa in quanto dipendente della con sede in Molfetta, nel corso del giudizio di CP_2
divorzio ha continuato a svolgere la medesima attività con retribuzione mensile di circa €1.500,00, dunque,
non ha diritto alla componente propriamente assistenziale dell'assegno divorzile. Ed infatti anche volendo ritenere che il contratto di lavoro dalla stessa sottoscritto, con termine finale a settembre 2021, non sia stato rinnovato, la resistente non ha comunque provato di essere impossibilitata a procurarsi adeguati redditi propri.
Anzi, le acquisizioni processuali forniscono elementi di segno contrario, la infatti ha sempre svolto CP_1
un'attività lavorativa e pertanto deve ritenersi tuttora dotata di capacità lavorativa.
Né può esserle riconosciuto l'assegno divorzile nella componente perequativo-compensativo.
Osserva il Collegio che nessuna allegazione viene addotta né alcuna osservazione è stata svolta sul punto dalla resistente, che non ha dedotto né provato in alcun modo in che misura abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune, non avendo peraltro neppure formulato richieste istruttorie sul tema. Non basta, infatti,
l'allegazione di aver speso il proprio ruolo nella famiglia - circostanza affermata in maniera estremamente generica- ma come tale dovere di genitore abbia impedito alla parte di lavorare coerentemente con la propria istruzione e, contemporaneamente, abbia invece consentito al coniuge di affermarsi professionalmente.
L'assenza di questo profilo porta quindi a concludere che le vada negato tout court l'assegno divorzile,
valorizzando l'impossibilità di considerare la funzione compensativa, che meritava una specifica ed approfondita dimostrazione.
Per tali ragioni, ritenuto che la CA non ha assolto all'onere di provare i presupposti della propria domanda, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato in data 9.10.2018 da nei confronti di e viceversa, con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidando Controparte_1 Parte_1
il dovuto in €3.808,00 per compenso di avvocato, oltre €125,00 per spese borsuali e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Trani, addì 9.4.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana