Art. 5.
Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che consegnano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi nazionali per esame sara' aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. ((1))
Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non piu' di un concorso.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "L'aumento di punti concesso con l' art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 , a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o piu' concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, e' ridotto a due punti per ciascuna delle idoneita' conseguite".
Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che consegnano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi nazionali per esame sara' aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. ((1))
Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non piu' di un concorso.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "L'aumento di punti concesso con l' art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 , a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o piu' concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, e' ridotto a due punti per ciascuna delle idoneita' conseguite".