TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9110/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Celeste LISO Parte_1
e SA IA (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._1 loro studio s in Andri nofrio Jannuzzi n. 21, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e ersona del tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona in carica, Controparte_3 CP_4
l'Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domiciliati in Milano, Via Soderini, 24 convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare i all'attribuzione Controparte_1 in favore del ricorrente della Car rio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) In via subordinata: Nel caso in cui il docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscito dal sistema scolastico, accertare il diritto dello stesso ad
1 ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente negli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
4) per l'effetto, condannare il alla Controparte_1 liquidazione del danno in via equitati delle circostanze del caso concreto.
5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta:
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto in giudizio le amministrazioni Parte_1 ucendo: - di avere prestato servizio alle dipendenze del
[...]
quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinat Controparte_1 per quanto di interesse, dall'anno scolastico 2021-2022; - di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015; - di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
2 accreditati presso i , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal i un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
3 Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_6
2016, nella pa non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 312 ott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio quale docente per effetto dei seguenti contratti a tempo determinato (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente):
4 • Anno scolastico 2021-2022, dal 27/10/2021 al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso MO DA ET -ET- (MIMM85601C);
• Anno scolastico 2022-2023, dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SEC. I GRADO GI XXIII – SS (MIMM85401R);
• Anno scolastico 2023-2024, dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SEC. I GRADO MO DA ET (MIMM85601C);
• Anno scolastico 2024-2025, dal 01/09/2024 al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SEC. I GRADO MO DA ET (MIMM85601C).
Il ricorrente ha, quindi, prestato attività di docenza in qualità di supplente con contratti fino al termine delle attività didattiche ed è attualmente inserita nelle GPS per le annualità 2024-2026 (cfr. documento depositato in data 10 novembre 2025 da parte ricorrente).
L'Amministrazione convenuta deve, quindi, essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
In proposito, nel solco della giurisprudenza citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
4. Deve darsi conto, infine, del fatto che la parte resistente ha eccepito la decadenza della ricorrente dal diritto di chiedere la carta docente per le annualità pregresse, per non aver provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28.11.2016, alla registrazione sull'applicazione web dedicata ai beneficiari della carta nel termine del 30 ottobre di ciascun anno.
L'amministrazione resistente osserva poi che l'art. 6 del medesimo DPCM prevede che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno possibile procedere al cumulo tra le annualità richieste.
Sottolinea, in ogni caso, che la parte ricorrente avrebbe avanzato richiesta di fruire di un beneficio non più esistente al momento della domanda, tenuto anche conto della ratio del beneficio strettamente connesso alla periodicità delle esigenze di aggiornamento.
L'eccezione deve essere rigettata.
Va innanzitutto osservato che il riconoscimento a posteriori del diritto ad ottenere la Carta Docente va configurato come misura necessaria e idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione a suo tempo posta in essere.
È poi evidente che la parte ricorrente non avrebbe potuto formulare alcuna richiesta, non essendo stata inclusa per legge tra i beneficiari della Carta Docente. E'
5 altrettanto evidente che non può configurarsi alcuna estinzione del diritto in forza del decorso di un determinato periodo di tempo, se tale diritto era insussistente ab origine per mancato riconoscimento legislativo.
Parimenti non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6, la cui operatività è chiaramente connessa alla regolare fruizione del beneficio da parte di chi ne abbia – a monte - diritto.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, sopra citata, ha precisato sul punto quanto segue:
“…è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che i nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione € 1.101 – 5.200,00, con riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per l'effetto: condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.031,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, in data 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
6
7