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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GABRIELLI SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GABRIELLI SERGIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
MARCO GUGLIELMO e dell'avv. GABRIELLI MIRKO ) VIA DE C.F._1
GASPERI, 257 63033 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE;
Parte_2
C/O AVV.GABRIELLA MONTANINI, VIA ZEPPILLI N.13 FERMO;
, C.F._2
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N. 107 ANCONApresso il difensore avv.
DE MARCO GUGLIELMO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1304/2022 del 30 novembre 2022 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in materia di appalto pubblico.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Controparte_2
"Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata ordinanza:
- accertare e dichiarare che l'Iva applicata sulla fattura n. 02/2008 emessa dall'esponente, non sostanzia nè un costo connesso ai lavori svolti dalla RAT, nè componente del corrispettivo contrattuale, ed è pertanto dovuta dal in forza CP_1
della vigente normativa tributaria;
- per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, condannare il
[...]
in persona del Sindaco p t, a corrispondere all CP_1 Parte_1
la somma di Euro 78.428,90 oltre interessi dal 10/06/2008, o
[...]
dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, ed a restituire le somme percepite quali competenze legali del I° Grado, ove corrisposte;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio”.
PER L'APPELLATO, COMUNE DI CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza n. 1304/2022 emessa dal Parte_1
pagina 2 di 11 Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/11/2022 - e conseguentemente confermarla integralmente. Con vittoria di compensi, rimborso forfetario e spese di lite del presente grado, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13 ottobre 2021
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno il per sentir dichiarare sussistente il proprio diritto Controparte_1
ad ottenere dal la corresponsione dell'Iva sulla fattura n. Controparte_1
02/2008 e condannare il al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di Euro 78.428,90 oltre interessi legali dalla data del 10/06/2008 al saldo effettivo, o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
A tal fine la ricorrente esponeva che Parte_1
con delibera di C.C. n. 90/2004 il Comune disponeva la vendita del proprio fabbricato sito in Via De Gasperi in Centobuchi di Monteprandone, già destinato a scuola elementare;
che, con delibera di G.M. n. 154/2004 il le aggiudicava il CP_1
fabbricato di cui sopra, subordinando la stipula dell'atto pubblico ed il pagamento del corrispettivo all'adozione di una variante al P.R.G.; che, adottata la variante al P.R.G., con note del 14/09 - 19/11/2007 e 23/01/2008, la RAT proponeva, in alternativa al pagamento del concordato corrispettivo di acquisto, l'esecuzione di lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ex Delegazione Comunale e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della zona servizi del Bocciodromo Comunale;
che con delibera di C.C.
n. 09/2008, il Comune, in luogo del pagamento del corrispettivo previsto dalla delibera di G.M. n. 154/2004, accettava in permuta di detto corrispettivo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della ex Delegazione Comunale e di ristrutturazione pagina 3 di 11 di parte del Bocciodromo Comunale;
che in data 10/06/2008, a ministero del notaio veniva stipulato l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile di cui Persona_1
alla delibera di C.C. n. 90/2004; che contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, aveva emesso la fattura n. 02/2008, portante l'imponibile fiscale determinato in atto pubblico di Euro 784.289,00 ed Iva per Euro 78.428,90; che, ultimati i lavori di competenza della RAT, in data 08/08/2013, veniva emesso dal Genio Civile di Ascoli
Piceno certificato di collaudo delle opere realizzate;
che dopo reiterate ed inutili richieste verbali e telefoniche, in data 02/07/2014, la sollecitava il Comune al pagamento dell'Iva della fattura n. 02/2008 a cui era stato assoggettato il corrispettivo della vendita.
Si costituiva con comparsa depositata il 10 gennaio 2022 il Controparte_1
che concludeva chiedendo di rigettare l'avversa domanda.
Allegava il resistente che non contestava la debenza dell'imposta, ma solo ed esclusivamente la sua addebitabilità all'Ente convenuto;
che, nel contratto “atipico di trasferimento immobiliare”, a firma del Notaio dott. del 10-6-2008 si Persona_1
prevedeva espressamente il trasferimento della proprietà immobiliare dell'ex scuola media, l'assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa, a fronte della suddetta cessione immobiliare ed in luogo del pagamento in denaro, di esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione -ivi analiticamente indicati- di determinati beni immobili di proprietà comunale;
che non era menzionato il valore delle opere da eseguire, mentre era specificato il prezzo della vendita, IVA compresa.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1304/2022 del 30 novembre 2022 il Tribunale di
Ascoli Piceno rigettava la domanda, regolando le spese del giudizio.
pagina 4 di 11 impugnava la predetta ordinanza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza n. 1304/2022 del 30 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• il 10 giugno 2008 le parti avevano concluso la compravendita dell'immobile comunale indicato in atti e, a fronte della cessione del bene, il cui valore risultava indicato “ai fini fiscali” in 784.289,00 euro, la società edile ricorrente si era obbligato ad effettuare una serie di lavori di ristrutturazione su altri immobili comunali;
• la ricorrente aveva quindi emesso la fattura n. 2/2008 avente ad oggetto il
“pagamento anticipato a mezzo permuta per lavori edili di ristrutturazione” calcolando altresì l'i.v.a. al 10%;
• appariva chiaro che la ricorrente si era impegnata, con il negozio sottoscritto, ad effettuare più “ristrutturazioni” degli immobili comunali “a propria cura e spese”
(così letteralmente recitava il contratto), per cui il negozio concluso poteva interpretarsi solo nel senso che la stessa parte ricorrente si era impegnata ad effettuare la ristrutturazione e a sostenerne tutti i relativi costi, a prescindere da quale ne fosse la fonte;
pagina 5 di 11 • del resto, la pretesa della ricorrente implicava una sorta di “inversione” negoziale poiché richiedeva di configurare la vicenda come un appalto di lavori (di ristrutturazione) alla stessa affidato a fronte dell'impegno del a cedere CP_1
l'immobile.
I motivi di appello
PRIMO MOTIVO
SECONDO MOTIVO
I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo unica la logica su cui si fondano.
Deduce l'appellante che, erroneamente, il primo giudice non avrebbe colto la natura tributaria della pretesa, cioè il pagamento di una somma dovuta a titolo di imposta totalmente avulsa sia dal "corrispettivo" che ne costituisce solo la base imponibile, che, tanto più, dai "costi" connessi ai lavori che la doveva realizzare.
Spiega, infatti, l'appellante che “la normativa fiscale di cui agli artt. 1 e 2 del Dpr n.
633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è pienamente applicabile anche agli Enti Pubblici, e che la specifica operazione permutativa posta in essere dalle Parti è soggetta ad Iva (come per altro specificato anche in atto pubblico), ex art. 11 del Dpr n. 633/1972, secondo cui ".. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate .." (a conferma, si segnala il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 552 del 20/11/2020, secondo cui: ".. nell'ipotesi di una operazione di permuta, ai fini Iva, le operazioni sono
pagina 6 di 11 distintamente ed autonomamente considerate sia ai fine dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile, che dell'applicazione dell'aliquota ..")”.
Premessa la correttezza dei riferimenti in diritto e condivisa la natura della tributaria della pretesa – effettivamente obliterata dal primo giudice -, rileva in primo luogo la
Corte che la vendita dell'immobile comunale non è assoggettabile ad IVA, ma ad imposta di registro, visto che l'operazione rientra nell'attività istituzionale dell'Ente pubblico a norma dell'art. 4, comma 4, d.p.r. 633/1972 (“per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [cioè gli enti pubblici] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”.
In tal senso ha concluso anche la Suprema Corte, in un caso analogo, (vds. Cass. n.
19812 del 9 agosto 2017), all'esito di un'articolata ricostruzione della normativa anche comunitaria, affermando che “deve, pertanto, ritenersi che allorchè il Comune agisca come soggetto alienante di immobili, o porzioni di immobili, alla data dell'atto aventi destinazione non abitativa (nella specie uffici, scuole, depositi), la sua attività deve essere qualificabile come pubblica, in quanto agisce al di fuori di qualsiasi attività di impresa”.
Quindi, così chiarito il regime tributario delle due operazioni permutate (imposta di registro sulla cessione del bene ed IVA sulla prestazione di servizio), va evidenziato che la peculiarità della permuta risiede proprio nel fatto che il corrispettivo non è rappresentato da una somma di denaro, ma dal valore di un'altra cessione o di un'altra prestazione di servizio, sicchè è essenziale – soprattutto ai fini IVA – determinare la base imponibile e l'individuazione del momento impositivo.
pagina 7 di 11 Ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 13, lett. d), del d.p.r. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, cioè le operazioni permutative, i corrispettivi sono costituiti dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna prestazione.
Ai fini dell'individuazione del momento impositivo, poi, (vds. Cass. n. 19930 del 23 settembre 2020), in tema di IVA, qualora un bene immobile sia ceduto dietro l'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l'operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata;
qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.
Nel caso concreto, non si dubita né dell'obbligo di pagamento dell'IVA né dell'insorgenza del momento impositivo.
Ritiene, invece, la Corte che occorra analizzare il profilo relativo alla determinazione della base imponibile – e dunque dell'imposta – e quello relativo agli effetti nell'ambito della permuta stipulata tra le parti.
In punto di fatto, è pacifico che le parti abbiano determinato – nel contratto – un solo valore riferito alla cessione del bene comunale atteso che le stesse – vds. art. terzo del contratto – si sono limitate a prevedere che “ai fini fiscali le parti dichiarano e riconoscono che il valore del fabbricato trasferito è di euro 784.289,00 e che, a fronte delle prestazioni da eseguire in corrispettivo di tale trasferimento, in dipendenza del presente atto, non è dovuto alcun conguaglio. Le parti rinunziano a qualsiasi modifica o
pagina 8 di 11 revisione del corrispettivo derivante da aumenti o riduzioni del costo occorrente per la realizzazione dei lavori;
la società Parte_1
dichiara e riconosce che, indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione dell'obbligazione assunta e dal valore della stessa, non ha e non avrà null'altro a pretendere dal ed, in particolare, di assumere Controparte_1
ogni rischio dipendente da variazioni dei costi per l'esecuzione delle opere previste. . .”.
Ne deriva che non può ritenersi – come opina il - del tutto indeterminato il CP_1
valore della prestazione di servizi dovuta dalla , visto che ciò non sarebbe Parte_1
coerente con la causa tipica del contratto di permuta, cioè lo scambio di beni o servizi o tra beni e servizi senza esplicitazione di valore, salvo che non sia previsto un conguaglio. E' infatti evidente che nella permuta i valori delle due prestazioni permutate possono anche non essere corrispondenti (cioè una prestazione può valere più o meno dell'altra) e che l'omessa previsione di un conguaglio sottolinea che l'impresa non avrebbe percepito alcunchè qualora la propria prestazione si fosse rivelata più onerosa o di maggior valore rispetto a quella del (ma questo vale CP_1
anche per il nell'opposta ipotesi). CP_1
Quindi, posto che è pacifico che l'IVA è dovuta sui lavori eseguiti dall'impresa appellante, il merito del giudizio si sposta sull'interpretazione del contratto ai fini civili.
Infatti, le parti hanno esplicitato un valore ai fini fiscali che è riferibile ad entrambe le obbligazioni (cessione del bene e prestazione di servizi) in coerenza con la causa del negozio permutativo (in questo caso “puro”), cioè lo scambio diretto tra bene immobile e prestazione di servizio, senza previsione di conguaglio.
E' poi pacifico che l'IVA non può rientrare tra i “costi” dell'operazione permutativa, visto che non può derogarsi al principio fondante dell'obbligazione tributaria relativo pagina 9 di 11 all'individuazione del soggetto passivo inciso dall'imposta (cioè chi acquista il bene o riceve la prestazione – artt. 1 e seg. del d.p.r. n. 633/1972), così come è pacifico che l'effetto della permuta è quello di elidere per compensazione il valore delle operazioni contrapposte che ne costituiscono l'oggetto, salvo il conguaglio.
L'operazione interpretativa del contratto deve però completarsi con la considerazione che nulla impedisce alle parti di accollarsi gli oneri tributari connessi all'operazione commerciale posta in essere, sicchè nulla vieta che esse convengano che ciascuna parte avrebbe sostenuto il costo ulteriore dell'imposta accessoria all'operazione: quindi, il avrebbe versato l'imposta di registro spettante all'impresa (che infatti non CP_1
risulta pretesa in ripetizione, né altrimenti versata) e l'impresa l'IVA spettante al
CP_1
Tale accordo non pare eccedere i limiti dell'autonomia contrattuale delle parti, trattandosi peraltro di obbligazioni pecuniarie nella disponibilità delle parti
(ovviamente diverso sarebbe l'esito qualora fosse l'Agenzia delle Entrate a reclamare il pagamento dell'imposta).
Nel caso di specie, sempre in base all'articolo terzo del contratto, entrambe le parti hanno rinunziato “a qualsiasi modifica o revisione del corrispettivo derivante da aumenti o riduzioni del costo occorrente per la realizzazione dei lavori” e la sola società appellante “dichiara e riconosce che, indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione dell'obbligazione assunta e dal valore della stessa, non ha e non avrà null'altro a pretendere dal ”. Controparte_1
Quindi, in assenza di esplicite esclusioni (ad es. riferite agli oneri tributari), la rinunzia investe qualsiasi tipo di onere connesso o accessorio all'operazione economica posta in essere “indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione
pagina 10 di 11 dell'opera. . .” e, tra questi, rientra certamente quello relativo all'IVA che è indubbiamente ulteriore rispetto ai costi di esecuzione dei lavori promessi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1171/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di e le Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso (di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GABRIELLI SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. GABRIELLI SERGIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
MARCO GUGLIELMO e dell'avv. GABRIELLI MIRKO ) VIA DE C.F._1
GASPERI, 257 63033 CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE;
Parte_2
C/O AVV.GABRIELLA MONTANINI, VIA ZEPPILLI N.13 FERMO;
, C.F._2
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N. 107 ANCONApresso il difensore avv.
DE MARCO GUGLIELMO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1304/2022 del 30 novembre 2022 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in materia di appalto pubblico.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Controparte_2
"Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata ordinanza:
- accertare e dichiarare che l'Iva applicata sulla fattura n. 02/2008 emessa dall'esponente, non sostanzia nè un costo connesso ai lavori svolti dalla RAT, nè componente del corrispettivo contrattuale, ed è pertanto dovuta dal in forza CP_1
della vigente normativa tributaria;
- per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, condannare il
[...]
in persona del Sindaco p t, a corrispondere all CP_1 Parte_1
la somma di Euro 78.428,90 oltre interessi dal 10/06/2008, o
[...]
dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, ed a restituire le somme percepite quali competenze legali del I° Grado, ove corrisposte;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio”.
PER L'APPELLATO, COMUNE DI CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza n. 1304/2022 emessa dal Parte_1
pagina 2 di 11 Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/11/2022 - e conseguentemente confermarla integralmente. Con vittoria di compensi, rimborso forfetario e spese di lite del presente grado, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13 ottobre 2021
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno il per sentir dichiarare sussistente il proprio diritto Controparte_1
ad ottenere dal la corresponsione dell'Iva sulla fattura n. Controparte_1
02/2008 e condannare il al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di Euro 78.428,90 oltre interessi legali dalla data del 10/06/2008 al saldo effettivo, o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
A tal fine la ricorrente esponeva che Parte_1
con delibera di C.C. n. 90/2004 il Comune disponeva la vendita del proprio fabbricato sito in Via De Gasperi in Centobuchi di Monteprandone, già destinato a scuola elementare;
che, con delibera di G.M. n. 154/2004 il le aggiudicava il CP_1
fabbricato di cui sopra, subordinando la stipula dell'atto pubblico ed il pagamento del corrispettivo all'adozione di una variante al P.R.G.; che, adottata la variante al P.R.G., con note del 14/09 - 19/11/2007 e 23/01/2008, la RAT proponeva, in alternativa al pagamento del concordato corrispettivo di acquisto, l'esecuzione di lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ex Delegazione Comunale e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della zona servizi del Bocciodromo Comunale;
che con delibera di C.C.
n. 09/2008, il Comune, in luogo del pagamento del corrispettivo previsto dalla delibera di G.M. n. 154/2004, accettava in permuta di detto corrispettivo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della ex Delegazione Comunale e di ristrutturazione pagina 3 di 11 di parte del Bocciodromo Comunale;
che in data 10/06/2008, a ministero del notaio veniva stipulato l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile di cui Persona_1
alla delibera di C.C. n. 90/2004; che contestualmente alla stipula dell'atto pubblico, aveva emesso la fattura n. 02/2008, portante l'imponibile fiscale determinato in atto pubblico di Euro 784.289,00 ed Iva per Euro 78.428,90; che, ultimati i lavori di competenza della RAT, in data 08/08/2013, veniva emesso dal Genio Civile di Ascoli
Piceno certificato di collaudo delle opere realizzate;
che dopo reiterate ed inutili richieste verbali e telefoniche, in data 02/07/2014, la sollecitava il Comune al pagamento dell'Iva della fattura n. 02/2008 a cui era stato assoggettato il corrispettivo della vendita.
Si costituiva con comparsa depositata il 10 gennaio 2022 il Controparte_1
che concludeva chiedendo di rigettare l'avversa domanda.
Allegava il resistente che non contestava la debenza dell'imposta, ma solo ed esclusivamente la sua addebitabilità all'Ente convenuto;
che, nel contratto “atipico di trasferimento immobiliare”, a firma del Notaio dott. del 10-6-2008 si Persona_1
prevedeva espressamente il trasferimento della proprietà immobiliare dell'ex scuola media, l'assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa, a fronte della suddetta cessione immobiliare ed in luogo del pagamento in denaro, di esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione -ivi analiticamente indicati- di determinati beni immobili di proprietà comunale;
che non era menzionato il valore delle opere da eseguire, mentre era specificato il prezzo della vendita, IVA compresa.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1304/2022 del 30 novembre 2022 il Tribunale di
Ascoli Piceno rigettava la domanda, regolando le spese del giudizio.
pagina 4 di 11 impugnava la predetta ordinanza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza n. 1304/2022 del 30 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• il 10 giugno 2008 le parti avevano concluso la compravendita dell'immobile comunale indicato in atti e, a fronte della cessione del bene, il cui valore risultava indicato “ai fini fiscali” in 784.289,00 euro, la società edile ricorrente si era obbligato ad effettuare una serie di lavori di ristrutturazione su altri immobili comunali;
• la ricorrente aveva quindi emesso la fattura n. 2/2008 avente ad oggetto il
“pagamento anticipato a mezzo permuta per lavori edili di ristrutturazione” calcolando altresì l'i.v.a. al 10%;
• appariva chiaro che la ricorrente si era impegnata, con il negozio sottoscritto, ad effettuare più “ristrutturazioni” degli immobili comunali “a propria cura e spese”
(così letteralmente recitava il contratto), per cui il negozio concluso poteva interpretarsi solo nel senso che la stessa parte ricorrente si era impegnata ad effettuare la ristrutturazione e a sostenerne tutti i relativi costi, a prescindere da quale ne fosse la fonte;
pagina 5 di 11 • del resto, la pretesa della ricorrente implicava una sorta di “inversione” negoziale poiché richiedeva di configurare la vicenda come un appalto di lavori (di ristrutturazione) alla stessa affidato a fronte dell'impegno del a cedere CP_1
l'immobile.
I motivi di appello
PRIMO MOTIVO
SECONDO MOTIVO
I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo unica la logica su cui si fondano.
Deduce l'appellante che, erroneamente, il primo giudice non avrebbe colto la natura tributaria della pretesa, cioè il pagamento di una somma dovuta a titolo di imposta totalmente avulsa sia dal "corrispettivo" che ne costituisce solo la base imponibile, che, tanto più, dai "costi" connessi ai lavori che la doveva realizzare.
Spiega, infatti, l'appellante che “la normativa fiscale di cui agli artt. 1 e 2 del Dpr n.
633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è pienamente applicabile anche agli Enti Pubblici, e che la specifica operazione permutativa posta in essere dalle Parti è soggetta ad Iva (come per altro specificato anche in atto pubblico), ex art. 11 del Dpr n. 633/1972, secondo cui ".. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate .." (a conferma, si segnala il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 552 del 20/11/2020, secondo cui: ".. nell'ipotesi di una operazione di permuta, ai fini Iva, le operazioni sono
pagina 6 di 11 distintamente ed autonomamente considerate sia ai fine dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile, che dell'applicazione dell'aliquota ..")”.
Premessa la correttezza dei riferimenti in diritto e condivisa la natura della tributaria della pretesa – effettivamente obliterata dal primo giudice -, rileva in primo luogo la
Corte che la vendita dell'immobile comunale non è assoggettabile ad IVA, ma ad imposta di registro, visto che l'operazione rientra nell'attività istituzionale dell'Ente pubblico a norma dell'art. 4, comma 4, d.p.r. 633/1972 (“per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [cioè gli enti pubblici] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”.
In tal senso ha concluso anche la Suprema Corte, in un caso analogo, (vds. Cass. n.
19812 del 9 agosto 2017), all'esito di un'articolata ricostruzione della normativa anche comunitaria, affermando che “deve, pertanto, ritenersi che allorchè il Comune agisca come soggetto alienante di immobili, o porzioni di immobili, alla data dell'atto aventi destinazione non abitativa (nella specie uffici, scuole, depositi), la sua attività deve essere qualificabile come pubblica, in quanto agisce al di fuori di qualsiasi attività di impresa”.
Quindi, così chiarito il regime tributario delle due operazioni permutate (imposta di registro sulla cessione del bene ed IVA sulla prestazione di servizio), va evidenziato che la peculiarità della permuta risiede proprio nel fatto che il corrispettivo non è rappresentato da una somma di denaro, ma dal valore di un'altra cessione o di un'altra prestazione di servizio, sicchè è essenziale – soprattutto ai fini IVA – determinare la base imponibile e l'individuazione del momento impositivo.
pagina 7 di 11 Ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 13, lett. d), del d.p.r. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 11, cioè le operazioni permutative, i corrispettivi sono costituiti dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna prestazione.
Ai fini dell'individuazione del momento impositivo, poi, (vds. Cass. n. 19930 del 23 settembre 2020), in tema di IVA, qualora un bene immobile sia ceduto dietro l'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l'operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata;
qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.
Nel caso concreto, non si dubita né dell'obbligo di pagamento dell'IVA né dell'insorgenza del momento impositivo.
Ritiene, invece, la Corte che occorra analizzare il profilo relativo alla determinazione della base imponibile – e dunque dell'imposta – e quello relativo agli effetti nell'ambito della permuta stipulata tra le parti.
In punto di fatto, è pacifico che le parti abbiano determinato – nel contratto – un solo valore riferito alla cessione del bene comunale atteso che le stesse – vds. art. terzo del contratto – si sono limitate a prevedere che “ai fini fiscali le parti dichiarano e riconoscono che il valore del fabbricato trasferito è di euro 784.289,00 e che, a fronte delle prestazioni da eseguire in corrispettivo di tale trasferimento, in dipendenza del presente atto, non è dovuto alcun conguaglio. Le parti rinunziano a qualsiasi modifica o
pagina 8 di 11 revisione del corrispettivo derivante da aumenti o riduzioni del costo occorrente per la realizzazione dei lavori;
la società Parte_1
dichiara e riconosce che, indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione dell'obbligazione assunta e dal valore della stessa, non ha e non avrà null'altro a pretendere dal ed, in particolare, di assumere Controparte_1
ogni rischio dipendente da variazioni dei costi per l'esecuzione delle opere previste. . .”.
Ne deriva che non può ritenersi – come opina il - del tutto indeterminato il CP_1
valore della prestazione di servizi dovuta dalla , visto che ciò non sarebbe Parte_1
coerente con la causa tipica del contratto di permuta, cioè lo scambio di beni o servizi o tra beni e servizi senza esplicitazione di valore, salvo che non sia previsto un conguaglio. E' infatti evidente che nella permuta i valori delle due prestazioni permutate possono anche non essere corrispondenti (cioè una prestazione può valere più o meno dell'altra) e che l'omessa previsione di un conguaglio sottolinea che l'impresa non avrebbe percepito alcunchè qualora la propria prestazione si fosse rivelata più onerosa o di maggior valore rispetto a quella del (ma questo vale CP_1
anche per il nell'opposta ipotesi). CP_1
Quindi, posto che è pacifico che l'IVA è dovuta sui lavori eseguiti dall'impresa appellante, il merito del giudizio si sposta sull'interpretazione del contratto ai fini civili.
Infatti, le parti hanno esplicitato un valore ai fini fiscali che è riferibile ad entrambe le obbligazioni (cessione del bene e prestazione di servizi) in coerenza con la causa del negozio permutativo (in questo caso “puro”), cioè lo scambio diretto tra bene immobile e prestazione di servizio, senza previsione di conguaglio.
E' poi pacifico che l'IVA non può rientrare tra i “costi” dell'operazione permutativa, visto che non può derogarsi al principio fondante dell'obbligazione tributaria relativo pagina 9 di 11 all'individuazione del soggetto passivo inciso dall'imposta (cioè chi acquista il bene o riceve la prestazione – artt. 1 e seg. del d.p.r. n. 633/1972), così come è pacifico che l'effetto della permuta è quello di elidere per compensazione il valore delle operazioni contrapposte che ne costituiscono l'oggetto, salvo il conguaglio.
L'operazione interpretativa del contratto deve però completarsi con la considerazione che nulla impedisce alle parti di accollarsi gli oneri tributari connessi all'operazione commerciale posta in essere, sicchè nulla vieta che esse convengano che ciascuna parte avrebbe sostenuto il costo ulteriore dell'imposta accessoria all'operazione: quindi, il avrebbe versato l'imposta di registro spettante all'impresa (che infatti non CP_1
risulta pretesa in ripetizione, né altrimenti versata) e l'impresa l'IVA spettante al
CP_1
Tale accordo non pare eccedere i limiti dell'autonomia contrattuale delle parti, trattandosi peraltro di obbligazioni pecuniarie nella disponibilità delle parti
(ovviamente diverso sarebbe l'esito qualora fosse l'Agenzia delle Entrate a reclamare il pagamento dell'imposta).
Nel caso di specie, sempre in base all'articolo terzo del contratto, entrambe le parti hanno rinunziato “a qualsiasi modifica o revisione del corrispettivo derivante da aumenti o riduzioni del costo occorrente per la realizzazione dei lavori” e la sola società appellante “dichiara e riconosce che, indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione dell'obbligazione assunta e dal valore della stessa, non ha e non avrà null'altro a pretendere dal ”. Controparte_1
Quindi, in assenza di esplicite esclusioni (ad es. riferite agli oneri tributari), la rinunzia investe qualsiasi tipo di onere connesso o accessorio all'operazione economica posta in essere “indipendentemente dai costi da sostenere per la completa esecuzione
pagina 10 di 11 dell'opera. . .” e, tra questi, rientra certamente quello relativo all'IVA che è indubbiamente ulteriore rispetto ai costi di esecuzione dei lavori promessi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1171/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di e le Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso (di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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