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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, C.F. , nato a [...]ò (ME) il 20 Parte_1 C.F._1
febbraio 1951 e residente a [...], , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
68, e C.F. e P.I. , con sede a Milazzo Parte_3 P.IVA_1
(ME) in Via Cristoforo Colombo n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati a Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo
Grisanti, c.f. C.F._3
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Canalicchio n. 2, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Santoro, c.f. C.F._4
, e dall'avv. D'Amico Concezione Monica, c.f. , C.F._5 C.F._6
domiciliato in Milazzo in via G. Rizzo n. 39
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione depositato il 15/6/2023 , e Parte_1 Parte_2
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2023 deducendo: la Parte_3
decadenza della controparte dal diritto di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante l'inosservanza del termine semestrale ivi prescritto;
la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del fatto che la società è stata dichiarata fallita il 19/2/2021, donde la scadenza del Controparte_3
debito ai sensi dell'art. 55, co. 2, L.F.; la violazione dell'art. 1955c.c.; la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
la nullità per difetto di causa della scrittura transattiva del 27/1/2016 con riferimento alla posizione di;
la nullità della scrittura transattiva del 27/1/2016 Parte_2
per violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c.. Con la memoria del 7/12/2023 parte attrice deduceva altresì la nullità delle clausole nn. 11 (lett. C) e 10 (lett. D) della transazione in quanto vessatorie, oltre che la erroneità della somma pretesa, stante l'ammontare di pagamenti effettuati “di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex adverso” (pag. 5), insistendo dunque nelle domande formulate e nel rigetto delle avverse conclusioni, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2023 si costituiva , il Controparte_1
quale rilevava l'improcedibilità dell'opposizione dai in quanto proposta prima della Pt_1
notifica del titolo monitorio (cfr. pag. 5), oltre che nel merito l'infondatezza delle avverse difese, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo di opposizione.
Occorre, invero, osservare che con la scrittura controversa, costituente il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da , , Controparte_1 Parte_1
e la società da questi rappresentata, hanno Parte_2 Parte_3
transattivamente definito le cause iscritte ai nn. r.g. 65 e 66 del 2015 presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, aventi ad oggetto la richiesta di apertura del fallimento nei confronti di oltre che nei confronti di Controparte_4 Controparte_3 [...]
quali soci della società di fatto con i primi (cfr. pag. 1 Controparte_5
transazione del 27/1/2016). La transazione è stata dalle parti espressamente qualificata come novativa (cfr. art. 10) e ha previsto l'assunzione da parte di , di e Parte_1 Parte_2
di dell'obbligo di pagamento della somma convenuta Parte_3
“solidalmente tra loro, garanti, con garanzia personale diretta, al pagamento di tutti i debiti vantati dal sig. , come in epigrafe meglio dettagliati, nei confronti anche della Controparte_1
società (art. 2). Ora, considerato che i crediti vantati da Controparte_3
riepilogati nel corpo della transazione riguardavano sia la Logistica e Controparte_1
Traporti del Tirreno s.r.l. che , in relazione al proprio debito l'opponente Parte_1 Parte_1
non potrebbe essere ritenuto fideiussore ma debitore principale;
in secondo luogo e in
[...]
ogni caso, attesa appunto l'assunzione di una nuova obbligazione da parte dei contraenti che hanno sottoscritto la transazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
senza la specifica individuazione di un debitore principale dell'importo complessivamente indicato, deve concludersi che il debito è stato contratto da tutti i predetti contraenti direttamente e in solido tra loro, oltre che quali garanti dei crediti nei confronti del debitore non contraente
[...]
(cfr. art. 4), come del pari confermato dall'art. 11 del contratto, ove si Controparte_3
legge che, in caso di risoluzione dell'accordo, il creditore acquisiva la Controparte_1
facoltà “di agire nei confronti di tutti e di ciascuno dei soggetti firmatari la presente scrittura, che, per espresso accordo tra le parti, devono, dunque, essere considerati, ad ogni effetto di legge, debitori solidali, unitamente e disgiuntamente tra loro”. Manca, in altri termini, il rapporto di accessorietà tipico dell'obbligazione fideiussoria, essendo il debito contratto (oltre che espressamente qualificato come nuovo e diverso da quello da cui è scaturito l'accordo concluso: cfr. art. 10) complessivamente considerato e solidalmente assunto da (invero già Parte_1
debitore di una parte del debito transatto), da e da F&G Logistica e Trasporti s.r.l. Parte_2
(cfr. art. 5), senza alcun riferimento al contenuto o ai limiti della eventuale garanzia (prova ne sia l'assenza di qualsivoglia esplicito riferimento nel contratto in esame sia alla fideiussione che alla relativa disciplina).
Deve, dunque, concludersi che l'espressione utilizzata all'art. 1, secondo cui i debitori ivi indicati
“dichiarano di costituirsi, solidalmente tra loro, garanti, con garanzia personale diretta, al pagamento di tutti i debiti vantati dal sig. ”, vada intesa – per così dire – in Controparte_1
senso atecnico, cioè non rivolta all'assunzione di una garanzia fideiussoria, ma di una nuova, unitaria e personale obbligazione da parte dei contraenti, ciò peraltro in linea con l'assunto posto a fondamento dell'istanza fallimentare transatta, cioè l'esistenza di un rapporto societario di fatto e unitario tra i contraenti stessi, in uno alla Controparte_3
Le superiori considerazioni, dunque, rivelano l'infondatezza del motivo di opposizione spiegato, mancando o quantomeno risultando indimostrata la dedotta qualità di fideiussori per l'importo complessivamente azionato dall'odierno opposto.
La dedotta violazione dell'art. 1957 c.c. è, in ogni caso, infondata in virtù del principio – applicabile anche nel caso di specie – affermato in giurisprudenza secondo cui il termine semestrale ivi prescritto decorre, in caso di prestazioni periodiche, a far data da ciascuna scadenza, ma solo allorché ogni pagamento sia considerato un debito a sé stante (cfr. Cass. civ., sez. III, 6/2/2004, n.
2301, in materia di mutuo, secondo cui “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica,
e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 26/02/1985, n. 1655).
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che l'obbligazione contratta con la transazione controversa sia il pagamento della somma di € 233.623,24 (determinata “in via transattiva e aleatoria”: cfr. art. 5 transazione), quale importo convenuto a saldo e stralcio della pretesa creditoria vantata da (cfr., altresì, l'ultimo della premessa della transazione, Controparte_1
ove si legge che “Nelle more le parti sono giunte ad un accordo idoneo a definire transattivamente
e definitivamente la controversia de qua, determinando di comune accordo, transattivamente e aleatoriamente, anche le spese e i compensi legali nella misura di € 16.000,00 oltre accessori come per legge. Il tutto per un importo totale complessivo di € 233.623,24, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa derivante dai titoli di cui supra, ivi comprese le spese legali e risarcimento danni”), non rilevando di contro il previsto versamento rateale dello stesso, riguardante invero solo la modalità di estinzione del debito assunto dalle parti.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di opposizione, con il quale parte attrice ha dedotto la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del decorso del termine semestrale a far data dall'apertura del fallimento nei confronti della società Come sopra Controparte_3
esposto, il debito nuovo contratto con la transazione del 27/1/2016 è stato direttamente assunto dagli odierni opponenti (al netto di quanto sopra esposto in merito alla posizione della
[...]
e, a fronte di ciò, come si desume dalla lettura del ricorso monitorio, il credito è Controparte_3
stato direttamente azionato nei confronti di , Parte_1 Controparte_5
per l'obbligazione contratta con la transazione de qua, donde l'irrilevanza della
[...]
censura sollevata in merito alla violazione dell'art. 1957 c.c. anche sotto il profilo in esame. Ad ogni modo, anche volendo sussumere l'odierna fattispecie nell'orbita applicativa della disciplina della fideiussione invocata dagli opponenti, dall'esame della transazione si desume la deroga alla disposizione citata, avendo le parti espressamente convenuto l'esonero del creditore CP_1
dall'obbligo di “escutere preventivamente i debitori principali, in caso di mancato rispetto
[...] del pagamento alle scadenze” (art. 3 contratto), ciò da cui ricavare la volontà delle stesse di assicurare il pagamento del debito transatto a prescindere dall'avvio delle relative azioni nei confronti dei debitori principali, di tal guisa appunto derogando al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Anche il terzo motivo di opposizione, con cui gli attori hanno dedotto la propria liberazione ex art. 1955 c.c., è infondato. Al netto delle considerazioni sopra esposte, infatti, è assorbente il rilievo per cui dalla stessa documentazione offerta da parte opponente si ricava che il fallimento della Logistica e Traporti del
Tirreno s.r.l., aperto nel 2021, si è chiuso nell'aprile 2023 “per l'impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori” (cfr. all. 6, visura camerale della società, pag. 6), sicché se ne desume che la mancata surrogazione non è ascrivibile al contegno assunto dal creditore, quanto all'insolvenza del debitore garantito.
Il quarto motivo di opposizione è senz'altro infondato.
La censura è, invero, atta a denunciare la ritenuta violazione dell'obbligo di buona e fede e correttezza da parte del creditore opposto in ragione della mancata proposizione di “un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare della Società Controparte_3 dichiarata fallita” (pag. 8 citazione). Essa, tuttavia, risulta generica, dal momento che: non tiene conto, per quanto sopra esposto, della natura novativa della transazione controversa e dell'obbligazione con essa contratta dai contraenti, nei termini supra specificati; non tiene conto del fatto che, pur nella prospettiva della garanzia fideiussoria, il credito descritto nel corpo della transazione non era vantato da unicamente nei confronti della società Controparte_1
Logistica e Traporti del Tirreno s.r.l., poi fallita (ma anche nei confronti di , in Parte_1
proprio); la doglianza si risolve in una duplicazione di quella ex art. 1955 c.c. (cfr. terzo motivo di opposizione) e, difatti, si espone alle medesime considerazioni relative alla non imputabilità al creditore della possibilità di recuperare il credito (una volta soddisfatto) nei confronti della
Logistica e Traporti del Tirreno s.r.l., stante la chiusura della procedura concorsuale per assenza di attivo e considerata altresì l'assenza di ulteriori e più specifiche deduzioni in parte qua da parte degli odierni opponenti.
È, ancora, infondato il quinto motivo di opposizione, secondo cui il contratto di transazione del
27/1/2016 sarebbe nullo per difetto di causa “nella parte in cui è prevista l'assunzione di un obbligo di garanzia in capo al Signor ” (pag. 9 citazione), posto che “ciò che rileva è il fatto Parte_2 che l'odierno Convenuto non avesse proposto, anteriormente alla sottoscrizione della scrittura del
27 gennaio 2016, alcuna istanza volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento del Signor
[...]
, ovvero l'estensione a quest'ultimo del fallimento eventualmente dichiarato nei confronti Pt_2
del Signor e/o della Società Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l. Detta Parte_1
circostanza risulta dirimente perché certificativa della insussistenza di una lite (anche solo potenziale) tra il Signor e l'odierno Convenuto preventiva alla (e composta per Parte_2
mezzo della sottoscrizione della) scrittura del 27 gennaio 2016. A ciò, peraltro, si aggiunge
l'insussistenza dell'ulteriore requisito delle reciproche concessioni, essendo al riguardo evidente che l'inesistenza di una preventiva pretesa del Signor nei confronti del Signor CP_1 Parte_2 comporti l'impossibilità di ritenere che il Convenuto, per mezzo della sottoscrizione dell'accordo del 27 gennaio 2016, abbia rinunziato ad (una porzione di) un proprio diritto nei confronti del medesimo ” (pag. 10 citazione). Parte_2
La censura non coglie nel segno, essa trascurando il fatto che, come si desume dalla transazione de qua, i giudizi ivi richiamati (r.g. nn. 65 e 66 del 2015) avevano ad oggetto “la dichiarazione di fallimento nei confronti sia del sig. e sia nei confronti della società “Logistica e Parte_1
Traporti del Tirreno s.r.l.”, chiedendo al Giudice fallimentare anche l'estensione del fallimento ai soci di fatto, nello specifico, F&G Logistica e Trasporti srl” (pag. 1 Controparte_6
transazione), ciò da cui trarre l'interesse concreto sotteso alla transazione in esame anche da parte di
, cioè la rinuncia alle istanze di fallimento (anche in estensione) proposte da Parte_2 [...]
(cfr. art. 12 contratto) a fronte dell'assunzione dell'obbligazione pecuniaria CP_1
convenuta.
Ad analoga conclusione di infondatezza si perviene esaminando il sesto motivo di opposizione, con cui gli odierni attori hanno denunciato la violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c..
La doglianza è rimasta generica e priva di supporto probatorio.
Si legge in seno all'atto di citazione che “le somme richieste dal Convenuto nella qualità di Agente assicurativo al momento della richiesta di emissione degli assegni e dei titoli cambiari indicati nella scrittura del 27 gennaio 2016 eccedono il valore dei premi assicurativi dovuti alla
Compagnia assicurativa di cui il Convenuto medesimo era agente. Detta circostanza elimina ogni dubbio in ordine al fatto che la quantificazione degli importi indicati negli assegni e nei titoli cambiari menzionati nella scrittura del 27 gennaio 2016 sia intervenuta mediante preventiva applicazione, da parte del Convenuto, di somme a titolo di interessi. A fronte di ciò, tuttavia, risulta dirimente il fatto che detta applicazione di interessi non sia stata preceduta da una preventiva pattuizione avente forma scritta disciplinante la misura degli interessi medesimi” (pag. 11).
Nondimeno, è decisivo il fatto che non viene contestata una specifica somma a tale titolo pretesa dalla controparte, non viene indicato il saggio degli interessi contestato né, ancora, vengono forniti elementi utili al relativo calcolo (come la specificazione dei premi assicurativi richiamati o, più in generale, il credito vantato per sorte capitale), tanto più ove si consideri che di ciò non si fa cenno nella transazione controversa, in cui piuttosto si legge che i crediti insoluti vantati da
[...]
nei confronti di comprendevano, quanto alla somma di € CP_1 Parte_1
151.945,94, anche interessi, spese bancarie, spese di protesto e di precetto, mentre null'altro è specificato quanto agli ulteriori crediti ivi indicati. Ne viene che la censura è rimasta generica ai fini del decidere, non essendo stato individuato il credito per interessi indebitamente (in quanto eccedente il saggio ex art. 1283 c.c.) preteso. Sono, ancora, infondati i motivi di opposizione di cui alle lettere C) e D) della memoria ex art. 171 ter c.p.c.d del 7/12/2023, atti in particolare a denunciare la nullità delle clausole di cui rispettivamente agli artt. 11 e 10 della transazione del 27/1/2016 in quanto vessatorie.
Esse, invero, appaiono generiche già in via assertiva, non risultando nemmeno chiaramente individuato il motivo della ritenuta vessatorietà. Al netto dell'applicabilità nella specie della disciplina evocata (essa, invero, riguardando debiti contratti da una società e, quanto ad Parte_1
, nell'esercizio dell'attività di impresa, come si desume dalla transatta vertenza giudiziaria
[...]
volta all'apertura del relativo fallimento), la clausola sub art. 11 integra una clausola risolutiva espressa, avendo le parti espressamente individuato l'inadempimento al quale subordinare la risoluzione di diritto della transazione e, dunque, la possibilità del creditore di recuperare per intero il credito, senza attendere la scadenza delle rate convenute;
la clausola sub art. 10, invece, concreta l'accordo raggiunto tra le parti per conferire natura novativa alla transazione conclusa e, sotto tale profilo, non risultano specificate le ragioni della ritenuta vessatorietà della stessa. Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'accordo è stato concluso individualmente tra le parti, come si desume dalla sottoscrizione apposta da ciascuno di essi in calce al documento, oltre che dai rispettivi legali, sicché già sotto tale profilo si manifesta l'infondatezza della censura volta a denunciare l'assenza di un'apposita sottoscrizione.
Appare, di contro, fondata la censura sub E) di cui alla memoria del 7/12/2023.
Ha dedotto parte attrice che “sia il sig. personalmente che la società F&G Logistica Parte_2
e Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig.
[...]
il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex CP_1
adverso. Ciò si evince agevolmente dalle ricevute di pagamento (bonifici bancari e ricevute di pagamento in contanti) che si allegano (All.ti 1-52) e dal prospetto dei pagamenti, parimenti allegato (All.53)” (pag. 4). In merito parte opposta ha rilevato che “l'atto di costituzione dell'Avv.
Grisanti del 07.12.2023, nelle ultime due pagine, reca il prospetto riepilogativo dei pagamenti eseguiti in favore del creditore sig. , che, indiscutibilmente, conferma quanto da questi CP_1 lamentato in ricorso per decreto ingiuntivo, ossia, l'avvenuta corresponsione dell'importo complessivo di € 91.853,72, e non invece il diverso maggiore importo labialmente asserito da controparte di € 99.374,99” (pag. 6 memoria del 27/12/2023).
Dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. doc. allegato alla memoria di parte attrice del
7/12/2023, rubricato “ricevute pagamento”) si ricava che i pagamenti effettuati (€ 1.413,14 x 17;
2.826,27 x 24; 2.285,71 x 7) ammontano complessivamente a € 107.853,83, di cui € 15.999,97
(2.285,71 x 7) indirizzati all'avv. Isgrò Chiara in attuazione della transazione oggetto di controversia (come si ricava altresì dalla causale dei bonifici documentati). Di tali ultimi pagamenti - come precisato anche dalle difese spiegate a pag. 6 della memoria ex art. 171 ter, co. 2, c.p.c. del 27/12/2023 - parte opposta non ha tenuto conto e ciò, invero, non appare coerente con l'accordo raggiunto in sede transattiva. Ivi, infatti, le parti hanno convenuto (cfr. art. 6) il pagamento della somma complessiva di € 233.623,24, comprensiva sia delle somme dovute all'avv. Isgrò (€ 2.2825,71 x 7), sia delle somme dovute direttamente a Controparte_1
(2.826,27 x 77 = 217.622,79), con la conseguenza che, avendo l'odierno opposto considerato ai fini monitori l'intero importo transatto, pari ad € 233.623,24 (cfr. pag. 1 ricorso del 3/5/2023), il totale dei pagamenti da defalcare non può non ricomprendere anche quelli effettuati direttamente in favore dell'avv. Isgrò, trattandosi in ogni caso di pagamenti eseguiti in adempimento dell'obbligazione contratta in sede transattiva. In coerenza a ciò, il debito residuo rimasto insoluto risulta pari ad €
134.248,25, cioè il totale convenuto (€ 233.623,24) meno i versamenti considerati dall'odierna parte opponente e oggetto della specifica eccezione di pagamento sollevata (€ 99.374,99: cfr. pag. 5 memoria del 7/12/2023), oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
Nei suddetti limiti, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata parte opponente al pagamento della somma indicata.
Atteso l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e preso atto, dunque, dell'infondatezza degli ulteriori motivi sollevati, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di un terzo (anche considerata la revoca del titolo monitorio e della statuizione relativa alle spese ivi liquidate) e la condanna di parte opponente (rimasta soccombente rispetto alla pretesa azionata e contestata) al pagamento delle spese residue, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum e della molteplicità e complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2023, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2023 e, per l'effetto, condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido tra loro in favore di della somma di € 134.248,25, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio nella misura di un terzo e condanna , Parte_1 Parte_2
e al pagamento in solido tra loro in favore di
[...] Parte_3 [...]
delle spese di lite residue, che si liquidano in € 9.402,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) CP_1
e spese generali al 15%, come per legge. Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, C.F. , nato a [...]ò (ME) il 20 Parte_1 C.F._1
febbraio 1951 e residente a [...], , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
68, e C.F. e P.I. , con sede a Milazzo Parte_3 P.IVA_1
(ME) in Via Cristoforo Colombo n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati a Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 183, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo
Grisanti, c.f. C.F._3
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Canalicchio n. 2, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Santoro, c.f. C.F._4
, e dall'avv. D'Amico Concezione Monica, c.f. , C.F._5 C.F._6
domiciliato in Milazzo in via G. Rizzo n. 39
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione depositato il 15/6/2023 , e Parte_1 Parte_2
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2023 deducendo: la Parte_3
decadenza della controparte dal diritto di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c., stante l'inosservanza del termine semestrale ivi prescritto;
la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del fatto che la società è stata dichiarata fallita il 19/2/2021, donde la scadenza del Controparte_3
debito ai sensi dell'art. 55, co. 2, L.F.; la violazione dell'art. 1955c.c.; la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
la nullità per difetto di causa della scrittura transattiva del 27/1/2016 con riferimento alla posizione di;
la nullità della scrittura transattiva del 27/1/2016 Parte_2
per violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c.. Con la memoria del 7/12/2023 parte attrice deduceva altresì la nullità delle clausole nn. 11 (lett. C) e 10 (lett. D) della transazione in quanto vessatorie, oltre che la erroneità della somma pretesa, stante l'ammontare di pagamenti effettuati “di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex adverso” (pag. 5), insistendo dunque nelle domande formulate e nel rigetto delle avverse conclusioni, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2023 si costituiva , il Controparte_1
quale rilevava l'improcedibilità dell'opposizione dai in quanto proposta prima della Pt_1
notifica del titolo monitorio (cfr. pag. 5), oltre che nel merito l'infondatezza delle avverse difese, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È, anzitutto, infondato il primo motivo di opposizione.
Occorre, invero, osservare che con la scrittura controversa, costituente il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da , , Controparte_1 Parte_1
e la società da questi rappresentata, hanno Parte_2 Parte_3
transattivamente definito le cause iscritte ai nn. r.g. 65 e 66 del 2015 presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, aventi ad oggetto la richiesta di apertura del fallimento nei confronti di oltre che nei confronti di Controparte_4 Controparte_3 [...]
quali soci della società di fatto con i primi (cfr. pag. 1 Controparte_5
transazione del 27/1/2016). La transazione è stata dalle parti espressamente qualificata come novativa (cfr. art. 10) e ha previsto l'assunzione da parte di , di e Parte_1 Parte_2
di dell'obbligo di pagamento della somma convenuta Parte_3
“solidalmente tra loro, garanti, con garanzia personale diretta, al pagamento di tutti i debiti vantati dal sig. , come in epigrafe meglio dettagliati, nei confronti anche della Controparte_1
società (art. 2). Ora, considerato che i crediti vantati da Controparte_3
riepilogati nel corpo della transazione riguardavano sia la Logistica e Controparte_1
Traporti del Tirreno s.r.l. che , in relazione al proprio debito l'opponente Parte_1 Parte_1
non potrebbe essere ritenuto fideiussore ma debitore principale;
in secondo luogo e in
[...]
ogni caso, attesa appunto l'assunzione di una nuova obbligazione da parte dei contraenti che hanno sottoscritto la transazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
senza la specifica individuazione di un debitore principale dell'importo complessivamente indicato, deve concludersi che il debito è stato contratto da tutti i predetti contraenti direttamente e in solido tra loro, oltre che quali garanti dei crediti nei confronti del debitore non contraente
[...]
(cfr. art. 4), come del pari confermato dall'art. 11 del contratto, ove si Controparte_3
legge che, in caso di risoluzione dell'accordo, il creditore acquisiva la Controparte_1
facoltà “di agire nei confronti di tutti e di ciascuno dei soggetti firmatari la presente scrittura, che, per espresso accordo tra le parti, devono, dunque, essere considerati, ad ogni effetto di legge, debitori solidali, unitamente e disgiuntamente tra loro”. Manca, in altri termini, il rapporto di accessorietà tipico dell'obbligazione fideiussoria, essendo il debito contratto (oltre che espressamente qualificato come nuovo e diverso da quello da cui è scaturito l'accordo concluso: cfr. art. 10) complessivamente considerato e solidalmente assunto da (invero già Parte_1
debitore di una parte del debito transatto), da e da F&G Logistica e Trasporti s.r.l. Parte_2
(cfr. art. 5), senza alcun riferimento al contenuto o ai limiti della eventuale garanzia (prova ne sia l'assenza di qualsivoglia esplicito riferimento nel contratto in esame sia alla fideiussione che alla relativa disciplina).
Deve, dunque, concludersi che l'espressione utilizzata all'art. 1, secondo cui i debitori ivi indicati
“dichiarano di costituirsi, solidalmente tra loro, garanti, con garanzia personale diretta, al pagamento di tutti i debiti vantati dal sig. ”, vada intesa – per così dire – in Controparte_1
senso atecnico, cioè non rivolta all'assunzione di una garanzia fideiussoria, ma di una nuova, unitaria e personale obbligazione da parte dei contraenti, ciò peraltro in linea con l'assunto posto a fondamento dell'istanza fallimentare transatta, cioè l'esistenza di un rapporto societario di fatto e unitario tra i contraenti stessi, in uno alla Controparte_3
Le superiori considerazioni, dunque, rivelano l'infondatezza del motivo di opposizione spiegato, mancando o quantomeno risultando indimostrata la dedotta qualità di fideiussori per l'importo complessivamente azionato dall'odierno opposto.
La dedotta violazione dell'art. 1957 c.c. è, in ogni caso, infondata in virtù del principio – applicabile anche nel caso di specie – affermato in giurisprudenza secondo cui il termine semestrale ivi prescritto decorre, in caso di prestazioni periodiche, a far data da ciascuna scadenza, ma solo allorché ogni pagamento sia considerato un debito a sé stante (cfr. Cass. civ., sez. III, 6/2/2004, n.
2301, in materia di mutuo, secondo cui “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica,
e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 26/02/1985, n. 1655).
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che l'obbligazione contratta con la transazione controversa sia il pagamento della somma di € 233.623,24 (determinata “in via transattiva e aleatoria”: cfr. art. 5 transazione), quale importo convenuto a saldo e stralcio della pretesa creditoria vantata da (cfr., altresì, l'ultimo della premessa della transazione, Controparte_1
ove si legge che “Nelle more le parti sono giunte ad un accordo idoneo a definire transattivamente
e definitivamente la controversia de qua, determinando di comune accordo, transattivamente e aleatoriamente, anche le spese e i compensi legali nella misura di € 16.000,00 oltre accessori come per legge. Il tutto per un importo totale complessivo di € 233.623,24, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa derivante dai titoli di cui supra, ivi comprese le spese legali e risarcimento danni”), non rilevando di contro il previsto versamento rateale dello stesso, riguardante invero solo la modalità di estinzione del debito assunto dalle parti.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di opposizione, con il quale parte attrice ha dedotto la decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione del decorso del termine semestrale a far data dall'apertura del fallimento nei confronti della società Come sopra Controparte_3
esposto, il debito nuovo contratto con la transazione del 27/1/2016 è stato direttamente assunto dagli odierni opponenti (al netto di quanto sopra esposto in merito alla posizione della
[...]
e, a fronte di ciò, come si desume dalla lettura del ricorso monitorio, il credito è Controparte_3
stato direttamente azionato nei confronti di , Parte_1 Controparte_5
per l'obbligazione contratta con la transazione de qua, donde l'irrilevanza della
[...]
censura sollevata in merito alla violazione dell'art. 1957 c.c. anche sotto il profilo in esame. Ad ogni modo, anche volendo sussumere l'odierna fattispecie nell'orbita applicativa della disciplina della fideiussione invocata dagli opponenti, dall'esame della transazione si desume la deroga alla disposizione citata, avendo le parti espressamente convenuto l'esonero del creditore CP_1
dall'obbligo di “escutere preventivamente i debitori principali, in caso di mancato rispetto
[...] del pagamento alle scadenze” (art. 3 contratto), ciò da cui ricavare la volontà delle stesse di assicurare il pagamento del debito transatto a prescindere dall'avvio delle relative azioni nei confronti dei debitori principali, di tal guisa appunto derogando al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Anche il terzo motivo di opposizione, con cui gli attori hanno dedotto la propria liberazione ex art. 1955 c.c., è infondato. Al netto delle considerazioni sopra esposte, infatti, è assorbente il rilievo per cui dalla stessa documentazione offerta da parte opponente si ricava che il fallimento della Logistica e Traporti del
Tirreno s.r.l., aperto nel 2021, si è chiuso nell'aprile 2023 “per l'impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori” (cfr. all. 6, visura camerale della società, pag. 6), sicché se ne desume che la mancata surrogazione non è ascrivibile al contegno assunto dal creditore, quanto all'insolvenza del debitore garantito.
Il quarto motivo di opposizione è senz'altro infondato.
La censura è, invero, atta a denunciare la ritenuta violazione dell'obbligo di buona e fede e correttezza da parte del creditore opposto in ragione della mancata proposizione di “un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare della Società Controparte_3 dichiarata fallita” (pag. 8 citazione). Essa, tuttavia, risulta generica, dal momento che: non tiene conto, per quanto sopra esposto, della natura novativa della transazione controversa e dell'obbligazione con essa contratta dai contraenti, nei termini supra specificati; non tiene conto del fatto che, pur nella prospettiva della garanzia fideiussoria, il credito descritto nel corpo della transazione non era vantato da unicamente nei confronti della società Controparte_1
Logistica e Traporti del Tirreno s.r.l., poi fallita (ma anche nei confronti di , in Parte_1
proprio); la doglianza si risolve in una duplicazione di quella ex art. 1955 c.c. (cfr. terzo motivo di opposizione) e, difatti, si espone alle medesime considerazioni relative alla non imputabilità al creditore della possibilità di recuperare il credito (una volta soddisfatto) nei confronti della
Logistica e Traporti del Tirreno s.r.l., stante la chiusura della procedura concorsuale per assenza di attivo e considerata altresì l'assenza di ulteriori e più specifiche deduzioni in parte qua da parte degli odierni opponenti.
È, ancora, infondato il quinto motivo di opposizione, secondo cui il contratto di transazione del
27/1/2016 sarebbe nullo per difetto di causa “nella parte in cui è prevista l'assunzione di un obbligo di garanzia in capo al Signor ” (pag. 9 citazione), posto che “ciò che rileva è il fatto Parte_2 che l'odierno Convenuto non avesse proposto, anteriormente alla sottoscrizione della scrittura del
27 gennaio 2016, alcuna istanza volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento del Signor
[...]
, ovvero l'estensione a quest'ultimo del fallimento eventualmente dichiarato nei confronti Pt_2
del Signor e/o della Società Logistica e Trasporti del Tirreno S.r.l. Detta Parte_1
circostanza risulta dirimente perché certificativa della insussistenza di una lite (anche solo potenziale) tra il Signor e l'odierno Convenuto preventiva alla (e composta per Parte_2
mezzo della sottoscrizione della) scrittura del 27 gennaio 2016. A ciò, peraltro, si aggiunge
l'insussistenza dell'ulteriore requisito delle reciproche concessioni, essendo al riguardo evidente che l'inesistenza di una preventiva pretesa del Signor nei confronti del Signor CP_1 Parte_2 comporti l'impossibilità di ritenere che il Convenuto, per mezzo della sottoscrizione dell'accordo del 27 gennaio 2016, abbia rinunziato ad (una porzione di) un proprio diritto nei confronti del medesimo ” (pag. 10 citazione). Parte_2
La censura non coglie nel segno, essa trascurando il fatto che, come si desume dalla transazione de qua, i giudizi ivi richiamati (r.g. nn. 65 e 66 del 2015) avevano ad oggetto “la dichiarazione di fallimento nei confronti sia del sig. e sia nei confronti della società “Logistica e Parte_1
Traporti del Tirreno s.r.l.”, chiedendo al Giudice fallimentare anche l'estensione del fallimento ai soci di fatto, nello specifico, F&G Logistica e Trasporti srl” (pag. 1 Controparte_6
transazione), ciò da cui trarre l'interesse concreto sotteso alla transazione in esame anche da parte di
, cioè la rinuncia alle istanze di fallimento (anche in estensione) proposte da Parte_2 [...]
(cfr. art. 12 contratto) a fronte dell'assunzione dell'obbligazione pecuniaria CP_1
convenuta.
Ad analoga conclusione di infondatezza si perviene esaminando il sesto motivo di opposizione, con cui gli odierni attori hanno denunciato la violazione dell'art. 1284, co. 3, c.c..
La doglianza è rimasta generica e priva di supporto probatorio.
Si legge in seno all'atto di citazione che “le somme richieste dal Convenuto nella qualità di Agente assicurativo al momento della richiesta di emissione degli assegni e dei titoli cambiari indicati nella scrittura del 27 gennaio 2016 eccedono il valore dei premi assicurativi dovuti alla
Compagnia assicurativa di cui il Convenuto medesimo era agente. Detta circostanza elimina ogni dubbio in ordine al fatto che la quantificazione degli importi indicati negli assegni e nei titoli cambiari menzionati nella scrittura del 27 gennaio 2016 sia intervenuta mediante preventiva applicazione, da parte del Convenuto, di somme a titolo di interessi. A fronte di ciò, tuttavia, risulta dirimente il fatto che detta applicazione di interessi non sia stata preceduta da una preventiva pattuizione avente forma scritta disciplinante la misura degli interessi medesimi” (pag. 11).
Nondimeno, è decisivo il fatto che non viene contestata una specifica somma a tale titolo pretesa dalla controparte, non viene indicato il saggio degli interessi contestato né, ancora, vengono forniti elementi utili al relativo calcolo (come la specificazione dei premi assicurativi richiamati o, più in generale, il credito vantato per sorte capitale), tanto più ove si consideri che di ciò non si fa cenno nella transazione controversa, in cui piuttosto si legge che i crediti insoluti vantati da
[...]
nei confronti di comprendevano, quanto alla somma di € CP_1 Parte_1
151.945,94, anche interessi, spese bancarie, spese di protesto e di precetto, mentre null'altro è specificato quanto agli ulteriori crediti ivi indicati. Ne viene che la censura è rimasta generica ai fini del decidere, non essendo stato individuato il credito per interessi indebitamente (in quanto eccedente il saggio ex art. 1283 c.c.) preteso. Sono, ancora, infondati i motivi di opposizione di cui alle lettere C) e D) della memoria ex art. 171 ter c.p.c.d del 7/12/2023, atti in particolare a denunciare la nullità delle clausole di cui rispettivamente agli artt. 11 e 10 della transazione del 27/1/2016 in quanto vessatorie.
Esse, invero, appaiono generiche già in via assertiva, non risultando nemmeno chiaramente individuato il motivo della ritenuta vessatorietà. Al netto dell'applicabilità nella specie della disciplina evocata (essa, invero, riguardando debiti contratti da una società e, quanto ad Parte_1
, nell'esercizio dell'attività di impresa, come si desume dalla transatta vertenza giudiziaria
[...]
volta all'apertura del relativo fallimento), la clausola sub art. 11 integra una clausola risolutiva espressa, avendo le parti espressamente individuato l'inadempimento al quale subordinare la risoluzione di diritto della transazione e, dunque, la possibilità del creditore di recuperare per intero il credito, senza attendere la scadenza delle rate convenute;
la clausola sub art. 10, invece, concreta l'accordo raggiunto tra le parti per conferire natura novativa alla transazione conclusa e, sotto tale profilo, non risultano specificate le ragioni della ritenuta vessatorietà della stessa. Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'accordo è stato concluso individualmente tra le parti, come si desume dalla sottoscrizione apposta da ciascuno di essi in calce al documento, oltre che dai rispettivi legali, sicché già sotto tale profilo si manifesta l'infondatezza della censura volta a denunciare l'assenza di un'apposita sottoscrizione.
Appare, di contro, fondata la censura sub E) di cui alla memoria del 7/12/2023.
Ha dedotto parte attrice che “sia il sig. personalmente che la società F&G Logistica Parte_2
e Trasporti Srl hanno, con modalità diverse, nel corso degli anni, corrisposto al sig.
[...]
il complessivo importo di € 99.374,99 e non di € 91.853,72 come affermato ex CP_1
adverso. Ciò si evince agevolmente dalle ricevute di pagamento (bonifici bancari e ricevute di pagamento in contanti) che si allegano (All.ti 1-52) e dal prospetto dei pagamenti, parimenti allegato (All.53)” (pag. 4). In merito parte opposta ha rilevato che “l'atto di costituzione dell'Avv.
Grisanti del 07.12.2023, nelle ultime due pagine, reca il prospetto riepilogativo dei pagamenti eseguiti in favore del creditore sig. , che, indiscutibilmente, conferma quanto da questi CP_1 lamentato in ricorso per decreto ingiuntivo, ossia, l'avvenuta corresponsione dell'importo complessivo di € 91.853,72, e non invece il diverso maggiore importo labialmente asserito da controparte di € 99.374,99” (pag. 6 memoria del 27/12/2023).
Dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. doc. allegato alla memoria di parte attrice del
7/12/2023, rubricato “ricevute pagamento”) si ricava che i pagamenti effettuati (€ 1.413,14 x 17;
2.826,27 x 24; 2.285,71 x 7) ammontano complessivamente a € 107.853,83, di cui € 15.999,97
(2.285,71 x 7) indirizzati all'avv. Isgrò Chiara in attuazione della transazione oggetto di controversia (come si ricava altresì dalla causale dei bonifici documentati). Di tali ultimi pagamenti - come precisato anche dalle difese spiegate a pag. 6 della memoria ex art. 171 ter, co. 2, c.p.c. del 27/12/2023 - parte opposta non ha tenuto conto e ciò, invero, non appare coerente con l'accordo raggiunto in sede transattiva. Ivi, infatti, le parti hanno convenuto (cfr. art. 6) il pagamento della somma complessiva di € 233.623,24, comprensiva sia delle somme dovute all'avv. Isgrò (€ 2.2825,71 x 7), sia delle somme dovute direttamente a Controparte_1
(2.826,27 x 77 = 217.622,79), con la conseguenza che, avendo l'odierno opposto considerato ai fini monitori l'intero importo transatto, pari ad € 233.623,24 (cfr. pag. 1 ricorso del 3/5/2023), il totale dei pagamenti da defalcare non può non ricomprendere anche quelli effettuati direttamente in favore dell'avv. Isgrò, trattandosi in ogni caso di pagamenti eseguiti in adempimento dell'obbligazione contratta in sede transattiva. In coerenza a ciò, il debito residuo rimasto insoluto risulta pari ad €
134.248,25, cioè il totale convenuto (€ 233.623,24) meno i versamenti considerati dall'odierna parte opponente e oggetto della specifica eccezione di pagamento sollevata (€ 99.374,99: cfr. pag. 5 memoria del 7/12/2023), oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
Nei suddetti limiti, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata parte opponente al pagamento della somma indicata.
Atteso l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e preso atto, dunque, dell'infondatezza degli ulteriori motivi sollevati, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese nella misura di un terzo (anche considerata la revoca del titolo monitorio e della statuizione relativa alle spese ivi liquidate) e la condanna di parte opponente (rimasta soccombente rispetto alla pretesa azionata e contestata) al pagamento delle spese residue, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum e della molteplicità e complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2023, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 156/2023 e, per l'effetto, condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido tra loro in favore di della somma di € 134.248,25, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio nella misura di un terzo e condanna , Parte_1 Parte_2
e al pagamento in solido tra loro in favore di
[...] Parte_3 [...]
delle spese di lite residue, che si liquidano in € 9.402,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) CP_1
e spese generali al 15%, come per legge. Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/06/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano