Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5049 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento M_D_GMIL REG2019 -OMISSIS-del 6/9/2019, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 6^ Divisione, e notificato il 14/2/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato in data 11 aprile 2022 e depositato il 7 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento M_D_GMIL REG2019 -OMISSIS-del 6 settembre 2019, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa e notificato il successivo 14 febbraio 2022, recante l’esclusione del medesimo graduato (in servizio presso l’Esercito italiano) dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2018 e da ogni procedura di avanzamento.
1.1. Premettendo di essere stato condannato in sede penale alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione – allo stato integralmente espiata – con la sentenza n. -OMISSIS-resa dalla Corte di appello di Genova (divenuta definitiva in data 20 marzo 2019) per il delitto di cui all’articolo 609-quater, comma 1, cod. pen. e nel confermare di essere stato sospeso dal servizio (in virtù del procedimento penale de quo e dell’ordine di esecuzione della pena comminata) con decreto M_D GMIL REG 2019 -OMISSIS-del 7 maggio 2019 fino all’intervenuta espiazione della pena, articola in punto di diritto tre motivi di doglianza, incentrati sulla prospettazione del vizio di violazione normativa rispetto a plurimi parametri, rappresentati rispettivamente dall’articolo 21-quinquies, comma 1, L. n. 241/1990 e dall’articolo 3, comma 1, L. n. 241/1990, nonché dall’articolo 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010.
1.1.1. Nello specifico parte ricorrente deduce l’intervenuta revoca (con apposito Decreto M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 30 aprile 2021) del provvedimento – recante la sospensione del medesimo militare dal servizio – espressamente indicato nel corpo del gravato atto, lamentando come il provvedimento ivi menzionato, in quanto improduttivo di effetti con decorrenza ex nunc in ragione dell’anzidetta revoca, non avrebbe potuto essere assunto come presupposto di adozione del successivo atto di esclusione dall’aliquota di avanzamento (oggetto di gravame nella presente sede).
1.1.2. Prospetta altresì l’insufficienza della motivazione resa nel corpo dell’impugnato atto, denunciando l’omessa indicazione della concreta causa impeditiva in rilievo e assumendo l’insussistenza nella specie di alcuna delle quattro ipotesi contemplate nell’ambito del richiamato articolo 1051, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, nonché ribadendo l’assenza dell’individuata ragione giustificativa laddove correlata al menzionato provvedimento di sospensione dal servizio interessato dalla sopravvenuta revoca.
1.1.3. Lamenta infine l’insussistenza nella specie del presupposto individuato dall’articolo 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010 ai fini della prevista esclusione (dalle procedure di avanzamento e dal transito da un ruolo ad un altro), deducendo sul punto come la condotta penalmente sanzionata – che ha dato luogo, nella specie, all’intervenuta condanna per il delitto di atti sessuali con persona minorenne – non possa ritenersi come posta in essere attraverso comportamenti “… contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare … ” ai sensi dell’anzidetta previsione normativa.
1.2. Parte ricorrente chiede in conclusione l’annullamento dell’atto gravato al fine di non vedere pregiudicate le future progressioni di carriera e retributive.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione.
3. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., ribadendo le proposte doglianze e insistendo nella richiesta di accoglimento del medesimo ricorso, nonché memoria di replica e successiva richiesta di passaggio in decisione della causa.
4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
5.1. Il Collegio intende osservare innanzitutto come dal complesso delle circostanze esposte negli atti di causa – e altresì risultanti dalla documentazione depositata in giudizio – emergano due elementi in fatto, non oggetto di contestazione, destinati ad assumere valore dirimente ai fini dell’inquadramento giuridico della dedotta fattispecie controversa, quali da un lato l’intervenuta condanna in sede penale del militare (odierno ricorrente) ad una pena detentiva superiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (rappresentato, nella specie, dalla fattispecie delittuosa di “atti sessuali con persona minorenne” di cui all’articolo 609-quater, comma 1, cod. pen.), dall’altro la temporanea sospensione dal servizio – disposta a vario titolo nei confronti del medesimo militare – correlata al procedimento penale de quo (sostanzialmente connessa, dapprima, alla pendenza del medesimo procedimento penale e, poi, all’intervenuta definizione dello stesso e alla successiva esecuzione della comminata pena detentiva).
5.2. Ciò posto, va evidenziato come le rilevate circostanze risultino idonee ad integrare i presupposti individuati in via normativa quali circostanze impeditive dell’inserimento del militare interessato nell’individuata aliquota di avanzamento ovvero escludenti lo stesso da ogni procedura di avanzamento, ai sensi del richiamato articolo 1051 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) e, in particolare, sulla base del combinato disposto dei relativi commi 2 e 8.
Dalla ricostruzione della vicenda sul piano temporale – desumibile dal contenuto della documentazione versata in atti dalle parti in causa – emerge infatti che alla data di adozione del gravato provvedimento, nella specie risalente al 6 settembre 2019, l’odierno ricorrente risultava già condannato in sede penale con sentenza definitiva (stante il relativo passaggio in giudicato in data 20 marzo 2019, secondo quanto precisato nell’atto di ricorso: cfr. punto 2 delle premesse riportate alla relativa pagina 1) trovandosi altresì, alla medesima data, nella condizione di (perdurante) sospensione dal servizio per l’anzidetta ragione (ossia, a seguito di condanna penale), mentre al momento della successiva notifica del provvedimento medesimo (risalente al 14 febbraio 2022) all’interessato, lo stesso risultava per converso in servizio per effetto della riammissione disposta nell’anno 2021 in conseguenza dell’ordinanza resa dal competente Tribunale di sorveglianza (-OMISSIS- del 3 marzo 2021) laddove recante la disposta ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova per la durata residua della pena comminata e la prescritta riammissione in servizio dello stesso soggetto agli anzidetti fini (cfr., in particolare, doc. nn. 1-4 uniti all’atto di ricorso e doc. “A” ed “E” allegati alla memoria difensiva della resistente Amministrazione).
Tali elementi, secondo quanto emerge dal tenore del provvedimento impugnato, risultano oggetto di rappresentazione e considerazione ad opera della procedente Amministrazione.
L’atto medesimo, infatti, richiama espressamente l’intervenuta condanna in sede penale dell’odierno ricorrente – evocante l’anzidetta condanna per l’individuata fattispecie delittuosa non colposa con irrogazione di una pena detentiva superiore a due anni, come altresì esposto negli atti di causa – oltre che la correlata sospensione dal servizio (in atto al momento dell’adozione del provvedimento medesimo), quali circostanze suscettibili di determinare la misura dell’esclusione (dall’individuata aliquota ovvero da ogni procedura di avanzamento) contemplata all’articolo 1051 COM sulla base del combinato disposto dei relativi commi 2 e 8.
5.2.1. Nel contesto delineato, la sopravvenuta revoca dell’anzidetta sospensione dal servizio (nel periodo intercorrente tra la data di emanazione dell’atto e la notifica dell’atto medesimo al militare interessato), oltre a non potersi sussumere nell’ipotesi normativa prospettata come parametro della dedotta violazione di legge – costituita dall’evocata fattispecie contemplata all’articolo 21-quinquies L. n. 241/1990 – in quanto costituente non già l’esito di una rivalutazione di carattere discrezionale ad opera della procedente Amministrazione bensì un mero effetto conseguente alla decisione assunta in sede penale nella fase di esecuzione della pena comminata (ossia, di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova per la durata residua della pena con la correlata riammissione in servizio dello stesso militare, quale misura adottata dal competente tribunale di sorveglianza), non vale comunque ad elidere la principale ragione giustificativa posta alla base della determinazione di esclusione, rappresentata nella specie dall’intervenuta condanna del medesimo militare in ambito penale (per un delitto non colposo con la comminazione di una pena detentiva superiore a due anni), come altresì esposto nel corpo del gravato provvedimento di esclusione.
5.2.2. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere nella specie non sussistente la dedotta violazione normativa rispetto agli invocati parametri relativi, rispettivamente, agli articoli 21-quinquies e 3 della Legge n. 241/1990, avuto riguardo in particolare al carattere vincolato del provvedimento in considerazione.
In sede giurisprudenziale è stato chiarito al riguardo come il tenore perentorio della formulazione normativa sul punto, laddove è previsto che il personale militare, nelle specifiche ipotesi contemplate ai commi 2 e 8 dell’articolo 1051 COM, “ Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento … ” ovvero “… è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro ”, implica che l’Amministrazione debba limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 giugno 2025, n. 11145, in specie punto 15), configurandosi nello specifico la prescritta esclusione – di cui al comma 8 del medesimo articolo 1051 COM – come un “… atto automatico e vincolato … ” stante l’introdotto “… automatismo tra sentenza penale di condanna e l’esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro di cui all’art. 1051, comma 8, del decreto legislativo n. 66/2010 ”, salvo il possibile rilievo dell’eventuale riabilitazione in via successiva (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 novembre 2022, n. 10494, in specie punto 7).
L’espresso riferimento all’intervenuta condanna penale e l’operato richiamo all’articolo 1051 COM, pur nella sinteticità della relativa formulazione, risultano quindi sufficienti a porre l’interessato nelle condizioni di comprendere le ragioni della disposta esclusione, in considerazione del tenore inequivoco del menzionato dato normativo oltre che dell’inevitabile conoscenza della vicenda penale (ormai definita) che ha interessato lo stesso militare coinvolto; ciò può implicitamente desumersi anche dall’articolazione dei motivi di doglianza, laddove deducenti la fattispecie di cui al comma 8 del medesimo articolo 1051 COM come parametro della lamentata violazione di legge.
5.2.3. Quanto al profilo di censura sopra menzionato (riferito all’evocato articolo 1051, comma 8, COM), si intende osservare come – in disparte l’osservazione che la ritenuta contrarietà del comportamento in rilievo ai doveri connotanti lo status militare sia stata già esplicitata dall’Amministrazione all’esito dell’espletato procedimento disciplinare conducente all’adozione della sanzione rappresentata dalla sospensione dall’impiego come emergente dal tenore del relativo atto emanato nell’ottobre 2018 (del quale, tuttavia, l’odierno ricorrente nell’ambito della memoria prodotta ex art. 73, co. 1, c.p.a. lamenta la mancata conoscenza in ragione dell’omessa notifica dell’atto medesimo, anche alla luce della produzione documentale della resistente Amministrazione laddove non includente il deposito dell’atto di notifica a corredo dell’anzidetto decreto: cfr. doc. “C” allegato alla memoria della medesima Amministrazione) – può valorizzarsi in via assorbente la considerazione che la peculiare natura della condotta penalmente sanzionata e il forte disvalore connaturato alla stessa (cfr. altresì doc. “B” unito alla memoria difensiva dell’Amministrazione) ben possano integrare la realizzazione di “… comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare … ”, non potendo assumersi che debbano ricorrere ulteriori condizioni (quali, secondo la ricostruzione propugnata in ricorso, che il fatto delittuoso debba essere avvenuto nell’esercizio delle funzioni o in luogo pubblico, ovvero che la relativa notizia abbia avuto risonanza mediatica), non rinvenendo i dedotti elementi alcun supporto nel tenore del dettato normativo, connotato sul punto dall’utilizzo di una locuzione in senso ampio.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto in quanto infondato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
AR LL, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.