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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pasquale Longarini Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis Giudice
Dott.ssa Martina Badano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1180/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...]2, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta
Gaibisso del Foro di Genova;
RICORRENTE
Contro
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui alla Legge 164/1982 (D. Lgs
150/2011).
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.9.2025 il ricorrente ha insistito come nelle conclusioni di cui al ricorso, con una precisazione relativa al nome che intende assumere nei registri anagrafici ( in luogo di RSona_1
RS
, ossia: “1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (Ospedaletti – IM -) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da ad , con tutti i provvedimenti ed i Pt_1 RSona_1 diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici
1 per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari); 2) per
l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio; 3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da maschili
a femminili sia primari che secondari”, mentre il P.M., informato della pendenza del giudizio e degli esiti dell'udienza, ha espresso parere favorevole alle conclusioni del ricorrente.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome di
[...]
va accolta per gli argomenti di seguito esposti. Parte_1
esponeva in atti di essere nato maschio a Sanremo (atto di nascita registrato Parte_1 nel Comune di Ospedaletti - IM - n. 6, parte 2, serie A, anno 1990), di essere di stato civile libero, di risiedere con la propria famiglia di origine (Doc. 1) ancorché in un diverso ed autonomo domicilio, e di non avere figli.
allegava, in questo richiamando la relazione psicologica prodotta sub Doc. 8, di avere Pt_1 percepito fin dall'età scolare una “non corrispondenza tra il suo aspetto fisico e la sua identità di genere, esprimendo questo disallineamento attraverso gesti simbolici, come indossare i vestiti della madre o il desiderio di possedere lineamenti femminili. A partire dagli 11 anni, ha sviluppato un desiderio sessuale coerente con la sua identità di genere femminile, orientato verso il genere maschile, un'informazione che ha condiviso con i genitori già durante la sua prima relazione a 15 anni”.
, come si legge nella relazione sub. Doc. 8, ha convissuto in modo tormentato ed oppositivo Pt_1 con la propria identità biologica maschile, adottando soprattutto negli anni dell'adolescenza e della pubertà comportamenti disfunzionali ed autodistruttivi, che lo hanno condotto, nella comprensibile ricerca affannosa di un'euforia terapeutica e di un equilibrio psicofisico, addirittura all'assunzione di sostanze stupefacenti oltre che ad accedere a frequentazioni affettive instabili, fino alla maturata decisione di intraprendere un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ricercata a partire dalla corretta diagnosi di disforia di genere, allo stesso attribuita (Doc. 5).
Si osserva in proposito come dalla documentazione versata in atti (Docc. 4-6-7-10) emerga che il ricorrente segue da lungo tempo un percorso psicologico ed una terapia ormonale, che nello stesso sia presente una disforia di genere con esordio precoce e come in lui sia conservata la capacità di
2 prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto (“non sono emersi aspetti psicopatologici significativi o tali da controindicare l'inizio del trattamento ormonale”; Doc. 5 Relazione Psichiatrica Dott.
[...]
, intenzione che persiste nel tempo ed è stata riaffermata in udienza davanti al Giudice Per_2
Relatore (30.9.2025), nel cui contesto, peraltro, il ricorrente ha manifestato con lucidità e mitezza RS d'animo la volontà di aggiungere al nome anche il a riprova della convinta Per_1 riappropriazione di una nuova identità di genere ( ). RSona_1
Il Collegio precisa che il ricorrente è stato assunto ad interrogatorio libero ex art. 116 c.p.c. davanti al G.I., in cui è apparso umile, dalla voce suadente, onesto nell'esibire il proprio genere Pt_1 identitario senza inutili ostentazioni anche se di aspetto notevolmente effeminato, molto timido, dolcissimo, ma anche altrettanto determinato nella rettificazione dell'attribuzione di sesso (da maschile a femminile) e nell'accertamento del proprio diritto a procedere agli interventi chirurgici correttivi di riallineamento che si renderanno necessari per completare la già avviata transizione.
Il Collegio osserva, in proposito, come risulta in atti, che la transizione ormonale di è stata di Pt_1 fatto rallentata da alcune complicazioni cliniche specifiche del paziente, ossia l'interruzione del tabagismo e soprattutto il rischio trombotico per ereditarietà, ciò che ha suggerito un dosaggio più graduale.
Tutto quanto premesso, il Tribunale ritiene dunque che i presupposti legali per procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui alla Legge 164/1982 (D. Lgs 150/2011), nonché all'accertamento del diritto del ricorrente di procedere ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili siano pienamente sussistenti, dal momento che, a seguito della più evoluta giurisprudenza costituzionale e di legittimità in seguito meglio indicata, si è pervenuti ad interpretare la disciplina de qua nel senso di ritenere sufficiente all'accoglimento della domanda l'accertamento dell'irreversibile modificazione dei caratteri sessuali di chi ricorre, ossia la verifica della stabile adesione fisiopsichica al nuovo genere sessuale (in questo caso femminile), avvalorata dal percorso di trattamento ormonale intrapreso ed evidente al giudice Relatore (con la condivisione del Collegio), senza necessità di ulteriori indagini ovvero consulenze tecniche d'ufficio.
Si deve considerare in tal senso che anche la più autorevole giurisprudenza ha reso superfluo approfondire con una CTU psico-sessuale la fondatezza della domanda (Cass. 2015, n. 15138; Corte
Cost. n. 143/2024), laddove le relazioni mediche prodotte e l'evidenza processuale acquisita (docc.
4, 5 6, 7 e 8) abbiano già acclarato la sua irreversibile adesione fisiopsichica al nuovo genere maschile,
“a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, a ciò bastando una diagnosi di disforia di genere (v. Trib. Padova sez. I 2025, n. 349; Trib. Perugia sez. II 2021, n. 161; Trib. Trieste
3 2019, n. 125, in De Jure;
ma anche Trib. Imperia 2018, n. 85; Trib. Imperia 16.6.2025; Trib. Imperia
1.7.2025; v. Trib. Piacenza 15.12.2023), come quella al concreto vaglio, disforia a sua volta non influenzata da malattie organiche o disturbi psicopatologici, né tanto meno da interferenze o condizionamenti ambientali, ed anzi la rettificazione del sesso appare indispensabile per evitare che si ripresentino i malesseri che hanno in epoca passata indotto il ricorrente a comportamenti socialmente disfunzionali.
Si è poi in materia condivisibilmente statuito che “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 2015, n. 15138; Trib. Imperia 2018, n. 85).
L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (Cost. 161/1985).
All'udienza del 30.9.2025 si è infatti proceduto alla disamina della documentazione medica allegata ed all'interrogatorio libero del ricorrente, apparso convinta della propria transizione sessuale: dall'accertamento giudiziale in atti risulta quindi che, a fronte di una diagnosi documentata di disforia di genere, , che già presenta un aspetto esteriore effeminato, si trova attualmente Parte_1 in fase di trasformazione, dispone di capacità cognitive e volitive integre ed ha compiuto una scelta pressoché definitiva.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Il Collegio ritiene inoltre fondata la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad effettuare i trattamenti medico-chirurgici necessari allo scopo di adeguare i relativi caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 del D.L. n. 150/2011, "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al
4 trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso" (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024), sicché appare congrua la proposta domanda di mero accertamento di tale diritto, una volta verificata in atti la piena ed irreversibile transizione quantomeno psicologica ed ormonale di genere.
In ordine al regolamento delle spese di lite, poiché il procedimento, per l'assenza di contestazioni, in concreto non aveva ad oggetto la risoluzione di conflitti ma la tutela di un diritto fondamentale della persona (artt. 2 e 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali, CEDU), il Collegio ritiene non doversi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , Parte_1 così provvede: accoglie la domanda;
ordina all' all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (Ospedaletti –
IM -) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da
[...]
ad ; Parte_1 Parte_2 per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione del nome in tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi e previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al più idoneo trattamento medico-chirurgico volto a adeguare i propri caratteri sessuali alla propria personalità psico-fisica sessuale di stampo femminile;
non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi delle Parti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza ed al P.M.
Così deciso in Imperia, nella Camera di Consiglio del Tribunale tenutasi in data 2.10.2025.
Il Presidente
Dott. Pasquale Longarini
Il Giudice est.
5 Dott.ssa Martina Badano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pasquale Longarini Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis Giudice
Dott.ssa Martina Badano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1180/2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...]2, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta
Gaibisso del Foro di Genova;
RICORRENTE
Contro
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui alla Legge 164/1982 (D. Lgs
150/2011).
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.9.2025 il ricorrente ha insistito come nelle conclusioni di cui al ricorso, con una precisazione relativa al nome che intende assumere nei registri anagrafici ( in luogo di RSona_1
RS
, ossia: “1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (Ospedaletti – IM -) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da ad , con tutti i provvedimenti ed i Pt_1 RSona_1 diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici
1 per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, sia primari che secondari); 2) per
l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio; 3) in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale, autorizzare parte ricorrente ad effettuare trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri da maschili
a femminili sia primari che secondari”, mentre il P.M., informato della pendenza del giudizio e degli esiti dell'udienza, ha espresso parere favorevole alle conclusioni del ricorrente.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome di
[...]
va accolta per gli argomenti di seguito esposti. Parte_1
esponeva in atti di essere nato maschio a Sanremo (atto di nascita registrato Parte_1 nel Comune di Ospedaletti - IM - n. 6, parte 2, serie A, anno 1990), di essere di stato civile libero, di risiedere con la propria famiglia di origine (Doc. 1) ancorché in un diverso ed autonomo domicilio, e di non avere figli.
allegava, in questo richiamando la relazione psicologica prodotta sub Doc. 8, di avere Pt_1 percepito fin dall'età scolare una “non corrispondenza tra il suo aspetto fisico e la sua identità di genere, esprimendo questo disallineamento attraverso gesti simbolici, come indossare i vestiti della madre o il desiderio di possedere lineamenti femminili. A partire dagli 11 anni, ha sviluppato un desiderio sessuale coerente con la sua identità di genere femminile, orientato verso il genere maschile, un'informazione che ha condiviso con i genitori già durante la sua prima relazione a 15 anni”.
, come si legge nella relazione sub. Doc. 8, ha convissuto in modo tormentato ed oppositivo Pt_1 con la propria identità biologica maschile, adottando soprattutto negli anni dell'adolescenza e della pubertà comportamenti disfunzionali ed autodistruttivi, che lo hanno condotto, nella comprensibile ricerca affannosa di un'euforia terapeutica e di un equilibrio psicofisico, addirittura all'assunzione di sostanze stupefacenti oltre che ad accedere a frequentazioni affettive instabili, fino alla maturata decisione di intraprendere un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ricercata a partire dalla corretta diagnosi di disforia di genere, allo stesso attribuita (Doc. 5).
Si osserva in proposito come dalla documentazione versata in atti (Docc. 4-6-7-10) emerga che il ricorrente segue da lungo tempo un percorso psicologico ed una terapia ormonale, che nello stesso sia presente una disforia di genere con esordio precoce e come in lui sia conservata la capacità di
2 prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto (“non sono emersi aspetti psicopatologici significativi o tali da controindicare l'inizio del trattamento ormonale”; Doc. 5 Relazione Psichiatrica Dott.
[...]
, intenzione che persiste nel tempo ed è stata riaffermata in udienza davanti al Giudice Per_2
Relatore (30.9.2025), nel cui contesto, peraltro, il ricorrente ha manifestato con lucidità e mitezza RS d'animo la volontà di aggiungere al nome anche il a riprova della convinta Per_1 riappropriazione di una nuova identità di genere ( ). RSona_1
Il Collegio precisa che il ricorrente è stato assunto ad interrogatorio libero ex art. 116 c.p.c. davanti al G.I., in cui è apparso umile, dalla voce suadente, onesto nell'esibire il proprio genere Pt_1 identitario senza inutili ostentazioni anche se di aspetto notevolmente effeminato, molto timido, dolcissimo, ma anche altrettanto determinato nella rettificazione dell'attribuzione di sesso (da maschile a femminile) e nell'accertamento del proprio diritto a procedere agli interventi chirurgici correttivi di riallineamento che si renderanno necessari per completare la già avviata transizione.
Il Collegio osserva, in proposito, come risulta in atti, che la transizione ormonale di è stata di Pt_1 fatto rallentata da alcune complicazioni cliniche specifiche del paziente, ossia l'interruzione del tabagismo e soprattutto il rischio trombotico per ereditarietà, ciò che ha suggerito un dosaggio più graduale.
Tutto quanto premesso, il Tribunale ritiene dunque che i presupposti legali per procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui alla Legge 164/1982 (D. Lgs 150/2011), nonché all'accertamento del diritto del ricorrente di procedere ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili siano pienamente sussistenti, dal momento che, a seguito della più evoluta giurisprudenza costituzionale e di legittimità in seguito meglio indicata, si è pervenuti ad interpretare la disciplina de qua nel senso di ritenere sufficiente all'accoglimento della domanda l'accertamento dell'irreversibile modificazione dei caratteri sessuali di chi ricorre, ossia la verifica della stabile adesione fisiopsichica al nuovo genere sessuale (in questo caso femminile), avvalorata dal percorso di trattamento ormonale intrapreso ed evidente al giudice Relatore (con la condivisione del Collegio), senza necessità di ulteriori indagini ovvero consulenze tecniche d'ufficio.
Si deve considerare in tal senso che anche la più autorevole giurisprudenza ha reso superfluo approfondire con una CTU psico-sessuale la fondatezza della domanda (Cass. 2015, n. 15138; Corte
Cost. n. 143/2024), laddove le relazioni mediche prodotte e l'evidenza processuale acquisita (docc.
4, 5 6, 7 e 8) abbiano già acclarato la sua irreversibile adesione fisiopsichica al nuovo genere maschile,
“a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, a ciò bastando una diagnosi di disforia di genere (v. Trib. Padova sez. I 2025, n. 349; Trib. Perugia sez. II 2021, n. 161; Trib. Trieste
3 2019, n. 125, in De Jure;
ma anche Trib. Imperia 2018, n. 85; Trib. Imperia 16.6.2025; Trib. Imperia
1.7.2025; v. Trib. Piacenza 15.12.2023), come quella al concreto vaglio, disforia a sua volta non influenzata da malattie organiche o disturbi psicopatologici, né tanto meno da interferenze o condizionamenti ambientali, ed anzi la rettificazione del sesso appare indispensabile per evitare che si ripresentino i malesseri che hanno in epoca passata indotto il ricorrente a comportamenti socialmente disfunzionali.
Si è poi in materia condivisibilmente statuito che “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 2015, n. 15138; Trib. Imperia 2018, n. 85).
L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (Cost. 161/1985).
All'udienza del 30.9.2025 si è infatti proceduto alla disamina della documentazione medica allegata ed all'interrogatorio libero del ricorrente, apparso convinta della propria transizione sessuale: dall'accertamento giudiziale in atti risulta quindi che, a fronte di una diagnosi documentata di disforia di genere, , che già presenta un aspetto esteriore effeminato, si trova attualmente Parte_1 in fase di trasformazione, dispone di capacità cognitive e volitive integre ed ha compiuto una scelta pressoché definitiva.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Il Collegio ritiene inoltre fondata la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad effettuare i trattamenti medico-chirurgici necessari allo scopo di adeguare i relativi caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 del D.L. n. 150/2011, "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al
4 trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso" (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024), sicché appare congrua la proposta domanda di mero accertamento di tale diritto, una volta verificata in atti la piena ed irreversibile transizione quantomeno psicologica ed ormonale di genere.
In ordine al regolamento delle spese di lite, poiché il procedimento, per l'assenza di contestazioni, in concreto non aveva ad oggetto la risoluzione di conflitti ma la tutela di un diritto fondamentale della persona (artt. 2 e 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali, CEDU), il Collegio ritiene non doversi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , Parte_1 così provvede: accoglie la domanda;
ordina all' all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di nascita (Ospedaletti –
IM -) la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome anagrafico da
[...]
ad ; Parte_1 Parte_2 per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di Nascita, di Residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione del nome in tutti i documenti di riconoscimento, passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi e previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al più idoneo trattamento medico-chirurgico volto a adeguare i propri caratteri sessuali alla propria personalità psico-fisica sessuale di stampo femminile;
non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi delle Parti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza ed al P.M.
Così deciso in Imperia, nella Camera di Consiglio del Tribunale tenutasi in data 2.10.2025.
Il Presidente
Dott. Pasquale Longarini
Il Giudice est.
5 Dott.ssa Martina Badano
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