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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1801/2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Debora FERRERO, elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Cigna n. 2, OV (CN) presso il difensore Avv. Debora FERRERO
e con il patrocinio dell'Avv. Nadia MAUNERO, elettivamente domiciliato in Via Parte_2
Cesare Battisti n. 9, Fossano (CN) presso il difensore Avv. Nadia MAUNERO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in San Michele OV (CN) il 25/07/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2009; che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nato a [...] l'[...] e nato a [...] il [...]; Persona_3 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 28/01/2020 nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto pubblicato il 04/03/2020;
che sin dalla data di comparizione il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava termine per il deposito delle stesse sino al 13/09/2024.
Il giudice relatore, stante il mancato deposito delle note scritte da parte dell'Avv. Ferrero assegnava nuovo termine sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 18/09/2024 in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni ivi riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 23/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_1 Per_2 Per_3 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/07/2009 in San Michele OV (CN) da:
[...]
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il Pt_1 Parte_2
27/04/1977, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San
Michele OV (CN) al n. 3, Parte I dell'anno 2009, alle
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel rispetto reciproco;
2) la Sig.ra vive nell'immobile, già residenza coniugale e di sua proprietà esclusiva, sito in San Michele OV, Via Pt_1
A. Nielli, 1, gravato da mutuo ipotecario, con rata di € 357 mensili;
3) il Sig. vive in immobile di sua proprietà esclusiva, sito in San Michele OV, Via del Podio, 4, gravato da Pt_2 mutuo ipotecario, con rata di € 207 mensili;
4) i figli minori vengono affidati ai genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre.
5) il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- settimana A: dal martedì ore 17.00 sino al mercoledì ore 8.00 e dal venerdì ore 17.00 alla domenica ore 21;
- settimana B: dal martedì ore 17.00 al mercoledì ore 8.00 e dal giovedì al venerdì ore 8.00, in tale occasione i ragazzi consumeranno il pranzo del giovedì a casa del padre in compagnia della nonna paterna compatibilmente con i suoi impegni;
6) Le vacanze natalizie saranno suddivise, ad anni alterni, per il periodo dall'inizio delle vacanze e sino a Capodanno e da
Capodanno sino all'inizio della scuola, con sospensione dell'ordinario calendario settimanale.
In ogni caso, secondo le tradizioni di famiglia, i figli trascorreranno con la madre o con il padre in modo alternato la Vigilia, il giorno di Natale oppure il giorno di S. Stefano.
Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì, con sospensione dell'ordinario calendario settimanale.
7) I figli trascorreranno le altre festività ed eventuali “ponti” (1° novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
festa patronale ecc.) durante l'anno in modo alterno con i genitori.
8) I figli durante l'estate trascorreranno con il padre e con la madre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, in cui verrà sospeso l'ordinario calendario settimanale.
9) Nel caso in cui il padre dovrà lavorare in trasferta, i figli, trascorreranno il tempo di permanenza presso la casa paterna, stabilito dal precedente punto 5) in compagnia della nonna paterna o con persona di fiducia del sig. Pt_2
10) il Sig. corrisponderà mensilmente, alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli fino al Pt_2 Pt_1 raggiungimento della loro indipendenza economica la somma di € 120,00 (centoventi/00) ciascuno, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario;
11) la Sig.ra provvederà all'acquisto dei prodotti per celiaci mediante utilizzo delle tessere sanitarie dei figli maggiori e, Pt_1 mensilmente, consegnerà al padre una quantità di prodotti (concordati con i ragazzi) di importo pari ad € 60,00 (euro sessanta/00). 12) il padre contribuirà, inoltre, alla metà delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Torino.
13) I genitori concordano sin d'ora che il costo relativo al campus estivo/estate ragazzi per il figlio cui per esigenze Per_3 lavorative della madre questi dovrà essere affidato, verrà suddiviso al 50% per un numero minimo di 2 settimane e massimo di 4 settimane.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto e le pezze giustificative delle spese sostenute ogni mese ed il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 25 del mese successivo;
14) i documenti fiscali relativi a spese deducibili dovranno essere intestati al minore
15) i genitori concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall verrà richiesto e CP_1 percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra dando reciprocamente atto che di questo si è tenuto conto nella Pt_1 quantificazione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento di cui al precedente punto 10). Ad oggi l'importo di tale assegno ammonta ad € 780,00.
16) La sig.ra rinuncia a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti del sig. relativamente a somme non percepite Pt_1 Pt_2
a titolo di assegno di mantenimento fino alla data del presente ricorso.
17) Il sig. a fronte di tale rinuncia si impegna ad accendere, entro la fine del prossimo mese di luglio 2024, libretto Pt_2 bancario nominativo intestato al figlio e ad entrambi i genitori, versando in 10 rate mensili, la somma di Persona_3
€ 500,00.
18) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore.
19) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa e/o assegno di carattere economico e/o alimentare e di aver regolato, con il trasferimento di cui ai precedenti punti, ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione.
20) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti e l'Avv. Debora Ferrero e l'Avv. Nadia
Maunero con la sottoscrizione delle note rinunciano al vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.F.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Michele OV di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1801/2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Debora FERRERO, elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Cigna n. 2, OV (CN) presso il difensore Avv. Debora FERRERO
e con il patrocinio dell'Avv. Nadia MAUNERO, elettivamente domiciliato in Via Parte_2
Cesare Battisti n. 9, Fossano (CN) presso il difensore Avv. Nadia MAUNERO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in San Michele OV (CN) il 25/07/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2009; che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nato a [...] l'[...] e nato a [...] il [...]; Persona_3 che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 28/01/2020 nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto pubblicato il 04/03/2020;
che sin dalla data di comparizione il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava termine per il deposito delle stesse sino al 13/09/2024.
Il giudice relatore, stante il mancato deposito delle note scritte da parte dell'Avv. Ferrero assegnava nuovo termine sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 18/09/2024 in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni ivi riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 23/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_1 Per_2 Per_3 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/07/2009 in San Michele OV (CN) da:
[...]
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il Pt_1 Parte_2
27/04/1977, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San
Michele OV (CN) al n. 3, Parte I dell'anno 2009, alle
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel rispetto reciproco;
2) la Sig.ra vive nell'immobile, già residenza coniugale e di sua proprietà esclusiva, sito in San Michele OV, Via Pt_1
A. Nielli, 1, gravato da mutuo ipotecario, con rata di € 357 mensili;
3) il Sig. vive in immobile di sua proprietà esclusiva, sito in San Michele OV, Via del Podio, 4, gravato da Pt_2 mutuo ipotecario, con rata di € 207 mensili;
4) i figli minori vengono affidati ai genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre.
5) il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- settimana A: dal martedì ore 17.00 sino al mercoledì ore 8.00 e dal venerdì ore 17.00 alla domenica ore 21;
- settimana B: dal martedì ore 17.00 al mercoledì ore 8.00 e dal giovedì al venerdì ore 8.00, in tale occasione i ragazzi consumeranno il pranzo del giovedì a casa del padre in compagnia della nonna paterna compatibilmente con i suoi impegni;
6) Le vacanze natalizie saranno suddivise, ad anni alterni, per il periodo dall'inizio delle vacanze e sino a Capodanno e da
Capodanno sino all'inizio della scuola, con sospensione dell'ordinario calendario settimanale.
In ogni caso, secondo le tradizioni di famiglia, i figli trascorreranno con la madre o con il padre in modo alternato la Vigilia, il giorno di Natale oppure il giorno di S. Stefano.
Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore dal giovedì al sabato oppure dalla domenica al martedì, con sospensione dell'ordinario calendario settimanale.
7) I figli trascorreranno le altre festività ed eventuali “ponti” (1° novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
festa patronale ecc.) durante l'anno in modo alterno con i genitori.
8) I figli durante l'estate trascorreranno con il padre e con la madre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, in cui verrà sospeso l'ordinario calendario settimanale.
9) Nel caso in cui il padre dovrà lavorare in trasferta, i figli, trascorreranno il tempo di permanenza presso la casa paterna, stabilito dal precedente punto 5) in compagnia della nonna paterna o con persona di fiducia del sig. Pt_2
10) il Sig. corrisponderà mensilmente, alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli fino al Pt_2 Pt_1 raggiungimento della loro indipendenza economica la somma di € 120,00 (centoventi/00) ciascuno, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario;
11) la Sig.ra provvederà all'acquisto dei prodotti per celiaci mediante utilizzo delle tessere sanitarie dei figli maggiori e, Pt_1 mensilmente, consegnerà al padre una quantità di prodotti (concordati con i ragazzi) di importo pari ad € 60,00 (euro sessanta/00). 12) il padre contribuirà, inoltre, alla metà delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Torino.
13) I genitori concordano sin d'ora che il costo relativo al campus estivo/estate ragazzi per il figlio cui per esigenze Per_3 lavorative della madre questi dovrà essere affidato, verrà suddiviso al 50% per un numero minimo di 2 settimane e massimo di 4 settimane.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto e le pezze giustificative delle spese sostenute ogni mese ed il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 25 del mese successivo;
14) i documenti fiscali relativi a spese deducibili dovranno essere intestati al minore
15) i genitori concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall verrà richiesto e CP_1 percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra dando reciprocamente atto che di questo si è tenuto conto nella Pt_1 quantificazione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento di cui al precedente punto 10). Ad oggi l'importo di tale assegno ammonta ad € 780,00.
16) La sig.ra rinuncia a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti del sig. relativamente a somme non percepite Pt_1 Pt_2
a titolo di assegno di mantenimento fino alla data del presente ricorso.
17) Il sig. a fronte di tale rinuncia si impegna ad accendere, entro la fine del prossimo mese di luglio 2024, libretto Pt_2 bancario nominativo intestato al figlio e ad entrambi i genitori, versando in 10 rate mensili, la somma di Persona_3
€ 500,00.
18) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore.
19) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa e/o assegno di carattere economico e/o alimentare e di aver regolato, con il trasferimento di cui ai precedenti punti, ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione.
20) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti e l'Avv. Debora Ferrero e l'Avv. Nadia
Maunero con la sottoscrizione delle note rinunciano al vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.F.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Michele OV di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi