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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 572/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità ex art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 572/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Sindaco pt. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Raffaele Marciano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via Donizetti, 4
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il in persona Parte_1
del Sindaco pt, impugnava la sentenza n. 3100/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Nola, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 0712013005742043, con condanna del al pagamento delle spese processuali. Parte_1
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, posto che l'attore aveva iscritto a ruolo, sempre innanzi al Giudice di Pace di pagina 2 di 6 Nola, un precedente giudizio di opposizione recante n.r.g. 2573/19 per l'annullamento della medesima cartella esattoriale n. 0712013005742043, conclusosi con sentenza n.2754/2019 di rigetto dell'opposizione.
Contestava ancora l'omessa notifica dell'atto introduttivo relativo al giudizio impugnato, che aveva impedito al l'esercizio del diritto di difesa, in piena Parte_1
violazione dell'art. 101 c.p.c. Eccepiva altresì l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto tali da poter dichiarare la prescrizione del credito vantato dal Parte_1
nonché, la carenza di motivazione in violazione dell'art. 132 II comma cpc, in virtù di una scarna motivazione della sentenza.
Per questi motivi
, l'appellante, previa richiesta di sospensione della sentenza gravata, chiedeva di annullare la sentenza n. 3100/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola nel giudizio recante rg. 4853/2020 e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dall'appellata in primo grado.
rimaneva contumace e, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa Controparte_1
veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato è merita di essere accolto.
Va preliminarmente dichiara la contumacia di , il quale, benchè Controparte_1
regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Va dichiarata, inoltre, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt.342
e 164 c.p.c.
Ciò premesso, tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello relativo alla violazione del principio del cd. ne bis in idem, di cui all'art. 2909 c.c.
Sul punto, l'appellante ha dedotto la violazione del predetto principio per l'esistenza di un precedente giudicato tra le medesime parti e relativo alla stessa cartella esattoriale.
La doglianza è fondata. Risulta infatti dagli atti che aveva Controparte_1
precedentemente incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nola il giudizio pagina 3 di 6 recante R.g. 2578/2019, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n.0712013005742043 e che detto giudizio si era concluso con sentenza n. 2754/2019 di rigetto della domanda.
Orbene, nella fattispecie, non risulta sia stato proposto gravame avverso la sentenza sopra menzionata e, tenuto conto che la cartella esattoriale impugnata nel giudizio recante rg. 2578/2019 corrisponde a quella impugnata nel giudizio recante rg.
4853/2020, l'appello va accolto per violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art 2909 cc.
In proposito occorre premettere che la Cassazione ha precisato che il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art.324 c.p.c.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) - è intangibile, nei limiti del dedotto e del deducibile, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (Cass. 12.12.1995 n.12701).
Secondo il suddetto principio processuale, se un giudizio è stato definito con sentenza passata in giudicato, non è possibile promuoverlo di nuovo nei confronti delle stesse parti e per lo stesso fatto che ne ha costituito l'oggetto.
Sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 25862 del 21.12.2010, secondo cui "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla
pagina 4 di 6 rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..".
Sicché, sulla base di tali argomentazioni, va rilevato che la sentenza n.3100/2020 costituisce un duplicato della sentenza n. 2754/2019, e di conseguenza va dichiarata l'improponibilità della seconda opposizione avanzata da (n.rg. Controparte_1
4853/2020), culminata con la sentenza oggetto della presente impugnazione (sentenza n.
3100/2020).
, dopo aver ottenuto la sentenza di rigetto n. 2754/2019, avrebbe dovuto Controparte_1
proporre gravame e non incardinare una nuova opposizione avverso la medesima cartella, già oggetto di accertamento.
Peraltro, va aggiunto che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, “sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ( cfr. Cass. civ. n.
27161/2018, Cassazione sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021; cfr. anche Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018).
Pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza di primo grado e l'opposizione va dichiarata improponibile.
Deve dichiararsi, pertanto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto, per il giudizio di primo grado restano a carico della parte attrice, stante la contumacia di parte convenuta. Per il presente giudizio, invece, vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3100/2020 emessa dal Giudice di pace di Nola così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improponibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 0712013005742043;
c) Nulla per le spese del primo grado di giudizio;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1
giudizio, liquidandole in euro 396,50 in favore del in persona Parte_1
del Sindaco p.t., di cui euro 332,00 per compensi ed euro 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Nola, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità ex art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza.
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 572/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Sindaco pt. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Raffaele Marciano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via Donizetti, 4
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il in persona Parte_1
del Sindaco pt, impugnava la sentenza n. 3100/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Nola, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 0712013005742043, con condanna del al pagamento delle spese processuali. Parte_1
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, posto che l'attore aveva iscritto a ruolo, sempre innanzi al Giudice di Pace di pagina 2 di 6 Nola, un precedente giudizio di opposizione recante n.r.g. 2573/19 per l'annullamento della medesima cartella esattoriale n. 0712013005742043, conclusosi con sentenza n.2754/2019 di rigetto dell'opposizione.
Contestava ancora l'omessa notifica dell'atto introduttivo relativo al giudizio impugnato, che aveva impedito al l'esercizio del diritto di difesa, in piena Parte_1
violazione dell'art. 101 c.p.c. Eccepiva altresì l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto tali da poter dichiarare la prescrizione del credito vantato dal Parte_1
nonché, la carenza di motivazione in violazione dell'art. 132 II comma cpc, in virtù di una scarna motivazione della sentenza.
Per questi motivi
, l'appellante, previa richiesta di sospensione della sentenza gravata, chiedeva di annullare la sentenza n. 3100/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola nel giudizio recante rg. 4853/2020 e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dall'appellata in primo grado.
rimaneva contumace e, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa Controparte_1
veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato è merita di essere accolto.
Va preliminarmente dichiara la contumacia di , il quale, benchè Controparte_1
regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
Va dichiarata, inoltre, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt.342
e 164 c.p.c.
Ciò premesso, tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello relativo alla violazione del principio del cd. ne bis in idem, di cui all'art. 2909 c.c.
Sul punto, l'appellante ha dedotto la violazione del predetto principio per l'esistenza di un precedente giudicato tra le medesime parti e relativo alla stessa cartella esattoriale.
La doglianza è fondata. Risulta infatti dagli atti che aveva Controparte_1
precedentemente incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nola il giudizio pagina 3 di 6 recante R.g. 2578/2019, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n.0712013005742043 e che detto giudizio si era concluso con sentenza n. 2754/2019 di rigetto della domanda.
Orbene, nella fattispecie, non risulta sia stato proposto gravame avverso la sentenza sopra menzionata e, tenuto conto che la cartella esattoriale impugnata nel giudizio recante rg. 2578/2019 corrisponde a quella impugnata nel giudizio recante rg.
4853/2020, l'appello va accolto per violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art 2909 cc.
In proposito occorre premettere che la Cassazione ha precisato che il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art.324 c.p.c.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) - è intangibile, nei limiti del dedotto e del deducibile, in base al principio del divieto del ne bis in idem, che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto (Cass. 12.12.1995 n.12701).
Secondo il suddetto principio processuale, se un giudizio è stato definito con sentenza passata in giudicato, non è possibile promuoverlo di nuovo nei confronti delle stesse parti e per lo stesso fatto che ne ha costituito l'oggetto.
Sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 25862 del 21.12.2010, secondo cui "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla
pagina 4 di 6 rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..".
Sicché, sulla base di tali argomentazioni, va rilevato che la sentenza n.3100/2020 costituisce un duplicato della sentenza n. 2754/2019, e di conseguenza va dichiarata l'improponibilità della seconda opposizione avanzata da (n.rg. Controparte_1
4853/2020), culminata con la sentenza oggetto della presente impugnazione (sentenza n.
3100/2020).
, dopo aver ottenuto la sentenza di rigetto n. 2754/2019, avrebbe dovuto Controparte_1
proporre gravame e non incardinare una nuova opposizione avverso la medesima cartella, già oggetto di accertamento.
Peraltro, va aggiunto che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, “sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ( cfr. Cass. civ. n.
27161/2018, Cassazione sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021; cfr. anche Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018).
Pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza di primo grado e l'opposizione va dichiarata improponibile.
Deve dichiararsi, pertanto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto, per il giudizio di primo grado restano a carico della parte attrice, stante la contumacia di parte convenuta. Per il presente giudizio, invece, vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3100/2020 emessa dal Giudice di pace di Nola così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improponibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 0712013005742043;
c) Nulla per le spese del primo grado di giudizio;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1
giudizio, liquidandole in euro 396,50 in favore del in persona Parte_1
del Sindaco p.t., di cui euro 332,00 per compensi ed euro 64,50 per spese, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Nola, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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