Articolo 7 della Legge 21 agosto 1963, n. 1208
Articolo 6
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2 ottobre 1963
Art. 7.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 22 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1963-64 e' stabilito in 190.

Entrata in vigore il 2 ottobre 1963