Art. 7.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 22 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1963-64 e' stabilito in 190.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 22 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1963-64 e' stabilito in 190.