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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7166/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Sforza Carmela Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.08.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della indennità di accompagnamento (essendo stata già riconosciuta nella precedente fase di giudizio la pensione di inabilità civile con decorrenza differita). Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate e allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “il sig. Per_1 Pt_1
è interessato da affezioni di tale gravità e natura da vedere ridotta la propria capacità
[...] lavorativa in misura del 100%. Il complesso invalidante riscontrato non crea le condizioni per vedere
pagina 1 di 3 riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
2. La suddetta condizione non era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021) ma insorta successivamente (settembre 2022) per le motivazioni su esposte”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e sottoposto nuovamente a visita il periziando in data 29.09.2025, il C.T.U. ha così esposto: “Sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e del quadro clinico rilevato all'atto della visita peritale non ritengo che il sig. sia interessato da affezioni di tale Pt_1 gravità e natura da impedirli di attendere in maniera autonoma ai normali atti della vita quotidiana
e/o di deambulare. Non ritengo determinante ai fini della concessione di quanto richiesto il riferimento alla visita geriatrica eseguita in data 26 -07 -2023 la quale riferisce di: ” … … ridotta autonomia della marcia … ….. ”. Va precisato che le conclusioni dei Test ADL,IADL,MMSE volti a valutare l'abilità nello svolgimento delle attività essenziali e strumentali della vita quotidiana nonché la capacità cognitiva della persona risultano in linea di principio sprovviste di decisiva valenza sul piano medico -legale in quanto si fondano su libere risposte del p -te (cfr. Trib. Napoli -Sez. Lav.., 22 -
03 -2023 n° 1995) rivelandosi nella fattispecie in esame vieppiù non determinanti. A scopo didattico posso altresì segnalare che il ricorrente è in regolare possesso di Patente automobilista tipo B e che in occasione della Visita Peritale ha regolarmente guidato la propria auto sino al luogo peritale”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (“
1. A mio parere il sig. non è interessato da affezioni di tale gravità e natura da creare Parte_1 le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto in grado di attendere autonomamente ai normali atti della vita quotidiana e/o di deambulare.
2. La suddetta condizione era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa e non ha subito sostanziali modifiche nel corso del procedimento giudiziario”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere della pensione di inabilità civile da novembre 2022, con rigetto dell'opposizione.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a CP_ carico dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità Parte_1 civile da novembre 2022 e, per il resto, rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de AL
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7166/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Sforza Carmela Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.08.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della indennità di accompagnamento (essendo stata già riconosciuta nella precedente fase di giudizio la pensione di inabilità civile con decorrenza differita). Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate e allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “il sig. Per_1 Pt_1
è interessato da affezioni di tale gravità e natura da vedere ridotta la propria capacità
[...] lavorativa in misura del 100%. Il complesso invalidante riscontrato non crea le condizioni per vedere
pagina 1 di 3 riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
2. La suddetta condizione non era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021) ma insorta successivamente (settembre 2022) per le motivazioni su esposte”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e sottoposto nuovamente a visita il periziando in data 29.09.2025, il C.T.U. ha così esposto: “Sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e del quadro clinico rilevato all'atto della visita peritale non ritengo che il sig. sia interessato da affezioni di tale Pt_1 gravità e natura da impedirli di attendere in maniera autonoma ai normali atti della vita quotidiana
e/o di deambulare. Non ritengo determinante ai fini della concessione di quanto richiesto il riferimento alla visita geriatrica eseguita in data 26 -07 -2023 la quale riferisce di: ” … … ridotta autonomia della marcia … ….. ”. Va precisato che le conclusioni dei Test ADL,IADL,MMSE volti a valutare l'abilità nello svolgimento delle attività essenziali e strumentali della vita quotidiana nonché la capacità cognitiva della persona risultano in linea di principio sprovviste di decisiva valenza sul piano medico -legale in quanto si fondano su libere risposte del p -te (cfr. Trib. Napoli -Sez. Lav.., 22 -
03 -2023 n° 1995) rivelandosi nella fattispecie in esame vieppiù non determinanti. A scopo didattico posso altresì segnalare che il ricorrente è in regolare possesso di Patente automobilista tipo B e che in occasione della Visita Peritale ha regolarmente guidato la propria auto sino al luogo peritale”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (“
1. A mio parere il sig. non è interessato da affezioni di tale gravità e natura da creare Parte_1 le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto in grado di attendere autonomamente ai normali atti della vita quotidiana e/o di deambulare.
2. La suddetta condizione era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa e non ha subito sostanziali modifiche nel corso del procedimento giudiziario”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere della pensione di inabilità civile da novembre 2022, con rigetto dell'opposizione.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a CP_ carico dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità Parte_1 civile da novembre 2022 e, per il resto, rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de AL
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