Versione
17 novembre 2017
17 novembre 2017
Art. 5. Misure per il contrasto dell'abbandono
di immobili nei piccoli comuni 1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
di immobili nei piccoli comuni 1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/10/2025, n. 18694Provvedimento: […] La Commissione, in considerazione della prospettata acquisizione degli immobili oggetto di intervento (non ancora nella disponibilità degli Enti), ha contestato l'erroneo inquadramento della proposta nella classe di intervento di cui all'articolo 2, comma 7 lett. a) del DPCM del 16.05.2022 (“ qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico ”), anziché nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2, comma 7 lett. d) (“ acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (…) ”).Leggi di più...
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