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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10333 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 18488/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Sonia Franzese, Avv. Raffaella Cugnetto) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della
Legge 118/1971, riconosciuto con il decreto di omologa del 28.11.2024 (RG 8210/2024) a decorrere dal mese di gennaio 2024, oltre accessori di legge.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 09.12.2024 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna CP_1
sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1
contumace.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 9 dicembre 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 21 maggio 2025.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi alla CP_1
pensione di inabilità ex art. 12 della Legge 118/1971, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.01.2024, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il giudice
NN CO
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 18488/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Sonia Franzese, Avv. Raffaella Cugnetto) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della
Legge 118/1971, riconosciuto con il decreto di omologa del 28.11.2024 (RG 8210/2024) a decorrere dal mese di gennaio 2024, oltre accessori di legge.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 09.12.2024 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna CP_1
sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1
contumace.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 9 dicembre 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 21 maggio 2025.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi alla CP_1
pensione di inabilità ex art. 12 della Legge 118/1971, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.01.2024, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il giudice
NN CO
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
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