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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03-Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa di I^ grado iscritta il 29.06.2023 e segnata dal N° R.G.A.C. 7951/2023, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina ABBATE del Parte_1
Foro di Firenze
-Opponente a CP_1 contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed, in Controparte_2 sua vece, la procuratrice , a sua volta legittimata in virtù di Controparte_3 procura a rogito Notaio di Milano (rep. 58952 e racc. 15958) rilasciata Persona_1 dall'originaria mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a., in persona del suo Direttore generale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo CP_4
BLANDINO del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arianna TABARRACCI
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 1374 del 6.4.2021
Conclusioni
Parte opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati dall'opponente con e Parte_2
e precisamente delle clausole indicate con i nn. 2, 8 e 9 e 10, conseguentemente, determinata CP_5
l'illegittimità delle clausole suddette, revocare il decreto ingiuntivo emesso e per cui è causa;
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di CTU contabile al fine di accertare l'importo del capitale residuo alla data del passaggio a sofferenza delle due posizioni debitorie, la misura degli interessi applicati con determinazione del TAEG e del TEG, l'importo della clausola penale ed il relativo tasso ed al fine di accertare se il tasso applicato al caso di specie è inferiore o meno al limite previsto dall'art. 2 della L. 108/96, come modificato dal decreto legge 13.05.2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12.07.2011 n. 106. Con vittoria di spese e compensi.
Parte opposta: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, IN TESI rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. IN SUBORDINE accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per l'importo Controparte_2 Parte_1 di € 17.365,81, oltre interessi come liquidati dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
Esposizione dei fatti
Dall'esame degli atti di causa risulta che a stipulato: Parte_1
--in data 7.5.2012 il contratto di finanziamento nr. 4399829 con Parte_2
(Gruppo MONTE PASCHI DI SIENA) ottenendo la somma di euro 10.000,00, da restituire in nr. 72 rate mensili di euro 186,69 ciascuna;
veniva poi Parte_2 incorporata da per effetto della relativa fusione del 27.3.2015; questa, a sua CP_5 volta, cedeva pro soluto a il credito nel contesto di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione ex lege nr. 130/1999 e art. 58 del D.lgs. 385/1993, di cui veniva dato avviso in G.U. nr. 75 del 2.7.2015;
--in data 30.5.2011 il contratto di finanziamento nr. 4071070 con Parte_2
(Gruppo MONTE PASCHI DI SIENA) per l'importo di euro 4.000,00, da restituire in
[...] nr. 60 rate mensili di euro 92,45 ciascuna;
veniva poi incorporata da Parte_2 per effetto della relativa fusione del 27.3.2015; questa, a sua volta, cedeva pro CP_5 soluto a il credito nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_2 ex lege 130/1999 e art. 58 del D.lgs. 385/1993, di cui veniva dato avviso in G.U. nr. 75 del 2.7.2015;
A fronte della morosità maturata, depositava ricorso Controparte_2 monitorio presso il Tribunale di Firenze per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 17.365,61, oltre interessi di mora fino al saldo, come da contratto del
23.6.2015, oltre le spese processuali del monitorio, liquidate in euro 540 per compensi ed euro 145,50 per esborsi e accessori di legge.
Il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso ed emetteva il D.I. nr. 1374/2021 in data 6.4.2021 che veniva notificato a in data 10.7.2021 e, non venendo Parte_1 opposto, diveniva esecutivo il 2.11.2021; seguiva la notifica in data 29.11.2021 del precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 19.015,22.
2 , ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse divenuto inefficace in Parte_1 quanto la notifica del decreto non era stata effettuata nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c. ovvero entro 60 gg. dalla sua pronuncia, depositava dinanzi al giudice del monitorio ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. per la dichiarazione di inefficacia del D.I. n.
1374/2021 che veniva poi rigettato.
Al contempo, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. con la quale chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del
D.I. e, nel merito, per far dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 29.11.2021.
In tale causa (R.G. n. 831/2022) all'udienza del 18.5.2023 , alla Parte_1 luce della sentenza della Cass. SS. UU. n. 9479/23, chiedeva termine per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il D.I., posto che il giudice del monitorio, in considerazione della qualità di consumatore di , non aveva effettuato alcun Parte_1 tipo di controllo di ufficio circa l'eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione disponeva in conformità (“vista la sentenza di cui sopra e ritenuto di dover procedere come previsto nella stessa, avvisa il debitore che entro 40 giorni dal presente provvedimento può proporre opposizione tardiva al D.I. ex art. 650 cpc al solo fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso D.I.”).
a proposto, in questa sede, opposizione tardiva ex art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il D.I. n. 1374/2021, chiedendone la revoca, contestando la debenza della somma ingiunta e deducendo che il D.I. era stato emesso senza l'effettuazione del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti di finanziamento nr. 4399829 e nr. 4071070, controllo che avrebbe dovuto essere effettuato d'ufficio dal giudice del procedimento monitorio in quanto, trattandosi di contratti relativi a prestito al consumo, sarebbero assoggettati oltre che alle norme codicistiche anche alla disciplina del Codice del Consumo.
In particolare, ha dedotto;
a) che i contratti di finanziamento sottoscritti da ontenevano clausole vessatorie - sia sotto il profilo codicistico che Parte_1 sotto il profilo del Codice del Consumo - soprattutto con riguardo agli interessi moratori, agli oneri, costi e spese da applicarsi a tali contratti in caso di ritardo nei pagamenti e di decadenza dal beneficio del termine;
b) che, a fronte di un saldo debitore (come da estratto conto prodotto in allegato al ricorso per D.I.) di euro 10.893,38 (derivante dalla somma di euro 8.547,10 ed euro 2.346,28), che sembrava calcolato alla data del 30.9.2013, alla data del 23.6.2015 il saldo debitore veniva indicato in euro 17.365,81 senza che
3 fossero allegati e specificati il conteggio analitico di quanto richiesto e l'effettivo tasso di interesse applicato.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la società , nella Controparte_2 qualità sopra precisata, contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni, come sopra riportate, denunciando la dilatorietà dell'opposizione.
L'istanza di sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto non è stata accolta (v. decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato il 10.10.2023, ritenuti non sussistenti i relativi presupposti).
Parte opposta è stata onerata di promuovere presso ente accreditato la procedura di mediazione e la prima udienza è stata differita al 2.2.2024.
Con ordinanza depositata in data 5.2.2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione espletata da parte opposta, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.6.2024 con assegnazione rispetto a questa dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; con ordinanza depositata il 28.6.2024 è stata rigettata ogni istanza istruttoria ed è stata fissata l'udienza del 21.2.2025 per la precisazione delle conclusioni (trattandosi di rito ante Cartabia) mediante il deposito di note scritte;
rassegnate le conclusioni all'udienza figurata del
21.2.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Correttamente il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha consentito a
– in attuazione a quanto statuito dalla sentenza della Cass. SS. UU. n. Parte_1
9479/2023 – di instaurare il presente procedimento, in attuazione del principio del diritto euro unitario che non consente al decreto ingiuntivo non opposto di dar luogo ad un giudicato stabile e intangibile, posto che deve essere sempre garantito l'accesso alla tutela giurisdizionale al consumatore, anche in sede esecutiva ed attuativa del diritto accertato, mediante la riattivazione del contraddittorio sulla questione pregiudiziale eventualmente non affrontata (concernente l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto).
Non è tollerato, difatti, dall'ordinamento che, in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del consumatore, il D.I. medesimo sia considerato coperto da giudicato e precluso il controllo sull'attività che il Giudice del monitorio avrebbe dovuto effettuare (fornendo motivazione) circa l'abusività delle clausole contrattuali.
0o0
I motivi di opposizione sono così riassunti:
(A)
4 Parte opponente ritiene “vessatorie” – perché non specificatamente sottoscritte ex art. 1341 2° co. c.c. e perché sostanzierebbero un significativo squilibrio tra le parti in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo per esporre il contraente debole all'applicazione di tassi di interessi, oneri e costi non meglio identificati ed impossibili da accertare - le seguenti clausole contenute nei contratti di finanziamento:
---relativamente al contratto nr. 4399289:
---l'art. 2 (Ulteriori costi) laddove prevede che sono escluse dal calcolo del Taeg quelle per eventuali interventi domiciliari o telefonici: 15% dell'importo scaduto, penale di decadenza del beneficio del termine/costituzione in mora 8% dell'importo dovuto con un minimo di euro 77,47 ed un massimo di euro 258,23; eventuali spese in caso di inadempimento;
-- l'art. 8 (Ritardi nei pagamenti) laddove prevede che il ritardo nei pagamenti delle rate di finanziamento comporta l'applicazione di interessi moratori nella misura del
15,96% su base annua ..il ritardo nei pagamenti suindicati comporta inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta e per eventuali interventi domiciliari e/o telefonici svolti, nella misura del 15% del saldo esposto in estratto conto oltre alle eventuali spese legali sostenute;
--l'art. 9 (decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto) laddove prescrive che dalla data della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto decoreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96% su base annua;
--relativamente al contratto nr. 4071070:
--l'art. 8 (ritardi nei pagamenti); come sopra
--l'art. 10 (decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto) laddove prevede una penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto con un minimo di euro
77,47 ed un massimo di euro 258,23; in caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto decoreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al 15,96% su base annua.
(B)
Gli interessi moratori previsti in contratto del 23.6.2015 – liquidati anche dal giudice del monitorio – non sarebbero determinati, tanto che non risulterebbe giustificata la differenza tra il saldo debitore di euro 10.893,38 alla data del 30.09.2013 e quella di euro
17.365,81 calcolato alla data del 23.6.2015.
0o0
5 Ciò premesso:
---il motivo (A) non è fondato: l'eccezione di nullità/inefficacia ex art 1341 primo comma c.c. delle clausole asseritamente vessatorie non è meritevole di accoglimento, considerato che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria risulta rispettato, stante il richiamo numerico alle singole clausole operato, rispettivamente, a pag. 3 del contratto nr. 4399829 ed a pag. 2 del contratto nr. 4071070.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che <nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto>> (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4126 del 14.2.2024; Cass. civ., Sez. III, 11.11.2015, n.
22984).
Inoltre, deve osservarsi che anche il profilo di illegittimità sollevato da parte opponente con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. - circa l'applicazione di interessi moratori usurari chiedendo di verificare a mezzo di C.T.U. se il tasso applicato al caso di specie sia inferiore o meno al limite previsto dall'art. 2 della L. 108/96 al fine di sostanziare l'eccezione di vessatorietà secondo quanto previsto dal Codice del Consumo e dimostrare il carattere “manifestatamente eccessivo” dell'importo richiesto e/o il
“significativo squilibrio” delle clausole pattuite – non è fondato.
L'attuale opponente si è limitato ad una generica contestazione non assolvendo all'onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, mentre al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma che il cliente che intenda contestare l'applicazione di interessi moratori usurari (TSU) ha l'onere di dedurre <il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento>> (Cass. civ. SS.UU. sentenza del 18.9.2020, n. 19597).
Nel caso in esame, parte opponente ha omesso di indicare il criterio di determinazione e il calcolo sulla cui scorta sembra sospettare l'applicazione di interessi moratori usurari e ciò non consente di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio richiesto a chi sollevi la relativa censura.
Del resto, a detta carenza sul piano probatorio, non può supplire il Giudice disponendo la CTU richiesta da parte opponente, atteso che <in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze il suddetto mezzo di indagine non può
6 essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati>> (Cass. n. 2205/1996).
Deve pertanto escludersi l'applicazione di interessi moratori usurari da parte dell'opposta, specie considerando che il loro tasso pari a 15,96%, valevole per entrambi i contratti – è al di sotto della soglia antiusura1 (ad es. il tasso soglia usura nel 2012 nei casi di crediti personali era superiore a 18,9125 - cfr. Decreto del MEF Dipartimento del
Tesoro del 26.9.2012 prot. DT 75370); inoltre, com'è noto, al tasso degli interessi moratori non può sommarsi la clausola penale, avendo i due istituti finalità diverse ed in quanto tali NON sommabili.
Infine, l'opponente non ha precisato in quali delle ipotesi disciplinate dalle lettere da a) a v ter) dell'art. 33 del Codice del Consumo rientrerebbe il suo caso.
--- il motivo (B) non è fondato: non si condivide l'affermazione di parte opponente secondo la quale non sarebbe chiaro quale calcolo sia stato effettuato e quale tasso effettivo sia stato applicato dall'attuale opposta, in quanto tutte le spese e gli oneri applicati sono stati chiaramente indicati negli estratti conto certificati ex articolo 50 T.U.B. redatti il 22.6.2015, depositati unitamente al ricorso monitorio;
e comunque, anche tale rilievo di parte opponente non è riscontrato da alcuna perizia tecnica.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ogni domanda di parte opponente deve essere, quindi, respinta e deve disporsi l'integrale conferma del D.I. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e nr. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta l'opposizione e conferma il D.I. nr.
1374/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 4.6.2021.
Liquida le spese processuali di parte opposta in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese vive e di quello forfettario del 15%, oltre iva e cap come per legge e sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
7 Firenze, 20 luglio 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
8 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Decreto Sviluppo 13.5.2011 nr. 73 indica le modalità di calcolo del TSU: TSU= TEGm + (25% del TEGm) + 4%, il tutto deve rientrare entro il limite di 8 punti percentuali dal TEGm;
nonostante ciò, parte opponente non ha effettuato alcun calcolo con tale criterio al fine di rendere “concreta” la propria eccezione.