Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/12/2025, n. 8534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8534 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore della minore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Ilvetti, Raffaele Pacilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico 2 Leopardi di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 25.10.2024 – prot. 6772 – dall''Istituto Scolastico “G. Leopardi” di Sant''Antimo e trasmesso al ricorrente in pari data, a mezzo pec, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (compreso il P.E.I. provvisorio ed il relativo verbale del Gruppo G.L.O.), nonché per l''adozione dei relativi provvedimenti adeguati, tra cui la declaratoria di riconoscimento del diritto della minore all''assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia;
nonché per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 322/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico 2 Leopardi di Sant'Antimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. ON GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento emesso in data 25.10.2024 – Prot. 6772 dall’Istituto Scolastico “G. Leopardi” di Sant’Antimo (Napoli) e trasmesso al ricorrente in pari data, a mezzo pec, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (compreso il PEI e/o il verbale del Gruppo GLO) e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della minore, nonché per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.
2. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, con ordinanza n. 322 del 1 febbraio 2025 ordinando all’Amministrazione intimata di rideterminarsi, e di “elaborare per la minore de qua, il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico dovendosi sospendere il provvedimento gravato del dirigente scolastico che assegna solo 11 ore di sostegno a fronte delle 29 di tempo scuola, e ad assegnare conseguentemente, alla predetta minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di sole 11 ore, in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato; rammentandosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di handicap, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con handicap per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 812)”; il giudizio veniva rinviato alla camera di consiglio del 23.07.2025 al fine di verificare l’ottemperanza al riportato provvedimento cautelare.
3.Con istanza prodotta il 7 marzo 2025, di esecuzione della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente rappresenta che successivamente all’emissione della stessa e alla sua comunicazione e notificazione avvenute entrambe in data 13 febbraio 2025, la P.A. non ha eseguito il provvedimento emesso dalla Sezione, essendosi limitata a trasmettere al difensore, con pec del 26 febbraio 2025, un mero scambio di note interlocutorie tra l’U.S.R. Campania a l’Avvocatura di Stato.
La difesa del ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione del 7 aprile 2025 ha rappresentato il persistere dell’inottemperanza al decisum cautelare, in particolare affermando “che la Scuola nella sua relazione, prodotta sempre dell’Avvocatura dello Stato, ha riformulato il PEI non modificandolo affatto (sempre 11 ore alla minore -OMISSIS-)” malgrado la Sezione con la richiamata ordinanza cautelare n. 322/2025, in accoglimento dell’istanza cautelare, avesse ordinato all’Amministrazione Scolastica di provvedere “ad elaborare per la minore de qua il PEI per il corrente anno scolastico dovendosi sospendere il provvedimento gravato dal dirigente scolastico che assegna solo 11 ore di sostengo a fronte delle 29 di tempo scuola, ed assegnare conseguentemente alla predetta minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di sole 11 ore””.
4. Con ordinanza collegiale n. 3384 del 24 aprile 2025 la Sezione respingeva la predetta domanda di esecuzione, argomentato, inter alia, che:
“ (…) dalla produzione documentale del Ministero resistente del 9 aprile 2025, di seguito esaminata, emerge, invece, che l’Istituto resistente abbia correttamente adempiuto all’ordinanza cautelare n. 322/2025, secondo la quale non era” stata sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di sole 11 ore” di sostegno scolastico alla minore in controversia;
Rilevato infatti che nell’incontro del G.L.O. del 3 aprile 2025 (all. 8 produz. Ministero del 9 aprile 2025) si è acquisito il parere di un medico specialista in rappresentanza dell’equipe multidisciplinare dell’ASL Napoli 2 Nord, precisandosi infatti che “il nuovo incontro si è reso necessario in quanto, in occasione del GL0 del 01.04.2025, il dott. -OMISSIS-, presente in rappresentanza dell'equipe multidisciplinare del Distretto 41 ASL Na2 Nord, non presentava relazione clinica sull'alunna -OMISSIS- -OMISSIS- né era in grado di fornire elementi dirimenti sul piano clinico-diagnostico ai fini della quantificazione oraria disposta dall'ordinanza 322/2025 del TAR di Napoli per la cui esecuzione il GL0 del 01.04.2025 era stato convocato. Pertanto si rendeva necessario aggiornare l'adunanza ad altro GLO, onde consentire al dott. -OMISSIS- l'acquisizione della relazione clinica redatta dalle figure competenti”;
Rilevato quindi che, come riportato nel verbale del GLO all’esame, “Prende la parola il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, che, afferma di essersi confrontato con la dottoressa -OMISSIS-, neuropsichiatra infantile che ha firmato la Diagnosi Funzionale di -OMISSIS-, e sottolinea che la dott.ssa -OMISSIS- ha come propria responsabile la dott.ssa -OMISSIS-.Il dott. -OMISSIS- dichiara di essere in possesso di relazione riepilogativa redatta sulla base della documentazione sanitaria di -OMISSIS- -OMISSIS- agli atti dell'ASL Na 2 Nord Distretto 41”; e su consenso del ricorrente presente, “La relazione redatta dalla dott.ssa -OMISSIS- e controfirmata dal dott. -OMISSIS- viene quindi letta da dott.-OMISSIS-, acquisita agli atti della scuola e allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1). La relazione, si conclude con la dichiarazione, citasi testualmente: "Stante i valori evidenziati dal test cognitivo sembrerebbe più un funzionamento cognitivo limite (FIL) il che, aggiunto alla relazione positiva delle insegnanti di sostegno e di classe, che riferiscono di un'evoluzione migliorativa, anche rispetto alle autonomie, conferma ulteriormente la correttezza della procedura in merito alla conferma delle ore di sostegno assegnate" (11 ore ndr)” (verbale G.L.O. del 3 aprile 2025, pag. 3);
Considerato che le valutazioni del gruppo multidisciplinare di medici specialisti delle A.S.L., che seguono il minore, sostanziano apporti motivazionali particolarmente qualificati e determinanti in seno al GLO ai fini della definizione del concreto ammontare delle ore di sostegno necessarie a garantire l’integrazione scolastica di un minore diversamente abile, nel quadro delle valutazioni demandate al G.L.O., caratterizzate da discrezionalità tecnica e veicolate nel P.E.I. (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024)”.
5. Con richiesta di passaggio in decisione del 21 luglio 2024 la difesa di parte ricorrente, sulla scorta delle ordinanze dianzi riportate domandava la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione scolastica alle spese della fase cautelare.
6. Pervenuta la causa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025, il Collegio sollevava ex art. 73, co,3, c.p.a. la questione dell’improcedibilità del ricorso per intervenuta chiusura dell’anno scolastico 2024/2025 cui è riferito il gravame, del ricorso previo avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
7. Il Collegio, preso atto da un lato della citata richiesta del ricorrente di declaratoria di cessata materia del contendere, dall’altro, come preannunciato a verbale con il suindicato profilo, dell’intervenuta chiusura dell’a.s 2024/2025, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l’impugnato è stato adottato per il decorso a.s. 2024/2025, ragion per cui anche l’eventuale accoglimento del gravame alcun vantaggio potrebbe recare alla parte ricorrente.
8. La spese di lite possono essere integralmente compensate stante l’esito processuale della vicenda e la motivazione spiegata dall’Amministrazione, ricostruita con la sopra riportata ordinanza collegiale n. 3348/2025, in ordine all’attribuzione alla minore per cui è causa delle contestate 11 ore di sostegno scolastico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
ON GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON GR | LO SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.