Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4321/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
alla Via Vittorio Vaccarella, n.5 (C.F.: , rappresentato e C.F._1
difeso giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale
Biondi (C.F. ) e con lo stesso domiciliato CodiceFiscale_2
telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
- parte ricorrente -
C O N T R O rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Ottavio Mirra (c.f.
pec ), Giovanni Ronconi C.F._3 Email_2
(c.f. – pec e Dora Antonia C.F._4 Email_3
Vuolo ( c.f. i quali C.F._5 Email_4
chiedono che le comunicazioni e notificazioni di cui al presente giudizio siano inviate agli indirizzi pec: – Email_2
– e con gli stessi Email_3 Email_5
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Capua Via Seminario,
20;
- parte resistente -
1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 22.10.24 parte ricorrente, premesso che la resistente non ha ricompreso nella indennità versata, per i periodi di fruizione delle ferie annuali dal 01/03/2018 al 30/04/2023 l'indennità "di assenza dalla residenza" e l'indennità di "utilizzazione professionale" e che l'esclusione di tali e voci retributive dalla base di calcolo della retribuzione erogata per le giornate di ferie godute viola le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire per le giornate di ferie maturate e godute, un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio, comprensiva di tutte le spettanze indicate in ricorso, con condanna della resistente al pagamento degli importi indicati nei ricorso;
con vittoria di CP_2
spese ed attribuzione.
Regolarmente costituita parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.
Ciò posto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale parte variabile) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10–IA, in cui si legge: “[…] L'art. 7
2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003,
2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre
2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”.
Pertanto, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte in ordine alle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare, la Corte di Cassazione, in due recenti pronunce le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha analiticamente esaminato la questione, argomentando come segue: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3:
"Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs.
n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).
3 Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- 230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_3 Per_4
12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio
2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 CP_3
4 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, IA e altri, C-155/10, punto
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di
... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7,
n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58). CP_3
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_6
punto 58, nonché e altri, punto 60). CP_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
5 dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza IA e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IA e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che
6 tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza IA e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (così Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 22401 del 15/10/2020, in continuità con Cass. Sez. L, Sentenza n.
13425 del 17/05/2019, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023).
Occorre, ancora, richiamare il consolidato insegnamento per cui “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016).
La normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una
7 specifica definizione di retribuzione, va dunque interpretata in maniera conforme ai principi posti dalla Corte di Giustizia e alla nozione europea di “retribuzione”, sopra riportati, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore. ( cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589
).
Deve, ancora, osservarsi che “è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_7
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così Cass. 22401/20, cit.).
3.
Tanto premesso, ai fini del decidere occorre valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità con le mansioni affidate al ricorrente.
In ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), Controparte_1
osserva che la stessa sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte variabile) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe –in concreto– scoraggiata dal momento che nella contrattazione collettiva è stato trovato una accordo ritenuto equo dalle parti per riconoscere la parte fissa anche durante la fruizione del periodo feriale mentre quella variabile solo quando viene effettuata la prestazione lavorativa e che in merito a quest'ultima il ricorrente non avrebbe dimostrato o chiarito.
8 Tale assunto non può essere condiviso.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione
– bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione
(come effettuato dalla società convenuta), ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera (considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile.
Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della
9 tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la domanda CP_1
del lavoratore non costituisce una duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, vista la detrazione dalle somme dovute dell'importo fisso percepito durante il periodo feriale.
4.
Con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, trattasi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, ricordare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al
“personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione.
In definitiva, le indennità esaminate costituiscono e sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista ovvero a
10 compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Va altresì sottolineato che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Da ultimo, la Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze (n. 13932/2024,
14089/2024 e 13972/2024), pubblicate il 20 e 21 maggio, è tornata a pronunciarsi in merito alla questione della retribuzione feriale e, in particolare, alla necessaria equivalenza fra quest'ultima e la retribuzione percepita durante l'attività ordinaria di lavoro chiarendo che ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo vietato dalla normativa comunitaria, non è possibile confrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale: «dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli puoÌ impegnare per garantire a seì o alla sua famiglia le
11 ordinarie condizioni economiche di vita» e che pertanto anche le indennità variabili rivendicate dai lavoratori debbano essere incluse nel calcolo CP_1
della loro retribuzione feriale nella misura pari alla media di quelle percepite nell'arco dell'annualità antecedente il riposo. Tali elementi, infatti, motiva la
Corte, si pongono in un rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni tipiche del personale ferroviario e sono correlate allo status professionale e personale del lavoratore.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti
1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo
FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6,
e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) .
5.
Le osservazioni che precedono assorbono anche l'ulteriore questione posta dalla difesa della convenuta circa l'inscindibilità delle clausole contrattuali: la contrarietà delle norme esaminate alla giurisprudenza europea appare aspetto prevalente su ogni altra questione prospettabile in astratto .
Va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione del credito.
La questione della decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla cd stabilità reale, è stata risolta alla luce della sentenza n.
12 26246 del 06/9/2002, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022; 30957/2022; 30958/2022;
30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022).
Anche da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Cass. n.11766 del 02/05/2024).
6.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci
“indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2023.
Con riferimento al quantum, i conteggi allegati al ricorso appaiono correttamente formulati in quanto riportati fedelmente i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e fruiti nel predetto periodo (nella sezione “Ferie anno precedente” di ciascuna busta paga, sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti all'istante nell'anno precedente
13 a quello cui appartiene il mese cui la busta si riferisce. Analogamente, nella sezione “Ferie anno corrente” di ciascuna busta paga sono indicate le giornate complessive di ferie spettanti fino al mese al quale la busta si riferisce. Nella sezione “ferie” sono invece indicate quelle godute” nel mese cui appartiene la busta paga. Nel conteggio è stato calcolato, per ciascun anno solare, dapprima il valore totale annuo percepito dall'istante per i suddetti emolumenti e a seguire il relativo valore medio giornaliero, corrispondente all'incidenza di questi ultimi sulla normale retribuzione giornaliera).
Le differenze dovute, calcolate moltiplicando, per ciascun anno, i giorni di ferie goduti per il predetto valore medio giornaliero, detratto l'importo riconosciuto e non contestato di € 12,80 in misura fissa che viene corrisposto da CP_1 all'istante per la sua qualifica professionale di macchinista a titolo di utilizzazione professionale per le giornate di ferie, sono pari ad €1.027,78 per il periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2023, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e fino al saldo.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
· accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2023;
14 · condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €1.027,78, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino al saldo;
· condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€1314,00 oltre rimborso c.u., oltre spese forfettarie, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Benevento, 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
15