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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1768/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
TT IO, RE
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7864/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1-
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202390154253070 IRPEF-ALTRO - sull'appello n. 8590/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202390154253070 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso - iscritto a ruolo con il n. 7864/2024 r.g.a. - ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 3458/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva dichiarata la nullità della intimazione di pagamento n. 10020239015425307000 - notificata dall'agente della riscossione il 24.10.2023 afferente l'avviso di accertamento esecutivo n.
TF9010905349/2013, relativo all'anno d'imposta 2007, a sua volta notificato alla ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1, risultato essere, per l'anno oggetto della contestazione, socio con quota di partecipazione agli utili del 10% della Nominativo_2, con sede in Pagani alla
Indirizzo_1.
A tal fine, premesso che il Giudice di prime cure aveva erroneamente sancito la prescrizione del credito quale effetto conseguente alla (ritenuta) omessa notifica degli atti prodromici, produceva la documentazione afferente la notifica, effettuata in data 3.4.2018, della intimazione di pagamento n. 1002020189001946258000, in ragione della quale l'amministrazione finanziaria aveva provveduto ad interrompere la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto per legge per i tributi erariali.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa eccepito nella originaria domanda introduttiva della causa, concludeva per il rigetto del gravame e, quindi, per la conferma della impugnata decisione.
Con ulteriore ricorso - iscritto a ruolo con il n. 8590/2024 r.g.a. - notificato alla sig.ra Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava nuovamente la sentenza n. 3458/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno
Disposta la riunione dei due procedimenti, stante l'evidente identicità delle impugnazioni elevate dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3458/07/24, la controversia veniva discussa all'udienza del
16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il credito erariale (IRPEF 2007) portato dalla intimazione di pagamento n. 10020239015425307000 non può ritenersi prescritto.
Come è noto, in ordine alla estinzione per prescrizione dei tributi, la Suprema Corte ha da tempo precisato che la cartella esattoriale non opposta non può "assimilarsi ad un titolo giudiziale", in quanto "formata unilateralmente dallo stesso ente", "motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. Sez. Un. civ., sent. n.
23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi sia stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che abbia definito la lite. In sintesi: "solo
l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata".
Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui, proposta opposizione avverso la pretesa erariale, il ricorso sia stato rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso "anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Pertanto per i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) la prescrizione è pari a dieci anni e il termine decennale decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto ovvero dal giorno dell'ultimo atto interruttivo che è stato tempestivamente notificato al soggetto debitore. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. "prestazioni periodiche", dal momento che i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (sul punto, v. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 24322/2014; Cass. civ., sez. trib., sent.
n. 10549/2019; Cass. civ., sez. trib., ord. n. 6997/2020).
Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata è stata notificata a distanza di non più di dieci anni dall'ultimo atto prodromico notificato (segnatamente, l'intimazione n. 1002020189001946258000, notificata in data 3.4.2018, ritualmente prodotta dalla appellante non applicandosi, nel caso in esame, il divieto di allegazione in appello di documenti nuovi, stante l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado in epoca anteriore al 4.1.2024) concernente le imposte dirette, ne deriva che il termine prescrizionale di dieci anni non possa ritenersi affatto decorso.
Né può sostenersi che sulla contribuente non ricadesse l'onere di impugnare il richiamato atto interruttivo.
Sul punto, invero, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6436 dell'11.3.2025, ha sancito che
"In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, con la conseguenza che la mancata impugnazione determina la definitività della pretesa tributaria. L'eccezione di prescrizione dei crediti tributari maturata nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione deve essere fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. Tale preclusione opera anche nel caso in cui si contesti la mancata notifica della cartella presupposta. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 comporta infatti che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata facendo valere sia la nullità per mancata notifica degli atti presupposti sia l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti (come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Ai fini della contestazione della conformità all'originale delle copie di documenti informatici prive di attestazione di conformità, il disconoscimento ex art. 23, comma
2, d.lgs. n. 82/2005 deve avvenire, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento contestato sia degli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficienti clausole di stile o contestazioni generiche".
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
In Salerno, il 16.2.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
TT IO, RE
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7864/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1-
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202390154253070 IRPEF-ALTRO - sull'appello n. 8590/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202390154253070 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010905349/2023 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso - iscritto a ruolo con il n. 7864/2024 r.g.a. - ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 3458/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale veniva dichiarata la nullità della intimazione di pagamento n. 10020239015425307000 - notificata dall'agente della riscossione il 24.10.2023 afferente l'avviso di accertamento esecutivo n.
TF9010905349/2013, relativo all'anno d'imposta 2007, a sua volta notificato alla ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1, risultato essere, per l'anno oggetto della contestazione, socio con quota di partecipazione agli utili del 10% della Nominativo_2, con sede in Pagani alla
Indirizzo_1.
A tal fine, premesso che il Giudice di prime cure aveva erroneamente sancito la prescrizione del credito quale effetto conseguente alla (ritenuta) omessa notifica degli atti prodromici, produceva la documentazione afferente la notifica, effettuata in data 3.4.2018, della intimazione di pagamento n. 1002020189001946258000, in ragione della quale l'amministrazione finanziaria aveva provveduto ad interrompere la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto per legge per i tributi erariali.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto da essa eccepito nella originaria domanda introduttiva della causa, concludeva per il rigetto del gravame e, quindi, per la conferma della impugnata decisione.
Con ulteriore ricorso - iscritto a ruolo con il n. 8590/2024 r.g.a. - notificato alla sig.ra Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava nuovamente la sentenza n. 3458/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno
Disposta la riunione dei due procedimenti, stante l'evidente identicità delle impugnazioni elevate dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 3458/07/24, la controversia veniva discussa all'udienza del
16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il credito erariale (IRPEF 2007) portato dalla intimazione di pagamento n. 10020239015425307000 non può ritenersi prescritto.
Come è noto, in ordine alla estinzione per prescrizione dei tributi, la Suprema Corte ha da tempo precisato che la cartella esattoriale non opposta non può "assimilarsi ad un titolo giudiziale", in quanto "formata unilateralmente dallo stesso ente", "motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. Sez. Un. civ., sent. n.
23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi sia stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che abbia definito la lite. In sintesi: "solo
l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata".
Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui, proposta opposizione avverso la pretesa erariale, il ricorso sia stato rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di un pignoramento, di un fermo amministrativo o, come nel caso in esame, di una intimazione di pagamento o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso "anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Pertanto per i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) la prescrizione è pari a dieci anni e il termine decennale decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto ovvero dal giorno dell'ultimo atto interruttivo che è stato tempestivamente notificato al soggetto debitore. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. "prestazioni periodiche", dal momento che i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (sul punto, v. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 24322/2014; Cass. civ., sez. trib., sent.
n. 10549/2019; Cass. civ., sez. trib., ord. n. 6997/2020).
Ed allora, poiché nel caso in esame l'intimazione impugnata è stata notificata a distanza di non più di dieci anni dall'ultimo atto prodromico notificato (segnatamente, l'intimazione n. 1002020189001946258000, notificata in data 3.4.2018, ritualmente prodotta dalla appellante non applicandosi, nel caso in esame, il divieto di allegazione in appello di documenti nuovi, stante l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado in epoca anteriore al 4.1.2024) concernente le imposte dirette, ne deriva che il termine prescrizionale di dieci anni non possa ritenersi affatto decorso.
Né può sostenersi che sulla contribuente non ricadesse l'onere di impugnare il richiamato atto interruttivo.
Sul punto, invero, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6436 dell'11.3.2025, ha sancito che
"In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, con la conseguenza che la mancata impugnazione determina la definitività della pretesa tributaria. L'eccezione di prescrizione dei crediti tributari maturata nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione deve essere fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. Tale preclusione opera anche nel caso in cui si contesti la mancata notifica della cartella presupposta. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 comporta infatti che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata facendo valere sia la nullità per mancata notifica degli atti presupposti sia l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti (come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Ai fini della contestazione della conformità all'originale delle copie di documenti informatici prive di attestazione di conformità, il disconoscimento ex art. 23, comma
2, d.lgs. n. 82/2005 deve avvenire, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento contestato sia degli aspetti differenziali rispetto all'originale, non essendo sufficienti clausole di stile o contestazioni generiche".
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
In Salerno, il 16.2.2026