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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 9075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/07/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli AR C.F._1
Avv.ti BERTANZA MASSIMILIANO e PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
BERTANZA MASSIMILIANO e PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 14/07/2025, le cui condizioni confermano quelle del ricorso introduttivo, che si riportano:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIi e in Verona, il 29.01.2000, trascritto nel AR Parte_2 registro atti di matrimonio di detto Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 23, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970 e successive modifiche e disposizioni di legge, con conseguente cessazione, ai sensi dell'art. 171 c.c., del fondo patrimoniale costituito con atto del 13.06.2013, di cui al punto d) delle premesse del ricorso.
2) L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del SI viene AR assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi e corredi (ad eccezione di quelli Parte_2 di proprietà esclusiva del SI di cui si dirà al successivo punto 18) e continuerà AR ad abitarci sino a quando i figli e non saranno entrambi economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. La SIa a far tempo dal deposito del presente ricorso, si accollerà Pt_2 tutte le utenze e le spese di manutenzione ordinaria relative alla casa coniugale.
3) Il SI. con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di AR cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, la somma mensile di € 2.500,00# quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli (quindi € 1.250,00= per ciascun figlio), sino alla loro autosufficienza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi (relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se sarà tenuta in forma scritta).
4) Il SI. sosterrà per i figli, direttamente o tramite rimborso se anticipate AR dalla madre, nella misura del 100% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo
2 grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00, l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori, così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto).
5) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque sostenuta al 100% dal SI.
e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere AR previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Il rimborso sarà effettuato, previa esibizione delle relative pezze giustificative, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa da parte della SI.ra . Parte_2
8) La SIa si impegna a consegnare al SI la documentazione Pt_2 AR relativa alle spese detraibili sostenute dallo stesso così che quest'ultimo possa usufruire dell'eventuale detrazione.
9) Tenuto conto della maggiore età dei figli e , gli stessi concorderanno Per_1 Per_2 direttamente con il padre tempi e modalità di visita.
10) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare a favore della SI.ra AR
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 3.100,00#, con Parte_2 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat a partire
3 dall'anno successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi (relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se sarà tenuta in forma scritta).
11) Darsi atto che i SIg. e , nel complessivo riassetto AR Parte_2 dei loro rapporti patrimoniali, hanno raggiunto un accordo sulla definizione delle condizioni economiche mediante le pattuizioni previste nei seguenti punti.
12) I coniugi, riconoscendosi reciprocamente sacrifici e rinunce negli anni del matrimonio, intendono dare rilevanza alle differenze di risparmi personali e di contribuzione pensionistica di ciascuno dovute alla maggiore o minore attività lavorativa svolta nel corso degli anni a causa di scelte di gestione familiare, allora condivise, che non possono non riverberarsi nell'attualità e nel futuro di ciascuno di essi. Pertanto nel complessivo riassetto del patrimonio familiare a seguito della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio intendono disporre dei loro beni e sostanze, senza che ciò costituisca liberalità
e/o trasferimento a titolo oneroso, ma mero riassetto patrimoniale della famiglia, precisano che il trasferimento effettivo del 100% delle quote di proprietà degli immobili menzionati al presente punto sarà eseguito esclusivamente a seguito della pubblicazione della sentenza alle seguenti condizioni, con separato rogito notarile che andrà quindi esente dall'imposta di registrazione ai sensi della L. 74/87. I coniugi concordano quindi quanto segue:
12-a) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14, piano primo, semi-arredato, composto da appartamento bilocale con box auto e cantina.
L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 24, categoria A/2, classe 3, vani 3, mq. 47 sup. cat., rendita catastale €
387,34 e foglio 196, particella 989, sub. 78, categoria C/6, classe 3, mq. 15, rendita catastale
€ 46,48, prestazione energetica “C” (66,31 Kwh/m2). Vengono trasferiti anche i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale.
a-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione abitativa stipulato con la SI.ra in data 08.01.2019 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla SI.ra Parte_3
, la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone. Parte_2
a-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12- a) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
a-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 960,00= Parte_2
4 12-b) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14 con garage pertinenziale nonché con i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale. L'immobile è identificato al Catasto fabbricati del
Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 4, z.c.3, categoria A/2, cl. 3, cons.
4.5 vani, rendita catastale € 581,01 mentre il garage è identificato al foglio 196, mappale
989, sub. 68, z.c. 3, categoria C/6, mq. 18, rendita catastale € 49,58.
b-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione stipulato con i SIg. Parte_4
e in data 29.12.2015 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla
[...] Parte_5
SI.ra , la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone di locazione. Parte_2
b-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12-b) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
b-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 1100,00= Parte_2
12-c) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14, piano secondo, semi-arredato di blocco cottura, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno finestrato, terrazza, box auto e cantina, nonché con i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale. L'immobile è identificato al Catasto fabbricati del Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 14, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, rendita catastale € 581,01 e foglio 196, particella
989, sub. 87, categoria C/6, classe 3, rendita catastale € 49,58, prestazione energetica “C”
(60,40 Kwh/m2).
c-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione stipulato con la SI.ra Per_3 in data 20.11.2017 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla SI.ra
[...] [...]
la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone di locazione. Parte_2
c-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12-c) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
c-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 1.000,00= Parte_2
5 13)I SIg. e , con riferimento alle cessioni di cui al AR Parte_2 punto 12), chiedono sin d'ora di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi in genere, rientrando il trasferimento immobiliare in un procedimento di divorzio ex art. 19 della legge 8 Marzo 1987 n. 74 e, quindi esente, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014.
14) Il SI. con sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a trasferire AR gli immobili di cui al precedente punto 12) entro e non oltre un mese decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di inosservanza del termine in oggetto, il SI. sarà comunque tenuto a AR trasferire alla SI.ra i canoni percepiti con riferimento agli immobili in Parte_2 oggetto, con decorrenza dal termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
15) Il SI. con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga altresì AR al pagamento delle competenze spettanti al Notaio per il trasferimento dei tre immobili descritti nel succitato punto 12). La scelta del Notaio rogante competerà, quindi, al SI.
AR
16) Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, l'importo di € 350.000,00= (trecentocinquantamila€) da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla predetta SI.ra entro e non oltre Pt_2
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
17) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, concordano altresì che allorquando la SI.ra lascerà la casa coniugale (anche nell'ipotesi in cui decida di Parte_2 rilasciarla prima dell'indipendenza economica di entrambi i figli e ), il SI. Per_1 Per_2 si obbliga a corrisponderle la somma di € 300.000,00= (trecentomila€) AR
a fronte dell'acquisto da parte della SIa che in tal senso si impegna e si obbliga, Pt_2 di un immobile ove trasferirsi. La somma sarà quindi corrisposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita con il quale la SI.ra acquisterà una Pt_2 abitazione ove trasferirsi.
Nel caso previsto dal presente punto, a fronte della corresponsione della predetta somma, la SIa si impegna a riconsegnare l'immobile adibito a residenza familiare al SI Pt_2
. AR
18) Per quanto concerne gli arredi e corredi della casa coniugale, i coniugi concordano che in sede di rilascio della predetta unità immobiliare da parte della SI.ra , Parte_2
6 quest'ultima porterà con sé i propri effetti personali nonché tutti i corredi, ad eccezione di quelli di seguito elencati (argenteria) di proprietà esclusiva del SI . Per quanto AR concerne i mobili, gli stessi verranno ripartiti tra i coniugi in parti uguali, pur concordando che vengano assegnati in proprietà esclusiva, tra i vari arredi:
- alla SIa l'armadio ed il cassettone attualmente collocati nella camera Pt_2 matrimoniale, la cassapanca della cucina (già di sua proprietà esclusiva) e le scrivanie delle camere da letto dei figli.
- al SI credenza/madia in legno;
nonché i seguenti corredi: candelabro AR
d'argento, servizio in argento comprensivo di vassoio, Teiera, Caffettiera, Lattiera e
RA (doc. n.16 - foto beni di esclusiva proprietà). Essendo tali beni già di proprietà esclusiva del SI , lo stesso li potrà prelevare gli stessi dalla AR casa coniugale in ogni momento, previo accordo con la SIa Pt_2
19) Per quanto concerne la cassetta di sicurezza a nome dei SIg. – ed AR Pt_2 aperta presso l'Istituto BPM, i coniugi concordano di procedere alla chiusura, a spese e cura del SI. previo ritiro dei rispettivi effetti personali da parte di ciascun AR coniuge.
20) Con il puntuale adempimento degli obblighi di cui sopra, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere e rivendicare l'uno dall'altra avendo definito ogni rapporto economico e patrimoniale, ritenendosi definitivamente tacitati.
21) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, dichiarando di rinunciare all'impugnazione della stessa.
22) Spese legali interamente compensate tra le parti.
23) Le spese del presente procedimento determinate nell'importo del contributo unificato pari ad €. 43,00 saranno assunte dalle parti in giusta metà.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 01/07/2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2508/2024 pubblicata in data 15/11/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
7 dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 14/07/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/01/2000 in
Verona (VR) tra e alle AR Parte_2 condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2000,
Numero 23, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 17.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/07/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 16.7.2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli AR C.F._1
Avv.ti BERTANZA MASSIMILIANO e PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
e
c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
BERTANZA MASSIMILIANO e PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 14/07/2025, le cui condizioni confermano quelle del ricorso introduttivo, che si riportano:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIi e in Verona, il 29.01.2000, trascritto nel AR Parte_2 registro atti di matrimonio di detto Comune, anno 2000, parte II, serie A, n. 23, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970 e successive modifiche e disposizioni di legge, con conseguente cessazione, ai sensi dell'art. 171 c.c., del fondo patrimoniale costituito con atto del 13.06.2013, di cui al punto d) delle premesse del ricorso.
2) L'abitazione coniugale, di esclusiva proprietà del SI viene AR assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi e corredi (ad eccezione di quelli Parte_2 di proprietà esclusiva del SI di cui si dirà al successivo punto 18) e continuerà AR ad abitarci sino a quando i figli e non saranno entrambi economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. La SIa a far tempo dal deposito del presente ricorso, si accollerà Pt_2 tutte le utenze e le spese di manutenzione ordinaria relative alla casa coniugale.
3) Il SI. con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di AR cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, la somma mensile di € 2.500,00# quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli (quindi € 1.250,00= per ciascun figlio), sino alla loro autosufficienza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi (relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se sarà tenuta in forma scritta).
4) Il SI. sosterrà per i figli, direttamente o tramite rimborso se anticipate AR dalla madre, nella misura del 100% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo
2 grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00, l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori, così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto).
5) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque sostenuta al 100% dal SI.
e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere AR previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Il rimborso sarà effettuato, previa esibizione delle relative pezze giustificative, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa da parte della SI.ra . Parte_2
8) La SIa si impegna a consegnare al SI la documentazione Pt_2 AR relativa alle spese detraibili sostenute dallo stesso così che quest'ultimo possa usufruire dell'eventuale detrazione.
9) Tenuto conto della maggiore età dei figli e , gli stessi concorderanno Per_1 Per_2 direttamente con il padre tempi e modalità di visita.
10) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare a favore della SI.ra AR
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 3.100,00#, con Parte_2 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat a partire
3 dall'anno successivo alla prima udienza di comparizione dei coniugi (relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se sarà tenuta in forma scritta).
11) Darsi atto che i SIg. e , nel complessivo riassetto AR Parte_2 dei loro rapporti patrimoniali, hanno raggiunto un accordo sulla definizione delle condizioni economiche mediante le pattuizioni previste nei seguenti punti.
12) I coniugi, riconoscendosi reciprocamente sacrifici e rinunce negli anni del matrimonio, intendono dare rilevanza alle differenze di risparmi personali e di contribuzione pensionistica di ciascuno dovute alla maggiore o minore attività lavorativa svolta nel corso degli anni a causa di scelte di gestione familiare, allora condivise, che non possono non riverberarsi nell'attualità e nel futuro di ciascuno di essi. Pertanto nel complessivo riassetto del patrimonio familiare a seguito della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio intendono disporre dei loro beni e sostanze, senza che ciò costituisca liberalità
e/o trasferimento a titolo oneroso, ma mero riassetto patrimoniale della famiglia, precisano che il trasferimento effettivo del 100% delle quote di proprietà degli immobili menzionati al presente punto sarà eseguito esclusivamente a seguito della pubblicazione della sentenza alle seguenti condizioni, con separato rogito notarile che andrà quindi esente dall'imposta di registrazione ai sensi della L. 74/87. I coniugi concordano quindi quanto segue:
12-a) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14, piano primo, semi-arredato, composto da appartamento bilocale con box auto e cantina.
L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 24, categoria A/2, classe 3, vani 3, mq. 47 sup. cat., rendita catastale €
387,34 e foglio 196, particella 989, sub. 78, categoria C/6, classe 3, mq. 15, rendita catastale
€ 46,48, prestazione energetica “C” (66,31 Kwh/m2). Vengono trasferiti anche i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale.
a-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione abitativa stipulato con la SI.ra in data 08.01.2019 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla SI.ra Parte_3
, la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone. Parte_2
a-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12- a) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
a-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 960,00= Parte_2
4 12-b) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14 con garage pertinenziale nonché con i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale. L'immobile è identificato al Catasto fabbricati del
Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 4, z.c.3, categoria A/2, cl. 3, cons.
4.5 vani, rendita catastale € 581,01 mentre il garage è identificato al foglio 196, mappale
989, sub. 68, z.c. 3, categoria C/6, mq. 18, rendita catastale € 49,58.
b-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione stipulato con i SIg. Parte_4
e in data 29.12.2015 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla
[...] Parte_5
SI.ra , la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone di locazione. Parte_2
b-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12-b) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
b-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 1100,00= Parte_2
12-c) Il SI. s'impegna a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Verona (VR), Via Giovanni Falcone n. 14, piano secondo, semi-arredato di blocco cottura, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno finestrato, terrazza, box auto e cantina, nonché con i rispettivi diritti di comproprietà sugli enti e cespiti comuni dell'edificio condominiale. L'immobile è identificato al Catasto fabbricati del Comune di Verona L781, foglio 196, particella 989, sub. 14, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, rendita catastale € 581,01 e foglio 196, particella
989, sub. 87, categoria C/6, classe 3, rendita catastale € 49,58, prestazione energetica “C”
(60,40 Kwh/m2).
c-1) Su detto immobile sussiste un contratto di locazione stipulato con la SI.ra Per_3 in data 20.11.2017 che viene ceduto unitamente alla proprietà alla SI.ra
[...] [...]
la quale dalla data del rogito ne riscuoterà il canone di locazione. Parte_2
c-2) La SI.ra si impegna al pagamento delle spese condominiali, di Parte_2 manutenzione straordinaria nonché al pagamento delle relative imposte e tasse dell'immobile di cui al punto 12-c) e di ogni altra spesa relativa al predetto immobile dalla data di stipula dell'atto notarile.
c-3) Il SI. contestualmente alla stipula dell'atto notarile, si impegna a AR trasferire alla SI.ra il deposito cauzionale pari ad € 1.000,00= Parte_2
5 13)I SIg. e , con riferimento alle cessioni di cui al AR Parte_2 punto 12), chiedono sin d'ora di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi in genere, rientrando il trasferimento immobiliare in un procedimento di divorzio ex art. 19 della legge 8 Marzo 1987 n. 74 e, quindi esente, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10.05.1999 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014.
14) Il SI. con sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a trasferire AR gli immobili di cui al precedente punto 12) entro e non oltre un mese decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di inosservanza del termine in oggetto, il SI. sarà comunque tenuto a AR trasferire alla SI.ra i canoni percepiti con riferimento agli immobili in Parte_2 oggetto, con decorrenza dal termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
15) Il SI. con la sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga altresì AR al pagamento delle competenze spettanti al Notaio per il trasferimento dei tre immobili descritti nel succitato punto 12). La scelta del Notaio rogante competerà, quindi, al SI.
AR
16) Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , che AR Parte_2 accetta, l'importo di € 350.000,00= (trecentocinquantamila€) da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla predetta SI.ra entro e non oltre Pt_2
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
17) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, concordano altresì che allorquando la SI.ra lascerà la casa coniugale (anche nell'ipotesi in cui decida di Parte_2 rilasciarla prima dell'indipendenza economica di entrambi i figli e ), il SI. Per_1 Per_2 si obbliga a corrisponderle la somma di € 300.000,00= (trecentomila€) AR
a fronte dell'acquisto da parte della SIa che in tal senso si impegna e si obbliga, Pt_2 di un immobile ove trasferirsi. La somma sarà quindi corrisposta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita con il quale la SI.ra acquisterà una Pt_2 abitazione ove trasferirsi.
Nel caso previsto dal presente punto, a fronte della corresponsione della predetta somma, la SIa si impegna a riconsegnare l'immobile adibito a residenza familiare al SI Pt_2
. AR
18) Per quanto concerne gli arredi e corredi della casa coniugale, i coniugi concordano che in sede di rilascio della predetta unità immobiliare da parte della SI.ra , Parte_2
6 quest'ultima porterà con sé i propri effetti personali nonché tutti i corredi, ad eccezione di quelli di seguito elencati (argenteria) di proprietà esclusiva del SI . Per quanto AR concerne i mobili, gli stessi verranno ripartiti tra i coniugi in parti uguali, pur concordando che vengano assegnati in proprietà esclusiva, tra i vari arredi:
- alla SIa l'armadio ed il cassettone attualmente collocati nella camera Pt_2 matrimoniale, la cassapanca della cucina (già di sua proprietà esclusiva) e le scrivanie delle camere da letto dei figli.
- al SI credenza/madia in legno;
nonché i seguenti corredi: candelabro AR
d'argento, servizio in argento comprensivo di vassoio, Teiera, Caffettiera, Lattiera e
RA (doc. n.16 - foto beni di esclusiva proprietà). Essendo tali beni già di proprietà esclusiva del SI , lo stesso li potrà prelevare gli stessi dalla AR casa coniugale in ogni momento, previo accordo con la SIa Pt_2
19) Per quanto concerne la cassetta di sicurezza a nome dei SIg. – ed AR Pt_2 aperta presso l'Istituto BPM, i coniugi concordano di procedere alla chiusura, a spese e cura del SI. previo ritiro dei rispettivi effetti personali da parte di ciascun AR coniuge.
20) Con il puntuale adempimento degli obblighi di cui sopra, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere e rivendicare l'uno dall'altra avendo definito ogni rapporto economico e patrimoniale, ritenendosi definitivamente tacitati.
21) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, dichiarando di rinunciare all'impugnazione della stessa.
22) Spese legali interamente compensate tra le parti.
23) Le spese del presente procedimento determinate nell'importo del contributo unificato pari ad €. 43,00 saranno assunte dalle parti in giusta metà.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 01/07/2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2508/2024 pubblicata in data 15/11/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
7 dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 14/07/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/01/2000 in
Verona (VR) tra e alle AR Parte_2 condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2000,
Numero 23, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 17.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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