TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. USAI PIER LUIGI Parte_1 Per 'avv. SCOPETANI NICCOLO'. CP_1
L'avv. Usai conferma le conclusioni come rassegnate anche da ultimo nelle note conclusive depositate. L'avv. Scopetani si riporta agli atti.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIRRA MAURO e dell'avv. USAI PIER LUIGI ( ); C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCHIRRA MAURO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO', CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Trebbia, 57 58100 Grosseto presso il difensore avv. SCOPETANI N. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. p. opponente: “1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso monitorio per le ragioni di cui supra e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa. 2) Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge.” p. opposta: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 4754/2021 del 15/11/2021 RG n. 11554/2021 Tribunale di Firenze, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4754/2021 del 15/11/2021 RG n. 11554/2021 Tribunale di Firenze;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per CP_1 le causali di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4754/2021 - emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze in data 15.11.2021, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di 18.002,02, oltre interessi come da domanda e spese della procedura CP_1 monitoria, quale saldo della fattura n. 18/3 - chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che, in seguito alla sottoscrizione, in data 25.11.2017, di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società opposta, quest'ultima non aveva mai attivato l'erogazione dell'energia elettrica;
pertanto, aveva provveduto a concludere diverso contratto con un nuovo fornitore. Aggiungeva che l'asserita pretesa creditoria non era stata documentata dalla società opposta ed anzi si fondava su di una clausola penale che non era contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma in un modulo ulteriore, mai ricevuto al momento della sottoscrizione, evidenziando, infine, la sproporzionalità della penale rispetto alle condizioni economiche contrattate.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate dall'opponente, eccependo di aver prodotto, in sede monitoria, oltre al contratto sottoscritto dalle parti la fattura n. 18/3 rimasta insoluta e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Evidenziava che, in merito all'attivazione della fornitura, le condizioni generali del contratto prevedevano per le utenze di media tensione un termine stimato di mesi sei da considerarsi indicativo e non vincolante né perentorio;
pertanto, nessuna responsabilità era ad essa imputabile, posto che, in fase di esecuzione del contratto, veniva constatata l'attivazione dell'utenza con altra società fornitrice.
Aggiungeva, infine, che quest'ultima circostanza aveva determinato l'emissione della fattura n. 18/3, stante la penale prevista dalle condizioni generali di fornitura con cui veniva pattuito che il diritto di recesso potesse essere esercitato solo dopo che fossero trascorsi 12 mesi effettivi di fornitura.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16.06.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto disponendo l'esperimento della mediazione che, successivamente avviata, dava esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed istruita la causa in via solo documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, e, all'udienza del 5.2.2025, indicava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino al 30.4.25 prima per il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In primo luogo, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso in assenza dei criteri richiesti dall'art. 633 c.p.c., è destituita di fondamento.
Come noto, la peculiarità del procedimento monitorio risiede nella sua natura di strumento processuale semplificato, contraddistinto dalla sommarietà dell'istruttoria e messo a disposizione del creditore per tutelare celermente il proprio diritto di credito in presenza di una prova scritta idonea a dimostrarne l'esistenza. Al riguardo, l'art. 633 c.p.c. richiede la produzione di un documento idoneo a dimostrare la sussistenza del credito azionato, il quale deve risultare di tal modo certo e liquido, tale da consentire al giudice di pronunciarsi allo stato degli atti, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà successivamente riconosciuta all'ingiunto di attivare il giudizio di opposizione, ripristinando così il contraddittorio pieno tra le parti.
Ciò detto, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione di prova scritta che presenti un adeguato grado di attendibilità dell'esistenza del credito, condizione che si è ampiamente realizzata nel procedimento monitorio in esame. Difatti, in tale primaria sede, ha CP_1 prodotto non soltanto la fattura commerciale n. 18/3 ritenuta insoluta, la quale - pur non potendo, per la sua natura unilaterale, costituire nel giudizio di merito la piena prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né del credito vantato, non essendo idonea a dimostrarne la certezza, la liquidità e l'esigibilità, né a fondare la legittimità della pretesa - assume tuttavia, nell'ambito della fase monitoria, valore probatorio sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
A fondamento della propria pretesa l'opposta ha inoltre allegato il contratto di fornitura sottoscritto dal
Presidente della società (v. doc.
1 - opposta), che costituisce il presupposto negoziale Parte_1 del credito vantato, il registro IVA attestante l'annotazione dell'operazione (v. doc. 4), e il sollecito di pagamento avvenuto tramite comunicazione PEC regolarmente ricevuta dalla Cliente destinataria (v. doc. 5).
Alla luce di quanto esposto, appare evidente il rispetto della disciplina dettata dagli artt. 633 ss. c.p.c. e, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dall'opponente.
2. Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine pagina 4 di 10 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
Tutto quanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, le seguenti: la sottoscrizione, in data
25.11.2017, di un contratto di fornitura di energia elettrica in merito al POD IT001E98736493 riferito ad una utenza per altri usi diversi da quello domestico in media tensione (doc. 1 – ricorso monitorio); nonché il mancato avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura con conseguente emissione della fattura n. 18/3 del 08.02.2019 da parte della società opposta, in ordine alla penale per il mancato rispetto dei termini di recesso stabiliti dalle condizioni generali di contratto (v. doc. 3 – ricorso monitorio).
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, eccependo la responsabilità della società per la mancata attivazione dell'utenza in oggetto, in quanto CP_1 avrebbe ritardato la comunicazione di recesso al fornitore CE in contrasto con quanto previsto dalla delibera ARERA n. 302/2016 e, conseguentemente, indebitamente applicato la penale, essendo imputabile unicamente a tale inadempimento la necessità di rivolgersi anticipatamente ad altro fornitore di energia elettrica.
Occorre sul punto premettere che la normativa di settore richiamata, ossia la delibera ARERA
302/2016/R/COM vigente ratione temporis, trova applicazione unicamente nei confronti dei clienti finali di cui “a) all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
b) all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc”, ovvero per i clienti finali domestici (lett. a)
e per i punti di prelievo in bassa tensione (lett. b). Invero, risultano esclusi dall'ambito di applicabilità delle disposizioni in esame i clienti di cui all'art.
2.3. lett. e) TIV, afferenti ai punti di prelievo di media tensione per gli usi diversi da quelli per l'illuminazione pubblica di cui alla lettera d) del medesimo comma. pagina 5 di 10 Nel caso de quo, è pacifico, oltre che documentato, che la società ha stipulato il Parte_1 contratto di fornitura per un punto di prelievo di media tensione (doc. 1 – ricorso monitorio) e, pertanto,
è esclusa dall'applicazione della disciplina sopra richiamata.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio ed in applicazione del principio di acquisizione processuale vigente nel processo civile, secondo cui il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi probatori ritualmente acquisiti, la documentazione allegata da una parte deve essere integralmente considerata, potendo rilevare sia in suo favore che a suo sfavore.
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opponente smentisce quanto dalla stessa sostenuto nei propri atti difensivi, in quanto risulta che, a seguito della conclusione del contratto, parte opposta ha correttamente provveduto a trasmettere al fornitore CE una comunicazione via PEC, datata
29.12.2017, contenente l'elenco dei clienti che avevano esercitato il diritto di recesso per cambio di fornitore, con indicazione della relativa data di efficacia, tra i quali risulta iscritto il POD
IT001E98736493 intestato alla società opponente con indicata quale data di cessazione il 1°.1.2019
(doc. 1 – parte opponente). Inoltre, a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata da Pt_1 al fornitore CE , quest'ultimo in data 27.08.2018 comunicava che la data di
[...] Pt_2 cessazione per cambio trader dell'utenza in oggetto era prevista per il 31.12.2018, come da richiesta del fornitore entrante che ha regolarmente inoltrato istanza di recesso con un CP_1 preavviso di 12 mesi in ottemperanza alle condizioni generali di contratto al punto 5.e, che alleghiamo alla presente (All.1) (doc. 2 – parte opponente). Occorre sul tema evidenziare, che le forniture in
Media Tensione, come quella in esame, sono rivolte a clienti con un fabbisogno energetico significativamente elevato, a differenza delle forniture in Bassa Tensione, generalmente destinate a utenze domestiche o a piccole imprese. Tale differenza comporta, per il fornitore subentrante, l'obbligo di svolgere una serie di verifiche tecniche complesse e approfondite, indispensabili per garantire la corretta esecuzione dello switching; pertanto, i tempi richiesti per il cambio di fornitore — il cosiddetto switching — risultano fisiologicamente più lunghi rispetto a quelli comunemente previsti per le utenze in Bassa Tensione. Questo giustifica, nel caso de quo, il tempo previsto per il cambio di fornitore con efficacia dall'1.01.2019 come comunicato al fornitore CE. Rimane pertanto priva di fondamento la deduzione di parte opponente quanto all'invocata responsabilità di per non aver CP_1 tempestivamente attivato la fornitura elettrica in oggetto, nonché la tesi – priva di riscontro probatorio – secondo cui “nelle more della procedura di attivazione da parte di - che ormai si era protratta CP_1 dalla pretesa data di stipula del contratto (avvenuta in data 25.11.2017) per almeno sei mesi alla data in cui è stato effettuato il primo tentativo di installazione dello 'switch' (avvenuto in data 6.06.2018) - era subentrato il gestore di ” (note di trattazione scritta del 10.06.2022). Parte_3
pagina 6 di 10 In primo luogo, dalla schermata estratta dal SII (Sistema Informativo Integrato) allegata dall'opposta, emerge che quest'ultima ha tentato di avviare la procedura di switching in data 06.06.2018, ma che tuttavia l'operazione non è andata a buon fine, poiché la pratica è stata annulla e revocata a causa della presenza di altra richiesta di switching già in corso (doc. 4 – parte opposta).
Alla luce di ciò, appare inverosimile quanto dedotto da oltre che privo di riscontro Parte_1 probatorio, in merito al subentro del gestore di per inattività dell'opposta. Parte_3
Difatti, il cambio di fornitore non comporta interruzioni di servizio ma avviene automaticamente in fase di switching: ciò trova conferma dalla comunicazione inviata da – fornitore al Pt_2 momento della stipula del nuovo contratto con – allo stesso Cliente in risposta ad un CP_1 reclamo di questi, dal quale si deduce, stante anche l'indicazione del Codice Cliente (n. 4545149) e del
Codice Utenza (PR5263628), che ad Agosto 2018 la fornitura era ancora erogata da in Pt_2 attesa del cambio trader previsto per il 31.12.2018 con , e quindi all'epoca dei fatti non CP_1 sussisteva il gestore di . Parte_3
Conseguentemente, al momento dell'avvio della procedura di switching nel giugno 2018 da parte di
, questo veniva annullato perché parte opponente aveva verosimilmente concluso un CP_1 altro contratto con un nuovo e diverso fornitore - rispetto ad – che difatti aveva già CP_1 inserito la procedura di switching (la circostanza viene peraltro confermata dalla stessa opponente che nell'atto di citazione afferma testualmente: “La stessa, infatti, mai ha provveduto ad erogare la fornitura e l'opponente, vanamente sollecitatane l'attivazione e decorsi 18 giorno dal momento in cui
l'opposta avrebbe dovuto dare adempimento al contratto si è vista suo malgrado costretta, ad evitare i maggiori pregiudizi che le sarebbero derivati dall'inadempimento nella fornitura di detto essenziale servizio, a concludere un nuovo contratto con altro fornitore, a condizioni, peraltro, deteriori” – pag.
2).
Orbene, la società opposta ha operato in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali del contratto stipulato dalle parti, ove in merito all'attivazione della fornitura all'art.
4.2 viene indicato che:
“La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile che verrà comunicata da al Cliente, CP_1 sempre che l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto e dispacciamento di cui al successivo art.
5. Fermo restando ciò, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il termine presumibile di attivazione, da considerarsi per non vincolante né perentorio, è stimato CP_1 in: mesi 1 (uno) per tutti i Clienti provenienti o dal Servizio di Maggior Tutela o dal Servizio di
Salvaguardia, nonché per tutti i Clienti provenienti dal mercato libero in Bassa Tensione o Domestici;
mesi 6 (sei) per i Clienti alimentati in Media Tensione, salvo tempistiche diverse in quanto dipendenti dal contratto sottoscritto con precedenti fornitori” (doc. 3 – parte opposta). Pertanto, il termine di mesi pagina 7 di 10 6 era stato indicato solamente in via presuntiva, dando atto della sua non vincolatività e della possibile necessità di un tempo maggiore.
Sul punto, occorre evidenziare che le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto sono state espressamene richiamate dal modulo di adesione MIB17D/1277956 e accettate da parte opponente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., compreso quanto stabilito all'art. 4 in merito all'attivazione della fornitura, come dimostra la presenza di apposita sottoscrizione e timbro della società Cliente odierna opponente (doc. 1 – ricorso monitorio).
3. Passando all'esame della clausola penale contenuta nel contratto ed alla somma di € 18.002,00, oggetto dell'odierno procedimento - imputata a titolo di penale per mancato rispetto dei termini di preavviso ai fini dell'esercizio del diritto di recesso - occorre premettere che le clausole che prevedono la facoltà di recesso per l'aderente ed il rispetto di un termine di preavviso non rientrano nel novero delle clausole vessatorie. Inoltre, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non possono ritenersi vessatorie neppure quelle comprensive di una penale in caso di recesso anticipato: “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del
30/06/2021).
Tanto premesso, nel caso in esame, è prevista una clausola penale in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto n. MIB17D/1277956, in quanto all'art. 12.4, in punto di recesso e cessazione della fornitura, disciplina che: “nel caso in cui il Cliente sia titolare di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12
(dodici) mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00
(millecinquecento/00) per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singola fornitura.” (doc. 3 – parte opposta).
In ogni caso, anche detta clausola risulta accettata specificatamente dall'opposta, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., in virtù della sussistenza di specifica sottoscrizione dell'apposito riquadro del contratto di fornitura. Di talché, accertata l'assenza da parte della società di un preavviso nei Pt_4 termini previsti di 12 mesi, non residuano dubbi circa la legittimità dell'applicazione della clausola penale richiamata da parte dell'odierna opposta. pagina 8 di 10 Infine, in punto di quantum della penale, non si ritiene che la quantificazione in € 18.000,00 (ossia €
1.5000 x 12 mesi), come eccepito dall'opposta, sia manifestamente sproporzionata, non ricorrendo difatti nel caso di spece i presupposti per la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019).
Ebbene, nel caso in esame parte opponente nulla ha prodotto al fine di compiutamente motivare l'eccessiva onerosità della penale applicata. Al contrario, sebbene l'odierna società opposta non abbia emesso fatture per il consumo di energia – in quanto il recesso è avvenuto prima del suo subentro quale fornitore – non è possibile conoscere con certezza quale sarebbe stato il consumo del Cliente. Tuttavia, appare opportuno tenere in considerazione la tipologia di utenza (non domestica, di media tensione) e la fattura di ottobre 2017 - N. V01171166333 (doc. 10 – parte opposta) emessa dal fornitore CE
, ove è possibile registrare la presenza di consumi significativi nell'anno precedente pari a Pt_2
272.411Kwh (per un consumo medio mensile di 22.701KWh, tanto è vero che la fattura relativa al mese di ottobre 2017 presentava un totale di € 4.622,75).
Ritenuto che, ai fini della riduzione equitativa della penale concordata tra le parti, il giudice debba valutare se l'importo previsto conferisca al concedente un vantaggio superiore rispetto a quello derivante dalla regolare esecuzione del contratto, può verosimilmente concludersi che nel caso di specie la penale di importo pari ad € 1.500,00 per ogni mese di mancato preavviso non appare manifestamente eccessiva né sproporzionata rispetto alla perdita subita da per effetto CP_1 del recesso anticipato senza preavviso alcuno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4754/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.11.2021, che conseguentemente va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, nonché tenuto conto pagina 9 di 10 dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta l'opposizione proposta, e, conseguentemente, conferma il D.I. n. 4754/2021, emesso il
15.11.2021 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in essa contenuta;
- condanna l'opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 18 settembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 18 settembre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. USAI PIER LUIGI Parte_1 Per 'avv. SCOPETANI NICCOLO'. CP_1
L'avv. Usai conferma le conclusioni come rassegnate anche da ultimo nelle note conclusive depositate. L'avv. Scopetani si riporta agli atti.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIRRA MAURO e dell'avv. USAI PIER LUIGI ( ); C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCHIRRA MAURO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO', CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Trebbia, 57 58100 Grosseto presso il difensore avv. SCOPETANI N. PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. p. opponente: “1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso monitorio per le ragioni di cui supra e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa. 2) Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge.” p. opposta: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 4754/2021 del 15/11/2021 RG n. 11554/2021 Tribunale di Firenze, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4754/2021 del 15/11/2021 RG n. 11554/2021 Tribunale di Firenze;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per CP_1 le causali di cui al presente giudizio;
Vinte, in ogni caso, le spese”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4754/2021 - emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze in data 15.11.2021, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore di della somma di 18.002,02, oltre interessi come da domanda e spese della procedura CP_1 monitoria, quale saldo della fattura n. 18/3 - chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che, in seguito alla sottoscrizione, in data 25.11.2017, di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società opposta, quest'ultima non aveva mai attivato l'erogazione dell'energia elettrica;
pertanto, aveva provveduto a concludere diverso contratto con un nuovo fornitore. Aggiungeva che l'asserita pretesa creditoria non era stata documentata dalla società opposta ed anzi si fondava su di una clausola penale che non era contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma in un modulo ulteriore, mai ricevuto al momento della sottoscrizione, evidenziando, infine, la sproporzionalità della penale rispetto alle condizioni economiche contrattate.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate dall'opponente, eccependo di aver prodotto, in sede monitoria, oltre al contratto sottoscritto dalle parti la fattura n. 18/3 rimasta insoluta e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Evidenziava che, in merito all'attivazione della fornitura, le condizioni generali del contratto prevedevano per le utenze di media tensione un termine stimato di mesi sei da considerarsi indicativo e non vincolante né perentorio;
pertanto, nessuna responsabilità era ad essa imputabile, posto che, in fase di esecuzione del contratto, veniva constatata l'attivazione dell'utenza con altra società fornitrice.
Aggiungeva, infine, che quest'ultima circostanza aveva determinato l'emissione della fattura n. 18/3, stante la penale prevista dalle condizioni generali di fornitura con cui veniva pattuito che il diritto di recesso potesse essere esercitato solo dopo che fossero trascorsi 12 mesi effettivi di fornitura.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16.06.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto disponendo l'esperimento della mediazione che, successivamente avviata, dava esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed istruita la causa in via solo documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, e, all'udienza del 5.2.2025, indicava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino al 30.4.25 prima per il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. In primo luogo, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso in assenza dei criteri richiesti dall'art. 633 c.p.c., è destituita di fondamento.
Come noto, la peculiarità del procedimento monitorio risiede nella sua natura di strumento processuale semplificato, contraddistinto dalla sommarietà dell'istruttoria e messo a disposizione del creditore per tutelare celermente il proprio diritto di credito in presenza di una prova scritta idonea a dimostrarne l'esistenza. Al riguardo, l'art. 633 c.p.c. richiede la produzione di un documento idoneo a dimostrare la sussistenza del credito azionato, il quale deve risultare di tal modo certo e liquido, tale da consentire al giudice di pronunciarsi allo stato degli atti, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà successivamente riconosciuta all'ingiunto di attivare il giudizio di opposizione, ripristinando così il contraddittorio pieno tra le parti.
Ciò detto, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione di prova scritta che presenti un adeguato grado di attendibilità dell'esistenza del credito, condizione che si è ampiamente realizzata nel procedimento monitorio in esame. Difatti, in tale primaria sede, ha CP_1 prodotto non soltanto la fattura commerciale n. 18/3 ritenuta insoluta, la quale - pur non potendo, per la sua natura unilaterale, costituire nel giudizio di merito la piena prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né del credito vantato, non essendo idonea a dimostrarne la certezza, la liquidità e l'esigibilità, né a fondare la legittimità della pretesa - assume tuttavia, nell'ambito della fase monitoria, valore probatorio sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
A fondamento della propria pretesa l'opposta ha inoltre allegato il contratto di fornitura sottoscritto dal
Presidente della società (v. doc.
1 - opposta), che costituisce il presupposto negoziale Parte_1 del credito vantato, il registro IVA attestante l'annotazione dell'operazione (v. doc. 4), e il sollecito di pagamento avvenuto tramite comunicazione PEC regolarmente ricevuta dalla Cliente destinataria (v. doc. 5).
Alla luce di quanto esposto, appare evidente il rispetto della disciplina dettata dagli artt. 633 ss. c.p.c. e, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dall'opponente.
2. Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine pagina 4 di 10 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
Tutto quanto premesso, nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, le seguenti: la sottoscrizione, in data
25.11.2017, di un contratto di fornitura di energia elettrica in merito al POD IT001E98736493 riferito ad una utenza per altri usi diversi da quello domestico in media tensione (doc. 1 – ricorso monitorio); nonché il mancato avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura con conseguente emissione della fattura n. 18/3 del 08.02.2019 da parte della società opposta, in ordine alla penale per il mancato rispetto dei termini di recesso stabiliti dalle condizioni generali di contratto (v. doc. 3 – ricorso monitorio).
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria, eccependo la responsabilità della società per la mancata attivazione dell'utenza in oggetto, in quanto CP_1 avrebbe ritardato la comunicazione di recesso al fornitore CE in contrasto con quanto previsto dalla delibera ARERA n. 302/2016 e, conseguentemente, indebitamente applicato la penale, essendo imputabile unicamente a tale inadempimento la necessità di rivolgersi anticipatamente ad altro fornitore di energia elettrica.
Occorre sul punto premettere che la normativa di settore richiamata, ossia la delibera ARERA
302/2016/R/COM vigente ratione temporis, trova applicazione unicamente nei confronti dei clienti finali di cui “a) all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
b) all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc”, ovvero per i clienti finali domestici (lett. a)
e per i punti di prelievo in bassa tensione (lett. b). Invero, risultano esclusi dall'ambito di applicabilità delle disposizioni in esame i clienti di cui all'art.
2.3. lett. e) TIV, afferenti ai punti di prelievo di media tensione per gli usi diversi da quelli per l'illuminazione pubblica di cui alla lettera d) del medesimo comma. pagina 5 di 10 Nel caso de quo, è pacifico, oltre che documentato, che la società ha stipulato il Parte_1 contratto di fornitura per un punto di prelievo di media tensione (doc. 1 – ricorso monitorio) e, pertanto,
è esclusa dall'applicazione della disciplina sopra richiamata.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio ed in applicazione del principio di acquisizione processuale vigente nel processo civile, secondo cui il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi probatori ritualmente acquisiti, la documentazione allegata da una parte deve essere integralmente considerata, potendo rilevare sia in suo favore che a suo sfavore.
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opponente smentisce quanto dalla stessa sostenuto nei propri atti difensivi, in quanto risulta che, a seguito della conclusione del contratto, parte opposta ha correttamente provveduto a trasmettere al fornitore CE una comunicazione via PEC, datata
29.12.2017, contenente l'elenco dei clienti che avevano esercitato il diritto di recesso per cambio di fornitore, con indicazione della relativa data di efficacia, tra i quali risulta iscritto il POD
IT001E98736493 intestato alla società opponente con indicata quale data di cessazione il 1°.1.2019
(doc. 1 – parte opponente). Inoltre, a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata da Pt_1 al fornitore CE , quest'ultimo in data 27.08.2018 comunicava che la data di
[...] Pt_2 cessazione per cambio trader dell'utenza in oggetto era prevista per il 31.12.2018, come da richiesta del fornitore entrante che ha regolarmente inoltrato istanza di recesso con un CP_1 preavviso di 12 mesi in ottemperanza alle condizioni generali di contratto al punto 5.e, che alleghiamo alla presente (All.1) (doc. 2 – parte opponente). Occorre sul tema evidenziare, che le forniture in
Media Tensione, come quella in esame, sono rivolte a clienti con un fabbisogno energetico significativamente elevato, a differenza delle forniture in Bassa Tensione, generalmente destinate a utenze domestiche o a piccole imprese. Tale differenza comporta, per il fornitore subentrante, l'obbligo di svolgere una serie di verifiche tecniche complesse e approfondite, indispensabili per garantire la corretta esecuzione dello switching; pertanto, i tempi richiesti per il cambio di fornitore — il cosiddetto switching — risultano fisiologicamente più lunghi rispetto a quelli comunemente previsti per le utenze in Bassa Tensione. Questo giustifica, nel caso de quo, il tempo previsto per il cambio di fornitore con efficacia dall'1.01.2019 come comunicato al fornitore CE. Rimane pertanto priva di fondamento la deduzione di parte opponente quanto all'invocata responsabilità di per non aver CP_1 tempestivamente attivato la fornitura elettrica in oggetto, nonché la tesi – priva di riscontro probatorio – secondo cui “nelle more della procedura di attivazione da parte di - che ormai si era protratta CP_1 dalla pretesa data di stipula del contratto (avvenuta in data 25.11.2017) per almeno sei mesi alla data in cui è stato effettuato il primo tentativo di installazione dello 'switch' (avvenuto in data 6.06.2018) - era subentrato il gestore di ” (note di trattazione scritta del 10.06.2022). Parte_3
pagina 6 di 10 In primo luogo, dalla schermata estratta dal SII (Sistema Informativo Integrato) allegata dall'opposta, emerge che quest'ultima ha tentato di avviare la procedura di switching in data 06.06.2018, ma che tuttavia l'operazione non è andata a buon fine, poiché la pratica è stata annulla e revocata a causa della presenza di altra richiesta di switching già in corso (doc. 4 – parte opposta).
Alla luce di ciò, appare inverosimile quanto dedotto da oltre che privo di riscontro Parte_1 probatorio, in merito al subentro del gestore di per inattività dell'opposta. Parte_3
Difatti, il cambio di fornitore non comporta interruzioni di servizio ma avviene automaticamente in fase di switching: ciò trova conferma dalla comunicazione inviata da – fornitore al Pt_2 momento della stipula del nuovo contratto con – allo stesso Cliente in risposta ad un CP_1 reclamo di questi, dal quale si deduce, stante anche l'indicazione del Codice Cliente (n. 4545149) e del
Codice Utenza (PR5263628), che ad Agosto 2018 la fornitura era ancora erogata da in Pt_2 attesa del cambio trader previsto per il 31.12.2018 con , e quindi all'epoca dei fatti non CP_1 sussisteva il gestore di . Parte_3
Conseguentemente, al momento dell'avvio della procedura di switching nel giugno 2018 da parte di
, questo veniva annullato perché parte opponente aveva verosimilmente concluso un CP_1 altro contratto con un nuovo e diverso fornitore - rispetto ad – che difatti aveva già CP_1 inserito la procedura di switching (la circostanza viene peraltro confermata dalla stessa opponente che nell'atto di citazione afferma testualmente: “La stessa, infatti, mai ha provveduto ad erogare la fornitura e l'opponente, vanamente sollecitatane l'attivazione e decorsi 18 giorno dal momento in cui
l'opposta avrebbe dovuto dare adempimento al contratto si è vista suo malgrado costretta, ad evitare i maggiori pregiudizi che le sarebbero derivati dall'inadempimento nella fornitura di detto essenziale servizio, a concludere un nuovo contratto con altro fornitore, a condizioni, peraltro, deteriori” – pag.
2).
Orbene, la società opposta ha operato in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali del contratto stipulato dalle parti, ove in merito all'attivazione della fornitura all'art.
4.2 viene indicato che:
“La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile che verrà comunicata da al Cliente, CP_1 sempre che l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto e dispacciamento di cui al successivo art.
5. Fermo restando ciò, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il termine presumibile di attivazione, da considerarsi per non vincolante né perentorio, è stimato CP_1 in: mesi 1 (uno) per tutti i Clienti provenienti o dal Servizio di Maggior Tutela o dal Servizio di
Salvaguardia, nonché per tutti i Clienti provenienti dal mercato libero in Bassa Tensione o Domestici;
mesi 6 (sei) per i Clienti alimentati in Media Tensione, salvo tempistiche diverse in quanto dipendenti dal contratto sottoscritto con precedenti fornitori” (doc. 3 – parte opposta). Pertanto, il termine di mesi pagina 7 di 10 6 era stato indicato solamente in via presuntiva, dando atto della sua non vincolatività e della possibile necessità di un tempo maggiore.
Sul punto, occorre evidenziare che le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto sono state espressamene richiamate dal modulo di adesione MIB17D/1277956 e accettate da parte opponente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., compreso quanto stabilito all'art. 4 in merito all'attivazione della fornitura, come dimostra la presenza di apposita sottoscrizione e timbro della società Cliente odierna opponente (doc. 1 – ricorso monitorio).
3. Passando all'esame della clausola penale contenuta nel contratto ed alla somma di € 18.002,00, oggetto dell'odierno procedimento - imputata a titolo di penale per mancato rispetto dei termini di preavviso ai fini dell'esercizio del diritto di recesso - occorre premettere che le clausole che prevedono la facoltà di recesso per l'aderente ed il rispetto di un termine di preavviso non rientrano nel novero delle clausole vessatorie. Inoltre, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non possono ritenersi vessatorie neppure quelle comprensive di una penale in caso di recesso anticipato: “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del
30/06/2021).
Tanto premesso, nel caso in esame, è prevista una clausola penale in virtù dell'espressa pattuizione inserita nelle condizioni generali allegate al contratto n. MIB17D/1277956, in quanto all'art. 12.4, in punto di recesso e cessazione della fornitura, disciplina che: “nel caso in cui il Cliente sia titolare di una pluralità di PdP di cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12
(dodici) mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00
(millecinquecento/00) per ogni mese di preavviso non rispettato e con riferimento ad ogni singola fornitura.” (doc. 3 – parte opposta).
In ogni caso, anche detta clausola risulta accettata specificatamente dall'opposta, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c., in virtù della sussistenza di specifica sottoscrizione dell'apposito riquadro del contratto di fornitura. Di talché, accertata l'assenza da parte della società di un preavviso nei Pt_4 termini previsti di 12 mesi, non residuano dubbi circa la legittimità dell'applicazione della clausola penale richiamata da parte dell'odierna opposta. pagina 8 di 10 Infine, in punto di quantum della penale, non si ritiene che la quantificazione in € 18.000,00 (ossia €
1.5000 x 12 mesi), come eccepito dall'opposta, sia manifestamente sproporzionata, non ricorrendo difatti nel caso di spece i presupposti per la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019).
Ebbene, nel caso in esame parte opponente nulla ha prodotto al fine di compiutamente motivare l'eccessiva onerosità della penale applicata. Al contrario, sebbene l'odierna società opposta non abbia emesso fatture per il consumo di energia – in quanto il recesso è avvenuto prima del suo subentro quale fornitore – non è possibile conoscere con certezza quale sarebbe stato il consumo del Cliente. Tuttavia, appare opportuno tenere in considerazione la tipologia di utenza (non domestica, di media tensione) e la fattura di ottobre 2017 - N. V01171166333 (doc. 10 – parte opposta) emessa dal fornitore CE
, ove è possibile registrare la presenza di consumi significativi nell'anno precedente pari a Pt_2
272.411Kwh (per un consumo medio mensile di 22.701KWh, tanto è vero che la fattura relativa al mese di ottobre 2017 presentava un totale di € 4.622,75).
Ritenuto che, ai fini della riduzione equitativa della penale concordata tra le parti, il giudice debba valutare se l'importo previsto conferisca al concedente un vantaggio superiore rispetto a quello derivante dalla regolare esecuzione del contratto, può verosimilmente concludersi che nel caso di specie la penale di importo pari ad € 1.500,00 per ogni mese di mancato preavviso non appare manifestamente eccessiva né sproporzionata rispetto alla perdita subita da per effetto CP_1 del recesso anticipato senza preavviso alcuno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4754/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.11.2021, che conseguentemente va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, nonché tenuto conto pagina 9 di 10 dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta l'opposizione proposta, e, conseguentemente, conferma il D.I. n. 4754/2021, emesso il
15.11.2021 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in essa contenuta;
- condanna l'opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 18 settembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10