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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. MA CA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IC IN per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
TUTTO (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sidoti per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
p. iva Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza impugnata ritenuto che la vendita ed installazione di bombole di
1 gas costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., ritenere e dichiarare
[...]
, in persona del legale rapp. te pro tempore responsabile Controparte_3
delle lesioni subite da conseguentemente condannare la stessa al Parte_1
risarcimento di tutti i danni materiali e morali arrecati alla stessa quantificati nella misura di euro 24.000,00 o in quella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare dalla espletanda ctu oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16 giugno 2014 fino al soddisfo.
condannare , in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore alle spese, compensi dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
C.P.A. come per legge.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1
ragioni indicate in comparsa (Punto I) per palese violazione del dettato normativo previsto dall'art. 342 c.p.c.;
nel merito rigettare, in quanto inammissibili ed infondati sia in punto di fatto che di diritto,
tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra , per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 367/2020 del Tribunale di Trapani;
con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 367 Parte_1
del 3 giugno 2020 che ne ha rigettato la domanda di condanna di Controparte_3
al risarcimento del danno, stimato in € 24.000,00, conseguito alla
[...]
deflagrazione avvenuta nella cucina dell'abitazione di sua proprietà intorno alle 20,30 del giorno 16 giugno 2014, appena dopo la sostituzione, eseguita da un tecnico incaricato dalla
2 convenuta, della bombola di gas GPL che alimentava i fuochi del piano cottura.
Valutato il compendio probatorio acquisito, segnatamente le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico al quale era stato conferito incarico di “verificare la riconducibilità
causale dei danni lamentati dall'attrice alla non corretta esecuzione dell'istallazione della
bombola di gas presso l'abitazione della stessa” e le deposizioni testimoniali, ha ritenuto il
Tribunale indimostrato il nesso di causa, indefettibile presupposto fondante l'attribuzione di responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., così come della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., tra l'operazione di sostituzione della bombola e l'esplosione. Ha dichiarato assorbita, in conseguenza del rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia formulata dalla società convenuta nei confronti di
[...]
fornitrice della bombola alla quale aveva ottenuto di estendere il Controparte_4
contraddittorio, e ha posto le spese di lite e quelle di c.t.u. a carico dell'attrice.
Si duole l'appellante dell'acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale non aveva fornito adeguata risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte in punto di: adeguatezza del sistema di aerazione del locale cucina, nel concreto affidato a quattro grandi finestre;
irrilevanza della condizione dei luoghi accertata nel sopralluogo del febbraio 2019, cinque anni dopo il verificarsi dei fatti;
omesso accertamento del possesso delle prescritte attestazioni di formazione professionale in capo al tecnico installatore;
estraneità della verifica delle perdite di gas dal novero delle incombenze dell'installatore. Rileva che quest'ultimo, ascoltato come testimone, aveva riferito di aver condotto il controllo non dell'intero impianto, ma solo della porzione esterna e del piano cottura, trascurando, con condotta negligente e pregiudizievole, la parte dell'impianto interna all'immobile. Adduce che la perdita di gas, in quanto immediatamente successiva all'intervento del personale di “è sicuramente Controparte_3
3 correlata all'operazione di sostituzione della bombola” (pag. 12 e ancora pag. 19
dell'appello) e insiste, pertanto, per l'accogliento della domanda risarcitoria, previo espletamento di una consulenza tecnica medico legale e rinnovazione di quella volta all'accertamento delle cause della deflagrazione.
Nella contumacia di ha resistito al gravame Controparte_5 [...]
che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3
dell'art. 342 c.p.c., ne ha contestato il fondamento nel merito, sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Occorre muovere dal risalente e non superato insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “l'industria della produzione e distribuzione del gas in bombole costituisce
attività pericolosa, nell'esercizio della quale (comprendente la raccolta e la produzione del
gas, il riempimento e la distribuzione delle bombole agli utenti) colui che vi provvede è
soggetto alla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., con riguardo a tutti gli eventi
dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione dell'uso del gas o che possono,
comunque, collegarsi alle dette operazioni, in quanto il pericolo delle esplosioni perdura
anche dopo l'avvenuto riempimento delle bombole, cioè quando queste siano poste in
commercio, distribuite e consegnate alla clientela per essere adoperate” (Cass. civ.
20/07/1979 n. 4352 e, conforme, Cass. civ. 13/01/1981 n. 294).
Se dunque l'attività imprenditoriale dell'appellata Controparte_3
si qualifica come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., è ancora necessario evidenziare che la previsione codicistica disegna un'ipotesi di responsabilità presunta in forza della quale l'onere probatorio si declina gravando il danneggiato della dimostrazione del nesso eziologico tra esercizio dell'attività ed evento dannoso e l'esercente l'attività pericolosa del
4 superamento della presunzione attraverso la dimostrazione dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno. Ne consegue che ove il primo non riesca a fornire prova positiva della correlazione causale tra fatto dannoso e altrui condotta, l'esercente l'attività rimane esonerato da responsabilità. “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la
presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone
la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui
prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso” (Cass. n. 28626 07/11/2019; Cass. 22/9/2014, n. 19872; Cass.
27/07/2012, n. 13397; Cass. 10/07/2002, n. 10382).
Definita la cornice teorica entro cui sussumere la fattispecie, i soli dati comprovati da
[...]
, ovvero che: Parte_1
- il giorno 16 giugno 2014 aveva richiesto alla società Controparte_3
l'installazione di una bombola di GPL presso la propria abitazione sita in Alcamo,
[...]
Strada SS 113, Km 326, in sostituzione di una di quelle in uso;
- circa 40 minuti dopo l'intervento del dipendente della società oggi appellata si ebbe una deflagrazione innescata dall'accensione di uno dei fornelli del piano cottura;
non assolvono all'onere dimostrativo su costei incombente.
La sola prossimità cronologica degli accadimenti, invero, non è idonea a comprovare il collegamento eziologico, rivelandosi fallace il criterio meramente congetturale del post hoc
propter hoc adombrato dall'appellante –là ove adduce “tale perdita d i gas, considerato che
l 'evento, si è verificato subito dopo la sostituzione della bombola come dalla dichiarazione
della parte attrice, è sicuramente correlata all'operazione di sostituzione della bombola”,
pagg. 12 e 19 dell'atto di appello-, atteso che il rapporto di correlazione non equivale a quello di causazione (Cass. civ., sez. III, 3/2/2022 n. 3285), né la nozione di antecedente a
5 quella di causa. “L'argomento secondo cui "ciò che segue temporalmente è anche causato
da ciò che precede è, da sempre, considerato un caso di fallacia argomentativa", non
essendovi "traccia nei sistemi di retorica o di logica di un solo argomento a sostengo del
criterio post hoc propter hoc", risultando, anzi, il "sofisma insito nella formula",
"pacificamente errato", essendo "unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non
vuol dire causazione": v. Cass. 03/02/2022, n. 3285, Rv. 663773-01, v. anche, in
motivazione, ex aliis, Cass. 05/11/2024, n. 28495; 22/04/2024, n. 10795; 18/11/2022, n.
34027; nello stesso senso v. già Cass. 15/10/2019, n. 25936, non massimata;
Cass.
11/06/1999, n. 5760, Rv. 527296-01)” (Cass. 17.9.2025 n. 25482, in motivazione).
Piuttosto, poiché in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. –in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, c.d. teoria della conditio sine qua non, da temperare con il criterio della causalità
adeguata, tale per cui all'interno della serie causale, occorre selezionare quegli eventi che non appaiono, a una valutazione ex ante, inverosimili alla ricostruzione della serie causale-
occorre rivolgere l'attenzione alal consulenza tecnica disposta in corso di causa proprio al fine di “verificare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attrice alla non
corretta esecuzione dell'istallazione della bombola di gas”.
All'esito di un accurato sopralluogo, il consulente tecnico ha accertato che:
- nell'immobile di parte appellante, composto da un appartamento sito al piano terra di un edificio più grande, l'approvvigionamento del gas “avviene con bombole GPL da 25 Kg,
installate all'esterno dell'appartamento, nel giardino di pertinenza del fabbricato;
con una
condotta sottotraccia, sotto la pavimentazione, arriva nella parete esterna del fabbricato,
sul lato Est”
6 - “con una ramificazione realizzata con un raccordo a T, l'impianto utilizza due
bombole contemporaneamente per lo stesso servizio, ognuna con un proprio “regolatore”
di gas. Tale sistema è spesso usato … attivando una bombola alla volta, così da tenerne una
in funzione e l'altra di scorta”;
- “la condotta sottotraccia è stata realizzata con tubo flessibile multistrato, di colore
giallo; ad una estremità sono collegate le bombole, tramite raccordo e tubo flessibile in
gomma, di colore blu”;
- “nell'altra estremità, nella parete del fabbricato, la condotta si innesca tramite
raccordo in ottone e rubinetto di chiusura in acciaio (cfr. foto n. 7) e di nuovo con un tubo
flessibile multistrato si collega al tubo della cucina. Si nota che la connessione tra il
suddetto rubinetto ed il tubo flessibile, è sigillata con nastro adesivo di colore giallo”.
- “il forno non utilizza il gas per il funzionamento, ma utilizza l'energia elettrica e si
presenta in buone condizioni”;
- - “il piano cottura è composto da n. 4 fuochi, con altrettanti rubinetti di erogazione
del gas”;
- i mobili in legno e le attrezzatture della cucina “non presentano alcun segno di
bruciatura”, ancorché coincidenti con quelli presenti nell'immobile il giorno del sinistro.
Sulla scorta di tali rilievi, ai quali ha aggiunto:
- di aver verificato la tenuta della valvola controllandone il peso, risultato corrispondente a quello del giorno del sinistro (49,9 kg);
- che la miscela di gas contenuta nella bombola “è GPL, avente un peso specifico
maggiore dell'aria e pertanto tendente ad accumularsi nella parte bassa dei locali”;
- “la cappa di aspirazione dei fumi di cottura, istallata nei locali …, non prevede la
fuoriuscita dei fumi all'esterno, ma si limita a depurarli attraverso dei filtri, reimmettendo
7 l'aria all'interno dei medesimi locali” prevedendo in tal caso “la normativa di settore …
che i locali siano permanentemente ventilati mediante aperture di ventilazione, con un
minimo di 100 cm2, o mediante condotti di ventilazione. Nel caso di installazione di
apparecchi di tipo “A”, come il piano cottura istallato, sono necessarie due aperture di
almeno 100 cm2 ciascuna;
la prima, collocata in prossimità del pavimento, per favorire
l'ingresso di aria;
la seconda, ubicata nella parte alta della parete, per consentire di
evacuare all'esterno i prodotti della combustione”.
ha del tutto ragionevolmente osservato che:
- in ragione del fatto che la bombola “ha mantenuto il peso di 49,9 Kg, nonostante il
tempo trascorso dal 16/06/2014 (giorno della perdita di gas nell'abitazione) al 26/02/2019
(giorno delle operazioni peritali) … la valvola di tenuta della stessa è correttamente
funzionante”;
- in ogni caso, ove pure “la perdita di gas fosse dipesa dal mal funzionamento della
valvola della bombola, o dal regolatore del gas, o dalla fascia di sigillatura del tubo
flessibile, visto che la bombola era istallata all'esterno dell'abitazione, detta fuoriuscita
sarebbe avvenuta comunque all'esterno dell'abitazione” e non sarebbe dunque risultata dunque foriera di danno;
- ragionevolmente, per come peraltro sostenuto anche dal c.t.p. di parte attrice, la perdita di gas si è verificata in un tratto della condotta sottotraccia presente all'interno del fabbricato, ovvero “in una delle parti costituenti l'impianto di distribuzione del gas,
realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato”, la cui verifica e manutenzione non compete all'istallatore della bombola, responsabile unicamente del corretto funzionamento delle parti dell'impianto “coinvolte dall'esecuzione dell'istallazione della
bombola”, ovvero la parte esterna e, all'interno, il piano cottura.
8 Rispondendo definitivamente al quesito, anche alla luce delle osservazioni tecniche del consulente di parte attrice, ha quindi concluso che la perdita di gas “non è da imputare alla
non corretta esecuzione dell'istallazione della bombola, in quanto dette opere sono state
eseguite all'esterno dell'abitazione” dipendendo, presumibilmente, “dall'impianto di
distribuzione o dall'apparecchiatura della cucina”. Ha soggiunto che tra i fattori che hanno contribuito ad aumentare il rischio di esplosione si annoverano “le seguenti concause:
1) mancanza di aerazione e ventilazione adeguate (i locali non sono conformi alle norme
UNI 7129/2015);
2) mancanza di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature;
3) mancanza di prudenza da parte attrice, posta la percezione di gas nell'aria”.
Le conclusioni esposte da c.t.u. meritano conferma ove si consideri:
- sotto un primo profilo, che il teste , il quale materialmente sostituì il Testimone_1
bidone del gas presso l'abitazione dell'attrice, ha riferito (senza che la genuinità della sua deposizione possa essere posta in dubbio dall'appellante, non solo per aver costei indicato il medesimo testimone, ma per non aver addotto nulla di specifico onde confutare la veridicità
delle dichiarazioni) di aver provveduto a ricercare eventuali falle negli allacci con l'apposito spray rileva-fughe, estendendo l'indagine alla bombola agli allacciamenti esterni e al piano cottura: “mi avvalsi di uno spruzzatore che spruzzava acqua saponata. Irrorando di tale
sostanza il tubo è possibile appurare la presenza di perdite di gas nel tubo. In quel caso non
constatai alcuna fuga di gas”, “(…) la bombola si trova all'esterno e io poi accompagnai
l'attrice in casa e accesi per prova i fornelli ed era tutto a posto” e “(…) io ho acceso il gas
e mi assicurai che non vi erano fughe (…) controllai il piano cottura e verificai che
funzionava regolarmente, controllai tubi e regolatore e tutto era in stato adeguato di
manutenzione …la bombola all'esterno è collegata tramite un tubo di gomma lungo circa
9 un metro ad un impianto in rame che conduce poi il gas all'interno dell'abitazione e al
piano cottura che è incassato in una cucina in muratura. Essendo tale impianto in rame
interno all'edificio io tale impianto non l'ho controllato. Ho controllato solo il tubo di
gomma, i raccordi e il piano cottura all'esterno”;
- sotto altro profilo, che le osservazioni alla c.t.u., poi tradotte in motivi di appello, sono state, in parte, smentite dai documenti acquisiti agli atti, segnatamente dagli attestati di idoneità per “addetto antincendio” e di idoneità “nell'uso di recipienti di G.P.L. e dei loro
annessi” conseguiti dal legale rappresentante di e dagli Controparte_3 Controparte_3
attestati di frequenza per “Addetti antincendio ad alto rischio” e di idoneità “nell'uso di
recipienti di G.P.L. e dei loro annessi” e di idoneità per “addetto antincendio” conseguiti dal tecnico , e, per il resto, efficacemente confutate dal consulente il Testimone_1
quale ha osservato: che le pur numerose finestre presenti nella cucina dell'immobile (ben visibili nelle pose fotografiche allegate all'elaborato) non soddisfano il requisito di aereazione permanente richiesto dalla normativa di settore e non eliminano il rischio di saturazione dell'ambiente e che la normativa di settore non onera chi sostituisce la bombola del controllo dell'intero impianto, ma unicamente degli allacciamenti sui quali è intervenuto
(“la norma UNI 7131, al punto 6.11.1, avente in oggetto le verifiche ed i controlli da
effettuare per la sostituzione di una bombola GPL, si riferisce al controllo di quei
collegamenti effettuati, unicamente per l'istallazione della bombola;
al punto 6.11.2 si
riferisce agli apparecchi utilizzatori istallati e non anche ai tubi, raccordi, rubinetti
costituenti l'impianto di distribuzione del gas”), competendo piuttosto al proprietario o all'utilizzatore dell'immobile affidare periodicamente a un tecnico specializzato la manutenzione dell'impianto di distribuzione.
Non essendo acquisita dimostrazione del collegamento causale tra sostituzione della
10 bombola e successiva esplosione ed essendo la causa di questa ricostruita solo per congetture (verosimilmente la non corretta manutenzione dell'impianto o l'incompleta chiusura del rubinetto di erogazione del gas), non ricorrono i presupposti per affermare la responsabilità dell'appellata.
Tanto basta al rigetto dell'impugnazione e però non appare inopportuno evidenziare che la normativa di settore, costituita dalla Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, e dalle regole tecniche UNI 7129/2015
(impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione) e UNI 7131/2014
(impianti GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione) -come ricostruito dal c.t.u.- prevede la c.d. “odorizzazione” del gas e cioè l'introduzione nel gas distribuito, di per sé inodore, di una sostanza chimica che conferisce al gas il caratteristico odore agliaceo,
consentendo di percepire “nell'aria la presenza del gas prima che si creino condizioni di
pericolo per esplosività e tossicità”, così che non può non imputarsi all'appellante una notevole imprudenza per non aver adottato accorgimenti elementari, primo fra tutti l'apertura delle finestre per l'aerazione del locale cucina, e per aver anzi acceso il fuoco quantunque l'aria dovesse essere satura di gas, come attesta il fatto stesso dell'esplosione da costei narrato.
L'appello deve dunque essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di (in Controparte_3
misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in € 3.900,00 - di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva e € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di
[...]
. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore di Parte_1
11 parte appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di Controparte_5
così dispone:
[...]
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il giorno 1 Parte_1
luglio 2020 a avverso la Controparte_6 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Trapani n. 367 del 3 giugno 2020;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_3
grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato Massimo Sidoti, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL NO MA CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. MA CA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IC IN per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante
TUTTO (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sidoti per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
p. iva Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza impugnata ritenuto che la vendita ed installazione di bombole di
1 gas costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., ritenere e dichiarare
[...]
, in persona del legale rapp. te pro tempore responsabile Controparte_3
delle lesioni subite da conseguentemente condannare la stessa al Parte_1
risarcimento di tutti i danni materiali e morali arrecati alla stessa quantificati nella misura di euro 24.000,00 o in quella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare dalla espletanda ctu oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16 giugno 2014 fino al soddisfo.
condannare , in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_3
tempore alle spese, compensi dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
C.P.A. come per legge.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_1
ragioni indicate in comparsa (Punto I) per palese violazione del dettato normativo previsto dall'art. 342 c.p.c.;
nel merito rigettare, in quanto inammissibili ed infondati sia in punto di fatto che di diritto,
tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra , per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 367/2020 del Tribunale di Trapani;
con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 367 Parte_1
del 3 giugno 2020 che ne ha rigettato la domanda di condanna di Controparte_3
al risarcimento del danno, stimato in € 24.000,00, conseguito alla
[...]
deflagrazione avvenuta nella cucina dell'abitazione di sua proprietà intorno alle 20,30 del giorno 16 giugno 2014, appena dopo la sostituzione, eseguita da un tecnico incaricato dalla
2 convenuta, della bombola di gas GPL che alimentava i fuochi del piano cottura.
Valutato il compendio probatorio acquisito, segnatamente le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico al quale era stato conferito incarico di “verificare la riconducibilità
causale dei danni lamentati dall'attrice alla non corretta esecuzione dell'istallazione della
bombola di gas presso l'abitazione della stessa” e le deposizioni testimoniali, ha ritenuto il
Tribunale indimostrato il nesso di causa, indefettibile presupposto fondante l'attribuzione di responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., così come della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., tra l'operazione di sostituzione della bombola e l'esplosione. Ha dichiarato assorbita, in conseguenza del rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia formulata dalla società convenuta nei confronti di
[...]
fornitrice della bombola alla quale aveva ottenuto di estendere il Controparte_4
contraddittorio, e ha posto le spese di lite e quelle di c.t.u. a carico dell'attrice.
Si duole l'appellante dell'acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale non aveva fornito adeguata risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte in punto di: adeguatezza del sistema di aerazione del locale cucina, nel concreto affidato a quattro grandi finestre;
irrilevanza della condizione dei luoghi accertata nel sopralluogo del febbraio 2019, cinque anni dopo il verificarsi dei fatti;
omesso accertamento del possesso delle prescritte attestazioni di formazione professionale in capo al tecnico installatore;
estraneità della verifica delle perdite di gas dal novero delle incombenze dell'installatore. Rileva che quest'ultimo, ascoltato come testimone, aveva riferito di aver condotto il controllo non dell'intero impianto, ma solo della porzione esterna e del piano cottura, trascurando, con condotta negligente e pregiudizievole, la parte dell'impianto interna all'immobile. Adduce che la perdita di gas, in quanto immediatamente successiva all'intervento del personale di “è sicuramente Controparte_3
3 correlata all'operazione di sostituzione della bombola” (pag. 12 e ancora pag. 19
dell'appello) e insiste, pertanto, per l'accogliento della domanda risarcitoria, previo espletamento di una consulenza tecnica medico legale e rinnovazione di quella volta all'accertamento delle cause della deflagrazione.
Nella contumacia di ha resistito al gravame Controparte_5 [...]
che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3
dell'art. 342 c.p.c., ne ha contestato il fondamento nel merito, sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Occorre muovere dal risalente e non superato insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “l'industria della produzione e distribuzione del gas in bombole costituisce
attività pericolosa, nell'esercizio della quale (comprendente la raccolta e la produzione del
gas, il riempimento e la distribuzione delle bombole agli utenti) colui che vi provvede è
soggetto alla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., con riguardo a tutti gli eventi
dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione dell'uso del gas o che possono,
comunque, collegarsi alle dette operazioni, in quanto il pericolo delle esplosioni perdura
anche dopo l'avvenuto riempimento delle bombole, cioè quando queste siano poste in
commercio, distribuite e consegnate alla clientela per essere adoperate” (Cass. civ.
20/07/1979 n. 4352 e, conforme, Cass. civ. 13/01/1981 n. 294).
Se dunque l'attività imprenditoriale dell'appellata Controparte_3
si qualifica come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., è ancora necessario evidenziare che la previsione codicistica disegna un'ipotesi di responsabilità presunta in forza della quale l'onere probatorio si declina gravando il danneggiato della dimostrazione del nesso eziologico tra esercizio dell'attività ed evento dannoso e l'esercente l'attività pericolosa del
4 superamento della presunzione attraverso la dimostrazione dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno. Ne consegue che ove il primo non riesca a fornire prova positiva della correlazione causale tra fatto dannoso e altrui condotta, l'esercente l'attività rimane esonerato da responsabilità. “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la
presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone
la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui
prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa
dell'evento dannoso” (Cass. n. 28626 07/11/2019; Cass. 22/9/2014, n. 19872; Cass.
27/07/2012, n. 13397; Cass. 10/07/2002, n. 10382).
Definita la cornice teorica entro cui sussumere la fattispecie, i soli dati comprovati da
[...]
, ovvero che: Parte_1
- il giorno 16 giugno 2014 aveva richiesto alla società Controparte_3
l'installazione di una bombola di GPL presso la propria abitazione sita in Alcamo,
[...]
Strada SS 113, Km 326, in sostituzione di una di quelle in uso;
- circa 40 minuti dopo l'intervento del dipendente della società oggi appellata si ebbe una deflagrazione innescata dall'accensione di uno dei fornelli del piano cottura;
non assolvono all'onere dimostrativo su costei incombente.
La sola prossimità cronologica degli accadimenti, invero, non è idonea a comprovare il collegamento eziologico, rivelandosi fallace il criterio meramente congetturale del post hoc
propter hoc adombrato dall'appellante –là ove adduce “tale perdita d i gas, considerato che
l 'evento, si è verificato subito dopo la sostituzione della bombola come dalla dichiarazione
della parte attrice, è sicuramente correlata all'operazione di sostituzione della bombola”,
pagg. 12 e 19 dell'atto di appello-, atteso che il rapporto di correlazione non equivale a quello di causazione (Cass. civ., sez. III, 3/2/2022 n. 3285), né la nozione di antecedente a
5 quella di causa. “L'argomento secondo cui "ciò che segue temporalmente è anche causato
da ciò che precede è, da sempre, considerato un caso di fallacia argomentativa", non
essendovi "traccia nei sistemi di retorica o di logica di un solo argomento a sostengo del
criterio post hoc propter hoc", risultando, anzi, il "sofisma insito nella formula",
"pacificamente errato", essendo "unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non
vuol dire causazione": v. Cass. 03/02/2022, n. 3285, Rv. 663773-01, v. anche, in
motivazione, ex aliis, Cass. 05/11/2024, n. 28495; 22/04/2024, n. 10795; 18/11/2022, n.
34027; nello stesso senso v. già Cass. 15/10/2019, n. 25936, non massimata;
Cass.
11/06/1999, n. 5760, Rv. 527296-01)” (Cass. 17.9.2025 n. 25482, in motivazione).
Piuttosto, poiché in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. –in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, c.d. teoria della conditio sine qua non, da temperare con il criterio della causalità
adeguata, tale per cui all'interno della serie causale, occorre selezionare quegli eventi che non appaiono, a una valutazione ex ante, inverosimili alla ricostruzione della serie causale-
occorre rivolgere l'attenzione alal consulenza tecnica disposta in corso di causa proprio al fine di “verificare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attrice alla non
corretta esecuzione dell'istallazione della bombola di gas”.
All'esito di un accurato sopralluogo, il consulente tecnico ha accertato che:
- nell'immobile di parte appellante, composto da un appartamento sito al piano terra di un edificio più grande, l'approvvigionamento del gas “avviene con bombole GPL da 25 Kg,
installate all'esterno dell'appartamento, nel giardino di pertinenza del fabbricato;
con una
condotta sottotraccia, sotto la pavimentazione, arriva nella parete esterna del fabbricato,
sul lato Est”
6 - “con una ramificazione realizzata con un raccordo a T, l'impianto utilizza due
bombole contemporaneamente per lo stesso servizio, ognuna con un proprio “regolatore”
di gas. Tale sistema è spesso usato … attivando una bombola alla volta, così da tenerne una
in funzione e l'altra di scorta”;
- “la condotta sottotraccia è stata realizzata con tubo flessibile multistrato, di colore
giallo; ad una estremità sono collegate le bombole, tramite raccordo e tubo flessibile in
gomma, di colore blu”;
- “nell'altra estremità, nella parete del fabbricato, la condotta si innesca tramite
raccordo in ottone e rubinetto di chiusura in acciaio (cfr. foto n. 7) e di nuovo con un tubo
flessibile multistrato si collega al tubo della cucina. Si nota che la connessione tra il
suddetto rubinetto ed il tubo flessibile, è sigillata con nastro adesivo di colore giallo”.
- “il forno non utilizza il gas per il funzionamento, ma utilizza l'energia elettrica e si
presenta in buone condizioni”;
- - “il piano cottura è composto da n. 4 fuochi, con altrettanti rubinetti di erogazione
del gas”;
- i mobili in legno e le attrezzatture della cucina “non presentano alcun segno di
bruciatura”, ancorché coincidenti con quelli presenti nell'immobile il giorno del sinistro.
Sulla scorta di tali rilievi, ai quali ha aggiunto:
- di aver verificato la tenuta della valvola controllandone il peso, risultato corrispondente a quello del giorno del sinistro (49,9 kg);
- che la miscela di gas contenuta nella bombola “è GPL, avente un peso specifico
maggiore dell'aria e pertanto tendente ad accumularsi nella parte bassa dei locali”;
- “la cappa di aspirazione dei fumi di cottura, istallata nei locali …, non prevede la
fuoriuscita dei fumi all'esterno, ma si limita a depurarli attraverso dei filtri, reimmettendo
7 l'aria all'interno dei medesimi locali” prevedendo in tal caso “la normativa di settore …
che i locali siano permanentemente ventilati mediante aperture di ventilazione, con un
minimo di 100 cm2, o mediante condotti di ventilazione. Nel caso di installazione di
apparecchi di tipo “A”, come il piano cottura istallato, sono necessarie due aperture di
almeno 100 cm2 ciascuna;
la prima, collocata in prossimità del pavimento, per favorire
l'ingresso di aria;
la seconda, ubicata nella parte alta della parete, per consentire di
evacuare all'esterno i prodotti della combustione”.
ha del tutto ragionevolmente osservato che:
- in ragione del fatto che la bombola “ha mantenuto il peso di 49,9 Kg, nonostante il
tempo trascorso dal 16/06/2014 (giorno della perdita di gas nell'abitazione) al 26/02/2019
(giorno delle operazioni peritali) … la valvola di tenuta della stessa è correttamente
funzionante”;
- in ogni caso, ove pure “la perdita di gas fosse dipesa dal mal funzionamento della
valvola della bombola, o dal regolatore del gas, o dalla fascia di sigillatura del tubo
flessibile, visto che la bombola era istallata all'esterno dell'abitazione, detta fuoriuscita
sarebbe avvenuta comunque all'esterno dell'abitazione” e non sarebbe dunque risultata dunque foriera di danno;
- ragionevolmente, per come peraltro sostenuto anche dal c.t.p. di parte attrice, la perdita di gas si è verificata in un tratto della condotta sottotraccia presente all'interno del fabbricato, ovvero “in una delle parti costituenti l'impianto di distribuzione del gas,
realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato”, la cui verifica e manutenzione non compete all'istallatore della bombola, responsabile unicamente del corretto funzionamento delle parti dell'impianto “coinvolte dall'esecuzione dell'istallazione della
bombola”, ovvero la parte esterna e, all'interno, il piano cottura.
8 Rispondendo definitivamente al quesito, anche alla luce delle osservazioni tecniche del consulente di parte attrice, ha quindi concluso che la perdita di gas “non è da imputare alla
non corretta esecuzione dell'istallazione della bombola, in quanto dette opere sono state
eseguite all'esterno dell'abitazione” dipendendo, presumibilmente, “dall'impianto di
distribuzione o dall'apparecchiatura della cucina”. Ha soggiunto che tra i fattori che hanno contribuito ad aumentare il rischio di esplosione si annoverano “le seguenti concause:
1) mancanza di aerazione e ventilazione adeguate (i locali non sono conformi alle norme
UNI 7129/2015);
2) mancanza di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature;
3) mancanza di prudenza da parte attrice, posta la percezione di gas nell'aria”.
Le conclusioni esposte da c.t.u. meritano conferma ove si consideri:
- sotto un primo profilo, che il teste , il quale materialmente sostituì il Testimone_1
bidone del gas presso l'abitazione dell'attrice, ha riferito (senza che la genuinità della sua deposizione possa essere posta in dubbio dall'appellante, non solo per aver costei indicato il medesimo testimone, ma per non aver addotto nulla di specifico onde confutare la veridicità
delle dichiarazioni) di aver provveduto a ricercare eventuali falle negli allacci con l'apposito spray rileva-fughe, estendendo l'indagine alla bombola agli allacciamenti esterni e al piano cottura: “mi avvalsi di uno spruzzatore che spruzzava acqua saponata. Irrorando di tale
sostanza il tubo è possibile appurare la presenza di perdite di gas nel tubo. In quel caso non
constatai alcuna fuga di gas”, “(…) la bombola si trova all'esterno e io poi accompagnai
l'attrice in casa e accesi per prova i fornelli ed era tutto a posto” e “(…) io ho acceso il gas
e mi assicurai che non vi erano fughe (…) controllai il piano cottura e verificai che
funzionava regolarmente, controllai tubi e regolatore e tutto era in stato adeguato di
manutenzione …la bombola all'esterno è collegata tramite un tubo di gomma lungo circa
9 un metro ad un impianto in rame che conduce poi il gas all'interno dell'abitazione e al
piano cottura che è incassato in una cucina in muratura. Essendo tale impianto in rame
interno all'edificio io tale impianto non l'ho controllato. Ho controllato solo il tubo di
gomma, i raccordi e il piano cottura all'esterno”;
- sotto altro profilo, che le osservazioni alla c.t.u., poi tradotte in motivi di appello, sono state, in parte, smentite dai documenti acquisiti agli atti, segnatamente dagli attestati di idoneità per “addetto antincendio” e di idoneità “nell'uso di recipienti di G.P.L. e dei loro
annessi” conseguiti dal legale rappresentante di e dagli Controparte_3 Controparte_3
attestati di frequenza per “Addetti antincendio ad alto rischio” e di idoneità “nell'uso di
recipienti di G.P.L. e dei loro annessi” e di idoneità per “addetto antincendio” conseguiti dal tecnico , e, per il resto, efficacemente confutate dal consulente il Testimone_1
quale ha osservato: che le pur numerose finestre presenti nella cucina dell'immobile (ben visibili nelle pose fotografiche allegate all'elaborato) non soddisfano il requisito di aereazione permanente richiesto dalla normativa di settore e non eliminano il rischio di saturazione dell'ambiente e che la normativa di settore non onera chi sostituisce la bombola del controllo dell'intero impianto, ma unicamente degli allacciamenti sui quali è intervenuto
(“la norma UNI 7131, al punto 6.11.1, avente in oggetto le verifiche ed i controlli da
effettuare per la sostituzione di una bombola GPL, si riferisce al controllo di quei
collegamenti effettuati, unicamente per l'istallazione della bombola;
al punto 6.11.2 si
riferisce agli apparecchi utilizzatori istallati e non anche ai tubi, raccordi, rubinetti
costituenti l'impianto di distribuzione del gas”), competendo piuttosto al proprietario o all'utilizzatore dell'immobile affidare periodicamente a un tecnico specializzato la manutenzione dell'impianto di distribuzione.
Non essendo acquisita dimostrazione del collegamento causale tra sostituzione della
10 bombola e successiva esplosione ed essendo la causa di questa ricostruita solo per congetture (verosimilmente la non corretta manutenzione dell'impianto o l'incompleta chiusura del rubinetto di erogazione del gas), non ricorrono i presupposti per affermare la responsabilità dell'appellata.
Tanto basta al rigetto dell'impugnazione e però non appare inopportuno evidenziare che la normativa di settore, costituita dalla Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, e dalle regole tecniche UNI 7129/2015
(impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione) e UNI 7131/2014
(impianti GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione) -come ricostruito dal c.t.u.- prevede la c.d. “odorizzazione” del gas e cioè l'introduzione nel gas distribuito, di per sé inodore, di una sostanza chimica che conferisce al gas il caratteristico odore agliaceo,
consentendo di percepire “nell'aria la presenza del gas prima che si creino condizioni di
pericolo per esplosività e tossicità”, così che non può non imputarsi all'appellante una notevole imprudenza per non aver adottato accorgimenti elementari, primo fra tutti l'apertura delle finestre per l'aerazione del locale cucina, e per aver anzi acceso il fuoco quantunque l'aria dovesse essere satura di gas, come attesta il fatto stesso dell'esplosione da costei narrato.
L'appello deve dunque essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di (in Controparte_3
misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in € 3.900,00 - di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva e € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di
[...]
. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore di Parte_1
11 parte appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di Controparte_5
così dispone:
[...]
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il giorno 1 Parte_1
luglio 2020 a avverso la Controparte_6 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Trapani n. 367 del 3 giugno 2020;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_3
grado di giudizio liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato Massimo Sidoti, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL NO MA CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
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