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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2260/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Mora, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, Controparte_1 per procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di affidare la figlia Controparte_1 minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Persona_1 presso la madre;
di disciplinare la frequentazione padre-figlia prevedendo che il padre possa vedere la figlia nei giorni del mercoledì e giovedì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, a settimane alterne, nonché durante le festività di fine anno, per giorni 10 consecutivi, ricomprendendo, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, durante le festività pasquali per giorni 3 consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di
Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, durante le ferie estive, per giorni 7 consecutivi, da determinare anno per anno;
di porre in capo al l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie;
di assegnare alla stessa la casa coniugale sita in Monte San Giovanni Campano, via Colle Varone n. 54, inclusi mobili e arredi che la compongono, affinché possa viverci insieme alla figlia, con allontanamento del entro 30 giorni CP_1 dall'udienza presidenziale;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie pari a euro 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Colfelice (FR), il
18.2.2017; dall'unione, in data 19.2.2019, nasceva una figlia, a distanza di qualche anno il Persona_1 matrimonio entrava in crisi per incompatibilità caratteriale tra i coniugi, divenendo la convivenza intollerabile e dannosa per il benessere psicofisico della figlia;
negli ultimi anni il senza alcun tipo di CP_1 motivazione, si allontanava dalla casa coniugale per farvi rientro a suo piacimento solo a notte inoltrata;
il contributo economico al ménage familiare da parte del specialmente negli ultimi anni, era “ridotto ai CP_1 minimi termini e, in alcuni giorni, del tutto assente”, rendendo difficoltoso il sostentamento materiale della minore;
la moglie lavorava come badante, con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (avente scadenza a gennaio 2026), con una retribuzione mensile di circa euro 300,00, oltre che più modeste entrate derivanti da lavori di giardinaggio non contrattualizzati;
il per quanto noto alla ricorrente, lavorava CP_1 come autista di scuolabus, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e retribuzione mensile di euro
1.000,00; il era proprietario della casa coniugale nonché di depositi postali/bancari. CP_1 si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di porsi a Controparte_1 proprio carico, per il mantenimento della figlia un assegno mensile non superiore a euro 300,00, Per_1 oltre alle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone;
di respingersi la domanda di erogazione di un assegno di mantenimento in favore della stante la Parte_1 consistenza patrimoniale su cui la stessa poteva contare e le ragioni della separazione coniugale;
di regolamentarsi le visite del padre con la figlia minore secondo le modalità proposte nel ricorso dalla salvo prevedere che il padre, durante le vacanze estive, possa trascorrere con la figlia un Parte_1 periodo di 15 giorni, rimettendo al Tribunale la disciplina del rapporto madre - figlia in detto periodo;
di disporsi il monitoraggio del Servizio Sociale sulla minore al fine di accertare l'adeguatezza della collocazione prevalente presso la madre, in caso contrario riservandosi di modificare le proprie richieste.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che svolgeva attività di autista di scuolabus come dipendente della che presta il detto servizio per il Comune di Parte_2
Monte San Giovanni Campano, con contratto part time (per 30 ore), ma a tempo determinato, assunto in data
12.09.2024 con scadenza il 15.06.2025 e successivo rinnovo automatico, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.192,07 lordi e 998,00 netti;
che nell'anno 2021 il proprio reddito era di euro 12.673,00, nell'anno 2022 era di euro 12.284,00, nell'anno 2023 era di euro 12.616,00; che era, inoltre, titolare, assieme alla sorella di un conto corrente con saldo, al 31.12.2024, di euro 978,18, e Controparte_2 di un deposito titoli presso Poste Italiane S.p.a.; era proprietario dell'immobile sito in Monte San Giovanni
Campano, in Via Varone, nonché dell'autovettura Hyundai tg ER764KS acquistata nel 2016 per Euro
5.500,00; che la ricorrente svolgeva lavori come badante, addetta delle pulizie e di giardinaggio presso datori di lavoro privati, talvolta con rapporti regolarizzati, altre con rapporti non regolarizzato (in particolare, come badante, con rapporto regolarizzato, per presso con orario dalle 09:30 alle Persona_2 Persona_3
12:30, tutti i giorni eccetto martedì e domenica;
come badante e nel giardinaggio, con rapporto non regolarizzato, presso la per due ore al giorno, dal lunedì al sabato;
come addetta alle pulizie, Persona_4 con rapporto regolarizzato, presso il Bar Sant'Anna, per tre ore al giorno, nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì; come di addetta alle pulizie e per lavori di giardinaggio, con rapporto non regolarizzato, presso tutti i martedì, dalle 08:30 alle 13:00; come addetta alle pulizie, con rapporto non Persona_5 regolarizzato, presso Vittorio Coratti, per due ore settimanali, il venerdì pomeriggio;
come addetta alle pulizie, con rapporto non regolarizzato, presso per due ore settimanali, il giovedì Persona_6 pomeriggio); che, nel corso del rapporto coniugale, la ricorrente comunicava al marito di percepire complessivamente circa euro 1.200,00 mensili;
che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi esclusivamente alla condotta ed alla volontà della ricorrente, avendo la stessa posto in essere comportamenti aggressivi ed inopportuni nei confronti dello marito e da lui tollerati al solo fine di salvaguardare l'integrità del nucleo familiare e garantire la tranquillità della figlia delle parti (in particolare, nel giugno 2024, alla presenza della figlia delle parti, mentre era in casa di la interveniva in una Controparte_3 Parte_1 discussione tra altra coppia e, dopo essere stata invitata da ad astenersi dal fornire pareri non Controparte_4 richiesti, afferrava con violenza una sedia, alzandola come per colpire, prima verso di lui e poi verso il marito che la fermava;
nell'agosto del 2024 la neopatentata, pretendeva di recarsi al Lido di Parte_1
Fiumicino per una vacanza al mare e, indifferente agli avvertimenti del marito circa l'inopportunità di andare da sola con la figlia, aveva un incidente, nel quale distruggeva totalmente l'autovettura; in data 8.10.2024 la irrompeva nella abitazione di sorella del marito, colpendola con un calcio e Parte_1 Controparte_2 provocandole una frattura alla mano, accertata in ambito ospedaliero, con prescrizione di tutore per 30 giorni, occasione nella quale intervenivano i Carabinieri di Monte San Giovanni Campano); che, nel novembre del 2024 il marito richiedeva l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Monte San Giovanni
Campano per avviare un percorso di mediazione familiare, ma la ricorrente non vi partecipava;
che il CP_1 tollerava una relazione extra-coniugale della moglie sempre al fine di garantire la serenità della figlia che lo stesso si occupava della figlia durante tutto il tempo libero e si teneva costantemente Per_1 informato delle vicende scolastiche della stessa data;
che la minore, in assenza della madre, veniva seguita dalla sorella del resistente, insegnante in pensione, e dal marito della stessa, che abitavano Persona_7 vicino alla minore;
che, ai fini dell'assegno da porre a carico del per il mantenimento della figlia, CP_1 deve tenersi conto il proprio modesto reddito, dipendente da un lavoro a termine e a tempo parziale, nonché del reddito reale della ricorrente alla luce dei diversi lavori che svolgeva. Nella prima memorie ex art. 473 bis.17., c.p.c. la ricorrente ha replicato alla descrizione avversaria in ordine alle situazioni patrimoniali dei coniugi, evidenziando che il marito, oltre ad incassare per intero l'assegno unico universale e a non provvedere ai bisogni della famiglia, era titolare, assieme alla sorella, di buoni fruttiferi postali (nello specifico, BFP 3X2 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro 60.000; BFP 3X4 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro 60.000; BFP 3X4 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro
20.000,00); che essa svolgeva solo attività di badante, con regolari contratti, presso le abitazioni di
[...]
e , mentre inveritiere o del tutto occasionali erano le altre occupazioni dedotte dal Per_2 Persona_8 marito, in ogni caso, traendo redditi mensili significativamente inferiori a quelli prospettati dalla controparte;
ha inoltre contestato le circostanze fattuali scatenanti la separazione prospettate dal marito negando gli episodi nei quali il marito le ha addebitato condotte aggressive e di aver intrattenuto una relazione extra- coniugali, deducendo di aver subito essa violenze per mano del marito. La ricorrente ha quindi ribadito le domande elevate in ricorso.
Nella seconda memoria ex art. 473 bis.17. c.p.c., il resistente, specificato che i buoni postali erano, in parte, utilizzati ed in parte “trasformati” in un investimento in BTP e che, in ogni caso, degli stessi si è dato atto in sede di comparsa di costituzione;
che non incassava per intero l'assegno unico universale e provvedeva ai bisogni della famiglia;
che la descrizione offerta della vita matrimoniale era veritiera, ha insistito nelle richieste formulate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 4.07.2025 di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, le Difense, alla presenza delle parti, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse, espresso in una scrittura versata in atti e integrato nel verbale dell'udienza, chiedendo l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, ai sensi del quarto comma dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione della figlia minore, risultando congruo e adeguato a garantirne l'interesse.
Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, Per_1
con collocamento della stessa presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
la
[...] regolamentazione delle visite paterne alla figlia minorenne, prevedendole nei giorni di mercoledì e giovedì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e sino a dopo cena, il sabato mattina, compatibilmente con gli impegni della minore, sino alla domenica a sera, a settimane alterne, durante le festività di fine anno, per giorni 10 consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, durante le festività pasquali, per giorni tre consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive, per giorni 15 consecutivi, da determinare anno per anno tra i coniugi;
la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. L'esito della lite e la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate motiva la compensazione delle spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colfelice (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, Atto n. 3, Parte II, Serie C, Uff. 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2260/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Mora, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, Controparte_1 per procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di affidare la figlia Controparte_1 minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Persona_1 presso la madre;
di disciplinare la frequentazione padre-figlia prevedendo che il padre possa vedere la figlia nei giorni del mercoledì e giovedì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, a settimane alterne, nonché durante le festività di fine anno, per giorni 10 consecutivi, ricomprendendo, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, durante le festività pasquali per giorni 3 consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di
Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, durante le ferie estive, per giorni 7 consecutivi, da determinare anno per anno;
di porre in capo al l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 nella misura di euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie;
di assegnare alla stessa la casa coniugale sita in Monte San Giovanni Campano, via Colle Varone n. 54, inclusi mobili e arredi che la compongono, affinché possa viverci insieme alla figlia, con allontanamento del entro 30 giorni CP_1 dall'udienza presidenziale;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento in favore della moglie pari a euro 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Colfelice (FR), il
18.2.2017; dall'unione, in data 19.2.2019, nasceva una figlia, a distanza di qualche anno il Persona_1 matrimonio entrava in crisi per incompatibilità caratteriale tra i coniugi, divenendo la convivenza intollerabile e dannosa per il benessere psicofisico della figlia;
negli ultimi anni il senza alcun tipo di CP_1 motivazione, si allontanava dalla casa coniugale per farvi rientro a suo piacimento solo a notte inoltrata;
il contributo economico al ménage familiare da parte del specialmente negli ultimi anni, era “ridotto ai CP_1 minimi termini e, in alcuni giorni, del tutto assente”, rendendo difficoltoso il sostentamento materiale della minore;
la moglie lavorava come badante, con contratto di lavoro part-time a tempo determinato (avente scadenza a gennaio 2026), con una retribuzione mensile di circa euro 300,00, oltre che più modeste entrate derivanti da lavori di giardinaggio non contrattualizzati;
il per quanto noto alla ricorrente, lavorava CP_1 come autista di scuolabus, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e retribuzione mensile di euro
1.000,00; il era proprietario della casa coniugale nonché di depositi postali/bancari. CP_1 si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di porsi a Controparte_1 proprio carico, per il mantenimento della figlia un assegno mensile non superiore a euro 300,00, Per_1 oltre alle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone;
di respingersi la domanda di erogazione di un assegno di mantenimento in favore della stante la Parte_1 consistenza patrimoniale su cui la stessa poteva contare e le ragioni della separazione coniugale;
di regolamentarsi le visite del padre con la figlia minore secondo le modalità proposte nel ricorso dalla salvo prevedere che il padre, durante le vacanze estive, possa trascorrere con la figlia un Parte_1 periodo di 15 giorni, rimettendo al Tribunale la disciplina del rapporto madre - figlia in detto periodo;
di disporsi il monitoraggio del Servizio Sociale sulla minore al fine di accertare l'adeguatezza della collocazione prevalente presso la madre, in caso contrario riservandosi di modificare le proprie richieste.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che svolgeva attività di autista di scuolabus come dipendente della che presta il detto servizio per il Comune di Parte_2
Monte San Giovanni Campano, con contratto part time (per 30 ore), ma a tempo determinato, assunto in data
12.09.2024 con scadenza il 15.06.2025 e successivo rinnovo automatico, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.192,07 lordi e 998,00 netti;
che nell'anno 2021 il proprio reddito era di euro 12.673,00, nell'anno 2022 era di euro 12.284,00, nell'anno 2023 era di euro 12.616,00; che era, inoltre, titolare, assieme alla sorella di un conto corrente con saldo, al 31.12.2024, di euro 978,18, e Controparte_2 di un deposito titoli presso Poste Italiane S.p.a.; era proprietario dell'immobile sito in Monte San Giovanni
Campano, in Via Varone, nonché dell'autovettura Hyundai tg ER764KS acquistata nel 2016 per Euro
5.500,00; che la ricorrente svolgeva lavori come badante, addetta delle pulizie e di giardinaggio presso datori di lavoro privati, talvolta con rapporti regolarizzati, altre con rapporti non regolarizzato (in particolare, come badante, con rapporto regolarizzato, per presso con orario dalle 09:30 alle Persona_2 Persona_3
12:30, tutti i giorni eccetto martedì e domenica;
come badante e nel giardinaggio, con rapporto non regolarizzato, presso la per due ore al giorno, dal lunedì al sabato;
come addetta alle pulizie, Persona_4 con rapporto regolarizzato, presso il Bar Sant'Anna, per tre ore al giorno, nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì; come di addetta alle pulizie e per lavori di giardinaggio, con rapporto non regolarizzato, presso tutti i martedì, dalle 08:30 alle 13:00; come addetta alle pulizie, con rapporto non Persona_5 regolarizzato, presso Vittorio Coratti, per due ore settimanali, il venerdì pomeriggio;
come addetta alle pulizie, con rapporto non regolarizzato, presso per due ore settimanali, il giovedì Persona_6 pomeriggio); che, nel corso del rapporto coniugale, la ricorrente comunicava al marito di percepire complessivamente circa euro 1.200,00 mensili;
che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi esclusivamente alla condotta ed alla volontà della ricorrente, avendo la stessa posto in essere comportamenti aggressivi ed inopportuni nei confronti dello marito e da lui tollerati al solo fine di salvaguardare l'integrità del nucleo familiare e garantire la tranquillità della figlia delle parti (in particolare, nel giugno 2024, alla presenza della figlia delle parti, mentre era in casa di la interveniva in una Controparte_3 Parte_1 discussione tra altra coppia e, dopo essere stata invitata da ad astenersi dal fornire pareri non Controparte_4 richiesti, afferrava con violenza una sedia, alzandola come per colpire, prima verso di lui e poi verso il marito che la fermava;
nell'agosto del 2024 la neopatentata, pretendeva di recarsi al Lido di Parte_1
Fiumicino per una vacanza al mare e, indifferente agli avvertimenti del marito circa l'inopportunità di andare da sola con la figlia, aveva un incidente, nel quale distruggeva totalmente l'autovettura; in data 8.10.2024 la irrompeva nella abitazione di sorella del marito, colpendola con un calcio e Parte_1 Controparte_2 provocandole una frattura alla mano, accertata in ambito ospedaliero, con prescrizione di tutore per 30 giorni, occasione nella quale intervenivano i Carabinieri di Monte San Giovanni Campano); che, nel novembre del 2024 il marito richiedeva l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Monte San Giovanni
Campano per avviare un percorso di mediazione familiare, ma la ricorrente non vi partecipava;
che il CP_1 tollerava una relazione extra-coniugale della moglie sempre al fine di garantire la serenità della figlia che lo stesso si occupava della figlia durante tutto il tempo libero e si teneva costantemente Per_1 informato delle vicende scolastiche della stessa data;
che la minore, in assenza della madre, veniva seguita dalla sorella del resistente, insegnante in pensione, e dal marito della stessa, che abitavano Persona_7 vicino alla minore;
che, ai fini dell'assegno da porre a carico del per il mantenimento della figlia, CP_1 deve tenersi conto il proprio modesto reddito, dipendente da un lavoro a termine e a tempo parziale, nonché del reddito reale della ricorrente alla luce dei diversi lavori che svolgeva. Nella prima memorie ex art. 473 bis.17., c.p.c. la ricorrente ha replicato alla descrizione avversaria in ordine alle situazioni patrimoniali dei coniugi, evidenziando che il marito, oltre ad incassare per intero l'assegno unico universale e a non provvedere ai bisogni della famiglia, era titolare, assieme alla sorella, di buoni fruttiferi postali (nello specifico, BFP 3X2 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro 60.000; BFP 3X4 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro 60.000; BFP 3X4 sottoscritto il 21.9.2020 dell'importo di euro
20.000,00); che essa svolgeva solo attività di badante, con regolari contratti, presso le abitazioni di
[...]
e , mentre inveritiere o del tutto occasionali erano le altre occupazioni dedotte dal Per_2 Persona_8 marito, in ogni caso, traendo redditi mensili significativamente inferiori a quelli prospettati dalla controparte;
ha inoltre contestato le circostanze fattuali scatenanti la separazione prospettate dal marito negando gli episodi nei quali il marito le ha addebitato condotte aggressive e di aver intrattenuto una relazione extra- coniugali, deducendo di aver subito essa violenze per mano del marito. La ricorrente ha quindi ribadito le domande elevate in ricorso.
Nella seconda memoria ex art. 473 bis.17. c.p.c., il resistente, specificato che i buoni postali erano, in parte, utilizzati ed in parte “trasformati” in un investimento in BTP e che, in ogni caso, degli stessi si è dato atto in sede di comparsa di costituzione;
che non incassava per intero l'assegno unico universale e provvedeva ai bisogni della famiglia;
che la descrizione offerta della vita matrimoniale era veritiera, ha insistito nelle richieste formulate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 4.07.2025 di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, le Difense, alla presenza delle parti, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse, espresso in una scrittura versata in atti e integrato nel verbale dell'udienza, chiedendo l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, ai sensi del quarto comma dell'art. 473 bis.22. c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione della figlia minore, risultando congruo e adeguato a garantirne l'interesse.
Difatti, l'accordo raggiunto prevede l'affidamento condiviso della figlia minorenne delle parti, Per_1
con collocamento della stessa presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
la
[...] regolamentazione delle visite paterne alla figlia minorenne, prevedendole nei giorni di mercoledì e giovedì pomeriggio al termine delle attività scolastiche e sino a dopo cena, il sabato mattina, compatibilmente con gli impegni della minore, sino alla domenica a sera, a settimane alterne, durante le festività di fine anno, per giorni 10 consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, durante le festività pasquali, per giorni tre consecutivi, ricomprendendo in essi, ad anni alterni, una volta il giorno di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive, per giorni 15 consecutivi, da determinare anno per anno tra i coniugi;
la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone;
la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. L'esito della lite e la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate motiva la compensazione delle spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colfelice (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, Atto n. 3, Parte II, Serie C, Uff. 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema