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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 27449/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. BONACCIO GIOVANNI) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. CIPRIANI GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di condannare la parte convenuta a disporre il trasferimento ad della contribuzione accreditata sulla propria posizione CP_2 assicurativa, con riferimento al periodo contributivo relativo all'anno 2020 per il complessivo importo di € 8.717,19, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, o in alternativa a trasferire al ricorrente il detto importo, oltre interessi come per legge, corrispondente alla detta contribuzione, indebitamente versata alla gestione separata, al fine di poter consentire al ricorrente di provvedere al dovuto versamento ad
. Il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio. CP_2
Deduceva, a sostegno della domanda, che risultava assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria ed esclusiva presso per effetto di quanto prescritto dalla CP_2
L.6/81 e dallo Statuto di (approvato con Decreto Interministeriale 28/11/1995 in CP_2 attuazione del D. Lgs. 509/94); che in data 27.02.2023 aveva presentato a nota con CP_1 cui aveva richiesto il trasferimento ad della contribuzione previdenziale relativa CP_2 all'anno 2020, per l'importo di € 8.717,19, come richiesto da con nota prot. CP_2
2275801.09-12-2021 (in base a quanto disposto dall'articolo 116, comma 20, della L.388/2000); che nonostante i successivi solleciti, non aveva ottenuto alcun riscontro;
che in conseguenza di tale mancato trasferimento della contribuzione, da parte dell' CP_1
non poteva procedere alla definizione della sua posizione previdenziale, con CP_2 conseguente allungamento dei tempi istruttori relativi alla domanda di pensione inoltrata. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata o, in subordine, dichiarare dovuto il minore importo di € 4.977,00, essendo la quantificazione del reddito eccedente non dovuta, per una compensazione effettuata dal ricorrente per il pagamento di imposte IRPEF. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. Con le note autorizzate, la parte ricorrente aderiva alla difesa subordinata dell'ente previdenziale, riducendo la domanda al minor importo indicato dall' e ammettendo che CP_1 la maggior somma, di cui alle conclusioni del ricorso, era stata indicata solo per mero errore materiale. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, come tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, attesa la posizione congiunta delle parti, emersa all'esito del deposito delle note autorizzate ex art.429 c.p.c., deve ritenersi che la materia del contendere sia limitata alla verifica del diritto del ricorrente al rimborso della somma di € 4.977,00, erroneamente versati alla Gestione Separata. Ebbene, sgombrato il campo dalla questione della sussistenza del maggior credito, come quantificato inizialmente nelle conclusioni del ricorso, la causa deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida. In tal senso, deve darsi atto che non abbia mai contestato che il ricorrente abbia CP_1 versato i contributi per l'anno 2020 alla Gestione Separata, avendo dichiarato redditi soggetti alla contribuzione presso Gestione Separata, e compilato l'apposito Quadro RE e RR della dichiarazione PF 2021 (redditi 2020) per un importo pari a € 4.977 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria). A fronte di tale evidenza oggettiva, l' non ha contestato che il ricorrente, essendo CP_3 pensionato che esercita esclusivamente attività libero professionale come ingegnere, fosse tenuto a versare la dovuta contribuzione esclusivamente presso la propria cassa professionale ( ), di fatto non disconoscendo che i contributi versati alla CP_2
Gestione Separata non fossero dovuti. Ebbene, non rileva ai fini del decidere la circostanza eccepita da che il ricorrente non CP_1 abbia mai proceduto alla iscrizione alla Gestione Separata, né abbia presentato istanza di rimborso attraverso le apposite procedure previste e pubblicizzate dall' le sole idonee a CP_1 consentirne la lavorazione automatica. Difatti, tale circostanza non rileva in giudizio ai fini del pieno esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti, essendosi più volte espressa in tal senso la Suprema Corte, pagina 2 di 3 ritenendo che la previa presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non incide sulla proponibilità della domanda giudiziale, CP_1 determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa, la cui idoneità non può essere preclusa se non esercitata attraverso il canale telematico prescritto dall' CP_1
Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni ed avendo riconosciuto la parte convenuta la sola erroneità dell'importo inizialmente richiesto per il rimborso, deve ritenersi sussistente il diritto al rimborso che ha, peraltro, riconosciuto dovuto direttamente nei confronti CP_1 del contribuente, per non essere ancor perfezionata la procedura informatica relativa ai flussi tra e . CP_1 CP_2
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rimborsare al ricorrente la somma di € CP_1
4.977,00, a titolo di contributi versati per l'anno 2020 alla Gestione Separata;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€1017,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 28 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
pagina 3 di 3
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 27449/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. BONACCIO GIOVANNI) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. CIPRIANI GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di condannare la parte convenuta a disporre il trasferimento ad della contribuzione accreditata sulla propria posizione CP_2 assicurativa, con riferimento al periodo contributivo relativo all'anno 2020 per il complessivo importo di € 8.717,19, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, o in alternativa a trasferire al ricorrente il detto importo, oltre interessi come per legge, corrispondente alla detta contribuzione, indebitamente versata alla gestione separata, al fine di poter consentire al ricorrente di provvedere al dovuto versamento ad
. Il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio. CP_2
Deduceva, a sostegno della domanda, che risultava assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria ed esclusiva presso per effetto di quanto prescritto dalla CP_2
L.6/81 e dallo Statuto di (approvato con Decreto Interministeriale 28/11/1995 in CP_2 attuazione del D. Lgs. 509/94); che in data 27.02.2023 aveva presentato a nota con CP_1 cui aveva richiesto il trasferimento ad della contribuzione previdenziale relativa CP_2 all'anno 2020, per l'importo di € 8.717,19, come richiesto da con nota prot. CP_2
2275801.09-12-2021 (in base a quanto disposto dall'articolo 116, comma 20, della L.388/2000); che nonostante i successivi solleciti, non aveva ottenuto alcun riscontro;
che in conseguenza di tale mancato trasferimento della contribuzione, da parte dell' CP_1
non poteva procedere alla definizione della sua posizione previdenziale, con CP_2 conseguente allungamento dei tempi istruttori relativi alla domanda di pensione inoltrata. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata o, in subordine, dichiarare dovuto il minore importo di € 4.977,00, essendo la quantificazione del reddito eccedente non dovuta, per una compensazione effettuata dal ricorrente per il pagamento di imposte IRPEF. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. Con le note autorizzate, la parte ricorrente aderiva alla difesa subordinata dell'ente previdenziale, riducendo la domanda al minor importo indicato dall' e ammettendo che CP_1 la maggior somma, di cui alle conclusioni del ricorso, era stata indicata solo per mero errore materiale. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, come tale merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, attesa la posizione congiunta delle parti, emersa all'esito del deposito delle note autorizzate ex art.429 c.p.c., deve ritenersi che la materia del contendere sia limitata alla verifica del diritto del ricorrente al rimborso della somma di € 4.977,00, erroneamente versati alla Gestione Separata. Ebbene, sgombrato il campo dalla questione della sussistenza del maggior credito, come quantificato inizialmente nelle conclusioni del ricorso, la causa deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida. In tal senso, deve darsi atto che non abbia mai contestato che il ricorrente abbia CP_1 versato i contributi per l'anno 2020 alla Gestione Separata, avendo dichiarato redditi soggetti alla contribuzione presso Gestione Separata, e compilato l'apposito Quadro RE e RR della dichiarazione PF 2021 (redditi 2020) per un importo pari a € 4.977 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria). A fronte di tale evidenza oggettiva, l' non ha contestato che il ricorrente, essendo CP_3 pensionato che esercita esclusivamente attività libero professionale come ingegnere, fosse tenuto a versare la dovuta contribuzione esclusivamente presso la propria cassa professionale ( ), di fatto non disconoscendo che i contributi versati alla CP_2
Gestione Separata non fossero dovuti. Ebbene, non rileva ai fini del decidere la circostanza eccepita da che il ricorrente non CP_1 abbia mai proceduto alla iscrizione alla Gestione Separata, né abbia presentato istanza di rimborso attraverso le apposite procedure previste e pubblicizzate dall' le sole idonee a CP_1 consentirne la lavorazione automatica. Difatti, tale circostanza non rileva in giudizio ai fini del pieno esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti, essendosi più volte espressa in tal senso la Suprema Corte, pagina 2 di 3 ritenendo che la previa presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non incide sulla proponibilità della domanda giudiziale, CP_1 determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa, la cui idoneità non può essere preclusa se non esercitata attraverso il canale telematico prescritto dall' CP_1
Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni ed avendo riconosciuto la parte convenuta la sola erroneità dell'importo inizialmente richiesto per il rimborso, deve ritenersi sussistente il diritto al rimborso che ha, peraltro, riconosciuto dovuto direttamente nei confronti CP_1 del contribuente, per non essere ancor perfezionata la procedura informatica relativa ai flussi tra e . CP_1 CP_2
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rimborsare al ricorrente la somma di € CP_1
4.977,00, a titolo di contributi versati per l'anno 2020 alla Gestione Separata;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€1017,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 28 maggio 2025. Il giudice Antonianna Colli
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