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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2019 promossa da:
), con l'avv. PERRUZZA MICHELE Parte_1 C.F._1
), dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Paolo Di C.F._2
Gravio costituitosi come in atti in aggiunta ai precedenti difensori e nel cui studio in
Avezzano, via B. Croce n. 4 ha eletto domicilio;
ATTORE opponente contro
), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in VIA MARCANTONIO COLONNA,41 null 67051 AVEZZANO con l'avv. SALUTARI
GIANFRANCO ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. titolare Parte_1 della omonima azienda agricola proponeva opposizione al decreto ingiuntivo N 479/2019, emesso il 28 / 08 /2019 che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 11.369,78 oltre interessi e spese legali e così rassegnava le sue conclusioni: “ In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito dichiarare che l'opponente debba alla società in p.l.r.p.t. con sede in Controparte_2
Avezzano (AQ) Via M. Colonna 41 p.i. la sola somma di euro P.IVA_1 6000,00 per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n 479/2019”. Contr Parte opponente premetteva che con la “ si sono intrattenuti nel corso degli anni rapporti di lavoro;
nello specifico il aveva dato Parte_1
Contr mandato all' di redigere la contabilità, le dichiarazioni fiscali Iva, le paghe, modelli 770, modelli F24.
Tale rapporto si era interrotto nel 2017 per le esose richieste economiche Contr che l' pretendeva per i servizi svolti in quanto gli accordi presi tra le parti erano ben altri.
L'opponente, onde chiudere in via bonaria la vicenda offriva a fini transattivi la cifra di euro 6000,0 a totale tacitazione di ogni pretesa Contr economica da parte dell' per l'attività svolta”.
Si costituiva l' contestando Controparte_2
l'opposizione.
Nel corso del giudizio venivano prodotti documenti e le cause, senza ulteriore attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione della conclusione.
Precisate le conclusioni questo giudice trattava la causa in decisione assegnando i termini di legge ex art. 190 cpc.
Diritto
In linea di principio, l'art. 634 c. 2 c.p.c. individua la fattura e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quali idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo sia nei confronti di operatori economici, sia nei confronti di persone che non svolgono un'attività commerciale, in quanto la suddetta disposizione si pone come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2702 c.c..
Pertanto, l'emissione del decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, deve ritenersi legittimo, in quanto si sono rispettati i vincoli normativi per la suddetta emissione.
E' in sede di opposizione che il creditore opposto ha l'onere di provare il fondamento de, proprio credito. Infatti, in tale sede, il debitore opponente ha la possibilità di eccepire l'inefficacia dei fatti costitutivi documentali su
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
cui si fonda la pretesa, anche con una semplice contestazione del credito, come nella fattispecie;
l'opposto, come creditore, dovrà provare la legittimità della propria pretesa senza richiamarsi alle prove documentali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, le quali, ove contestate, perdono il loro valore probatorio. Tale principio risulta ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci, rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Deve escludersi che la stessa fattura possa rappresentare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui, quando tale rapporto sia contestato dalle parti, la fattura, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma può al massimo avere natura di mero indizio (Cass.
04/03/2003 n. 3188; Cass. 08/06/2004 n. 10830; Cass. 03/04/2008 n.
8549; Cass. 28/06/2010 n. 15383; Cass. 13/01/2014 n. 462).
Tale principio è stato, altresì, confermato dalla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che incombe sull' emittente provare l'esatto ammontare del credito (cfr. Cass.
12/01/2016 n. 299).
A tale principio può far eccezione l'annotazione delle scritture contabili, ex art. 22 DPR 26/10/1972 n. 633, da parte del debitore opponente. Infatti, in tale circostanza esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché l'annotazione di questo, con richiamo alla fattura dalla quale esso nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria, ai sensi dell'art. 2720 c. c. (Cfr. Cass.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
18/02/2005 n. 3383), circostanza non accertata in istruttoria. Ne deriva che, come nel caso in esame, la parte creditrice è obbligata a fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare e del rapporto commerciale intercorso tra le parti, laddove il debitore contesta in radice l'esistenza del credito.
Le risultanze istruttorie, consistenti in prove documentali, hanno accertato alcune contraddizioni in relazione all'instaurazione del rapporto di credito della opposta. In particolare parte opponente ha contestato la violazione degli accordi presi e, più specificatamente, la interruzione dei rapporti nel
2017. Parte opposta, sul punto, non ha sollevato particolari obiezioni di sosta.
Tuttavia parte opponente, nei propri atti di opposizione, ha riconosciuto il proprio debito nella misura di € 6.000,00.
Per tale riconoscimento e per il predetto minore importo può essere emessa da questo Giudice condanna di pagamento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Dato l'esito della lite le spese possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Avezzano Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- previa revoca del decreto ingiuntivo N 479/2019, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 28/08/2019, CONDANNA al Parte_1 pagamento, in favore dell' della somma Controparte_1 di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.
- compensa integralmente le spese tra le parti.
AVEZZANO, 7 Luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2019 promossa da:
), con l'avv. PERRUZZA MICHELE Parte_1 C.F._1
), dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Paolo Di C.F._2
Gravio costituitosi come in atti in aggiunta ai precedenti difensori e nel cui studio in
Avezzano, via B. Croce n. 4 ha eletto domicilio;
ATTORE opponente contro
), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in VIA MARCANTONIO COLONNA,41 null 67051 AVEZZANO con l'avv. SALUTARI
GIANFRANCO ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. titolare Parte_1 della omonima azienda agricola proponeva opposizione al decreto ingiuntivo N 479/2019, emesso il 28 / 08 /2019 che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 11.369,78 oltre interessi e spese legali e così rassegnava le sue conclusioni: “ In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito dichiarare che l'opponente debba alla società in p.l.r.p.t. con sede in Controparte_2
Avezzano (AQ) Via M. Colonna 41 p.i. la sola somma di euro P.IVA_1 6000,00 per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n 479/2019”. Contr Parte opponente premetteva che con la “ si sono intrattenuti nel corso degli anni rapporti di lavoro;
nello specifico il aveva dato Parte_1
Contr mandato all' di redigere la contabilità, le dichiarazioni fiscali Iva, le paghe, modelli 770, modelli F24.
Tale rapporto si era interrotto nel 2017 per le esose richieste economiche Contr che l' pretendeva per i servizi svolti in quanto gli accordi presi tra le parti erano ben altri.
L'opponente, onde chiudere in via bonaria la vicenda offriva a fini transattivi la cifra di euro 6000,0 a totale tacitazione di ogni pretesa Contr economica da parte dell' per l'attività svolta”.
Si costituiva l' contestando Controparte_2
l'opposizione.
Nel corso del giudizio venivano prodotti documenti e le cause, senza ulteriore attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione della conclusione.
Precisate le conclusioni questo giudice trattava la causa in decisione assegnando i termini di legge ex art. 190 cpc.
Diritto
In linea di principio, l'art. 634 c. 2 c.p.c. individua la fattura e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quali idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo sia nei confronti di operatori economici, sia nei confronti di persone che non svolgono un'attività commerciale, in quanto la suddetta disposizione si pone come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2702 c.c..
Pertanto, l'emissione del decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, deve ritenersi legittimo, in quanto si sono rispettati i vincoli normativi per la suddetta emissione.
E' in sede di opposizione che il creditore opposto ha l'onere di provare il fondamento de, proprio credito. Infatti, in tale sede, il debitore opponente ha la possibilità di eccepire l'inefficacia dei fatti costitutivi documentali su
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
cui si fonda la pretesa, anche con una semplice contestazione del credito, come nella fattispecie;
l'opposto, come creditore, dovrà provare la legittimità della propria pretesa senza richiamarsi alle prove documentali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, le quali, ove contestate, perdono il loro valore probatorio. Tale principio risulta ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merci, rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Deve escludersi che la stessa fattura possa rappresentare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui, quando tale rapporto sia contestato dalle parti, la fattura, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma può al massimo avere natura di mero indizio (Cass.
04/03/2003 n. 3188; Cass. 08/06/2004 n. 10830; Cass. 03/04/2008 n.
8549; Cass. 28/06/2010 n. 15383; Cass. 13/01/2014 n. 462).
Tale principio è stato, altresì, confermato dalla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che incombe sull' emittente provare l'esatto ammontare del credito (cfr. Cass.
12/01/2016 n. 299).
A tale principio può far eccezione l'annotazione delle scritture contabili, ex art. 22 DPR 26/10/1972 n. 633, da parte del debitore opponente. Infatti, in tale circostanza esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché l'annotazione di questo, con richiamo alla fattura dalla quale esso nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria, ai sensi dell'art. 2720 c. c. (Cfr. Cass.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
18/02/2005 n. 3383), circostanza non accertata in istruttoria. Ne deriva che, come nel caso in esame, la parte creditrice è obbligata a fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare e del rapporto commerciale intercorso tra le parti, laddove il debitore contesta in radice l'esistenza del credito.
Le risultanze istruttorie, consistenti in prove documentali, hanno accertato alcune contraddizioni in relazione all'instaurazione del rapporto di credito della opposta. In particolare parte opponente ha contestato la violazione degli accordi presi e, più specificatamente, la interruzione dei rapporti nel
2017. Parte opposta, sul punto, non ha sollevato particolari obiezioni di sosta.
Tuttavia parte opponente, nei propri atti di opposizione, ha riconosciuto il proprio debito nella misura di € 6.000,00.
Per tale riconoscimento e per il predetto minore importo può essere emessa da questo Giudice condanna di pagamento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Dato l'esito della lite le spese possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Avezzano Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- previa revoca del decreto ingiuntivo N 479/2019, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 28/08/2019, CONDANNA al Parte_1 pagamento, in favore dell' della somma Controparte_1 di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.
- compensa integralmente le spese tra le parti.
AVEZZANO, 7 Luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4