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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6408/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con gli avv. Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO TONIOLO, CATERINA BASSO e GIULIA TONIOLO
Parte attrice
contro
C.F. ), con gli avv. ALESSIO VIANELLO Controparte_1 P.IVA_2
e LORENZO BOSCOLO
Parte convenuta
Oggetto: Indebito.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 − accertare e dichiarare non fondata la pretesa della società convenuta di conseguire a carico del attore il rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionale Parte_1 provinciale alle accise all'energia elettrica, e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale formulata,
− in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che il ha l'obbligo imposto per legge di essere parte di Parte_1 un procedimento giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 d. lgs. 504/1995,
e di esercitare ogni diritto di difesa a tutela degli interessi erariali.
Per parte convenuta
Nel merito, in via principale: rigettare tutte le avverse domande di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_2 esposti in narrativa;
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere da
[...] [...]
- quale ripetizione di indebito - la restituzione degli Controparte_2 importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica consumata e fatturata nel periodo compreso da marzo 2010 al 31.12.2011 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare il a Controparte_2 corrispondere l'importo complessivo di € 42.910,90 per i titoli indicati in atti oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.civ. dalla domanda al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite come per legge per il presente procedimento.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
2 Il è un consorzio costituito tra aziende che, tra Controparte_2
l'altro, svolge “attività di acquisto, approvvigionamento, produzione, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia”. Tale essendo il suo oggetto sociale, il , nel corso degli anni 2010 e 2011, ha acquistato Parte_1 energia elettrica sul mercato cedendola successivamente ai consorziati. Il tale ambito esso ha riscosso dai destinatari della fornitura l'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, riversandola in seguito all'Erario.
Con missiva 2.3.2020 ha chiesto al Controparte_1 Controparte_2 la restituzione dell'addizionale versata in forza dell'art. 6 del DL n. 511/88
[...] considerando tale versamento indebito.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 10.11.2021 il (di Controparte_2 seguito ) ha convenuto avanti questo ufficio affinché CP_2 Controparte_1 venisse accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta. In subordine, ha chiesto che venisse disposta la compensazione tra il credito restitutorio della convenuta e quello dell'attrice, derivante dal diritto del , quale mandatario, alla refusione delle Parte_1 spese sostenute per l'esecuzione del mandato.
si è costituita in giudizio svolgendo domanda riconvenzionale a Controparte_3 mezzo della quale ha chiesto la condanna di alla restituzione in suo favore CP_2 degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica fornita nel periodo compreso da marzo 2010 al dicembre 2011, per un importo complessivo di
€ 42.910,90.
3 2.3 All'udienza del 24.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Presupposti della ripetizione di indebito
3.1 La richiesta di ripetizione di indebito di cui alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta si è fondata sulla premessa per cui le addizionali provinciali sull'accisa dell'energie elettrica oggetto di causa dovrebbero considerarsi imposte indirette autonome e sarebbero illegittime, non rispondendo alle finalità specifiche richieste dal diritto unionale come presupposto per un simile potere impositivo. L'illegittimità dell'imposizione per contrasto con il diritto dell'Unione, come rilevata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, dovrebbe essere, ad avviso della convenuta, rilevata da qualsiasi giudice interno e portare ad affermare la natura indebita del pagamento del tributo.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato la giurisprudenza della Controparte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 25.7.18 in causa C-103/17; CGUE 5.3.15 in causa C-553/13) e quella della Corte di Cassazione (Cass. n. 27099/19, rv. 655803).
3.2 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del DL n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/07, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare
4 la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/11 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/11, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del DL n. 16/12.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/19, rv. 654134; n. 27101/19, rv. 655544; n. 29980/19, rv. 655922; n. 8399/21; n.
31609/22, rv. 666099; n. 25149/23, rv. 669074), la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti:
a. il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
b. la sussistenza di una finalità specifica.
5 Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la norma compresa nel DL n. 511/88 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11.6.07 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del DL n. 511/88) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
3.3 Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, prevalente fino al
2024, ha fatto proprio il seguente principio di diritto: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l.
n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n. 27099/19, rv. 655803-02; così anche Cass. 31609/22, rv.
666099; n. 25149/23, rv. 669074).
In particolare, è stato affermato che:
a. obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è unicamente il fornitore;
b. il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
6 c. i rapporti tra fornitore e Amministrazione e quello tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d. in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e. il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f. nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
3.4 Nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.4.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a.
Canavesi s.p.a. / A2A Energia s.p.a.) la quale - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del DL n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE – ha precisato che l'art. 228 comma terzo TFUE andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi
7 della sua amministrazione, nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché tali principi precluderebbero al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore, facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo all'utente di agire direttamente contro lo Stato, sarebbe da ritenersi contraria al principio di effettività.
In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale nei confronti dell'azienda fornitrice non potrebbe trovare accoglimento in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Degli effetti dell'arresto della CGUE è stato dato conto anche nella giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione (Cass. n. 21154/24, rv. 671657).
4. Effetti della sentenza n. 43/25 della Corte Costituzionale
4.1 Con sentenza n. 43/25, depositata il 15.4.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge n. 511/88, convertito nella legge n. 20/89, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.
26/07.
Le ragioni della pronuncia sono quelle già ricordate, attinenti al mancato rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e della direttiva 2008/118/CE con riguardo alle condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri nel momento in cui essi hanno introdotto nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. La Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui alle norme sopra ricordate rispetti il requisito della finalità specifica imposto dalle direttive.
8 Le norme impugnate, pertanto, sono state dichiarate illegittime per violazione degli artt. 11 e
117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
4.2 Nella motivazione, la sentenza della Corte Costituzionale dà atto che, a seguito della dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'addizionale, il fornitore può essere condannato alla ripetizione di indebito, potendosi a sua volta rivalere nei confronti dello Stato.
La domanda di ripetizione qui svolta dal consumatore finale nei riguardi del fornitore deve quindi essere accolta.
Come chiarito anche da Cass. n. 16992/25, la caducazione, con effetti ex tunc, della norma che aveva legittimato la percezione dell'addizionale dell'accisa da parte del fornitore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale a titolo di rivalsa, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, rende indebita la prestazione eseguita e legittima il solvens ad agire in ripetizione avverso l'accipiens ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4.3 Non è condivisibile quanto afferma parte attrice ove sostiene che, poiché la condictio indebiti sarebbe fondata sull'irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno e determinerebbe come conseguenza l'insorgere di obblighi aggiuntivi a carico del venditore, il suo accoglimento violerebbe il principio della giurisprudenza comunitaria secondo il quale
“una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti”. L'obbligo di restituzione che grava sul fornitore non deriva infatti dall'applicazione di una direttiva bensì dalla caducazione, ad opera della Corte Costituzionale, della normativa nazionale che legittimava l'imposta riscossa dal fornitore a titolo di rivalsa. Il fatto poi che la Corte Costituzionale sia giunta alle conclusioni indicate assumendo il diritto europeo come “parametro interposto” non muta certo gli effetti della pronuncia di illegittimità adottata, né vi sono i presupposti per ritenere necessario un intervento chiarificatore sul punto della CGUE.
9 4.4 Parte attrice evidenzia l'ingente onere economico che deriva a suo carico dal possibile accoglimento delle domande di rimborso dei soggetti interessati. Sottolinea come l'Erario proceda al rimborso in favore dei fornitori che abbiano dovuto restituire l'indebito con lentezza e senza rifondere gli oneri diversi dal capitale (“spese di lite, spese di registrazione, interessi legali al tasso di mora, corrispettivo del legale in conseguenza di una procedura giurisdizionale obbligatoria”). Osserva come queste conseguenze siano particolarmente inique ove si consideri che esse originano da un'inadempienza dello Stato, mentre il fornitore che ha ricevuto le somme in questione a titolo di rivalsa e la ha riversate all'Erario non ha alcuna colpa.
La questione, evidentemente, non può portare questo giudice a non applicare l'art. 2033 c.c. ed è, in generale, irrilevante ai fini della definizione della questione giuridica sottesa a questa vertenza, potendo al più essere tenuta in conto in sede di regolazione delle spese.
5. Interessi
L'importo dovuto in restituzione dall'attrice va maggiorato degli interessi legali maturati - come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso in cui l'accipiens abbia ricevuto la somma indebita in buona fede - nel periodo successivo alla richiesta di ripetizione.
La convenuta chiede che le siano corrisposti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. “dalla domanda al saldo”. Il richiamo al quarto comma dell'art. 1284 c.c. fa ritenere che la convenuta abbia inteso riferirsi alla “domanda giudiziale”.
La Corte di Cassazione ritiene che l'art. 1284 comma 4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del
10 pagamento” (Cass. n. 61/23). Lo scopo della norma è quello di “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Deve quindi applicarsi il saggio legale di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale (11.2.2022, data del deposito della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale) ed il saldo.
6. Incidenza del rapporto consortile
6.1 Nell'atto di citazione ha svolto due domande subordinate fondate sulla CP_2 peculiarità del rapporto esistente tra le parti, essendo la convenuta un'impresa che fa parte (o ha fatto parte) del contro il quale propone azione di ripetizione. Parte_1
L'attrice evidenzia che l'art 7.6 dello Statuto consortile prevede l'obbligo del consorziato di rimborsare al le spese sostenute per l'esecuzione delle “specifiche prestazioni da lui Parte_1 richieste e di cui abbia individualmente beneficiato”. La fornitura di energia, garantita dal solo ad alcuni dei consorziati, rientrerebbe nel novero di tali “specifiche Parte_1 prestazioni”, per le quali i relativi oneri sostenuti dal non potrebbero essere riversati Parte_1 sulla generalità dei consorziati, essendo proprio a tale scopo prevista la citata disposizione statutaria.
In relazione alla detta previsione dello Statuto sarebbe scorretto addossare a tutti i consorziati l'onere della restituzione di somme che sono state pagate nell'ambito della specifica relazione di cui si è detto;
un simile onere rientrerebbe invece tra i rischi e gli imprevisti che devono rimanere a carico del consorziato beneficiario.
Per tali ragioni l'attrice ha chiesto il rigetto della domanda avversa di ripetizione, quantomeno in forza della compensazione tra le reciproche voci di credito ascrivibili alle parti.
11 6.2 Le domande in questione non sono state espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ma non vi è evidenza univoca di una rinuncia alle stesse.
In ogni modo esse appaiono infondate.
L'obbligo di restituzione di somme ricevute in forza di una norma che ha perso retroattivamente validità ed efficacia non può essere visto alla stregua di un “costo” del servizio reso dal ai consorziati interessati ma è unicamente l'esito logico del venir Parte_1 meno della regola di diritto che imponeva al fornitore di riscuotere l'addizionale dai soggetti riforniti a titolo di rivalsa. Il fondamento della riscossione di tali somme non è, quindi, il complesso delle regole attinenti ai rapporti tra e consorziati ma la norma statale Parte_1 sopra ricordata: una volta venuta meno tale norma l'obbligo dell'accipiens di restituire al solvens le somme ricevute costituisce una mera applicazione della regola generale in tema di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
7. Spese di lite
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente, pronuncia della
Corte Costituzionale, vi sono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a restituire ad Controparte_2 Controparte_1 la somma di € 42.910,90, maggiorata con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
[...] maturati dall'11.2.2022 fino al saldo;
2) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
12 Vicenza, 11 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con gli avv. Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO TONIOLO, CATERINA BASSO e GIULIA TONIOLO
Parte attrice
contro
C.F. ), con gli avv. ALESSIO VIANELLO Controparte_1 P.IVA_2
e LORENZO BOSCOLO
Parte convenuta
Oggetto: Indebito.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 − accertare e dichiarare non fondata la pretesa della società convenuta di conseguire a carico del attore il rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionale Parte_1 provinciale alle accise all'energia elettrica, e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale formulata,
− in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che il ha l'obbligo imposto per legge di essere parte di Parte_1 un procedimento giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 d. lgs. 504/1995,
e di esercitare ogni diritto di difesa a tutela degli interessi erariali.
Per parte convenuta
Nel merito, in via principale: rigettare tutte le avverse domande di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_2 esposti in narrativa;
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere da
[...] [...]
- quale ripetizione di indebito - la restituzione degli Controparte_2 importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica consumata e fatturata nel periodo compreso da marzo 2010 al 31.12.2011 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare il a Controparte_2 corrispondere l'importo complessivo di € 42.910,90 per i titoli indicati in atti oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.civ. dalla domanda al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite come per legge per il presente procedimento.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
2 Il è un consorzio costituito tra aziende che, tra Controparte_2
l'altro, svolge “attività di acquisto, approvvigionamento, produzione, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia”. Tale essendo il suo oggetto sociale, il , nel corso degli anni 2010 e 2011, ha acquistato Parte_1 energia elettrica sul mercato cedendola successivamente ai consorziati. Il tale ambito esso ha riscosso dai destinatari della fornitura l'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, riversandola in seguito all'Erario.
Con missiva 2.3.2020 ha chiesto al Controparte_1 Controparte_2 la restituzione dell'addizionale versata in forza dell'art. 6 del DL n. 511/88
[...] considerando tale versamento indebito.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 10.11.2021 il (di Controparte_2 seguito ) ha convenuto avanti questo ufficio affinché CP_2 Controparte_1 venisse accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla convenuta. In subordine, ha chiesto che venisse disposta la compensazione tra il credito restitutorio della convenuta e quello dell'attrice, derivante dal diritto del , quale mandatario, alla refusione delle Parte_1 spese sostenute per l'esecuzione del mandato.
si è costituita in giudizio svolgendo domanda riconvenzionale a Controparte_3 mezzo della quale ha chiesto la condanna di alla restituzione in suo favore CP_2 degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica fornita nel periodo compreso da marzo 2010 al dicembre 2011, per un importo complessivo di
€ 42.910,90.
3 2.3 All'udienza del 24.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Presupposti della ripetizione di indebito
3.1 La richiesta di ripetizione di indebito di cui alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta si è fondata sulla premessa per cui le addizionali provinciali sull'accisa dell'energie elettrica oggetto di causa dovrebbero considerarsi imposte indirette autonome e sarebbero illegittime, non rispondendo alle finalità specifiche richieste dal diritto unionale come presupposto per un simile potere impositivo. L'illegittimità dell'imposizione per contrasto con il diritto dell'Unione, come rilevata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, dovrebbe essere, ad avviso della convenuta, rilevata da qualsiasi giudice interno e portare ad affermare la natura indebita del pagamento del tributo.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato la giurisprudenza della Controparte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 25.7.18 in causa C-103/17; CGUE 5.3.15 in causa C-553/13) e quella della Corte di Cassazione (Cass. n. 27099/19, rv. 655803).
3.2 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del DL n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/07, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare
4 la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/11 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/11, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del DL n. 16/12.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/19, rv. 654134; n. 27101/19, rv. 655544; n. 29980/19, rv. 655922; n. 8399/21; n.
31609/22, rv. 666099; n. 25149/23, rv. 669074), la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti:
a. il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
b. la sussistenza di una finalità specifica.
5 Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la norma compresa nel DL n. 511/88 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11.6.07 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del DL n. 511/88) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
3.3 Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, prevalente fino al
2024, ha fatto proprio il seguente principio di diritto: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l.
n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n. 27099/19, rv. 655803-02; così anche Cass. 31609/22, rv.
666099; n. 25149/23, rv. 669074).
In particolare, è stato affermato che:
a. obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è unicamente il fornitore;
b. il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
6 c. i rapporti tra fornitore e Amministrazione e quello tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d. in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e. il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f. nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
3.4 Nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.4.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a.
Canavesi s.p.a. / A2A Energia s.p.a.) la quale - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del DL n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE – ha precisato che l'art. 228 comma terzo TFUE andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi
7 della sua amministrazione, nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché tali principi precluderebbero al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore, facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo all'utente di agire direttamente contro lo Stato, sarebbe da ritenersi contraria al principio di effettività.
In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale nei confronti dell'azienda fornitrice non potrebbe trovare accoglimento in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Degli effetti dell'arresto della CGUE è stato dato conto anche nella giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione (Cass. n. 21154/24, rv. 671657).
4. Effetti della sentenza n. 43/25 della Corte Costituzionale
4.1 Con sentenza n. 43/25, depositata il 15.4.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge n. 511/88, convertito nella legge n. 20/89, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.
26/07.
Le ragioni della pronuncia sono quelle già ricordate, attinenti al mancato rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e della direttiva 2008/118/CE con riguardo alle condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri nel momento in cui essi hanno introdotto nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. La Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui alle norme sopra ricordate rispetti il requisito della finalità specifica imposto dalle direttive.
8 Le norme impugnate, pertanto, sono state dichiarate illegittime per violazione degli artt. 11 e
117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
4.2 Nella motivazione, la sentenza della Corte Costituzionale dà atto che, a seguito della dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'addizionale, il fornitore può essere condannato alla ripetizione di indebito, potendosi a sua volta rivalere nei confronti dello Stato.
La domanda di ripetizione qui svolta dal consumatore finale nei riguardi del fornitore deve quindi essere accolta.
Come chiarito anche da Cass. n. 16992/25, la caducazione, con effetti ex tunc, della norma che aveva legittimato la percezione dell'addizionale dell'accisa da parte del fornitore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale a titolo di rivalsa, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, rende indebita la prestazione eseguita e legittima il solvens ad agire in ripetizione avverso l'accipiens ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4.3 Non è condivisibile quanto afferma parte attrice ove sostiene che, poiché la condictio indebiti sarebbe fondata sull'irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno e determinerebbe come conseguenza l'insorgere di obblighi aggiuntivi a carico del venditore, il suo accoglimento violerebbe il principio della giurisprudenza comunitaria secondo il quale
“una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti”. L'obbligo di restituzione che grava sul fornitore non deriva infatti dall'applicazione di una direttiva bensì dalla caducazione, ad opera della Corte Costituzionale, della normativa nazionale che legittimava l'imposta riscossa dal fornitore a titolo di rivalsa. Il fatto poi che la Corte Costituzionale sia giunta alle conclusioni indicate assumendo il diritto europeo come “parametro interposto” non muta certo gli effetti della pronuncia di illegittimità adottata, né vi sono i presupposti per ritenere necessario un intervento chiarificatore sul punto della CGUE.
9 4.4 Parte attrice evidenzia l'ingente onere economico che deriva a suo carico dal possibile accoglimento delle domande di rimborso dei soggetti interessati. Sottolinea come l'Erario proceda al rimborso in favore dei fornitori che abbiano dovuto restituire l'indebito con lentezza e senza rifondere gli oneri diversi dal capitale (“spese di lite, spese di registrazione, interessi legali al tasso di mora, corrispettivo del legale in conseguenza di una procedura giurisdizionale obbligatoria”). Osserva come queste conseguenze siano particolarmente inique ove si consideri che esse originano da un'inadempienza dello Stato, mentre il fornitore che ha ricevuto le somme in questione a titolo di rivalsa e la ha riversate all'Erario non ha alcuna colpa.
La questione, evidentemente, non può portare questo giudice a non applicare l'art. 2033 c.c. ed è, in generale, irrilevante ai fini della definizione della questione giuridica sottesa a questa vertenza, potendo al più essere tenuta in conto in sede di regolazione delle spese.
5. Interessi
L'importo dovuto in restituzione dall'attrice va maggiorato degli interessi legali maturati - come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso in cui l'accipiens abbia ricevuto la somma indebita in buona fede - nel periodo successivo alla richiesta di ripetizione.
La convenuta chiede che le siano corrisposti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. “dalla domanda al saldo”. Il richiamo al quarto comma dell'art. 1284 c.c. fa ritenere che la convenuta abbia inteso riferirsi alla “domanda giudiziale”.
La Corte di Cassazione ritiene che l'art. 1284 comma 4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del
10 pagamento” (Cass. n. 61/23). Lo scopo della norma è quello di “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Deve quindi applicarsi il saggio legale di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale (11.2.2022, data del deposito della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale) ed il saldo.
6. Incidenza del rapporto consortile
6.1 Nell'atto di citazione ha svolto due domande subordinate fondate sulla CP_2 peculiarità del rapporto esistente tra le parti, essendo la convenuta un'impresa che fa parte (o ha fatto parte) del contro il quale propone azione di ripetizione. Parte_1
L'attrice evidenzia che l'art 7.6 dello Statuto consortile prevede l'obbligo del consorziato di rimborsare al le spese sostenute per l'esecuzione delle “specifiche prestazioni da lui Parte_1 richieste e di cui abbia individualmente beneficiato”. La fornitura di energia, garantita dal solo ad alcuni dei consorziati, rientrerebbe nel novero di tali “specifiche Parte_1 prestazioni”, per le quali i relativi oneri sostenuti dal non potrebbero essere riversati Parte_1 sulla generalità dei consorziati, essendo proprio a tale scopo prevista la citata disposizione statutaria.
In relazione alla detta previsione dello Statuto sarebbe scorretto addossare a tutti i consorziati l'onere della restituzione di somme che sono state pagate nell'ambito della specifica relazione di cui si è detto;
un simile onere rientrerebbe invece tra i rischi e gli imprevisti che devono rimanere a carico del consorziato beneficiario.
Per tali ragioni l'attrice ha chiesto il rigetto della domanda avversa di ripetizione, quantomeno in forza della compensazione tra le reciproche voci di credito ascrivibili alle parti.
11 6.2 Le domande in questione non sono state espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ma non vi è evidenza univoca di una rinuncia alle stesse.
In ogni modo esse appaiono infondate.
L'obbligo di restituzione di somme ricevute in forza di una norma che ha perso retroattivamente validità ed efficacia non può essere visto alla stregua di un “costo” del servizio reso dal ai consorziati interessati ma è unicamente l'esito logico del venir Parte_1 meno della regola di diritto che imponeva al fornitore di riscuotere l'addizionale dai soggetti riforniti a titolo di rivalsa. Il fondamento della riscossione di tali somme non è, quindi, il complesso delle regole attinenti ai rapporti tra e consorziati ma la norma statale Parte_1 sopra ricordata: una volta venuta meno tale norma l'obbligo dell'accipiens di restituire al solvens le somme ricevute costituisce una mera applicazione della regola generale in tema di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
7. Spese di lite
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente, pronuncia della
Corte Costituzionale, vi sono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a restituire ad Controparte_2 Controparte_1 la somma di € 42.910,90, maggiorata con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
[...] maturati dall'11.2.2022 fino al saldo;
2) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
12 Vicenza, 11 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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