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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1390/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401451038 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un avviso di accertamento del Comune di Roma di €.648,00 per l'omesso versamento TARI anni 2018-2019 notificato il 4.11.24 per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Riferisce che una porzione di detto immobile era stata concessa in locazione alla signora Nominativo_1 come da stanza evidenziata nella piantina e per la quale l'inquilina ha assolto il pagamento della Tari. Chiede la sospensione dell'atto e la nullità dell'avviso con vittoria di spese Allega le ricevute di pagamento.
Il Comune di Roma non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che agli atti non risulta l'avvenuta notifica del ricorso all'Ente impositore Comune di
Roma. Tuttavia, quand'anche fosse ritenuta valida la data del 24.11.2024 indicata nella NIR, ma non certificata da alcun documento probante, il ricorso sarebbe comunque tardivo in quanto risulta depositato il 15.01.2025, e dunque oltre i 30 giorni dalla notifica previsti dall'art.22 DLgs.546/92
Pertanto, in mancanza di diverse emergenze processuali, il ricorso deve considerarsi inammissibile sia perchè,come predetto, non risulta notificato al Comune di Roma, sia perchè depositato oltre il termine di legge.
Nessuna decisione sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissiblità del ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
UR NI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1390/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401451038 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un avviso di accertamento del Comune di Roma di €.648,00 per l'omesso versamento TARI anni 2018-2019 notificato il 4.11.24 per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Riferisce che una porzione di detto immobile era stata concessa in locazione alla signora Nominativo_1 come da stanza evidenziata nella piantina e per la quale l'inquilina ha assolto il pagamento della Tari. Chiede la sospensione dell'atto e la nullità dell'avviso con vittoria di spese Allega le ricevute di pagamento.
Il Comune di Roma non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che agli atti non risulta l'avvenuta notifica del ricorso all'Ente impositore Comune di
Roma. Tuttavia, quand'anche fosse ritenuta valida la data del 24.11.2024 indicata nella NIR, ma non certificata da alcun documento probante, il ricorso sarebbe comunque tardivo in quanto risulta depositato il 15.01.2025, e dunque oltre i 30 giorni dalla notifica previsti dall'art.22 DLgs.546/92
Pertanto, in mancanza di diverse emergenze processuali, il ricorso deve considerarsi inammissibile sia perchè,come predetto, non risulta notificato al Comune di Roma, sia perchè depositato oltre il termine di legge.
Nessuna decisione sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissiblità del ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
UR NI