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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10751/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10751/2024
UDIENZA DEL 18 dicembre 2025
Tra Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 15.00 innanzi al dott. CA LO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Diogene Franzoso e nessuno per parte convenuta Parte_1 contumace Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Diogene Franzoso precisa le conclusioni come da atto di citazione, ritenendo pienamente fondata la domanda anche alla luce della deposizione dei testi escussi ed alla luce della mancata comparizione del legale rappresentante di parte convenuta regolarmente intimato ai sensi dell'art.232 c.p.c.. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. CA LO
verbale chiuso alle ore 14,58
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA LO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10751/2024 promossa da:
TRA
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto,
- condannare la al risarcimento del Controparte_1
danno di € 7.714,00 (settemilasettecentoquattordici/00).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 2 di 7 Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 7.714,00 e che il C.U. dovuto è di € 237,00”.
Per parte convenuta nessuna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel mese di agosto 2022, il sig. commissionava alla Parte_1 [...]
, con sede in Torino, Via Bologna n. 253/3, la ristrutturazione Controparte_1
della propria unità abitativa, sita in Valgioie (TO), Borgata Molino n. 49, al prezzo di € 41.800,00
come indicato nel preventivo del 23.07.2022 (doc. 1 – preventivo lavori di ristrutturazione), ove venivano concordati la sostituzione di tutti gli infissi, l'installazione di un termo camino, la demolizione ed il rifacimento dei pavimenti, la ristrutturazione dei due bagni ed il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico, oltre alla tinteggiatura finale. In data 05.08.2022, la
[...]
emetteva fattura n. 9/2022 di €15.400,00 regolarmente Controparte_1
pagata dal sig. tramite bonifico bancario del 09.08.2022 su conto corrente n. IBAN Parte_1
[...], intestato alla predetta società, a titolo di acconto per l'inizio dei lavori (doc. 2 – fattura n. 9 del 05.08.2022 e relativo bonifico). Parte convenuta avviava i lavori ad agosto 2022 ed emetteva le seguenti fatture, tutte regolarmente pagate dall'attore, tramite bonifico bancario: n. 2 del 05.10.2022 di € 2.420.00 a titolo di acconto per l'acquisto dei serramenti da installare nell'immobile (doc. 3 – fattura n. 2 del 05.10.2022 di € 2.420.00 e relativo bonifico del 06.10.2022); n.
1 del 02.02.2023 di € 4.950,00 per massetto, pareti chiusura e rasatura (doc. 4 – fattura n. 1 del
02.02.2023 di € 4.950,00 e relativo bonifico del 08.02.2023); n. 2 del 19.02.2023 di € 4.950,00 a saldo per le causali di cui alla precedente fattura n. 1/2023 (doc. 5 – fattura n. 2 del 19.02.2023 di € 4.950,00
e relativo bonifico del 22.02.2023); n. 3 del 20.03.2023 di € 5.314,00 a saldo della fornitura del caminetto pellet, boiler con serpentina, puffer 500 Le tubazioni (doc. 6 – fattura n. 3 del 20.03.2023 di
€ 5.314,00 e relativo bonifico del 24.03.2023); TD01 doc. n. FEP_3/2023 del 29.04.2023 di € 2.400,00
pagina 3 di 7 quale saldo per l'acquisto dei serramenti (doc. 7 – fattura TD01 doc. n. FEP_3/2023 di € 2.400,00 e relativo bonifico del 02.05.2023). In virtù del contratto il sig. effettuava il seguente Parte_1
ulteriore pagamento, tramite bonifico bancario sul conto corrente suindicato, di € 2.400,00 in data
02.05.2023, ed i lavori di ristrutturazione venivano svolti regolarmente sino al mese di giugno 2023,
quando inaspettatamente parte convenuta decideva di interromperli, senza preavviso e/o giustificato motivo. A nulla valevano i contatti telefonici con il sig. titolare dell'impresa convenuta, CP_1
che dichiarava di essere in gravi difficoltà economiche, di non aver potuto pagare gli stipendi agli operai, di aver terminato tutta la propria liquidità e di essere stato costretto, di conseguenza, ad interrompere i lavori e stante la natura temporanea dell'impedimento, le parti stabilivano di comune accordo la ripresa dei lavori di ristrutturazione per il mese di agosto 2023. Tuttavia, il termine veniva disatteso ed il sig. chiedeva al sig. di consegnargli perlomeno la merce Parte_1 CP_1
già pagata ed in particolare, il caminetto ed i quattro infissi. Ma non seguiva alcuna consegna della merce pattuita e già pagata. Parte attrice ricontattava più volte al cellulare il sig. che si CP_1
rendeva ogni volta irreperibile, finché in data 04.09.2023, il sig. inviava lettera di Parte_1
diffida alla società convenuta, rimasta priva di riscontro (doc. 8 – lettera di diffida 04.09.2023). In data
21.10.2023, il sig. sporgeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Parte_1
VE (TO), dando atto delle suesposte circostanze e dei pagamenti effettuati. Ad oggi, infatti,
rispetto a quanto concordato e preventivato, a fronte del pagamento della somma complessiva di €
35.434,10, risultano eseguite unicamente le seguenti opere: - realizzazione dell'impianto elettrico,
esclusi gli allacci finali;
- ristrutturazione dei due bagni, senza l'istallazione dei sanitari e della doccia;
-
montaggio di n. 8 infissi su 12. Inoltre, non risultano consegnati il caminetto pellet, il boiler con serpentina, il puffer 500 Le tubazioni, pagati in data 24.03.2023, tramite bonifico di € 5.314,10, come al doc. 6 di parte attrice, né parte dei serramenti, acquistati con il pagamento della somma di € 2.400,00
a mezzo bonifico del 02.05.2023 come da doc. 7 di parte attrice.
pagina 4 di 7 In data 19.06.2024 veniva iscritta a ruolo la presente causa a fronte dell'adempimento parziale della della prestazione oggetto dell'accordo Controparte_1
tra le parti, con richiesta di declaratoria della risoluzione del contratto ex art.
1.453 c.c. e il risarcimento del danno di € 7.714,00. All'udienza dell'11.1'.2024 tenuta davanti alla dr.ssa Galvagno designata per la trattazione della causa, la GOP disponeva la rinnovazione della citazione entro il 10.11.2024 e,
conseguentemente fissava nuova udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183
c.p.c. in data 13.03.2025. A tale udienza compariva la sola parte attrice che dava atto dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 5.11.2024 dell'atto di citazione in rinnovazione e di aver depositato su
PCT la ricevuta di avvenuta accettazione e consegna chiedendo l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi così come dedotte nell'atto di citazione del 29.05.2024 rinotificato come atto di citazione in rinnovazione in data 5.11.2024 e la Giudice si riservava. Con ordinanza del
03.07.2025 la G.I. dichiarava la contumacia di parte convenuta, ammetteva le prove orale per interrogatorio e testi dedotte da parte attrice e fissava udienza al 02.10.2025. Tale udienza veniva tenuta avanti alla dr.ssa CA LO subentrata nel ruolo per decreto del Presidente del Tribunale del
09.09.2025, in cui compariva la sola parte attrice e venivano escussi i testi e Tes_1
, che confermavano i capi sottoposti e parte attrice chiedeva applicarsi l'art.232 Testimone_2
c.p.c. nei confronti di parte convenuta contumace regolarmente intimata ed assente ingiustificata , con fissazione di udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e la GOP dato atto fissava udienza al 18.12.2025.
IN PUNTO DI DIRITTO
Ritenuto accertato documentalmente e testimonialmente l'adempimento parziale della prestazione dovuta da parte convenuta ai sensi dell'art. 1181 c.c., si ritiene aderire alla giurisprudenza per cui l'adempimento parziale legittima la parte ricevente a chiedere in via giudiziale il risarcimento del pagina 5 di 7 danno, che può tradursi in una proporzionale diminuzione del prezzo pattuito, tenuto conto dell'opera ineseguita, tenuto conto del valore dell'opera ineseguita (Cass. Civ. n. 3786 del 17/02/2010 e Cass.
Civ. 2573/1983).
Inoltre ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di
"accettazione" dell'opera, atteso che, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Civ.
n. 19019 del 31/07/2017). Pertanto, l'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale -
che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento (Cass. Civ. n. 20/1987) e se ne deduce che nel caso di specie, la domanda di risoluzione per inadempimento parziale risulta pienamente fondata.
Il dovere di adempimento della società convenuta, derivante dall'obbligazione contrattuale, non può
dirsi adempiuto con efficacia liberatoria per la stessa, in quanto il diritto del creditore alla prestazione non è stato soddisfatto per intero e nelle condizioni di tempo, luogo e modo concordate. La società
convenuta ha adempiuto solo parzialmente alla prestazione contrattuale nonostante l'invio della diffida datata 04.09.2023. Ne consegue che l'infruttuosa scadenza del termine ivi indicato ha aggiunto un nuovo inadempimento a quello pregresso. In considerazione di ciò, si giustifica il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento della scadenza del termine di diffida (Cass. 2979/2001; Cass. Civ. n. 9314/2007 e Cass.
Civ. n. 1869672014).
pagina 6 di 7 Ritenuto pertanto accertata l'esistenza del danno ai sensi dell'art.1218 c.c. imputabile a parte convenuta che di fatto con il suo comportamento processuale, valutato anche ai sensi dell'omessa presentazione a rendere interrogatorio formale art.232 c.p.c. nonostante la regolare intimazione documentata in data
09.09.2025 da parte attrice, determina il diritto di parte attrice al risarcimento ai sensi dell'art.1225
c.p.c. del danno prevedibile.
Ritenuto quanto alle spese di causa che seguano il principio della soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c.
e ritenuto liquidare in base alle Tabelle Professionali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente accogliendo la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e,
DICHIARA ACCERTATO IL DANNO subito da per € 7.714,00 a causa di Parte_1 comportamento imputabile a parte convenuta Controparte_1
e per l'effetto
[...]
CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 di di €7.714,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla messa in mora al Parte_1 saldo effettivo;
CONDANNA a rifondere a parte attrice Controparte_1 le spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso sulle Parte_1 spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. CA LO
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10751/2024
UDIENZA DEL 18 dicembre 2025
Tra Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 15.00 innanzi al dott. CA LO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Diogene Franzoso e nessuno per parte convenuta Parte_1 contumace Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Diogene Franzoso precisa le conclusioni come da atto di citazione, ritenendo pienamente fondata la domanda anche alla luce della deposizione dei testi escussi ed alla luce della mancata comparizione del legale rappresentante di parte convenuta regolarmente intimato ai sensi dell'art.232 c.p.c.. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. CA LO
verbale chiuso alle ore 14,58
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA LO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10751/2024 promossa da:
TRA
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto,
- condannare la al risarcimento del Controparte_1
danno di € 7.714,00 (settemilasettecentoquattordici/00).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 2 di 7 Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 7.714,00 e che il C.U. dovuto è di € 237,00”.
Per parte convenuta nessuna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel mese di agosto 2022, il sig. commissionava alla Parte_1 [...]
, con sede in Torino, Via Bologna n. 253/3, la ristrutturazione Controparte_1
della propria unità abitativa, sita in Valgioie (TO), Borgata Molino n. 49, al prezzo di € 41.800,00
come indicato nel preventivo del 23.07.2022 (doc. 1 – preventivo lavori di ristrutturazione), ove venivano concordati la sostituzione di tutti gli infissi, l'installazione di un termo camino, la demolizione ed il rifacimento dei pavimenti, la ristrutturazione dei due bagni ed il rifacimento dell'impianto elettrico ed idraulico, oltre alla tinteggiatura finale. In data 05.08.2022, la
[...]
emetteva fattura n. 9/2022 di €15.400,00 regolarmente Controparte_1
pagata dal sig. tramite bonifico bancario del 09.08.2022 su conto corrente n. IBAN Parte_1
[...], intestato alla predetta società, a titolo di acconto per l'inizio dei lavori (doc. 2 – fattura n. 9 del 05.08.2022 e relativo bonifico). Parte convenuta avviava i lavori ad agosto 2022 ed emetteva le seguenti fatture, tutte regolarmente pagate dall'attore, tramite bonifico bancario: n. 2 del 05.10.2022 di € 2.420.00 a titolo di acconto per l'acquisto dei serramenti da installare nell'immobile (doc. 3 – fattura n. 2 del 05.10.2022 di € 2.420.00 e relativo bonifico del 06.10.2022); n.
1 del 02.02.2023 di € 4.950,00 per massetto, pareti chiusura e rasatura (doc. 4 – fattura n. 1 del
02.02.2023 di € 4.950,00 e relativo bonifico del 08.02.2023); n. 2 del 19.02.2023 di € 4.950,00 a saldo per le causali di cui alla precedente fattura n. 1/2023 (doc. 5 – fattura n. 2 del 19.02.2023 di € 4.950,00
e relativo bonifico del 22.02.2023); n. 3 del 20.03.2023 di € 5.314,00 a saldo della fornitura del caminetto pellet, boiler con serpentina, puffer 500 Le tubazioni (doc. 6 – fattura n. 3 del 20.03.2023 di
€ 5.314,00 e relativo bonifico del 24.03.2023); TD01 doc. n. FEP_3/2023 del 29.04.2023 di € 2.400,00
pagina 3 di 7 quale saldo per l'acquisto dei serramenti (doc. 7 – fattura TD01 doc. n. FEP_3/2023 di € 2.400,00 e relativo bonifico del 02.05.2023). In virtù del contratto il sig. effettuava il seguente Parte_1
ulteriore pagamento, tramite bonifico bancario sul conto corrente suindicato, di € 2.400,00 in data
02.05.2023, ed i lavori di ristrutturazione venivano svolti regolarmente sino al mese di giugno 2023,
quando inaspettatamente parte convenuta decideva di interromperli, senza preavviso e/o giustificato motivo. A nulla valevano i contatti telefonici con il sig. titolare dell'impresa convenuta, CP_1
che dichiarava di essere in gravi difficoltà economiche, di non aver potuto pagare gli stipendi agli operai, di aver terminato tutta la propria liquidità e di essere stato costretto, di conseguenza, ad interrompere i lavori e stante la natura temporanea dell'impedimento, le parti stabilivano di comune accordo la ripresa dei lavori di ristrutturazione per il mese di agosto 2023. Tuttavia, il termine veniva disatteso ed il sig. chiedeva al sig. di consegnargli perlomeno la merce Parte_1 CP_1
già pagata ed in particolare, il caminetto ed i quattro infissi. Ma non seguiva alcuna consegna della merce pattuita e già pagata. Parte attrice ricontattava più volte al cellulare il sig. che si CP_1
rendeva ogni volta irreperibile, finché in data 04.09.2023, il sig. inviava lettera di Parte_1
diffida alla società convenuta, rimasta priva di riscontro (doc. 8 – lettera di diffida 04.09.2023). In data
21.10.2023, il sig. sporgeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Parte_1
VE (TO), dando atto delle suesposte circostanze e dei pagamenti effettuati. Ad oggi, infatti,
rispetto a quanto concordato e preventivato, a fronte del pagamento della somma complessiva di €
35.434,10, risultano eseguite unicamente le seguenti opere: - realizzazione dell'impianto elettrico,
esclusi gli allacci finali;
- ristrutturazione dei due bagni, senza l'istallazione dei sanitari e della doccia;
-
montaggio di n. 8 infissi su 12. Inoltre, non risultano consegnati il caminetto pellet, il boiler con serpentina, il puffer 500 Le tubazioni, pagati in data 24.03.2023, tramite bonifico di € 5.314,10, come al doc. 6 di parte attrice, né parte dei serramenti, acquistati con il pagamento della somma di € 2.400,00
a mezzo bonifico del 02.05.2023 come da doc. 7 di parte attrice.
pagina 4 di 7 In data 19.06.2024 veniva iscritta a ruolo la presente causa a fronte dell'adempimento parziale della della prestazione oggetto dell'accordo Controparte_1
tra le parti, con richiesta di declaratoria della risoluzione del contratto ex art.
1.453 c.c. e il risarcimento del danno di € 7.714,00. All'udienza dell'11.1'.2024 tenuta davanti alla dr.ssa Galvagno designata per la trattazione della causa, la GOP disponeva la rinnovazione della citazione entro il 10.11.2024 e,
conseguentemente fissava nuova udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183
c.p.c. in data 13.03.2025. A tale udienza compariva la sola parte attrice che dava atto dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 5.11.2024 dell'atto di citazione in rinnovazione e di aver depositato su
PCT la ricevuta di avvenuta accettazione e consegna chiedendo l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi così come dedotte nell'atto di citazione del 29.05.2024 rinotificato come atto di citazione in rinnovazione in data 5.11.2024 e la Giudice si riservava. Con ordinanza del
03.07.2025 la G.I. dichiarava la contumacia di parte convenuta, ammetteva le prove orale per interrogatorio e testi dedotte da parte attrice e fissava udienza al 02.10.2025. Tale udienza veniva tenuta avanti alla dr.ssa CA LO subentrata nel ruolo per decreto del Presidente del Tribunale del
09.09.2025, in cui compariva la sola parte attrice e venivano escussi i testi e Tes_1
, che confermavano i capi sottoposti e parte attrice chiedeva applicarsi l'art.232 Testimone_2
c.p.c. nei confronti di parte convenuta contumace regolarmente intimata ed assente ingiustificata , con fissazione di udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e la GOP dato atto fissava udienza al 18.12.2025.
IN PUNTO DI DIRITTO
Ritenuto accertato documentalmente e testimonialmente l'adempimento parziale della prestazione dovuta da parte convenuta ai sensi dell'art. 1181 c.c., si ritiene aderire alla giurisprudenza per cui l'adempimento parziale legittima la parte ricevente a chiedere in via giudiziale il risarcimento del pagina 5 di 7 danno, che può tradursi in una proporzionale diminuzione del prezzo pattuito, tenuto conto dell'opera ineseguita, tenuto conto del valore dell'opera ineseguita (Cass. Civ. n. 3786 del 17/02/2010 e Cass.
Civ. 2573/1983).
Inoltre ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di
"accettazione" dell'opera, atteso che, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Civ.
n. 19019 del 31/07/2017). Pertanto, l'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale -
che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento (Cass. Civ. n. 20/1987) e se ne deduce che nel caso di specie, la domanda di risoluzione per inadempimento parziale risulta pienamente fondata.
Il dovere di adempimento della società convenuta, derivante dall'obbligazione contrattuale, non può
dirsi adempiuto con efficacia liberatoria per la stessa, in quanto il diritto del creditore alla prestazione non è stato soddisfatto per intero e nelle condizioni di tempo, luogo e modo concordate. La società
convenuta ha adempiuto solo parzialmente alla prestazione contrattuale nonostante l'invio della diffida datata 04.09.2023. Ne consegue che l'infruttuosa scadenza del termine ivi indicato ha aggiunto un nuovo inadempimento a quello pregresso. In considerazione di ciò, si giustifica il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento della scadenza del termine di diffida (Cass. 2979/2001; Cass. Civ. n. 9314/2007 e Cass.
Civ. n. 1869672014).
pagina 6 di 7 Ritenuto pertanto accertata l'esistenza del danno ai sensi dell'art.1218 c.c. imputabile a parte convenuta che di fatto con il suo comportamento processuale, valutato anche ai sensi dell'omessa presentazione a rendere interrogatorio formale art.232 c.p.c. nonostante la regolare intimazione documentata in data
09.09.2025 da parte attrice, determina il diritto di parte attrice al risarcimento ai sensi dell'art.1225
c.p.c. del danno prevedibile.
Ritenuto quanto alle spese di causa che seguano il principio della soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c.
e ritenuto liquidare in base alle Tabelle Professionali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente accogliendo la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e,
DICHIARA ACCERTATO IL DANNO subito da per € 7.714,00 a causa di Parte_1 comportamento imputabile a parte convenuta Controparte_1
e per l'effetto
[...]
CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 di di €7.714,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla messa in mora al Parte_1 saldo effettivo;
CONDANNA a rifondere a parte attrice Controparte_1 le spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso sulle Parte_1 spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. CA LO
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