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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2527/2023 R.G. e vertente
TRA
(nata a [...] - ME- il 2.02.1995 e res. in Ucria Parte_1
Via S. Filippo - C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Sinagra, Via U. Corica n. 36 presso lo studio dell'Avv.
IA IN, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di maternità.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2023, adiva Parte_1
questo Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola ON
Fortunata, per giorni 51 nell'anno 2021 e di avere presentato all' CP_1
sede di Patti due domande (pre-parto e post-parto) volte ad ottenere l'indennità economica di maternità obbligatoria per il parto avvenuto il 04.01.2022, per il periodo di astensione obbligatoria dal 10.11.2021 al 10.01.2022 e dal 11.01.2022 al 10.04.2022.
Lamentava che l' aveva rigettato tale istanza con la seguente CP_1 motivazione: “non risulta iscritta per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del congedo di maternità e nemmeno per i due anni precedenti”
Si rivolgeva pertanto all'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento, in via diretta, dell'indennità di maternità per il CP_1
periodo sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente
In data odierna la causa viene decisa.
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento, da parte dell' , dell'indennità di malattia per maternità per il periodo sopra CP_1
specificato.
La materia risulta disciplinata dal D. Lgs. N. 151 del 26.03.2001, il cui art. 66, primo comma, dispone: “Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68”.
Il successivo art. 68 recita che “L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall' a seguito di apposita domanda in carta libera, CP_1 corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria
2 locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194” (comma 1), salvi accertamenti amministrativi effettuati dall' (comma 3). CP_1
Il suddetto quadro normativo va integrato con quanto affermato dalla
Giurisprudenza in ordine al requisito contributivo che non deve necessariamente essere attuale rispetto al verificarsi dell'evento assicurato. È stato, difatti, affermato che “Con riguardo alle lavoratrici agricole autonome, l'iscrizione negli elenchi di categoria è l'elemento integrativo della fattispecie necessario per la costituzione del rapporto previdenziale. Ne consegue che l'indennità di maternità prevista dall'art. 66 del d.lgs. n. 151 del 2001 sussiste indipendentemente dalla copertura contributiva del periodo indennizzabile, ma decorre solamente dalla data della richiesta di iscrizione a nulla rilevando che l'iscrizione medesima sia retroattiva e comporti, per l'interessata, il pagamento dei relativi contributi.” (Cass. Civ., sez. L., n. 2877/2012).
Orbene, applicando al caso che occupa i suesposti principi normativi e giurisprudenziali deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente, la quale ha dimostrato il possesso del requisito contributivo
(v. estratto conto previdenziale in atti) e l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato (v. certificazione medica, in atti), allegando l'inadempimento dell' , rimasto ingiustificato a seguito della CP_1 contumacia dell'Ente.
La domanda va, sol per questo, accolta, e l' va condannato a CP_1 corrispondere l'indennità di maternità per il parto avvenuto in data
04.01.2022, per il periodo di astensione obbligatoria compreso tra il
10.11.2021 ed il 10.01.2022 e tra il 11.01.2022 ed il 10.04.2022, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione
3 del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 25.06.202 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a ricevere l'indennità di maternità per il parto del
[...]
04.01.2022, per il periodo di astensione obbligatoria compreso tra il 10.11.2021 ed il 10.01.2022 e tra il 11.01.2022 ed il 10.04.2022;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennità di maternità per il parto del 04.01.2022, per il periodo di astensione obbligatoria compreso tra il 10.11.2021 ed il
10.01.2022, tra il 11.01.2022 ed il 10.04.2022, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. IA Sinagra dichiaratasi anticipataria.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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