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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5554/2016 R.G. a cui è stato riunito il fascicolo n. 7780/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Massimo C.F._1
OL (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno C.F._2
(SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 14
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo C.F._3
LI (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Torre del Greco (NA) alla Duca Lecco de Guevara n. 17
RESISTENTE
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_2 C.F._5 nata a [...] il [...](C.F. Controparte_3
, rappresentate e difese dall'Avv. MARIA ELENA PALOMBA (C.F. C.F._6
) con studio in Torre del Greco alla Via Roma n. 50, giusta nomina C.F._7 ex art. 80 c.p.c. e 336 ult.mo co. c.c. del Tribunale di Torre Annunziata del 05.04.2023
INTERVENTORI NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: nel corso dell'udienza del 12.05.2025 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive difese e richieste e chiedevano riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In particolare, parte attrice, concludeva affinché il Tribunale dichiarasse la decadenza della responsabilità genitoriale del signor , e ciò per tutto quanto Parte_1 rappresentato nel corso del giudizio ed in particolare per i gravi reati a lui ascritti perpetrati nei confronti della moglie e dei figli per cui vi è sentenza penale di condanna (in atti) confermata in appello. In subordine, disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e alla madre. Chiedeva, altresì, che il Tribunale determinasse il CP_2 CP_3 contributo al mantenimento dei 4 figli, i primi due e , maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti, oltre alle minori e , nella misura non CP_2 CP_3 inferiore ad euro 200 ognuno, e/o a quella diversa somma a determinarsi sulla scorta della documentazione reddituale. In subordine chiedeva confermarsi l'assegno di euro 150,00 ognuno, adeguandolo secondo indici istat dall'anno 2016 ad oggi. Chiedeva quindi che la causa venisse assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. con ordine al , entro breve termine, di depositare la Parte_1 documentazione reddituale e gli estratti conto bancari relativi agli ultimi tre anni. L'avv. Maria Elena Palomba, quale curatrice speciale delle minori e , si CP_2 CP_3 riportava integralmente agli atti del giudizio e alle difese già formulate, nonché agli esiti delle relazioni del Servizio sociale di San Donato Milanese che da anni hanno monitorato il nucleo e in particolare gli incontri protetti tra le minori ed il padre, all'ascolto delle minori, nonché alla relazione dell'Asl relativa al percorso del padre e agli atti della già espletata ctu. Concludeva, pertanto, anche alla luce degli esiti della sentenza penale di appello che confermava la condanna del per i reati ascritti rideterminando la Parte_1 pena in anni 6 e mesi 4 di reclusione, perché il Tribunale dichiarasse 1) la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sulle figlie minori e Parte_1 CP_2
con la sospensione degli incontri protetti;
2)In linea subordinata disporsi affido CP_3 super esclusivo delle minori alla madre sempre con sospensione degli incontri protetti padre figlie. In ogni caso disporre l'aggiornamento dell'assegno di mantenimento per le minori a carico del , alla luce della documentazione reddituale depositata ed in Parte_1 ogni caso con adeguamento agli indici ISTAT. Chiedeva quindi che la causa fosse introitata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse. si riportava in primo luogo all'istanza per il deposito di Parte_1 documentazione del 6 maggio 2025 ed evidenziava che la sig.ra non aveva CP_1 depositato la movimentazione del proprio conto corrente;
chiedeva pertanto che il giudice volesse invitarla al deposito della documentazione. In via principale chiedeva revocarsi l'ordinanza di rinvio per conclusioni al fine di consentire ctu sulle minori ed CP_3
atteso che le dichiarazioni da queste rese alla precedente udienza erano evidente CP_2 frutto di soggezione psicologica nei confronti della madre, sig.ra . Chiedeva CP_1 pertanto che il tribunale nominasse ctu al fine di verificare non solo la sussistenza o meno di alienazione parentale delle predette minori, ma anche la capacità genitoriale degli ex coniugi – . In via subordinata nel caso in cui tali richieste CP_1 Parte_1 fossero disattese si riportava alle conclusioni già rassegnate alla precedente udienza e cioè a) rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
b) possibilità per il padre di continuare a vedere le minori con gli incontri tramite Servizi Sociali ovvero in modalità libera, secondo le disposizioni del Tribunale;
c) assegno di mantenimento della prole ridotto a seguito delle mutate condizioni economiche dei coniugi. Chiedeva altresì rigettarsi anche la subordinata domanda di affido esclusivo delle minori alla madre e chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2016, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dal coniuge con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Torre del Greco (NA) in data 23.10.1999 (atto n. 670, parte II, serie A, anno 1999). Dall'unione delle parti erano nati quattro figli: in data Per_1
24.06.2001, , in data 15.04.2003, , in data 28.07.2009 e , in data Per_2 CP_2 CP_3
19.07.2011. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l'unione coniugale, inizialmente felice, era entrata in crisi a causa della moglie la quale, stanca del ménage familiare e probabilmente colpita da una latente depressione, cessava di occuparsi della casa e dei figli ed iniziava a considerare questi ultimi come un ostacolo al proprio lavoro di estetista. Il accusava altresì la moglie di sminuire la figura paterna innanzi ai Parte_1 figli, di assecondare condotte dei bambini contrarie alle regole di buona educazione, di aver per due volte denunziato il marito per fatti non veritieri e calunniosi e, da ultimo, di aver abbandonato la casa familiare unitamente alla prole senza nulla comunicare al ricorrente e, dunque, costringendolo a formalizzare denuncia per sottrazione di minori nei confronti della moglie. Quest'ultima, inoltre, ricorreva al Tribunale ex art. 342 bis c.c. e, con decreto n. 2356/2016, il giudice disponeva l'allontanamento del dalla Parte_1 moglie e dalla casa familiare e, sebbene tale ordine non riguardasse i figli, la CP_1 impediva al padre di avere contatti ed incontri con i figli. Tanto premesso, Parte_1 concludeva chiedendo: di disporre l'affido esclusivo dei figli al padre con
[...] residenza privilegiata presso quest'ultimo cui assegnare la casa familiare sita in Torre del Greco (NA) alla Via Santa Maria La Bruna n. 31; di porre a carico della CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando al la somma mensile Parte_1 di euro 500,00; di emettere nei confronti della resistente i provvedimenti previsti dall'art.333 c.c. ovvero i provvedimenti di cui all'art.330 c.c.; di condannare la moglie a risarcire il danno da lesione parentale patito dal ricorrente;
in via subordinata e, dunque, in caso di collocazione della prole presso la madre, di porre a proprio carico un equo assegno mensile per il mantenimento dei figli e di disciplinare il proprio diritto di visita. Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, preliminarmente Controparte_1 ed in rito, la connessione soggettiva ed oggettiva del presente giudizio a quello avente R.G. 5628/2016 e, dunque, chiedendo la riunione dei due procedimenti. Nel merito, la resistente aderiva alla richiesta di separazione avanzata dal coniuge ma proponeva domanda riconvenzionale di addebito della stessa al marito contestando i fatti da questi dedotti nel ricorso introduttivo. In particolare, la rilevava che l'unione CP_1 coniugale era in realtà entrata in crisi a causa dell'atteggiamento violento, dispotico e sprezzante tenuto dal marito nei confronti dei figli e della moglie, entrambi vittime della reiterata violenza fisica e psicologica del . Pertanto, in considerazione dei Parte_1 ripetuti episodi di violenza familiare, la resistente proponeva una prima denuncia-querela contro il marito in data 13.02.2016, poi si rivolgeva al Centro Anti Violenza “V.I.T.A” di Torre del Greco e, in data 29.07.2016, proponeva una seconda denuncia-querela.
[...] precisava altresì di essersi allontanata senza preavviso dalla casa Controparte_1 familiare portando con sé i figli al solo fine di tutelarne l'incolumità a seguito delle minacce del marito e di aver, per tale ragione, proposto ricorso ex artt. 342 bis c.c. e 706 c.p.c. chiedendo la cessazione della condotta pregiudizievole;
pertanto, il giudice disponeva l'allontanamento di dalla casa coniugale e poneva a Parte_1 carico di quest'ultimo l'obbligo di concorrere al mantenimento di moglie e figli versando la somma mensile di euro 1.000,00. Tanto premesso, la resistente concludeva chiedendo: di provvedere alla riunione del presente giudizio a quello recante RG. 5628/2016; di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre con residenza privilegiata presso la stessa cui assegnare la casa familiare sita in Torre del Greco (NA) alla Via Santa Maria La Bruna n. 31 e l'autovettura Fiat Idea tg. DH047ER; di disciplinare il diritto di visita del padre prevedendo che lo stesso venisse esercitato con l'ausilio dei Servizi Sociali ovvero alla presenza di familiari;
di porre a carico di un assegno mensile di Parte_1 euro 1.500,00 di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie ed euro 1000,00 per il mantenimento dei figli (euro 250,00 cadauno), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie;
in via riconvenzionale, di condannare il ricorrente alla restituzione della somma di euro 45.000,00 pari al 50 % degli importi relativi agli investimenti fatti in comunione nel corso degli anni ed al risarcimento di tutti i danni morali e materiali causati dal suo comportamento nella misura ritenuta congrua dal Tribunale. Con provvedimento del 22.02.2017, il giudizio recante RG. 5628/2016 veniva dichiarato estinto ex art. 707, comma 2, c.p.c. Al termine dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19.01.2017 il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale;
disciplinava il diritto di visita del padre nella misura di un pomeriggio a settimana e, precisamente, la domenica dalle ore 18 alle ore 20; poneva a carico di l'obbligo di concorre al mantenimento dei quattro figli Parte_1 versando a la somma mensile di euro 600,00 (euro 150,00 Controparte_1 cadauno) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 13.02.2017, proponeva ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (si Parte_1 apriva così il sub- procedimento 5554/2016-1) domandando la modifica dei provvedimenti presidenziali del 19.01.2017 e, dunque, chiedendo la collocazione prevalente dei figli minori presso l'abitazione paterna e la condanna di CP_1 al risarcimento del danno, ex art. 709 ter, comma II n. 2 e 3 c.p.c., causato al
[...]
ed ai figli per inadempimento da parte della madre del dovere di garantire il Parte_1 corretto svolgimento degli incontri padre-figli. Il ricorrente, infatti, accusava CP_1 di aver effettuato unilateralmente il cambio di residenza dei figli minori
[...] portati con sé in San Donato Milanese, di non averlo informato delle condizioni di salute della figlia minore e di aver impedito il regolare svolgimento degli incontri padre- CP_3 figli adducendo a giustificazione il rifiuto dei minori a vedere il padre. Dunque, acquisite informazioni attraverso i Servizi Sociali competenti per territorio in ordine alle condizioni di vita e di famiglia dei minori ed espleta CTU al fine di valutare la capacità genitoriale dei coniugi e l'incidenza del trasferimento sui minori, il giudice istruttore, con decreto del 27.07.2020, confermava l'affido condiviso dei minori ad entrambi genitori con residenza privilegiata presso la madre e, ai sensi dell'art.709-ter c.p.c. n. 3, condannava CP_1 al risarcimento del danno patito da e quantificato in
[...] Parte_1 euro 1.000,00. L'ulteriore richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c. della CP_1 per il risarcimento dei danni ai minori veniva invece rigettata, essendo emerso dalla espletata ctu, nonché delle relazioni degli assistenti sociali, che gli stessi al di là delle iniziali difficoltà essenzialmente di natura logistica e pratica, non avevano subito pregiudizio in conseguenza della condotta materna, ma si erano ben integrati nel nuovo contesto. In data 11.09.2017 il ricorrente proponeva nuovamente istanza ex art. 709 ter c.p.c. (si apriva così il sub-procedimento 5554/2016-2) insistendo per la collocazione dei minori presso di sé e la condanna della moglie al risarcimento dei danni in favore proprio e dei figli. Il giudice istruttore, con provvedimento del 21.04.2018, rigettava il ricorso confermando la collocazione dei minori presso la madre e disponendo incontri padre-figli con cadenza quindicinale presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. All'udienza del 08.03.2017, rilevata l'inammissibilità della domanda di restituzione della somma di euro 45.000 pari al 50% degli importi relativi agli investimenti fatti in comunione nel corso degli anni avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, venivano concessi i termini di cui all'art 183, comma VI, c.p.c. ed all'esito, con ordinanza dell'11.10.2017, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3
Con provvedimento del 30.12.2019 il Presidente disponeva la riunione del procedimento avente RG. 7780/2018 al presente giudizio recante RG. 5554/2016 poiché CP_1 aveva proposto la medesima domanda di restituzione della somma di euro
[...]
45.000,00 prima in via riconvenzionale nel giudizio 5554/2016 (ove era stata dichiarata inammissibile con ordinanza dell'08.03.2017) e poi aveva proposto autonomo giudizio, iscritto al n. RG 7780/2018, proponendo la medesima domanda in via principale. All'udienza cartolare del 20.05.2020, il ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento con cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, alla luce della riunione al presente fascicolo di quello recante RG. 7780/18 R.G., in cui erano state formulate ulteriori richieste istruttorie, mentre la chiedeva rinviarsi la causa CP_1 per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito al e già calendarizzato. Parte_1
Sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza e ritenuto, attesa la riunione al presente giudizio di quello recante RG. 7780/19 R.G., che andasse integrata l'attività istruttoria, con ordinanza del 27.07.2020 il giudice istruttore dichiarava l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale deferito a e della prova Controparte_1 testimoniale articolata dal . Parte_1
Nel corso dell'udienza del 13.01.2021 veniva quindi reso interrogatorio formale da entrambe le parti. Con ordinanza del 09.04.2021 il giudice istruttore confermava il regime delle visite protette tra il padre e le minori ma chiedeva ai Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese il proprio parere circa l'opportunità di sostituire gli incontri protetti con visite padre-figlie anche al di fuori degli uffici dei Servizi Sociali, ovvero di indicare quali misure e modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre fossero maggiormente rispondenti agli interessi delle minori alla luce dei percorsi di sostegno dalle stesse intrapresi, invitando altresì il ad intraprendere, ovvero se già intrapreso a Parte_1 documentarne l'esito, un percorso di sostegno alla genitorialità. Seguivano numerosi rinvii in attesa del deposito delle relazioni richieste ai competenti Servizi Sociali. Dunque, precisate le conclusioni, con ordinanza del 26.10.2022 la causa veniva riservata in decisione al collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni. Quest'ultimo, in data 30.03.2023, esprimeva parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con affido condiviso della prole e collocazione presso la madre, visite protette con il padre e previsione in capo allo stesso di un congruo assegno di mantenimento. Con sentenza n. 2205/2023 resa in data 05.04.2023 e pubblicata in data 02.08.2023 il collegio, definitivamente pronunciando, rigettava per carenza di prova la domanda di restituzione di somme proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 nel giudizio riunito n. 7780/2018.
[...]
Con il medesimo provvedimento il collegio, non definitivamente pronunciando, disponeva la separazione dei coniugi con addebito al marito ponendo a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie CP_1
Ed infatti, con separata ordinanza resa in pari data, veniva disposta la
[...] prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti relativi ad affido e collocazione delle figlie minori e ed alla disciplina delle visite del genitore non CP_2 CP_3 collocatario. Inoltre, con la medesima ordinanza, preso atto della domanda di decadenza dalla potestà genitoriale di su e avanzata dalla Parte_1 CP_2 CP_3 ricorrente nella conclusionale del 29.12.2022, il collegio procedeva alla nomina di un curatore speciale nell'interesse delle minori, nella persona dell'avv. Maria Elena Palomba, e fissava la successiva udienza del 15.11.2023 innanzi al giudice istruttore per consentire la costituzione della Palomba. Il curatore speciale si costituiva in giudizio in data 29.09.2023 chiedendo, attesa la datazione delle ultime relazioni dei Servizi Sociali in atti, un aggiornamento da parte di questi ultimi circa l'attuale andamento dei rapporti tra il e le minori e Parte_1 prospettava, per l'avvio di un percorso di valutazione della Parte_1 capacità genitoriale presso i Servizi Sociali di Torre del Greco e, per CP_1
un percorso di sostegno genitoriale presso i Servizi Sociali di San Donato
[...]
Milanese al fine di meglio supportare le figlie. Con successiva memoria del 04.12.2023, appreso dai Servizi Sociali competenti che non vi era stata alcuna evoluzione positiva del rapporto padre-figlie e che il era rimasto nel tempo ancorato alla propria Parte_1 rigida posizione e non aveva intrapreso alcun percorso a sostegno della genitorialità, il curatore speciale concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulle figlie minori e con Parte_1 CP_2 CP_3 sospensione degli incontri protetti. Con ordinanza del 04.06.2024 il giudice istruttore, preso atto delle più recenti relazioni dei Servizi Sociali e delle richieste avanzate dalle parti, chiedeva ai Servizi Sociali di Torre del Greco di avviare con la massima urgenza un percorso presso l' CP_4 territorialmente competente o presso altra struttura pubblica competente, al fine di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali di e, solo in Parte_1 caso di esito positivo di detto percorso, di procedere anche all'osservazione, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese, della relazione esistente con le minori e , attraverso incontri protetti alla presenza di uno psicologo con CP_2 CP_3 cadenza bimestrale e rinviava alla successiva udienza del 17 marzo 2025 per la comparizione delle parti e l'acquisizione della relazione dei servizi sociali. Trasferito il precedente relatore presso altro ufficio, con decreto del Presidente del 12.03.2025 il presente giudizio veniva riassegnato ad altro relatore. Quindi, alla predetta udienza, preso atto delle richieste delle parti, il giudice istruttore disponeva procedersi all'audizione delle minori sollecitando i servizi sociali di San Donato Milanese al deposito di relazione aggiornata sulle condizioni psicologiche della minori, sul rapporto con la figura paterna sull'andamento degli incontri, rinviando all'udienza del 17 aprile 2025. Alla luce della relazione dei Servizi Sociali di Torre del Greco del 06.03.2025, nella quale venivano allegati gli esiti negativi del percorso di valutazione delle competenze genitoriali di , nonché di quanto relazionato dai Servizi Sociali di San Donato Parte_1
Milanese in ordine all'incontro tra le minori ed il padre del 05.04.2025, durante il quale non era emersa maggiore sintonia tra gli stessi, ascoltate le minori e nel CP_2 CP_3 corso dell'udienza del 17.04.2025, le quali rappresentavo di non aver interesse ad intrattenere rapporti con il padre, il giudice istruttore, con ordinanza del 28.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, rinviava all'udienza del 12.05.2025 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di documentazione reddituale delle parti relativa all'ultimo biennio. All'esito della predetta udienza, infine, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM. Quest'ultimo in data 9.09.2025 concludeva per la pronuncia di decadenza dell'OL dalla responsabilità genitoriale, sospensione degli incontri protetti e conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei minori. Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata con la sentenza non definitiva n. 2205/2023, resa in data 05.04.2023 e pubblicata in data 02.08.2023, la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco (NA) in data 23.10.1999 (atto n. 670, parte II, serie A, anno 1999) – con addebito al marito ed obbligo di quest'ultimo provvedere al mantenimento della moglie corrispondendole un assegno mensile di euro 150,00, in questa sede, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni accessorie relative alle figlie minori ed, in primo luogo, a valutare se debba essere dichiarata la decadenza della potestà genitoriale del sulle figlie Parte_1 CP_2
e . CP_3
In punto di diritto va evidenziato che sono due i presupposti previsti dall'art. 330 c.c. per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta. Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori;
tale diritto è riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale affermando all'art. 30 che: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono quindi al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie. Dette norme prevedono infatti forme di intervento del giudice graduate a seconda della maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della responsabilità genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 ritenuti più opportuni «secondo le circostanze» nei quali si fa rientrare il provvedimento di sospensione. A tal riguardo assume, pertanto, rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla genitorialità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. Si rammenta inoltre che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno natura propriamente sanzionatoria, quanto essenzialmente una funzione preventiva, mirando non tanto a punire i genitori per gli inadempimenti commessi né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze (purtroppo ineliminabili) pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La gravità dell'inadempimento può, tuttavia, influire nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza o piuttosto verso provvedimenti meno severi. In conclusine, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore sia idonea a cagionare un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. Tali essendo i presupposti per la declaratoria della decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale, gli stessi si ritengono senza dubbio sussistenti nella fattispecie in esame. Invero, i Servizi Sociali di San Donato Milanese, incaricati di monitorare l'andamento del rapporto del padre con le figlie minori e di predisporre un calendario di incontri alla presenza di un'educatrice (i quali si sono svolti in presenza, con cadenza bimestrale e con durata di circa 5 ore nel giorno di sabato), hanno più volte evidenziato la chiusura al dialogo ed al confronto del , l'atteggiamento passivo e mai propositivo di Parte_1 quest'ultimo e dunque l'assenza di qualsivoglia evoluzione positiva del rapporto padre- figlie. In particolare, nella relazione del 07.11.2023, i Servizi Sociali constatavano che “la relazione e la comunicazione tra il signor e le figlie si mantengono per la maggior Parte_1 parte del tempo su argomenti superficiali e le ragazze vanno accompagnate nel dialogo con il padre”; che non si erano “mai aperti spazi di confronto e di dialogo sugli accadimenti del passato che il continua a negare” e dunque rilevavano che “dopo più di quattro Parte_1 anni di intervento non paia apprezzabile un cambiamento sostanziale da parte del signore e la relazione con le figlie abbia assunto ormai il carattere di un mero mantenimento”. Pertanto, sulla scorta di tali evidenze, i Servizi Sociali auspicavano l'affido esclusivo delle minori alla madre. Ed ancora, con relazione di aggiornamento del 17.01.2024, i Servizi Sociali davano atto delle difficoltà riscontrate dalle ragazze durante le visite con il padre e che quest'ultimo manteneva “un atteggiamento negante e colpevolizzante rispetto alla signora e CP_1 fatica a connettersi con i bisogni ed i vissuti delle figlie e ad effettuare un dialogo maggiormente costruttivo su tematiche più profonde relative alla crescita e alle dinamiche relazionali”. Anche nei più recenti incontri del 16.11.2024 e dell'11.01.2025 permanevano le medesime dinamiche dei mesi precedenti, sia in ordine alla scarsa propositività da parte del in merito all'organizzazione del tempo da trascorrere con le figlie, sia in Parte_1 ordine alla riluttanza delle minori nell'esprimere al padre i loro stati emotivi e, finanche, nel partecipare agli incontri. Da ultimo, alcun elemento di novità è emerso nel corso dell'ultimo incontro del 05.04.2025 durante il quale e hanno avuto “un atteggiamento evitante e CP_2 CP_3 poco aperto al dialogo con il padre a tratti sembravano incupirsi, guardarsi intorno senza portare argomenti”. Orbene, da tutto quanto relazionato dai Servizi Sociali di San Donato Milanese in un arco temporale abbastanza ampio che va dall'anno 2018 ad oggi, è emersa l'assenza di qualsivoglia miglioramento nel rapporto tra il padre, , e le figlie Parte_1 minori e , essendo tale relazione ancora oggi connotata da evidenti CP_2 CP_3 difficoltà comunicative soprattutto in ragione dell'atteggiamento passivo del padre, poco incline a mettersi in discussione e a comprendere i bisogni e gli stati d'animo delle figlie. Alcun elemento di segno contrario è stato rinvenuto nella relazione dei Servizi Sociali di Torre del Greco del 06.03.2025 ove sono stati riportati gli esiti negativi del percorso di valutazione delle competenze genitoriali intrapreso, dopo diversi solleciti, da Parte_1 presso la territorialmente competente. Quest'ultimo ha svolto il
[...] CP_4 suddetto percorso attraverso colloqui individuali presentandosi al primo appuntamento il 16.12.2024 e all'ultimo appuntamento il 24.02.2025. Orbene, dalla lettura degli atti e a seguito dei colloqui, veniva confermata la valutazione delle competenze genitoriali contenuta nella CTU della dott.ssa cui veniva fatto rinvio. Persona_3
Invero, nell'elaborato peritale di cui sopra, è stato rilevato che il “ha una Parte_1 personalità rigida e dicotomica (bianco/nero) per la quale, è molto importante l'ordine, la pulizia, l'organizzazione. La rigidità del pensiero gli impedisce di vedere modalità alternative alla propria. E 'evidente una forte emotività, una scarsa capacità riflessiva e di insight. Il profilo di personalità emerso dal test appare complesso e articolato, il soggetto tende ad essere ostile se contrariato ed è scarsamente empatico;
tende ad attribuire le proprie difficoltà agli altri. Può sentirsi offeso dalle critiche e reagire ad esse con sentimenti di rabbia e umiliazione. Può ritenere che le cose debbano andare secondo un proprio ordine e l'assenza dell'adesione dell'altro, al suo codice interno, può causare difficoltà relazionali” e che “dal test somministrato al è anche emerso un disturbo di personalità che Parte_1 può rendere ragione degli elementi riferiti, relativamente all'aggressività espressa. In condizione di stress e ansietà elevati, sono possibili agiti impulsivi”. In ragione di quanto emerso in ordine alla complessa personalità di , la dott.ssa Parte_1 [...] concludeva deducendo che quest'ultimo “non mostra di possedere adeguate Pt_2 capacità genitoriali” ed in particolare, nel rapporto con i figli, appare impotente e sprovvisto degli strumenti necessari per entrare in relazione con gli stessi poiché “gli mancano le parole, si mostra impacciato, non ha accesso alla parte emotiva, e non riesce ad empatizzare con loro. Anche la relazione con le piccole e è CP_2 CP_3 caratterizzata da uno scarso grado di coinvolgimento ed impaccio verbale e non verbale”. Orbene, le conclusioni cui il CTU è pervenuto nella relazione depositata in data 22.09.2017 nell'ambito del sub-procedimento avente RG. 5554/2016-1 in ordine all'assenza di adeguate capacità genitoriali in capo a in quanto Parte_1 espressamente richiamate nella più recente relazione dei Servizi Sociali di Torre del Greco del 06.03.2025, devono ritenersi ancora attuali. Tali considerazioni risultano corroborate dalla condotta tenuta dal il quale, Parte_1 per come emergente dagli atti di causa, è stato nel corso del giudizio più volte e su più fronti inviato ad intraprendere un percorso a sostegno della genitorialità e ad avvalersi dell'aiuto dei competenti Servizi Sociali, salvo poi concretamente attivarsi soltanto nell'ultimo anno. Infine, il collegio non può ignorare la chiara volontà manifestata con fermezza dalle stesse minori nel corso dell'audizione del 17.04.2025 allorquando entrambe dichiaravano di voler interrompere i rapporti con il padre. In particolare, , di anni 16, in ordine CP_2 al rapporto con il padre, dichiarava “non voglio continuare (non solo con l'attuale modalità ma in senso assoluto) gli incontri con lui, perché negli incontri ho notato che da parte sua non c'è interesse nel senso che viene e basta. L'educatrice prova a fargli domande provando a mediare il dialogo con lui ma se non ci fosse lei non ci sarebbe alcun dialogo (..)Per questo non voglio continuare a vederlo ed anche perché è una cosa che mi pesa, lo sento come un obbligo. Non ho alcun desiderio di vederlo né stimolo di parlare con lui”. Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese da , di anni 14, la quale CP_3 definiva il rapporto con il padre “inesistente” e auspicava per il futuro di interrompere gli incontri ed ogni forma di rapporto (Cfr.:” Per il futuro non vorrei continuare gli incontri né ad avere alcun tipo di rapporto con lui.”). Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, considerata la mancanza di risvolti positivi nel rapporto padre-figlie e, in particolare, la carenza di dialogo tra i medesimi ed il disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle minori più volte constatati dai Servizi Sociali di San Donato Milanese, considerati gli esiti negativi del percorso di valutazione delle competenze genitoriali solo di recente intrapreso dal i quali hanno confermato le risultanze della CTU espletata nel 2017, tenuto Parte_1 conto della concorde volontà di e , il collegio ritiene che sussistano nel CP_2 CP_3 caso in oggetto elementi che possano certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti delle Parte_1 figlie e , come richiesto dalla resistente. CP_2 CP_3
Va disposta, quindi, la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, rivelatasi genitore idoneo ed accudente, presso la quale le minori avranno collocazione. Infatti, in ordine alle capacità genitoriali di , i Servizi Persona_4
Sociali di San Donato Milanese, con relazione del 07.11.2023, positivamente constatavano che “la signora riesce a riconoscere gli stati emotivi ed i bisogni dei figli e appare in grado di rispondere adeguatamente alle loro necessità, supportandoli ed incoraggiandoli nelle nuove esperienza;
è molto attenta alle dinamiche scolastiche ed ha incoraggiato nell'affrontare il cambiamento della nuova scuola e partecipa agli CP_2 incontri con le insegnati di entrambe le ragazze. Ha colto le fatiche relazionali di CP_3 nel contesto scolastico partecipando attivamente ai colloqui con i docenti;
inoltre ha colto e sostenuto la figlia nelle sue fragilità stimolandola nel rapporto con i pari”. In ordine al diritto di visita, la situazione emersa dagli atti del giudizio impone di non prevedere, allo stato, alcuna disciplina del diritto di visita delle figlie da parte del padre, in ragione del disagio manifestato dalle stesse. L'eventuale ripresa dei rapporti fra il padre e le figlie, quindi, potrà avvenire soltanto qualora il consegua con positivi risultati un percorso psicologico individuale Parte_1 ed un percorso volto al rafforzamento delle proprie competenze genitoriali e sempre previa verifica della condizione psicologica delle minori, in spazio neutro presso la sede dei servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza delle stesse. A tal fine, quindi, va disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese e di Torre del Greco, i quali avranno cura di relazionare ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi, al giudice tutelare presso questo Tribunale sull'eventuale avvio dei percorsi di sostengo da parte del e sull'andamento degli stessi, evidenziando l'eventuale insorgere delle Parte_1 condizioni che possano favorire una ripresa dei rapporti padre – figlie. Gli atti vanno pertanto trasmessi alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo della vigilanza innanzi al giudice tutelare. Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento di tutti e quattro i figli della coppia conviventi con la madre in San Donato Milanese: e , in quanto Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ed e poiché CP_2 CP_3 minorenni. Va invero precisato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia (Cass. n. 27171/2024). L'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, ricade su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In ordine all'entità del predetto assegno, ha richiesto la conferma Parte_1 dell'importo di euro 600,00 fissato in sede di udienza presidenziale adducendo che la resistente lavora stabilmente presso l'aeroporto di Linate. Quest'ultima, invece, ha chiesto l'aumento del mantenimento per i figli almeno in misura corrispondente alla rivalutazione Istat frattanto maturata in considerazione del fatto che, rispetto al tempo della presidenziale, sebbene lavori, è gravata dal pagamento del canone di locazione. Orbene, valutata ogni circostanza, tenuto conto per un verso dell'età dei figli (di Per_1 anni 24), (di anni 22), (di anni 16) e di (di anni 14) e delle loro Per_2 CP_2 CP_3 crescenti esigenze, e, per altro verso, della situazione reddituale delle parti ed, in particolare, del fatto che la lavora oggi stabilmente presso l'aeroporto di Linite CP_1 con uno stipendio mensile di circa euro 1.100,00 (dalle dichiarazioni dei redditi allegate è emerso che la stessa ha percepito, in relazione all'anno 2021 redditi complessivi per € 13.473,00, per l'anno 2022 € 12.286,00 e per l'anno 2023 € 13.277,00) ed è gravata del pagamento di un canone mensile per l'abitazione di 550,00, mentre lo stipendio del
è rimasto invariato ad euro 1.600,00 al mese (va tuttavia dato atto che a Parte_1 seguito del provvedimento del giudice istruttore del 27.04.2025, il depositava Parte_1 le dichiarazioni dei redditi delle sole annualità 20220 e 2021 da cui emerge un reddito annuo lordo rispettivamente di € 20.198,00 e di € 21.817,00, nonché la dichiarazioni di terzo resa dal datore di lavoro LCT spa attestante la corresponsione di un retribuzione mensile di € 1.667,00), è gravato del pagamento della somma di € 10328,30 in favore della riconosciuta a titolo di provvisionale in seno al giudizio penale, nonché CP_1 dell'ulteriore importo di € 11.268,00 oltre accessori, a titolo di rimborso per le spese di lite nei confronti della madre della , il Collegio ritiene congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 600,00 (euro 150,00 cadauno) per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, così confermando quanto statuito in sede di udienza presidenziale. A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. Da ultimo occorre pronunciarsi sulle domande risarcitorie proposte dalla e CP_1 dal . Parte_1
Nel ricorso introduttivo, infatti, il ha chiesto “condannare la sig.ra Parte_1 CP_1
a risarcire in favore del ricorrente il danno da lesione parentale con quella
[...] somma ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale adito”, mentre la nella CP_1 propria comparsa di costituzione ha concluso chiedendo condannarsi “ Parte_1 al risarcimento di tutti i danni morali e materiali provocati con il proprio
[...] comportamento violento ed intimidatorio”. In particolare il poneva a fondamento della richiesta risarcitoria la Parte_1 violazione da parte delle dei diritti paterni del ricorrente, avendo la stessa CP_1 impedito al padre di mantenere ogni forma di contatto con i figli, denigrando anzi la figura paterna agli occhi dei minori ed inducendo gli stessi a maturare una valutazione negativa del proprio genitore, pregiudicando così definitivamente il rapporto padre – figli. Ebbene, alla luce della corposa attività istruttoria compiuta in corso di giudizio, il collegio non può che evidenziare la infondatezza di tali assunti. Invero, come emerso nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dalla consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, l'allontanamento dei minori dalla figura paterna è ricollegabile agli eventi che hanno caratterizzato il vissuto familiare ed all'incapacità del di porsi in sintonia con i Parte_1 bisogni e le esigenze dei minori stessi, avviando con questi ultimi un dialogo costruttivo e di profonda condivisione ( tanto, in particolare è emerso nel corso del lungo periodo di monitoraggio della relazione padre – figli in sede di incontri protetti presso i servizi sociali di San Donato Milanese), piuttosto che a condotte alienanti poste scientemente in essere dalla . Del resto anche la stessa CTU, nel rispondere allo specifico quesito CP_1 conferitole dal giudice, rilevava all'esito dei colloqui clinici e della somministrazione di test che “dagli elementi emersi attraverso colloqui, ossservazioni e somministrazione di test, non sono rilevabili dati specifici che facciano pensare che i minori siano stati condizionati nei loro pensieri e comportamenti” Va poi considerato che l'allontanamento della unitamente ai figli minori dalla CP_1 casa familiare trova la sua giustificazione proprio nei gravi atti di violenza perpetrati dal nei conforti della coniuge e che sono stati oggetto di una prima sentenza di Parte_1 condanna nei confronti del predetto, poi confermata successivamente dalla Corte di Appello;
tali pronunce, ancorchè non definitive (il difensore del ha infatti Parte_1 documentato la pendenza di ricorso per SS ), non possono essere ignorate da questo Tribunale, tanto più che proprio le condotte poste a fondamento della condanna in sede penale sono state poste a base della pronuncia di addebito resa da questo Tribunale con sentenza parziale pubblicata in data 2.08.2023. In definitiva, in ragione di quanto sopra esposto ed alla luce delle risultanze della complessiva istruttoria svolta in corso di lite, la domanda risarcitoria proposta dal deve ritenersi Parte_1 infondata e pertanto non meritevole di accoglimento. Anche la domanda risarcitoria proposta dalla tuttavia, a parere di questo CP_1 collegio non può trovare accoglimento. Invero è pacifico orientamento della corte di legittimità che “l'addebito della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.”(cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 26/05/1995 e successive conformi) Nel caso che ne occupa la ha fondato la richiesta risarcitoria sulle condotte CP_1 violente e maltrattanti del marito nel corso della vita coniugale, e tuttavia va osservato che rispetto a tali fatti già la ha proposto domanda risarcitoria come parte CP_1 civile nel processo penale che si è aperto nei confronti del in relazione a tali Parte_1 condotte e nell'ambito del quale alla stessa veniva già riconosciuta dal giudice CP_1 una somma a titolo di provvisionale di circa 10.000,00 euro. Ne consegue che la richiesta risarcitoria in questa sede proposta, fondata sulle medesime condotte, costituirebbe una illegittima duplicazione di quella già proposta in sede penale a mezzo costituzione di parte civile. Quanto alle spese di lite, poi, la pronuncia di addebito della separazione a carico del
, nonché la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulle figlie Parte_1 minori, in uno al rigetto della richiesta di addebito ex adverso formulata nei riguardi della , mentre i due procedimenti incidentali ex art 709 ter c.p.c. nati su CP_1 ricorso del si concludevano nel primo caso in un accoglimento parziale del Parte_1 ricorso e nel secondo caso in un rigetto dello stesso, inducono il collegio a disporre, in omaggio al principio di soccombenza, il rimborso delle spese di lite del giudizio di separazione – ivi incluse quelle di ctu già liquidate come da separato decreto in atti – a carico del mentre le spese relative ai due giudizi incidentali vanno Parte_1 compensate in ragione dell'esito degli stessi. Infine, la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, impone la condanna del alla refusione delle spese di lite anche nei confronti del curatore speciale Parte_1 delle minori, con versamento in favore dello Stato, stante l'ammissione delle minori al beneficiario del patrocinio a spese dello Stato. Le spese vengono liquidate, come da dispositivo in base alle tariffe di cui al d. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità – da € 26.001,00 ad 52.000,00), avuto riguardo alla alla complessità del giudizio, alla durata dello stesso ed alla molteplicità degli adempimenti istruttori ed all'attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta da dichiara la Controparte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale di , nato a [...] Parte_1 del Greco (NA) il 03.07.1964 (C.F. ), nei confronti delle C.F._1 figlie minori , nata a [...] il [...] (C.F. ), e CP_2 C.F._5
, nata a [...] il [...](C.F. ; CP_3 C.F._6
• dispone che la potestà genitoriale venga esercitata dalla sola madre presso la quale le minori avranno collocazione prevalente;
• nulla dispone quanto al diritto di visita paterno, rimettendo l'eventuale ripresa dei rapporti con il padre, da effettuarsi in spazio neutro presso la sede dei Servizi Sociali competenti territorialmente in relazione al luogo di residenza delle minori, all'effettivo avvio ed alla favorevole valutazione dei percorsi indicati al , nonché al riscontro della positiva condizione psicologica delle Parte_1 minori;
• dispone che, a tal fine, i Servizi Sociali del Comune di San Donato Milanese e di Torre del Greco relazionino ogni 6 mesi, per i prossimi 18 mesi, al giudice tutelare presso questo Tribunale sull'effettivo avvio ed andamento dei suddetti percorsi psicologici, evidenziando l'eventuale verificarsi delle positive condizioni per una ripresa dei rapporti padre - figlie;
• dispone a tal fine la trasmissione degli atti alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo della vigilanza innanzi al giudice tutelare;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
per il mantenimento dei figli , e ,
[...] Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 l'assegno mensile di euro 600,00 (euro 150,00 cadauno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dell'1.10.2025;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del Parte_1 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, ludiche e/o ricreative) relative ai figli, purché previamente concordate e documentate;
• rigetta le reciproche richieste risarcitorie proposte dalle parti;
• condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio di Parte_1 separazione nei confronti di e del curatore speciale delle Controparte_1 minori, avv. Maria Elena Palomba, che si liquidano per ciascuna delle parti in complessivi € 7616,00 per compensi per ciascuna delle parti ( di cui € 1701,00 per fase di studio, € 1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria ed € 2905,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge, mentre le spese relative ai due giudizi incidentali nati su ricorso ex art 709 ter c.p.c. proposto dal
, vanno compensate in ragione dell'esito degli stessi;
Parte_1
• dispone che le somme dovute al curatore speciale delle minori avv. Maria Elena Palomba e liquidate al capo che precede, vengano versate direttamente in favore dello Stato in ragione dell'ammissione delle minori al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano