Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2025REG.PROV.COLL.
N. 00973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2025, proposto da
IA GG, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1152 del 28 dicembre 2015, emanato in conformità al parere consultivo del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione consultiva n. 915/2015, reso tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Motta Sant'Anastasia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. NT Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora IA GG ha proposto ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1152 del 28 dicembre 2015, reso su conforme parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 915/2015 (proc. n. 998/2014), contro il Comune di Motta S. Anastasia.
La vicenda trae origine dall'ordinanza comunale n. 79 del 25 settembre 2008, con la quale il Comune di Motta S. Anastasia ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere edilizie ritenute abusive realizzate nell'immobile sito in via Empedocle nn. 56-58, consistenti in: a) lavori di ristrutturazione al secondo piano; b) realizzazione di una quarta elevazione fuori terra.
Avverso tale ordinanza, la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, articolato su quattro motivi:
1) carenza di legittimazione passiva in quanto nuda proprietaria;
2) errata qualificazione giuridica dell'intervento come nuova costruzione, anziché ampliamento;
3) omesso accertamento della possibilità di sostituire la demolizione con sanzione pecuniaria;
4) illegittimità per opere rientranti nel progetto di sanatoria n. 948 del 31 marzo 1987.
Con parere n. 915/2015, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto i primi tre motivi e accolto esclusivamente il quarto motivo, limitatamente alle opere al secondo piano, ritenendo che " solo con riferimento a questa tipologia di lavori (e certamente non anche con riferimento alla realizzazione della quarta elevazione fuori terra), le opere possono configurarsi come di manutenzione e non richiedevano il preventivo rilascio della concessione edilizia ".
Il Decreto Presidenziale n. 1152/2015 ha conseguentemente disposto l'annullamento parziale dell'ordinanza di demolizione, limitatamente alle opere al secondo piano.
Nonostante l'intervenuto giudicato, il Comune di Motta S. Anastasia, con note prot. n. 7942 del 2 febbraio 2025 e prot. n. 10160 del 13 giugno 2025, ha subordinato l'esclusione delle opere al secondo piano dall'ordine di demolizione alla presentazione di " ulteriore documentazione " e alla " prova " della natura manutentiva degli interventi, disattendendo la statuizione definitiva contenuta nel parere del CGARS e del decreto presidenziale.
La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso per ottemperanza, articolato su due capi:
1) ordine al Comune di escludere definitivamente e incondizionatamente le opere al secondo piano dalla demolizione;
2) ordine di valutare la fiscalizzazione della quarta elevazione mediante sanzione pecuniaria sostitutiva.
Il ricorso è fondato limitatamente al primo capo della domanda di ottemperanza.
Il Decreto Presidenziale n. 1152/2015, reso su conforme parere del CGA, ha definitivamente accertato che i lavori di ristrutturazione al secondo piano costituiscono manutenzione ordinaria non soggetta a concessione edilizia, disponendo l'annullamento dell'ordinanza di demolizione per tali opere.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il giudicato amministrativo produce effetto conformativo vincolante per l'amministrazione, che deve dare attuazione alle statuizioni in esso contenute senza introdurre valutazioni autonome che ne eludano gli effetti.
Nel caso di specie, la qualificazione giuridica delle opere al secondo piano come manutenzione ordinaria costituisce accertamento definitivo e incontrovertibile, che non può essere rimesso in discussione dall'amministrazione mediante richieste di documentazione aggiuntiva.
Le note comunali del 2025, subordinando l'esclusione dalla demolizione alla presentazione di "ulteriore documentazione" e alla "prova" della natura manutentiva degli interventi, configurano palese inottemperanza al giudicato amministrativo, integrando gli estremi dell'art. 112 c.p.a..
Il secondo capo della domanda di ottemperanza deve essere respinto, per carenza di statuizione da ottemperare.
Il parere CGA n. 915/2015 ha respinto il terzo motivo del ricorso straordinario, confermando la legittimità dell'ordine di demolizione per la quarta elevazione, sicché nulla v’è da ottemperare in proposito.
La mera indicazione procedurale, contenuta nel parere, circa la possibile valutazione futura sulla fiscalizzazione non costituisce statuizione vincolante del giudicato, ma un semplice richiamo ai poteri discrezionali dell'amministrazione nell'ambito di un abuso, che si è confermato come tale.
Ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi – come, infatti, non s’è affatto espresso, se non che negli infondati auspici della parte qui ricorrente – con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati o, come nel caso di specie, su questioni non definite dal giudicato da eseguire.
Nel caso in esame, non essendo stato accolto il terzo motivo del ricorso straordinario relativo alla fiscalizzazione, manca l'oggetto dell'ottemperanza richiesta.
In sede di giudizio di ottemperanza, infatti, non possono essere riconosciuti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli affermati con la decisione da eseguire, anche se tali diritti siano a essa conseguenti o collegati.
Accertata l'inottemperanza del Comune di Motta S. Anastasia al Decreto Presidenziale n. 1152 del 28 dicembre 2015 limitatamente alle opere al secondo piano, va ordinato al Comune di Motta S. Anastasia di escludere definitivamente le opere di ristrutturazione al secondo piano dalla demolizione – per l’effetto dichiarandosi la nullità in parte qua dell'ordinanza di demolizione n. 79 del 25 settembre 2008 – senza subordinare tale esclusione ad alcuna condizione o richiesta aggiuntiva;
Deve essere invece respinto il secondo capo del ricorso per ottemperanza, relativo alla valutazione sulla fiscalizzazione della quarta elevazione, per carenza di oggetto da ottemperare.
Non sussistono allo stato i presupposti per l’applicazione della penalità di mora di cui all’art 114, lett. e), c.p.a..
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della solo parziale fondatezza del ricorso proposto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie in parte il ricorso per ottemperanza, nei sensi e limiti di cui in motivazione, dichiarando la nullità dell'ordinanza di demolizione n. 79 del 25 settembre 2008 nella parte indicata in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
NT Lo ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT Lo ST | NN de AN |
IL SEGRETARIO