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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1464/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
24.7.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ROMA BENEDETTA, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Via F. Crispi n. 62, Napoli
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMAN ROBERTO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Galleria S. Bernardino, 1 - Padova
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 - in via preliminare, nel confermare l'ordinanza notificata il 25/06/2024, accertare e dichiarare l'impignorabilità nei limiti del settimo (1/7) di quanto dovuto dal terzo, Controparte_2
al debitore, sig. con decorrenza dalla notifica del pignoramento
[...] Parte_1
dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/73 n. 11984202300000427/001;
- in via ancora preliminare e per l'effetto di quanto sopra, condannare Controparte_3
, al pagamento in favore del dr. di €. 18.884,58 a titolo di restituzione della
[...] Pt_1
somma pignorata ed incassata in violazione dei limiti del pignoramento de quo e/o ed in pregiudizio delle esigenze alimentari del ricorrente, nella diversa somma determinata dall'On. Giudicante e ritenuta di giustizia, in applicazione del limite del settimo dell'importo complessivamente pignorato;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti tutti ed in ogni caso dei crediti previdenziali portati dagli atti prodromici in virtù dei quali si è proceduto all'esecuzione in danno del dr. e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o Pt_1
l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 72 d.p.r. n. 602/73 n. 11984202300000427/001,
eventualmente rideterminando l'effettivo quantum dovuto dal ricorrente;
- in via ancora subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi portati dalle cartelle e degli avvisi di accertamento in virtù dei quali si è proceduto all'esecuzione in danno del dr. e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o Pt_1
l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 72 d.p.r. n. 602/73 n. 11984202300000427/001,
eventualmente rideterminando l'effettivo quantum dovuto dal ricorrente;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del pignoramento de quo giusta la risoluzione del rapporto di collaborazione occasionale con Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.
Per parte resistente:
acclarata l'infondatezza dei motivi di doglianza contenuti nell'atto introduttivo, per tutti i profili attinenti alla validità del pignoramento per violazione dei limiti di impignorabilità
dei crediti e per ipotizzata maturata prescrizione quinquennale dei crediti sottesi, rigettare in principalità il ricorso.
2 Spese di entrambe le fasi del procedimento di opposizione rifuse secondo soccombenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso per introdurre la causa di merito a seguito di opposizione Parte_1
all'esecuzione – radicata a fronte di pignoramento presso terzo effettuato da CP_1 [...]
in relazione ad un suo asserito credito nei confronti del per € Controparte_3 Pt_1
2.106.794,34 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione - sulla quale era intervenuto il provvedimento del GE, di data 23.6.2024, con cui veniva dichiarata l'impignorabilità
nei limiti del settimo (1/7) di quanto dovuto dal terzo, Controparte_2
al debitore, sig.
[...] Parte_1
2. In sede di ricorso questi ribadiva le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, ovvero l'impignorabilità parziale delle somme di cui il terzo era debitore nei suoi confronti, in quanto riferite a compenso previsto nell'ambito di rapporto di parasubordinazione,
nonché in via subordinata per l'estinzione del credito per il quale si era proceduto a pignoramento, per intervenuta prescrizione.
3. Costituendosi nel giudizio l , creditore pignorante, Controparte_3
eccepiva via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto,
l'inammissibilità dell'opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi per tardività, nonché l'incompetenza del giudice del lavoro rispetto ai crediti di natura tributaria ed il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai crediti previdenziali. Nel merito sosteneva la legittimità del proprio comportamento, sia per non essere a conoscenza della natura del debito del terzo nei confronti del sia per la Pt_1
non riconducibilità al rapporto tra dette parti ad una parasubordinazione. Negava altresì
l'intervenuta prescrizione dei crediti per la cui soddisfazione si era proceduto al pignoramento.
4. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di memorie conclusive cui provvedeva la sola . Controparte_3
§ § § § § § § § § § § § §
3 5. Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto in esso sono esposte con sufficiente chiarezza ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda. La
circostanza che non sia specificato che essa attiene solamente ai crediti contributivi deriva, secondo quanto argomentato dalla parte ricorrente, dalla ritenuta competenza del giudice del lavoro per tutti i crediti per la cui soddisfazione ha agito Controparte_3
con il pignoramento.
[...]
6. Infondata è pure l'eccezione di tardività dell'opposizione, in quanto il ricorrente censurando il pignoramento perché asseritamente effettuato in violazione dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 72 ter DPR 602/73 e per essere i crediti estinti per prescrizione ha svolto una opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini perentori di decadenza/ammissibilità.
7. Quanto all'incompetenza per materia, si conviene con la difesa dell Controparte_3
che in tema di opposizione all'esecuzione la competenza, per la fase di
[...]
merito, discende dalla natura del credito azionato e non di quello sul quale cade il pignoramento, peraltro è pacifico che nel caso di specie il credito azionato in via esecutiva comprenda anche se in minima parte somme dovute ad istituti previdenziali/assistenziali
(INPS ed INAIL) per cui sussiste la competenza del giudice del lavoro. Né può essere valorizzata in senso contrario la circostanza che abbia Controparte_3
imputato le somme riscosse dal terzo al debito del riferito a cartella di pagamento Pt_1
per crediti esclusivamente fiscali, posto che il pignoramento si fondava su di una pluralità
di debiti, tra cui anche quelli di natura contributiva.
8. Circa l'effettiva sussistenza della violazione dei limiti di impignorabilità, occorre premettere che, pacifico che il rapporto tra il ed il terzo non avesse natura Pt_1
subordinata, per i crediti riferiti ai compensi per rapporto di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. vale il disposto dell'art. 52, co. 3, DPR 180/50, secondo cui “I
titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente
4 testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545
del codice di procedura civile.” [n.d.r.: sottolineatura dell'estensore]. La circostanza che parte ricorrente abbia fatto riferimento alla diversa norma dell'art. 72 ter DPR 602/73,
che invece va riferita esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato come dimostra la stessa specialità dell'art. 52 DPR 180/50, non osta ad una valorizzazione della disposizione appena citata e con essa dell'art. 545 c.p.c., sia per il principio iura novit curia sia, comunque, per la rilevabilità d'ufficio dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c..
9. Se invece il rapporto in questione fosse da ritenere autonomo, non si applicherebbe alcun limite (Cass., S.U., 1545/17).
10. Tuttavia dal tenore del contratto intercorrente tra il e la farmacia se ne ricava la Pt_1
natura parasubordinata, considerati: la durata del rapporto – dall'1.1.2022 al 31.12.2022,
poi prorogato fino al 31.12.2023 –, la previsione di un compenso fisso mensile,
l'erogazione allo stesso anche di un compenso per i turni notturni (cfr. fatture),
l'espletamento di attività (di farmacista) di carattere personale ed evidentemente da svolgere all'interno della farmacia -, irrilevante che la proroga del 23.12.2022 gli attribuisca la “qualità di Direttore Tecnico”, considerato il mantenimento delle condizioni contrattali precedenti.
11. Da ciò consegue che debba essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento per l'eccedenza rispetto al quinto dell'importo mensile spettante al (per un totale di € Pt_1
4.406,40), e dunque l'importo di € 17.625,60 dovrà essergli restituito.
5 12. Atteso l'accoglimento della domanda principale, nulla si statuisce sulle domande svolte in via subordinata (per le quali la competenza andrebbe comunque limitata ai soli crediti previdenziali).
13. Confermate per quanto possa occorrere le spese come liquidate nel provvedimento del
GE per la fase cautelare, le spese di lite della presente fase – liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario - sono poste in capo ad in ragione della sua soccombenza. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara l'inefficacia del pignoramento per l'eccedenza rispetto al quinto dell'importo mensile spettante al e condanna Pt_1 [...]
a restituirgli l'importo di € 17.625,60. Controparte_3
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato.
Venezia, 20/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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