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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
BELLE BRUNELLA, AT
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IRAP 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.08.2022, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lucca notificava alla contribuente (oggi appellata) l'avviso di accertamento n° T8K03C200631/22, a mezzo del quale veniva contestata l'inerenza del costo non “adeguatamente documentato” della fattura n° 2955/19 emessa dalla società di diritto bulgaro Società_4 per l'imponibile pari ad €. 38.500,00.
In particolare, il servizio reso dalla società bulgara alla società esponente aveva ad oggetto lavori di intervento, verifica e collaudo (eseguiti presso la sede della contribuente italiana, cfr. oggetto della fattura) su macchinari acquistati dalla odierna appellata dal fornitore “Società_1 S.r.l.” (P.IVA P.IVA_2) a fronte delle fatture n° 18/18 e n° 25/18 per la somma complessiva di €. 31.800,00.
Successivamente i citati macchinari, su cui la società bulgara aveva svolto gli interventi di collaudo venivano venduti dalla ricorrente alla società “Società_2 S.r.l.” e “Società_3 S.r.l.” per la somma complessiva di €. 50.500,00.
L'Agenzia delle Entrate, confrontando i costi sostenuti dalla ricorrente per l'acquisto ed il collaudo dei macchinari, pari ad €.70.300,00 e la successiva vendita per l'importo di €. 50.500,00, qualificava tale scelta aziendale come incoerente e antieconomica.
L'Ufficio, discostandosi dalle conclusioni adottate nel PVC emesso dalla Guardia di Finanza in data
12.08.2019, riteneva che la violazione contestata fosse rilevante anche ai fini Iva.
In data 28.10.2022, il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione al fine di convincere l'Ufficio circa l'infondatezza e la irragionevolezza della contestazione avanzata.
L'Agenzia non accoglieva le argomentazioni spese dal contribuente, il quale, peraltro, nella citata comunicazione del 24.01.2023 manifestava l'intenzione di definire in adesione la vertenza chiedendo l'annullamento del rilievo Iva, il quale era stato inserito nell'avviso di accertamento con quello che veniva ritenuto un errore tecnico di valutazione e di interpretazione delle norme da parte dell'Ufficio impositore;
tuttavia, l'Agenzia delle Entrate insisteva per la validità completa dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con sentenza n° 184/23, accoglieva il ricorso del contribuente;
contro la sentenza l'Ufficio proponeva appello tempestivamente per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109, comma 5 del TUIR, in relazione agli artt. 2697 e ss. del c.
c., nonché errata valutazione dei fatti di causa. La pronuncia di primo grado risulterebbe errata in quanto avrebbe mal applicato la normativa che disciplina la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Ed infatti, uno dei requisiti indispensabili per poter portare in diminuzione del reddito un costo, è che questo sia inerente con l'attività d'impresa. In altre parole, quindi, tale costo deve necessariamente essere connesso con l'attività di impresa esercitata. Se, tuttavia, tale inerenza non è provata il costo resta indeducibile. La CGT nel decidere per la deducibilità del costo, non avrebbe correttamente valutato che la inerenza, e dunque la deducibilità del costo, viene meno nel momento in cui l'operazione si configura antieconomica. Anzi, a ben vedere la CGT avrebbe liquidato come mero indizio di non inerenza, la condotta antieconomica che è stata posta in essere, concludendo che essa è stata giustificata dalla parte. Nella motivazione resa dal primo giudice, quindi, sarebbero presenti una pluralità di errori in quanto la semplice antieconomicità dell'operazione effettuata dal contribuente non sarebbe elemento sufficiente per giustificare la non deducibilità del costo ed inoltre sarebbe del tutto irrilevante il richiamo ad una non meglio specificata gestione virtuosa dell'impresa. Infine, riepilogando quanto emerso nel corso della verifica, emergerebbe che l'operazione risulterebbe, da un lato palesemente antieconomica, atteso che i beni prima ricordati, sono stati rivenduti ad un prezzo sensibilmente inferiore (€ 50.500) rispetto al costo complessivo sostenuto per l'acquisto € 70.300, dato dalla somma del costo di acquisto (€ 31.800) e dell'importo della fattura oggetto di contestazione € 38.500); dall'altro lato non sarebbe stata presentata idonea documentazione avente ad oggetto la prestazione medesima.
2. Il giudice nulla avrebbe detto né su quali sono le supposte giustificazioni, né perché tali argomentazioni sarebbero in grado di superare la antieconomicità manifesta.
3. Si chiede, inoltre, la riforma del capo della sentenza che ha disposto la condanna dell'ufficio alla refusione delle spese di lite in quanto in forza del novellato art. 15, c. 2 del D.lgs. 546/92, in vigore a partite dal 4.01.24
(cfr. art. 4, comma 2 D.lgs. 220/23), che prevede che le spese sono compensate in tutto o in parte quando i documenti decisivi sono stati prodotti per la prima volta in fase contenziosa. Ed in effetti, sarebbe un dato pacifico che la parte ha dato una giustificazione dell'antieconomicità dell'operazione soltanto nella fase contenziosa, senza nulla dire invece nella fase precedente. Tale circostanza, quindi, giustificherebbe la compensazione totale delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio parte appellata assume che la sentenza della C.G.T. di primo grado di Lucca merita di essere integralmente confermata alla luce delle seguenti motivazioni:
1) Sull'inerenza del costo disconosciuto (art. 109 tuir): le spese sostenute sarebbero senz'altro riferibili all'esercizio dell'attività svolta dalla società ricorrente;
l'onere della prova, posto in capo all'agenzia delle entrate, non sarebbe stato correttamente assolto in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. N° 546/92
2) La novella legislativa dell'art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. N° 546/92 pone l'onere della prova a carico dell'ufficio;
l'avviso di accertamento sarebbe pertanto nullo quando la prova “manca” o è “contraddittoria”; sarebbe inoltre mancato il collegamento e la coerenza con la normativa tributaria sostanziale
3)Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'a.d.e.; ancora art. 109, comma 5, d.p.r. n° 917/86
(tuir) e antieconomicità dell'operazione.
4) Avuto riguardo all'ssenza di valida documentazione si eccepisce che in realtà la contribuente, nella fase antecedente all'avviso di accertamento, comprovava la idonea documentazione a corredo della fattura bulgara con elementi già elencati a pag. 4 dell'avviso di accertamento, nonché con successiva produzione contabile a mezzo di e – mail del 29.03.2021 (estratto del Registro Iva (acquisto e vendite), contabile del pagamento, partitario. La documentazione della fattura in contestazione sarebbe pertanto valida e rilevante.
5) Parimenti infondata sarebbe la seconda censura che qualifica come antieconomica l'operazione commerciale. Orbene, al fine di giustificare la differenza del costo sostenuto, pari ad €. 70.300,00, rispetto alla successiva vendita effettuata per gli stessi macchinari (€. 50.500,00), si osserva che, in origine, tali beni furono acquistati dalla società Società_1 S.r.l. (P.IVA P.IVA_2) con le fatture n° 18/18 e n° 25/18. Nell'accordo tra la società appellante ed Società_1 S.r.l. veniva concordato che i macchinari acquistati dalla prima dovevano essere perfettamente funzionanti e collaudati, quindi previa verifica degli stessi beni. In realtà, i macchinari acquistati necessitavano di importanti interventi correttivi (in punto di funzionamento e di collaudo), tuttavia tali operazioni tecniche non furono mai svolte dalla Società_1 S.r.l., la quale versava in uno stato di liquidazione e quindi si sottraeva agli impegni contrattuali concordati con la cessionaria/ ricorrente. Peraltro, a riprova di ciò, la ricorrente, preso atto dei malfunzionamenti dei macchinari acquistati e verificata l'assenza di collaborazione della cedente (Società_1 S.r.l.), decideva di non completare la regolarizzazione dei pagamenti a favore di quest'ultima per l'acquisto dei macchinari. La regolarizzazione del dovuto non è stata richiesta dalla cedente, la quale evidentemente si riteneva responsabile dell'omesso svolgimento degli interventi correttivi per il funzionamento dei macchinari. Di conseguenza, la Resistente_1 S.r.l. Unipersonale dovette farsi carico, a proprio spese, dei necessari interventi, incaricando la società bulgara con l'obiettivo di poter vendere i macchinari in perfetto funzionamento e con valido collaudo. In altri termini, è ampiamente giustificato, sotto il profilo imprenditoriale, la circostanza che i macchinari furono venduti ad un prezzo inferiore rispetto all'acquisto, ossia per fatti non imputabili alla volontà della ricorrente, la quale dovette accollarsi ob torto collo il pagamento degli ulteriori interventi per garantire la funzionalità dei macchinari, inizialmente compromessa ed insanabile, visto il mancato intervento riparatore della cedente.
Sul punto si osserva che il prezzo di cessione dei macchinari era stato fissato in precedenza con il cliente finale (Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l.) e la Res1 S.r.l. Unipersonale era impossibilitata a fatturare ad un importo diverso e quindi superiore ai costi sostenuti, accollati interamente alla contribuente accertata. Di conseguenza, sarebbe da respingere la censura in tema di condotta antieconomica. Peraltro, tale rilievo, in virtù del citato art. 7, comma 5-bis, non avrebbe più ragion d'essere, dato che la nuova normativa impone che la violazione da addebitare al contribuente, sotto il profilo della prova e della motivazione, deve comunque essere “in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”.
6) Si insiste sulla integrazione e modifica delle motivazioni dell'avviso di accertamento e la conseguente inammissibilità del modus operandi: l'agenzia delle entrate non può integrare o modificare in sede processuale la motivazione del provvedimento impugnato.
7) Avuto riguardo agli elementi acquisiti dai verificatori e sulla insussistenza delle c.d. presunzioni qualificate in tema di disconoscimento dei costi sostenuti dalla ricorrente: sul punto parte appellata ritiene che l'Ufficio non abbia acquisito alcuna prova “circostanziata” e “puntuale” per disconoscere il costo sostenuto dalla società ricorrente.
Al fine di fugare qualsivoglia dubbio sulla gestione virtuosa della società ricorrente da parte del legale rappresentante, si segnala che l'azienda, nell'anno di imposta 2019, ha realizzato un utile pari ad €.
114.271,00 ed un fatturato di €. 2.887.704,00. In buona sostanza, la contribuente – nel 2019 - era ben fornita della necessaria forza reddituale e finanziaria per ammortizzare (nel breve termine) un'operazione rivelatasi in seguito poco redditizia.
8) Sulla riforma della sentenza in punto delle spese liquidate a favore del contribuente: l'Ufficio chiede anche la riforma delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio, a mente dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n°
546/92, novellato e in vigore dal 04.01.2024. Il richiamo sarebbe del tutto inconferente in quanto l'Ufficio richiama una norma entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta in data 06.09.2023. Peraltro, in via subordinata, l'appellante non specifica quale documentazione
“aggiuntiva”, depositata nel primo grado di giudizio, il contribuente avrebbe versato in atti per giustificare l'antieconomicità dell'operazione in contestazione.
9) Sulla richiesta dell'Iva: si contesta la richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate. La richiesta sarebbe del tutto illegittima in quanto contraria ai principi generali che regolano gli scambi intracomunitari di beni e servizi (art. 7 e seg. DPR 633/72 e art 46 e 47 del D. L. 331/93).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la Corte che l'elemento caratterizzante l'inerenza, come disciplinata dall'art. 109, comma 5, Tuir consista nell'idoneità del costo sostenuto, di fornire, anche se in via mediata ed indiretta, una qualche utilità all'attività d'impresa.
In conformità con la migliore dottrina e in adesione alla prospettazione della contribuente, questo collegio reputa, infatti, che l'inerenza esprima la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo solo i costi che si collocano in una sfera del tutto estranea all'esercizio dell'impresa (giudizio qualitativo oggettivo).
La tesi prospettata dall'ufficio, al contrario, è fondata su un orientamento che, se, da un lato correla l'inerenza al rapporto tra costi e attività d'impresa (non riducibile perciò ad una relazione necessaria del costo con il reddito o con i ricavi), dall'altro pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l'attività d'impresa secondo un parametro d'utilità, all'interno di una relazione deterministica che sottende invece rapporti di causalità.
In altri termini, secondo la tesi che l'ufficio sottintende e questa corte non ritiene di fare sua, l'utilità deve essere apprezzata considerando anche la dimensione quantitativa della spesa per cui un costo potrebbe essere inerente anche solo in parte. Tuttavia, come sopra accennato, l'impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all'elemento dell'utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all'attività d'impresa.
Viceversa, l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti questi ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
In questo quadro concettuale, occorre precisare che l'evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all'imposta sui redditi e dell'iva non può giustificarsi identificando l'inerenza con la mera sproporzione o l'incongruità dei costi: si è già visto, infatti, che l'inerenza si risolve in un giudizio qualitativo riconducibile non tanto – e non solo all'art.109, 5°c., Tuir ma alla nozione stessa dì reddito d'impresa.
Pertanto, la scelta compiuta dal contribuente, alla luce delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta, non appare a questo collegio un sintomo di evasione ma, al contrario, una scelta fondata e legittima, resa necessaria dalle particolari condizioni venutesi a creare;
condizioni ampiamente descritte e comprovate.
La supposta anomalia del costo si è, infatti, rivelata giustificata dalla necessità di mantenere fede aagli impegni assunti, unitamente ad una visione efficiente di attività.
Ne consegue che la ripresa a tassazione ai fini ires e la conseguente rideterminazione dell'iva non possono in alcun modo essere giustificate.
Avuto riguardo, infine, alle richiesta dell'ufficio in ordine alla riforma della pronuncia sulle spese di lite per come le stesse sono state liquidate dai primi giudici, quesa Corte condivide quanto controdedotto dal contribuente. Ed infatti, se è vero che a mente dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n° 546/92, novellato e in vigore dal 04.01.2024 le spese di giudizio debbano essere compensate “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso di giudizio”, si deve evidenziare che la norma è entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta in data
06.09.2023. E d'altra parte, non è sulla documentazione versata in atti ma su una diversa interpretazione del principio di inerenza che questo giudice e la corte di primo grado hanno ritenuto di dover annullare il provvedimento impugnato in quanto ritenuto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, a rettifica di quanto indicato nel dispositivo n. 566/25, comunicato alle parti in data 10 dicembre 2025, e nel dispositivo che si legge di seguito e che il sistema non consente di modificare, sono liquidate a favore del contribuente.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna il contribuente alle spese del grado che liquida in € 1.000,00.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
BELLE BRUNELLA, AT
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03C200631.2022 IRAP 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.08.2022, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lucca notificava alla contribuente (oggi appellata) l'avviso di accertamento n° T8K03C200631/22, a mezzo del quale veniva contestata l'inerenza del costo non “adeguatamente documentato” della fattura n° 2955/19 emessa dalla società di diritto bulgaro Società_4 per l'imponibile pari ad €. 38.500,00.
In particolare, il servizio reso dalla società bulgara alla società esponente aveva ad oggetto lavori di intervento, verifica e collaudo (eseguiti presso la sede della contribuente italiana, cfr. oggetto della fattura) su macchinari acquistati dalla odierna appellata dal fornitore “Società_1 S.r.l.” (P.IVA P.IVA_2) a fronte delle fatture n° 18/18 e n° 25/18 per la somma complessiva di €. 31.800,00.
Successivamente i citati macchinari, su cui la società bulgara aveva svolto gli interventi di collaudo venivano venduti dalla ricorrente alla società “Società_2 S.r.l.” e “Società_3 S.r.l.” per la somma complessiva di €. 50.500,00.
L'Agenzia delle Entrate, confrontando i costi sostenuti dalla ricorrente per l'acquisto ed il collaudo dei macchinari, pari ad €.70.300,00 e la successiva vendita per l'importo di €. 50.500,00, qualificava tale scelta aziendale come incoerente e antieconomica.
L'Ufficio, discostandosi dalle conclusioni adottate nel PVC emesso dalla Guardia di Finanza in data
12.08.2019, riteneva che la violazione contestata fosse rilevante anche ai fini Iva.
In data 28.10.2022, il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione al fine di convincere l'Ufficio circa l'infondatezza e la irragionevolezza della contestazione avanzata.
L'Agenzia non accoglieva le argomentazioni spese dal contribuente, il quale, peraltro, nella citata comunicazione del 24.01.2023 manifestava l'intenzione di definire in adesione la vertenza chiedendo l'annullamento del rilievo Iva, il quale era stato inserito nell'avviso di accertamento con quello che veniva ritenuto un errore tecnico di valutazione e di interpretazione delle norme da parte dell'Ufficio impositore;
tuttavia, l'Agenzia delle Entrate insisteva per la validità completa dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con sentenza n° 184/23, accoglieva il ricorso del contribuente;
contro la sentenza l'Ufficio proponeva appello tempestivamente per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109, comma 5 del TUIR, in relazione agli artt. 2697 e ss. del c.
c., nonché errata valutazione dei fatti di causa. La pronuncia di primo grado risulterebbe errata in quanto avrebbe mal applicato la normativa che disciplina la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Ed infatti, uno dei requisiti indispensabili per poter portare in diminuzione del reddito un costo, è che questo sia inerente con l'attività d'impresa. In altre parole, quindi, tale costo deve necessariamente essere connesso con l'attività di impresa esercitata. Se, tuttavia, tale inerenza non è provata il costo resta indeducibile. La CGT nel decidere per la deducibilità del costo, non avrebbe correttamente valutato che la inerenza, e dunque la deducibilità del costo, viene meno nel momento in cui l'operazione si configura antieconomica. Anzi, a ben vedere la CGT avrebbe liquidato come mero indizio di non inerenza, la condotta antieconomica che è stata posta in essere, concludendo che essa è stata giustificata dalla parte. Nella motivazione resa dal primo giudice, quindi, sarebbero presenti una pluralità di errori in quanto la semplice antieconomicità dell'operazione effettuata dal contribuente non sarebbe elemento sufficiente per giustificare la non deducibilità del costo ed inoltre sarebbe del tutto irrilevante il richiamo ad una non meglio specificata gestione virtuosa dell'impresa. Infine, riepilogando quanto emerso nel corso della verifica, emergerebbe che l'operazione risulterebbe, da un lato palesemente antieconomica, atteso che i beni prima ricordati, sono stati rivenduti ad un prezzo sensibilmente inferiore (€ 50.500) rispetto al costo complessivo sostenuto per l'acquisto € 70.300, dato dalla somma del costo di acquisto (€ 31.800) e dell'importo della fattura oggetto di contestazione € 38.500); dall'altro lato non sarebbe stata presentata idonea documentazione avente ad oggetto la prestazione medesima.
2. Il giudice nulla avrebbe detto né su quali sono le supposte giustificazioni, né perché tali argomentazioni sarebbero in grado di superare la antieconomicità manifesta.
3. Si chiede, inoltre, la riforma del capo della sentenza che ha disposto la condanna dell'ufficio alla refusione delle spese di lite in quanto in forza del novellato art. 15, c. 2 del D.lgs. 546/92, in vigore a partite dal 4.01.24
(cfr. art. 4, comma 2 D.lgs. 220/23), che prevede che le spese sono compensate in tutto o in parte quando i documenti decisivi sono stati prodotti per la prima volta in fase contenziosa. Ed in effetti, sarebbe un dato pacifico che la parte ha dato una giustificazione dell'antieconomicità dell'operazione soltanto nella fase contenziosa, senza nulla dire invece nella fase precedente. Tale circostanza, quindi, giustificherebbe la compensazione totale delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio parte appellata assume che la sentenza della C.G.T. di primo grado di Lucca merita di essere integralmente confermata alla luce delle seguenti motivazioni:
1) Sull'inerenza del costo disconosciuto (art. 109 tuir): le spese sostenute sarebbero senz'altro riferibili all'esercizio dell'attività svolta dalla società ricorrente;
l'onere della prova, posto in capo all'agenzia delle entrate, non sarebbe stato correttamente assolto in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. N° 546/92
2) La novella legislativa dell'art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. N° 546/92 pone l'onere della prova a carico dell'ufficio;
l'avviso di accertamento sarebbe pertanto nullo quando la prova “manca” o è “contraddittoria”; sarebbe inoltre mancato il collegamento e la coerenza con la normativa tributaria sostanziale
3)Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'a.d.e.; ancora art. 109, comma 5, d.p.r. n° 917/86
(tuir) e antieconomicità dell'operazione.
4) Avuto riguardo all'ssenza di valida documentazione si eccepisce che in realtà la contribuente, nella fase antecedente all'avviso di accertamento, comprovava la idonea documentazione a corredo della fattura bulgara con elementi già elencati a pag. 4 dell'avviso di accertamento, nonché con successiva produzione contabile a mezzo di e – mail del 29.03.2021 (estratto del Registro Iva (acquisto e vendite), contabile del pagamento, partitario. La documentazione della fattura in contestazione sarebbe pertanto valida e rilevante.
5) Parimenti infondata sarebbe la seconda censura che qualifica come antieconomica l'operazione commerciale. Orbene, al fine di giustificare la differenza del costo sostenuto, pari ad €. 70.300,00, rispetto alla successiva vendita effettuata per gli stessi macchinari (€. 50.500,00), si osserva che, in origine, tali beni furono acquistati dalla società Società_1 S.r.l. (P.IVA P.IVA_2) con le fatture n° 18/18 e n° 25/18. Nell'accordo tra la società appellante ed Società_1 S.r.l. veniva concordato che i macchinari acquistati dalla prima dovevano essere perfettamente funzionanti e collaudati, quindi previa verifica degli stessi beni. In realtà, i macchinari acquistati necessitavano di importanti interventi correttivi (in punto di funzionamento e di collaudo), tuttavia tali operazioni tecniche non furono mai svolte dalla Società_1 S.r.l., la quale versava in uno stato di liquidazione e quindi si sottraeva agli impegni contrattuali concordati con la cessionaria/ ricorrente. Peraltro, a riprova di ciò, la ricorrente, preso atto dei malfunzionamenti dei macchinari acquistati e verificata l'assenza di collaborazione della cedente (Società_1 S.r.l.), decideva di non completare la regolarizzazione dei pagamenti a favore di quest'ultima per l'acquisto dei macchinari. La regolarizzazione del dovuto non è stata richiesta dalla cedente, la quale evidentemente si riteneva responsabile dell'omesso svolgimento degli interventi correttivi per il funzionamento dei macchinari. Di conseguenza, la Resistente_1 S.r.l. Unipersonale dovette farsi carico, a proprio spese, dei necessari interventi, incaricando la società bulgara con l'obiettivo di poter vendere i macchinari in perfetto funzionamento e con valido collaudo. In altri termini, è ampiamente giustificato, sotto il profilo imprenditoriale, la circostanza che i macchinari furono venduti ad un prezzo inferiore rispetto all'acquisto, ossia per fatti non imputabili alla volontà della ricorrente, la quale dovette accollarsi ob torto collo il pagamento degli ulteriori interventi per garantire la funzionalità dei macchinari, inizialmente compromessa ed insanabile, visto il mancato intervento riparatore della cedente.
Sul punto si osserva che il prezzo di cessione dei macchinari era stato fissato in precedenza con il cliente finale (Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l.) e la Res1 S.r.l. Unipersonale era impossibilitata a fatturare ad un importo diverso e quindi superiore ai costi sostenuti, accollati interamente alla contribuente accertata. Di conseguenza, sarebbe da respingere la censura in tema di condotta antieconomica. Peraltro, tale rilievo, in virtù del citato art. 7, comma 5-bis, non avrebbe più ragion d'essere, dato che la nuova normativa impone che la violazione da addebitare al contribuente, sotto il profilo della prova e della motivazione, deve comunque essere “in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”.
6) Si insiste sulla integrazione e modifica delle motivazioni dell'avviso di accertamento e la conseguente inammissibilità del modus operandi: l'agenzia delle entrate non può integrare o modificare in sede processuale la motivazione del provvedimento impugnato.
7) Avuto riguardo agli elementi acquisiti dai verificatori e sulla insussistenza delle c.d. presunzioni qualificate in tema di disconoscimento dei costi sostenuti dalla ricorrente: sul punto parte appellata ritiene che l'Ufficio non abbia acquisito alcuna prova “circostanziata” e “puntuale” per disconoscere il costo sostenuto dalla società ricorrente.
Al fine di fugare qualsivoglia dubbio sulla gestione virtuosa della società ricorrente da parte del legale rappresentante, si segnala che l'azienda, nell'anno di imposta 2019, ha realizzato un utile pari ad €.
114.271,00 ed un fatturato di €. 2.887.704,00. In buona sostanza, la contribuente – nel 2019 - era ben fornita della necessaria forza reddituale e finanziaria per ammortizzare (nel breve termine) un'operazione rivelatasi in seguito poco redditizia.
8) Sulla riforma della sentenza in punto delle spese liquidate a favore del contribuente: l'Ufficio chiede anche la riforma delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio, a mente dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n°
546/92, novellato e in vigore dal 04.01.2024. Il richiamo sarebbe del tutto inconferente in quanto l'Ufficio richiama una norma entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta in data 06.09.2023. Peraltro, in via subordinata, l'appellante non specifica quale documentazione
“aggiuntiva”, depositata nel primo grado di giudizio, il contribuente avrebbe versato in atti per giustificare l'antieconomicità dell'operazione in contestazione.
9) Sulla richiesta dell'Iva: si contesta la richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate. La richiesta sarebbe del tutto illegittima in quanto contraria ai principi generali che regolano gli scambi intracomunitari di beni e servizi (art. 7 e seg. DPR 633/72 e art 46 e 47 del D. L. 331/93).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la Corte che l'elemento caratterizzante l'inerenza, come disciplinata dall'art. 109, comma 5, Tuir consista nell'idoneità del costo sostenuto, di fornire, anche se in via mediata ed indiretta, una qualche utilità all'attività d'impresa.
In conformità con la migliore dottrina e in adesione alla prospettazione della contribuente, questo collegio reputa, infatti, che l'inerenza esprima la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo solo i costi che si collocano in una sfera del tutto estranea all'esercizio dell'impresa (giudizio qualitativo oggettivo).
La tesi prospettata dall'ufficio, al contrario, è fondata su un orientamento che, se, da un lato correla l'inerenza al rapporto tra costi e attività d'impresa (non riducibile perciò ad una relazione necessaria del costo con il reddito o con i ricavi), dall'altro pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l'attività d'impresa secondo un parametro d'utilità, all'interno di una relazione deterministica che sottende invece rapporti di causalità.
In altri termini, secondo la tesi che l'ufficio sottintende e questa corte non ritiene di fare sua, l'utilità deve essere apprezzata considerando anche la dimensione quantitativa della spesa per cui un costo potrebbe essere inerente anche solo in parte. Tuttavia, come sopra accennato, l'impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all'elemento dell'utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all'attività d'impresa.
Viceversa, l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti questi ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
In questo quadro concettuale, occorre precisare che l'evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all'imposta sui redditi e dell'iva non può giustificarsi identificando l'inerenza con la mera sproporzione o l'incongruità dei costi: si è già visto, infatti, che l'inerenza si risolve in un giudizio qualitativo riconducibile non tanto – e non solo all'art.109, 5°c., Tuir ma alla nozione stessa dì reddito d'impresa.
Pertanto, la scelta compiuta dal contribuente, alla luce delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta, non appare a questo collegio un sintomo di evasione ma, al contrario, una scelta fondata e legittima, resa necessaria dalle particolari condizioni venutesi a creare;
condizioni ampiamente descritte e comprovate.
La supposta anomalia del costo si è, infatti, rivelata giustificata dalla necessità di mantenere fede aagli impegni assunti, unitamente ad una visione efficiente di attività.
Ne consegue che la ripresa a tassazione ai fini ires e la conseguente rideterminazione dell'iva non possono in alcun modo essere giustificate.
Avuto riguardo, infine, alle richiesta dell'ufficio in ordine alla riforma della pronuncia sulle spese di lite per come le stesse sono state liquidate dai primi giudici, quesa Corte condivide quanto controdedotto dal contribuente. Ed infatti, se è vero che a mente dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n° 546/92, novellato e in vigore dal 04.01.2024 le spese di giudizio debbano essere compensate “quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso di giudizio”, si deve evidenziare che la norma è entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta in data
06.09.2023. E d'altra parte, non è sulla documentazione versata in atti ma su una diversa interpretazione del principio di inerenza che questo giudice e la corte di primo grado hanno ritenuto di dover annullare il provvedimento impugnato in quanto ritenuto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, a rettifica di quanto indicato nel dispositivo n. 566/25, comunicato alle parti in data 10 dicembre 2025, e nel dispositivo che si legge di seguito e che il sistema non consente di modificare, sono liquidate a favore del contribuente.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna il contribuente alle spese del grado che liquida in € 1.000,00.